Sentenza 16 aprile 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", non impone al giudice di appello un'automatica mitigazione della pena già inflitta (nè a ciò lo obbliga l'eventuale annullamento con rinvio in punto di pena da parte della Corte di cassazione), allorquando egli, nel rispetto dei nuovi limiti edittali e dei criteri normativi connotanti il potere discrezionale di sua spettanza ritenga, con adeguata motivazione, che detta pena sia proporzionata alla gravità della condotta; con l'eccezione tuttavia dell'ipotesi in cui, con espressa motivazione, il precedente giudice di merito abbia ancorato la pena-base dei reati al minimo edittale delle fattispecie dichiarate incostituzionali, in tal caso essendo il giudice di appello o di rinvio vincolato alla rimodulazione della pena rendendola conforme ai "nuovi" e più favorevoli minimi edittali.
Commentario • 1
- 1. Stupefacenti: L'accusa deve provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la finalità di spaccio.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 aprile 2022
La massima Il giudice monocratico di Lecce - Dott.ssa Maddalena Torella, in tema di reato di spaccio di stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/1990, ha affermato che "è sempre a carico dell'accusa l'onere di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che lo stupefacente la cui detenzione si contesta fosse destinato anche solo in parte alla illecita cessione a terzi". La sentenza Svolgimento del processo All'udienza del 4.2.2020, il Tribunale, verificata la regolare notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato e quindi dichiarata l'assenza dello stesso, dichiarava aperto il dibattimento e invitava alle parti alle richieste di prova. Con il consenso delle parti, veniva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2014, n. 31163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31163 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 16/04/2014
Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 1045
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 39849/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR CH, nato il [...];
PI CO, nato il [...];
TZ MA, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 28 maggio 2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandro M. Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. Romano Giulio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ai fini della rideterminazione della pena e il rigetto dei ricorsi nel resto;
uditi gli avv.ti Uras Anna Maria, per PI, e Madeddu Marinella, per GR e TZ.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 28 maggio 2012, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato, quanto alla responsabilità penale, la sentenza del Tribunale di Oristano del 19 novembre 2010 con la quale - per quanto qui rileva - gli imputati PI, GR, TZ, odierni ricorrenti, erano stati condannati per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 bis e 6, per avere, in concorso tra loro e con il coimputato SC, illecitamente acquistato e detenuto per uso non esclusivamente personale grammi 987 di hashish e grammi 171 di marijuana. La Corte territoriale ha ritenuto prevalenti le attenuanti generiche sulla contestata aggravante e ha ridotto la pene inflitte in primo grado, rideterminandole, per GR in 4 anni e 6 mesi di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa (pena base di anni 6 e mesi 9 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, ridotta per le circostanze attenuanti generiche) e per gli altri in 4 anni di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa (pena base di anni 6 di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa, ridotta per le circostanze attenuanti generiche).
Nella sentenza impugnata si evidenzia che il coimputato SC era stato arrestato in flagranza dopo avere ritirato alle poste un pacco al cui interno erano occultati hashish per 991 g e marijuana per 182 g;
pacco spedito da Torino da un certo DI, soggetto il cui nominativo era stato ritenuto falso. Quel giorno stesso l'imputato PI aveva inviato a GR CH, residente in Torino, un vaglia postale di Euro 750,00. I giudici di primo e secondo grado avevano ritenuto provata la conoscenza tra TZ e GR, perché coinquilini in Torino e trovati insieme dai carabinieri durante un controllo nel 2006; mentre anche PI e SC erano stati trovati insieme durante un controllo nello stesso anno. I numerosi contatti nel periodo immediatamente precedente e successivo all'arrivo del pacco tra tutti gli imputati risultavano, poi, dimostrati dai tabulati telefonici. La spiegazione fornita da PI circa la ragione del suo pagamento - asseritamente la restituzione di una somma anticipata da TZ per organizzare un concerto che poi non si era svolto - e la linea difensiva di SC, secondo cui egli non conosceva il contenuto del pacco che aveva ritirato, sono state ritenute non credibili dai giudici di primo e secondo grado.
2. - Avverso la sentenza gli imputati GR e TZ hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si deduce la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che le conversazioni intercorse tra TZ e SC nel periodo della ricezione del pacco contenente lo stupefacente avrebbero potuto essere spiegate prendendo in considerazione il contenuto delle stesse. La difesa rileva altresì che, nell'immediatezza dell'arresto di SC, quest'ultimo non aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di TZ.
2.2. - Si lamentano, in secondo luogo, l'erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità, perché non si sarebbero considerate l'incensuratezza di TZ e la presenza di un unico precedente penale risalente nel tempo per GR.
3. - La sentenza è stata impugnata, tramite il difensore, anche dall'imputato PI.
3.1. - Con un primo motivo di doglianza, si rilevano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione quanto alla responsabilità penale. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione l'istanza di riapertura del dibattimento presentata in udienza e fondata su produzioni documentali collegate all'elemento nuovo e sopravvenuto costituito dalla presenza di indagini penali a carico dei carabinieri che avevano proceduto alle indagini nei confronti degli imputati. In particolare - secondo la difesa - era contestato ai carabinieri di avere dichiarato, contrariamente al vero, di aver rinvenuto un bilancino di precisione nel corso di una perquisizione, così architettando l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di un ignaro soggetto. Sarebbero emersi, poi, a carico degli stessi carabinieri altri reati desumibili dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite nei loro confronti, tra i quali la detenzione di hashish. Ne consegue che la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare negativamente le deposizioni e gli atti provenienti da tali soggetti ed avrebbe dovuto porsi il problema della rilevanza probatoria degli scarsissimi contatti fra i coimputati nel periodo della ricezione del pacco oggetto dell'imputazione. Nè si sarebbe preso in considerazione il fatto che PI non era stato oggetto di alcuna perquisizione. Inoltre, la circostanza che il pacco fosse stato spedito dall'ufficio postale di Torino in data 10 ottobre 2006 non risulterebbe da nessun atto d'indagine, se non dalle dichiarazioni testimoniali dei carabinieri. 3.2. - Si lamenta, in secondo luogo, la mancata assunzione della prova decisiva richiesta di fronte alla Corte d'appello relativamente all'accertamento dell'identità del mittente del pacco che - secondo la difesa - avrebbe potuto essere identificato in DI MA, carabiniere effettivamente esistente e residente a Torino, senza che fosse stato svolta alcuna perizia grafica per accertare l'identità di tale mittente.
3.3. - Con un terzo motivo di doglianza, si rilevano l'erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità ivi prevista. Non si sarebbe considerato, in particolare, che l'effettiva qualità delle sostanze stupefacenti non sarebbe stata accertata e che la modesta somma asseritamente pagata, di Euro 750,00 confermerebbe la scarsa qualità del prodotto. Si sarebbe trascurato, inoltre, il mancato rinvenimento di strumenti atti alla diffusione da sostanza stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. - I ricorsi sono manifestamente infondati. Nondimeno, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena.
4.1. - Il primo motivo del ricorso di GR e TZ - relativo alla valutazione della rilevanza probatoria dei contatti tra gli imputati e, più in generale, alla ricostruzione dei rapporti fra gli stessi - è inammissibile, perché diretto ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito della responsabilità penale, che è già stata oggetto di un doppio accertamento conforme in sede di merito. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di PI e relativo all'identificazione del mittente del pacco contenente lo stupefacente.
Correttamente i giudici di primo e secondo grado hanno preso le mosse dai dati emergenti dal quadro probatorio evidenziando che: a) la spiegazione relativa alla pretesa inconsapevolezza di SC in ordine al contenuto del pacco è inverosimile e non sorretta da alcuna ragionevole spiegazione, anche in considerazione del fatto che l'imputato non ha mai sostenuto, neanche in via di mera prospettazione, una ricostruzione alternativa;
b) del tutto inverosimile è, poi, la possibilità che il vero mittente del pacco corrisponda ad un DI MA realmente esistente, trattandosi della spedizione di stupefacente verosimilmente fatta con l'intento di non essere identificati;
con la conseguenza che ogni accertamento circa l'esistenza di un soggetto che abbia tale nome e risieda effettivamente a Torino è del tutto irrilevante;
c) circa la spedizione del pacco da Torino in data 10 ottobre 2006, risultante dalle testimonianze dei carabinieri che hanno proceduto alle indagini, le difese hanno svolto mere contestazioni del tutto sfornita di prova;
d) la circostanza che il denaro sia stato spedito da PI, soggetto diverso dal destinatario del pacco è del tutto plausibile, perché risponde al tentativo di evitare che l'effettivo mittente della droga fosse individuato;
e) la contestualità tra l'invio del pacco e il pagamento della somma, nonché gli stretti rapporti di conoscenza fra i quattro coimputati contribuiscono a rendere ulteriormente plausibile la ricostruzione accusatoria;
f) la spiegazione alternativa secondo cui l'invio della somma corrisponderebbe alla restituzione di quanto anticipato con riferimento ad un concerto mai organizzato è inverosimile e del tutto priva di riscontro;
g) la spiegazione alternativa secondo cui i contatti fra i coimputati non sarebbero significativi è puntualmente smentita dalla rilevata intensificazione di tali contatti proprio nel periodo della spedizione del pacco.
Tali rilievi rendono inammissibile anche il primo motivo di ricorso proposto da PI, anch'esso relativo ad una ricostruzione alternativa dei fatti. Quanto, poi, allo specifico profilo dell'esistenza di indagini penali in corso a carico di carabinieri in servizio presso il comando che aveva proceduto alle indagini nel caso in esame, deve rilevarsi che lo stesso risulta genericamente prospettato, in mancanza di puntuali riferimenti alle persone che concretamente hanno svolto le indagini nel caso di specie e agli atti da questi compiuti e in presenza di riscontri oggettivi che - secondo la corretta ricostruzione dei giudici di merito - vanno ben al di là delle deposizioni accusatorie rese dagli inquirenti. 4.2. - Inammissibili sono anche i motivi di ricorso proposti dagli imputati relativamente al mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Con motivazione pienamente logica e coerente, i giudici di primo e secondo grado hanno escluso la minore gravità del fatto in considerazione del dato ponderale, dei mezzi e delle modalità dell'azione, indicativi di un'impresa criminale che si colloca ad un livello intermedio tra il piccolo spaccio e la grande distribuzione. Così argomentando, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio - costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte - secondo cui la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nell'ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia degli altri parametri espressamente richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione); con la conseguenza che, ove uno di detti indici risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (ex plurimis, sez. 4, 22 dicembre 2011, n. 6732/2012; sez. un., 24 giugno 2010, n 35737). Si tratta - è bene precisarlo - di principi che si attagliano sia alla formulazione della disposizione da ritenersi vigente ratione temporis nel caso di specie in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, precedente alla modifica introdotta dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4 bis e 4 vicies ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1, comma 1, dichiarati incostituzionali con detta sentenza, sia alla formulazione successiva della disposizione, precedente al D.L. n. 146 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 10 del 2014, sia alla formulazione introdotta da tale ultimo Decreto-Legge. E ciò perché tutte tali disposizioni fanno riferimento, quali parametri per ritenere la lieve entità dei fatti, ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione, alla qualità e quantità delle sostanze stupefacenti.
4.3. - La sentenza impugnata deve, in ogni caso, essere annullata, limitatamente alla determinazione della pena, in conseguenza della sentenza n. 32 del 2014, del 12 febbraio 2014 (in G.U. 5 marzo 2014) della Corte costituzionale. Con tale pronuncia è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 272 del 2005, art. 4 bis, introdotto dalla Legge di Conversione n. 49 del 2006, che aveva modificato il previgente D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, stabilendo l'equiparazione delle pene previste per i fatti di reato concernenti droghe c.d. pesanti e droghe c.d. leggere. L'intervento demolitorio del giudice delle leggi ha reintrodotto l'anteriore disciplina penale degli stupefacenti, imperniata sulla centrale distinzione qualitativa e, di conseguenza, punitiva indotta dalla natura "pesante" o "leggera" dello stupefacente. In particolare per le droghe leggere, il preesistente D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 fatto rivivere dalla sentenza costituzionale prevede una pena detentiva da due e sei anni di reclusione incomparabilmente meno onerosa di quella introdotta (con l'omologato regime penale di droghe pesanti e leggere) dall'art. 73 riformato dalla normativa dichiarata costituzionalmente illegittima (da sei a venti anni di reclusione). Nel caso degli attuali ricorrenti, responsabili di un reato riguardante droghe "leggere" quali hashish e marijuana, si pone, quindi, la questione del regime punitivo applicabile, che in linea teorica non può che essere quello assai più favorevole previsto dal cit. D.P.R., art. 73, comma 4, nel testo oggi tornato in vigore. Al riguardo va ricordato che, come già affermato da questa Corte (ex plurimis, sez. 6, 19 luglio 2012, n. 37102, rv. 253471; sez. 6, 20 marzo 2014, n. 15152, rv. 258748), la pubblicazione in epoca successiva alla presentazione del ricorso per cassazione di una sentenza costituzionale di accoglimento investe il giudice di legittimità (che non può ignorare l'intervenuta incostituzionalità della disciplina in base alla quale il giudice di merito ha stabilito la pena) della eventuale applicazione della pena più favorevole, purché i motivi originari di ricorso abbiano demandato alla Corte, in forma diretta o no, un controllo della motivazione in tema di definizione della pena, come è appunto avvenuto nel caso in esame. Il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato GR (pena base di anni 6 e mesi 9 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, ridotta per le circostanze attenuanti generiche a 4 anni e 6 mesi di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa) deve essere, in ogni caso, considerato illegale quanto alla pena detentiva, perché ormai superiore al massimo edittale di anni sei di reclusione previsto dal cit. D.P.R., art. 73, comma 4, richiamato, nel testo fatto rivivere dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, perché proceda in tal senso secondo i criteri in precedenza illustrati. Il trattamento sanzionatorio inflitto a PI e TZ (pena base di anni 6 di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa, ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni 4 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa) non può di per sè definirsi formalmente e sostanzialmente illegittimo, oggi come al momento della pronuncia della sentenza di appello, perché è compatibile con l'assetto sanzionatorio fissato dalle due norme incriminatrici succedutesi per effetto della sentenza costituzionale n. 32 del 2014. La forbice edittale modulata dal nuovo regime punitivo, alla stregua del (previgente, abrogato e oggi di nuovo) vigente D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 non impone al giudice di appello, dopo una sentenza di condanna di primo grado per fatti relativi a droghe leggere avvenuti nella vigenza della normativa incostituzionale, un'automatica nuova e diversa individuazione della pena (già) inflitta, ne' a ciò lo obbliga l'eventuale annullamento con rinvio in punto di pena da parte della Corte di cassazione, quando - nel rispetto dei criteri normativi (artt. 132 e 133 c.p.) connotanti il discrezionale potere del giudice di merito di definire una pena appropriata al concreto fatto giudicato - la pena sia ritenuta dal giudice di appello, con il supporto di logica e non apparente motivazione, conforme e proporzionata alla concreta gravità della condotta criminosa e al suo effettivo immutato disvalore sociale (sez. 2, 11 febbraio 2010, n. 18159, rv. 247460; sez. 6, 9 aprile 2010, n. 32673, rv. 247998). La qual cosa esclude che la conferma della pena inflitta dal primo giudice di merito - nella vigenza dell'abrogata e più rigorosa disciplina sanzionatoria - possa dar vita a un indebito aggravamento della pena virtualmente lesivo del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3, (sez. 6, 11 ottobre 2006, n. 37887, rv. 235588; sez. 6, 9 aprile 2009, n. 26605, rv. 244464). Ciò vale nei casi in cui, con riguardo ai reati in materia di droghe leggere, il primo giudice di merito o lo stesso giudice di appello non abbiano ritenuto di definire lo specifico grado della cornice edittale. Nelle diverse ipotesi in cui, invece, i giudici di merito abbiano, con espressa motivazione, ancorato la pena-base dei reati al minimo edittali delle fattispecie dichiarate incostituzionali è evidente che le pene così inflitte non possono più valutarsi assistite da legittimità. In tali casi, infatti, non può che trovare applicazione la più favorevole disciplina (previgente e) oggi nuovamente vigente risultante dalla descritta dinamica successoria delle norme incriminatrici. Ed è chiaro che in tali situazioni (e soltanto in esse) il giudice di appello è vincolato (a meno di convalidare un improprio incremento dell'afflittività sostanziale della sanzione) alla rimodulazione della pena, rendendola conforme ai "nuovi" più favorevoli minimi edittali detentivi e altresì pecuniari (se anch'essi definiti nel minimo edittale). Questa appena descritta è la situazione verificatasi nel caso qui in esame, nel quale i giudici di secondo grado hanno sostanzialmente affermato di voler assumere a base del calcolo sanzionatorio - anche per PI e TZ - una pena sostanzialmente corrispondente alla misura minima allora prevista, al fine di adeguare la pena al fatto concreto e alla personalità degli imputati.
È necessaria, dunque, una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, in conformità al più favorevole regime dettato dal richiamato cit. D.P.R., art. 73, comma 4, nel testo in vigore prima della L. n. 49 del 2006, sia per la pena detentiva, sia per la pena pecuniaria inflitta;
con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata in riferimento alla sola misura della pena, con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, perché proceda in tal senso secondo i criteri in precedenza illustrati.
I ricorsi devono essere, quanto al resto, rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2014