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Sentenza 14 dicembre 2023
Sentenza 14 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2023, n. 49776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49776 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI NI CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/05/2023 del TRIBUNALE DI CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agosti ii;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dei difensori avv. Mario Luciano Brancato e avv. Massimo Ferrante, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 maggio 202:3 il Tribunale di Catania, in sede di riesame, confermava l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato a AN AR OT la misura cautelare della custodia in carcere per concorso nel reato di estorsione, aggravato dal metodo mafioso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 49776 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 09/11/2023 2. Ha proposto ricorso AN RN OT, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. Sotto il primo profilo, il Tribunale ha travisato le risultanze processuali, in quanto fu la persona offesa, come risulta dalla sua denuncia, a richiedere l'intervento di IO ON per contrastare la legittima pretesa del ricorrente di ottenere dalla stessa il pagamento della somma di 40.000 euro. In ordine alla consegna della somma di ottocento euro da LV a ON, cui conseguì l'arresto in flagranza di quest'ultimo, del ricorrente e di IO Caruso, il Tribunale "ha motivato in modo carente, travisando addirittura le risultanze processuali e le intercettazioni ambientali". Sulle esigenze cautelari, poi, l'ordinanza è del tutto priva di motivazione. In data 24 ottobre 2023 la difesa ha depositato motivi nuovi con i quali ha riproposto le medesime argomentazioni svolte nel ricorso. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti;
il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, cui ha replicato la difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al' profilo delle esigenze cautelari e su questo punto, pertanto, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio. 2. In tema di gravità indiziaria, a fronte di un'ampia motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso è del tutto generico. Il Tribunale, ricostruito dettagliatamente il fatto e indicati tutti gli elementi costitutivi del delitto di estorsione ravvisabili nel caso di specie, ha spiegato per quale ragione la pretesa del ricorrente di ottenere il pagamento di metà del debito erariale fosse priva di ogni fondamento, cosicché la richiesta di OT va considerata estorsiva, essendo mirata a ottenere un vantaggio non dovuto e non tutelabile giudizialmente. 2 La difesa ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni dell'ordinanza e ha apoditticamente affermato che quella di OT era una "legittima pretesa". È priva di ogni fondamento, pertanto, la deduzione con la quale, sia pure genericamente, si è sollecitata la riqualificazione giuridica del fatto nel reato ex art. 393 cod. pen., configurabile solo quando l'agente sia animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente: pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, essa non può essere del tutto arbitraria ovvero sfornita di una possibile base legale, come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 2, n. 8096 del 04/02/2016, Anglisani, Rv. 266203; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589). Il Tribunale, poi, ha escluso che nel caso di specie sia ravvisabile tale meno grave reato anche perché vi fu un intervento del terzo, diverso dal presunto creditore, pur dando atto che inizialmente fu la persona offesa a cercare ON, sperando in una composizione della controversia. Tuttavia, fu proprio il terzo - nella conforme ricostruzione dei giudici della cautela, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dal contenuto delle registrazioni (non intercettazioni) dei colloqui avuti con i tre soggetti poi arrestati, effettuate dallo stesso LV - l'autore delle gravissime minacce cui seguì il pagamento della prima somma di ottocento euro che egli personalmente riscosse e trattenne senza alcun titolo. La citata sentenza delle Sezioni Unite, in proposito, ha statuito che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. Sul punto la deduzione difensiva, sopra riportata, è del tutto generica. 3. In tema di esigenze cautelari, invece, la motivazione è del tutto mancante. Va ricordato che il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo d'impugnazione con effetto interamente devolutivo (Sez. 2, n. 27865 del 14/05/2019, Sepe, Rv. 277016; Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015, dep. 2016, Lomonaco, Rv. 266003; Sez. 6, n. 4294 del 10/12/2012, dep. 2013, Straccia, Rv. 254416), anche se, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a fronte «di una richiesta di riesame priva di doglianze specificamente articolate - 3 contenute nell'istanza originaria, o in memoria successivariente depositata, o anche formulate oralmente all'udienza e documentate nel relativo verbale - ben può il giudice del riesame far propria l'ordinanza genetica dichiarando espressamente di condividerla e riproducendone il contenuto, così anche da dimostrare di averne preso esatta contezza;
senza che possa essere ad essa addebitato di non aver risposto a temi e questioni che non erano stati specificamente dedotti» (così Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; in senso conforme v., ad es., Sez. 5, n. 51900 del 20/10/2017, Lanza, Rv. 271413; Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, dep. 2016, Tinnirello, Rv. 265645; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765; Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111). Anche di recente si è ribadito che, «pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. dedotti» (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505; in senso conforme v., ad es., Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo„ Rv. 272982 nonché Sez. 3, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas, Rv. 258553). Nel caso di specie, però, la difesa, nei motivi scritti, aveva affrontato, sia pure sinteticamente, il tema della sussistenza delle esigenze cautelari e della scelta della misura. Il Tribunale, in ordine a questo tema, non ha svolto argomentazione alcuna, non richiamando neppure le considerazioni dell'ordinanza genetica, espressamente condivise solo "in punto di gravi indizi di colpevolezza". 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio limitatamente al punto delle esigenze cautelari. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9 novembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agosti ii;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dei difensori avv. Mario Luciano Brancato e avv. Massimo Ferrante, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 maggio 202:3 il Tribunale di Catania, in sede di riesame, confermava l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato a AN AR OT la misura cautelare della custodia in carcere per concorso nel reato di estorsione, aggravato dal metodo mafioso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 49776 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 09/11/2023 2. Ha proposto ricorso AN RN OT, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. Sotto il primo profilo, il Tribunale ha travisato le risultanze processuali, in quanto fu la persona offesa, come risulta dalla sua denuncia, a richiedere l'intervento di IO ON per contrastare la legittima pretesa del ricorrente di ottenere dalla stessa il pagamento della somma di 40.000 euro. In ordine alla consegna della somma di ottocento euro da LV a ON, cui conseguì l'arresto in flagranza di quest'ultimo, del ricorrente e di IO Caruso, il Tribunale "ha motivato in modo carente, travisando addirittura le risultanze processuali e le intercettazioni ambientali". Sulle esigenze cautelari, poi, l'ordinanza è del tutto priva di motivazione. In data 24 ottobre 2023 la difesa ha depositato motivi nuovi con i quali ha riproposto le medesime argomentazioni svolte nel ricorso. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti;
il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, cui ha replicato la difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al' profilo delle esigenze cautelari e su questo punto, pertanto, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio. 2. In tema di gravità indiziaria, a fronte di un'ampia motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso è del tutto generico. Il Tribunale, ricostruito dettagliatamente il fatto e indicati tutti gli elementi costitutivi del delitto di estorsione ravvisabili nel caso di specie, ha spiegato per quale ragione la pretesa del ricorrente di ottenere il pagamento di metà del debito erariale fosse priva di ogni fondamento, cosicché la richiesta di OT va considerata estorsiva, essendo mirata a ottenere un vantaggio non dovuto e non tutelabile giudizialmente. 2 La difesa ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni dell'ordinanza e ha apoditticamente affermato che quella di OT era una "legittima pretesa". È priva di ogni fondamento, pertanto, la deduzione con la quale, sia pure genericamente, si è sollecitata la riqualificazione giuridica del fatto nel reato ex art. 393 cod. pen., configurabile solo quando l'agente sia animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente: pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, essa non può essere del tutto arbitraria ovvero sfornita di una possibile base legale, come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 2, n. 8096 del 04/02/2016, Anglisani, Rv. 266203; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589). Il Tribunale, poi, ha escluso che nel caso di specie sia ravvisabile tale meno grave reato anche perché vi fu un intervento del terzo, diverso dal presunto creditore, pur dando atto che inizialmente fu la persona offesa a cercare ON, sperando in una composizione della controversia. Tuttavia, fu proprio il terzo - nella conforme ricostruzione dei giudici della cautela, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dal contenuto delle registrazioni (non intercettazioni) dei colloqui avuti con i tre soggetti poi arrestati, effettuate dallo stesso LV - l'autore delle gravissime minacce cui seguì il pagamento della prima somma di ottocento euro che egli personalmente riscosse e trattenne senza alcun titolo. La citata sentenza delle Sezioni Unite, in proposito, ha statuito che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. Sul punto la deduzione difensiva, sopra riportata, è del tutto generica. 3. In tema di esigenze cautelari, invece, la motivazione è del tutto mancante. Va ricordato che il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo d'impugnazione con effetto interamente devolutivo (Sez. 2, n. 27865 del 14/05/2019, Sepe, Rv. 277016; Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015, dep. 2016, Lomonaco, Rv. 266003; Sez. 6, n. 4294 del 10/12/2012, dep. 2013, Straccia, Rv. 254416), anche se, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a fronte «di una richiesta di riesame priva di doglianze specificamente articolate - 3 contenute nell'istanza originaria, o in memoria successivariente depositata, o anche formulate oralmente all'udienza e documentate nel relativo verbale - ben può il giudice del riesame far propria l'ordinanza genetica dichiarando espressamente di condividerla e riproducendone il contenuto, così anche da dimostrare di averne preso esatta contezza;
senza che possa essere ad essa addebitato di non aver risposto a temi e questioni che non erano stati specificamente dedotti» (così Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; in senso conforme v., ad es., Sez. 5, n. 51900 del 20/10/2017, Lanza, Rv. 271413; Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, dep. 2016, Tinnirello, Rv. 265645; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765; Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111). Anche di recente si è ribadito che, «pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. dedotti» (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505; in senso conforme v., ad es., Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo„ Rv. 272982 nonché Sez. 3, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas, Rv. 258553). Nel caso di specie, però, la difesa, nei motivi scritti, aveva affrontato, sia pure sinteticamente, il tema della sussistenza delle esigenze cautelari e della scelta della misura. Il Tribunale, in ordine a questo tema, non ha svolto argomentazione alcuna, non richiamando neppure le considerazioni dell'ordinanza genetica, espressamente condivise solo "in punto di gravi indizi di colpevolezza". 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio limitatamente al punto delle esigenze cautelari. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9 novembre 2023.