Sentenza 10 dicembre 2012
Massime • 1
Il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo e l'interessato, pertanto, non può limitare il potere di cognizione del Tribunale ad uno solo dei presupposti della misura (nel caso di specie, le esigenze cautelari), precludendo con una rinunzia ai motivi l'esame dei gravi indizi.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha rigettato l'impugnazione proposta da Angelo S. - indagato di plurimi fatti di bancarotta - avverso l'ordinanza del Gip del 29 gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e numerose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infedeltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale spoliazione, protrattesi sin dall'epoca della sua costituzione in seguito alla …
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Va escluso ogni rilievo penale, quale forma di concorso morale nel reato, alla mera "raccomandazione" in quanto tale, cui non seguano altri comportamenti fattivi, poichè essa, di per sè sola, non ha alcuna efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo che "riceve" la "raccomandazione", il quale rimane libero di aderire o meno. In tema di abuso di ufficio, non è configurabile nella mera "raccomandazione" o nella "segnalazione" una forma di concorso morale nel reato, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato (ovvero in assenza di "pressioni illecite"), atteso che la "raccomandazione", come …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2012, n. 4294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4294 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 10/12/2012
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - N. 1750
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 42610/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA NA AT IL 27/8/1980;
avverso L'ORDINANZA n. 6595/2012 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI NAPOLI, del 20/9/2012;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 20 settembre 2012 confermava l'ordinanza di custodia in carcere applicata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino in data 20 agosto 2012 nei confronti di CI NA per più condotte di spaccio di droga, contestate quale unico reato continuato. Il Tribunale, rilevato che la difesa, in sede di udienza camerale, aveva formalmente limitato le proprie doglianze al solo profilo delle esigenze cautelari, dava atto di aver verificato la sussistenza di un serio quadro indiziario rinviando alla ordinanza impugnata;
quindi confermava le esigenze cautelari valutando le circostanze di fatto indicative di una stabile dedizione del ricorrente alla attività di spaccio per il proprio sostentamento economico e, poi, la irrilevanza della sottoposizione dello CI a trattamento terapeutico dal 2001 con la somministrazione di metadone quale farmaco sostitutivo rilevando che il ricorrente in passato lo aveva rivenduto a terzi quale stupefacente. Confermava anche la correttezza della scelta della custodia in carcere ritenendo che CI non garantisse il rispetto di diverse misure in ragione sia della sua forte determinazione al delitto che per il fatto di rappresentare un punto di riferimento per gli acquirenti di droga proprio nella sua area di residenza.
CI NA propone personalmente ricorso contro l'o.c.c. deducendo, con primo motivo, che vi è stata violazione del D.P.R. n.309 del 1990, art. 89 laddove è stata applicata la custodia in carcere nei confronti di soggetto sottoposto a programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza senza valutare la presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza o, comunque, senza offrire adeguata motivazione al diniego degli arresti domiciliari, motivazione che non può essere individuata nelle generiche affermazioni del provvedimento. Inoltre, ritiene che non sia corretta la motivazione del giudice laddove non da atto di come la certificazione prodotta dal ricorrente valesse a rappresentare il suo intento di sottoporsi ad un trattamento terapeutico in comunità. Con secondo motivo deduce la carenza di motivazione in ordine alla gravità degli indizi sia per esservi soltanto "relationem" al provvedimento impugnato sia per la omessa valutazione degli specifici motivi di gravame sviluppati in apposita memoria difensiva;
in tale memoria la difesa osservava come le dichiarazioni dei tossicodipendenti non fossero utilizzabili in quanto l'acquirente di droga è di per sè un indagato ed è quindi applicabile la disciplina degli artt. 63 e 64 c.p.p.. Con terzo motivo deduce la carenza di motivazione in ordine al pericolo di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo, da valutare quale prevalente toccando il profilo essenziale della sussistenza di un grave quadro indiziario a sostegno della misura cautelare. Non è in questione che il difensore abbia "rinunciato" al riesame relativamente al profilo della gravità degli indizi, ma va escluso che possa limitarsi la cognizione del tribunale del riesame in tale senso;
la circostanza che il ricorso sia stato presentato personalmente dall'indagato, peraltro, non consente di ritenere che vi sia stata una condotta deontologicamente rilevante. Le questioni da porre sono due: la prima riguarda, come già detto, la possibilità di limitare l'ambito di valutazione del tribunale del riesame alle sole esigenze cautelari;
la seconda è se sia comunque adeguata la motivazione sotto il profilo dei gravi indizi, essendovi comunque talune indicazioni nel provvedimento impugnato ed un espresso rinvio alla valutazione del primo giudice. La specificità del riesame della misura cautelare, che costituisce una impugnazione interamente devolutiva consentita soltanto all'indagato-imputato, discende dal trattarsi della prima valutazione in contraddittorio della vicenda cautelare;
tale è la ragione per la quale la attività del giudice del riesame non consiste nell'affrontare motivi specifici ma, essendo sufficiente ad attivare la procedura la mera richiesta ancorché priva di motivazione, consiste nella valutazione, ex novo ed anche in base di nuovi elementi - appunto "riesame" - nel contraddittorio (nella forma semplificata di cui agli artt. 127 e 309 c.p.p.) tra le parti. Per tali ragioni, del resto, il "giudicato cautelare" interviene non sulla ordinanza di custodia non impugnata ma solo sul provvedimento emesso a seguito di giudizio di riesame (Sez. 6, n. 7375 del 03/12/2009 - dep. 24/02/2010, Bidognetti, Rv. 246026), ovvero solo dopo una fase di effettivo contraddittorio.
Per tale ragione non vi è spazio per ridurre la cognizione del giudice del riesame il cui compito è la valutazione globale della vicenda cautelare (Sez. 6, n. 20530 del 28/03/2003 - dep. 08/05/2003, Sabatelli, Rv. 224934). Quindi, la a tecnica "rinuncia" ai profili o della gravità degli indizi o delle esigenze cautelari non può ridurre lo spazio di valutazione del giudice del riesame ma, semplicemente, incidere sulla adeguatezza di una motivazione che, nel caso di tale "rinuncia", potrà essere limitata, in caso di conferma, ad una valutazione degli elementi indiziari non condizionata dalla necessità di rispondere alle argomentazioni specifiche della difesa. Quindi, nel caso in esame, tale rinunzia non poteva valere ad escludere l'obbligo del Tribunale del riesame di valutare la gravità degli indizi pur consentendo di non motivare sui motivi specifici della memoria difensiva, abbandonati dal difensore. In apparenza l'ordinanza impugnata conferma la necessità di valutare la gravità degli indizi anche a fronte di tale rinuncia atecnica, ma poi non sviluppa alcuna motivazione in concreto limitandosi a dare atto di aver verificato gli atti a fondamento della misura facendo espresso rinvio alla ordinanza impugnata.
Nè una motivazione sugli elementi indiziari può desumersi dalla seconda parte della ordinanza che, invero in modo assai puntuale, affronta il tema delle esigenze cautelari;
vero che si fa anche riferimento alle modalità delle condotte dalle quali il tribunale desume il rischio di recidiva, ma manca il riferimento agli effettivi elementi di prova.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur essendo ammissibile una motivazione per relationem al provvedimento impugnato, tale rinvio deve valere ad integrare la motivazione ma non sostituirsi integralmente ad essa, anche laddove, come nel caso di specie, non vi siano specifiche censure da valutare.
La totale assenza di riferimenti al materiale indiziario, quindi, non poteva essere supplita con il mero rinvio alla ordinanza impugnata. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata in accoglimento del secondo motivo di ricorso, prevalente sulla questione sollevata con il primo motivo che, in conseguenza, resta assorbito. Il Tribunale del riesame dovrà rinnovare il giudizio di riesame offrendo una motivazione della propria decisione nel rispetto delle regole sopra indicate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2013