Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2014, n. 31163
CASS
Sentenza 16 aprile 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di stupefacenti, il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", non impone al giudice di appello un'automatica mitigazione della pena già inflitta (nè a ciò lo obbliga l'eventuale annullamento con rinvio in punto di pena da parte della Corte di cassazione), allorquando egli, nel rispetto dei nuovi limiti edittali e dei criteri normativi connotanti il potere discrezionale di sua spettanza ritenga, con adeguata motivazione, che detta pena sia proporzionata alla gravità della condotta; con l'eccezione tuttavia dell'ipotesi in cui, con espressa motivazione, il precedente giudice di merito abbia ancorato la pena-base dei reati al minimo edittale delle fattispecie dichiarate incostituzionali, in tal caso essendo il giudice di appello o di rinvio vincolato alla rimodulazione della pena rendendola conforme ai "nuovi" e più favorevoli minimi edittali.

Commentario1

  • 1Stupefacenti: L'accusa deve provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la finalità di spaccio.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 aprile 2022

    La massima Il giudice monocratico di Lecce - Dott.ssa Maddalena Torella, in tema di reato di spaccio di stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/1990, ha affermato che "è sempre a carico dell'accusa l'onere di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che lo stupefacente la cui detenzione si contesta fosse destinato anche solo in parte alla illecita cessione a terzi". La sentenza Svolgimento del processo All'udienza del 4.2.2020, il Tribunale, verificata la regolare notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato e quindi dichiarata l'assenza dello stesso, dichiarava aperto il dibattimento e invitava alle parti alle richieste di prova. Con il consenso delle parti, veniva …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2014, n. 31163
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31163
Data del deposito : 16 aprile 2014

Testo completo