Sentenza 9 aprile 2010
Massime • 1
In tema di stupefacenti, non è sindacabile in sede di legittimità, se assistita da idonea motivazione, l'autonoma rivalutazione che il giudice d'appello abbia compiuto in ordine alla congruità della pena detentiva irrogata dal giudice di prime cure in misura superiore al precedente minimo edittale, ritenendola comunque adeguata all'effettivo disvalore sociale della condotta criminosa. (Fattispecie relativa ad una sentenza di condanna per il reato di acquisto, importazione e detenzione di stupefacenti commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 49 del 2006, il cui art. 4-bis ha introdotto un trattamento sanzionatorio più favorevole nel minimo edittale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2010, n. 32673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32673 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2010 |
Testo completo
Sentenza n. 7 8, 2
udienza pubblica del 9 aprile 2010 n. 9 ruolo 326 73 / 10 R. G. 2228/2009 43
REPUBBLICA ITALIANA M. In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
composta dai signori magistrati:
Dott. Antonio S. Agrò presidente Dott. Nicola Milo consigliere Dott. Giacomo Paoloni consigliere Dott. Domenico Carcano consigliere Dott. Giorgio Fidelbo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NE IA NS, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 06/10/2008 della Corte di Appello di Roma;
udita in udienza pubblica la relazione del consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Fabio Massimo Marini, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.
FATTO E DIRITTO
1.- Con sentenza in data 26.5.2005, all'esito di giudizio abbreviato subordinato alla acquisizione dei verbali delle dichiarazioni dei coimputati, il g.u.p. del Tribunale di Roma ha dichiarato NS TI RA colpevole del delitto di concorso in acquisto, importazione e detenzione illeciti di 246 chili di cocaina cloridrato pura (pari a 1.640.000 dosi droganti medie) accertato il 2.1.2002. Concessegli le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sulle aggravanti contestate (numero dei concorrenti, quantità ingente della droga), il TI è stato condannato alla pena di sei anni di reclusione ed euro 12.000,00 di multa.
L'imputato ha impugnato la sentenza e nel giudizio di appello ha ammesso l'addebito, rinunciando ai motivi di gravame sulla sua responsabilità, limitando gli stessi all'entità della pena inflittagli. Pena che la Corte di Appello di Roma con la sentenza del 6.10.2008 di cui in epigrafe ha confermato, rigettando l'appello.
2.- Per mezzo del difensore il TI RA impugnato per cassazione la decisione di secondo grado, deducendo le violazioni di legge sottese al trattamento sanzionatorio di seguito indicate.
1. Erroneo diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. Pur emergendo da entrambe le sentenze di merito un ruolo accessorio dell'imputato nella generale economia attuativa del delitto (essendosi egli limitato a
condurre a Milano l'autoveicolo sul quale i complici hanno caricato la sostanza stupefacente per trasportarla a Roma), incongruamente è stata negata allo stesso l'attenuante della minima importanza ex art. 114 co. 1 c.p. del contributo offerto alla preparazione e all'esecuzione del reato. Attenuante ravvisabile nella condotta del
TI, sia che si faccia riferimento al criterio giurisprudenziale dell'efficienza causale assoluta della condotta dell'imputato nella realizzazione del reato, sia che si richiami il criterio relativistico o comparativo privilegiato dalla, dottrina secondo cui il contegno dell'imputato va apprezzato in termini interpersonali di fungibilità o sostituibilità con l'azione di uno o più degli altri concorrenti nel reato. Nell'una e nell'altra impostazione il comportamento del TI andrebbe qualificato di minima rilevanza sotto il profilo organizzativo del reato (cui risulta estraneo) e sotto il profilo esecutivo (uno qualunque dei coimputati avrebbe potuto farsi carico del viaggio a Milano per condurvi il veicolo destinato al trasporto della droga).
2. Violazione dell'art. 2 co. 4 c.p.p. con riferimento alla disciplina delle pene edittali previste dall'art. 73 LS novellata con L. 21.2.2006 n. 49, che ha ridotto la misura minima della pena detentiva da otto a sei anni di reclusione. Il giudice di primo grado ha individuato una pena base sensibilmente più elevata rispetto alla pena edittale minima (all'epoca della decisione fissata in otto anni di reclusione). Di tal che la Corte di Appello avrebbe dovuto raccordare la pena alla nuova e più favorevole soglia minima. Non operando la connessa comparativa rideterminazione della pena, i giudici di appello hanno dato luogo ad una sostanziale reformatio in peius della decisione di primo grado.
3. La Corte di Appello non ha indicato i parametri dettati dall'art. 133 c.p. valutati per confermare l'entità della gravosa pena inflitta all'imputato, limitandosi ad un mero richiamo agli elementi valorizzati dal giudice di primo grado con specifico riguardo al "notevole quantitativo della cocaina" oggetto del reato.
3.- I tre ordini di complementari rilievi critici afferenti al trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente sono manifestamente infondati ed impongono la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
A. La censura relativa all'omessa applicazione della circostanza attenuante della minima importanza del contegno dell'imputato nell'attuazione del reato ascrittogli in concorso con altre persone è intrinsecamente destituita di ogni pregio. Già il giudice di primo grado, investito della medesima problematica, ha compiutamente argomentato come l'attenuante di cui all'art. 114 co. 1 c.p. sia ravvisabile soltanto allorché, alla stregua della sincretica esegesi sviluppatane dalla più recente giurisprudenza di legittimità, non solo l'opera dell'imputato sia di minore peso rispetto a quella degli altri concorrenti, ma risulti altresì oggettivamente connotata da una efficacia eziologica marginale e quasi irrilevante nella produzione dell'evento lesivo. Presupposti che non possono individuarsi nella partecipazione criminosa del TI, il cui contegno può al più definirsi meno intenso o decisivo rispetto a quello dei concorrenti che hanno provveduto ad acquistare e trasportare lo stupefacente in Italia, ma non certo tale da qualificarsi come di importanza minima. Situazione che legittima la concessione delle attenuanti innominate ed un loro favorevole bilanciamento di prevalenza rispetto alle aggravanti, ma non il riconoscimento ulteriore dell'attenuante prevista dall'art. 114 co. 1 c.p. Valutazioni alle quali con corretto richiamo per relationem si è riportata la sentenza di appello, specificamente rimarcando che il TI non si è affatto limitato a trasferire a Milano l'autovettura (una Fiat Ulisse) servita per trasportare a Roma le otto valigie contenente l'imponente quantità di cocaina caduta in sequestro, ma una volta giunto a Milano si è assunto l'incarico di noleggiare presso la stazione ferroviaria
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un'altra autovettura utilizzata dai complici già presenti a Milano per raggiungere il predefinito luogo di consegna della droga a Cerro al Lambro e per fare poi ritorno a Roma, fungendo da staffetta per la vettura (Fiat Ulisse) recante il carico di droga. Di tal che il potenziale minore contributo offerto alla consumazione del reato da parte del TI è largamente assorbito dal riconoscimento delle attenuanti generiche, negate ad altri coimputati.
Le conclusione raggiunte dai giudici di secondo grado sono immuni, dunque, da qualsiasi discrasia od impropria disapplicazione dell'art. 114 co. 1 c.p.p. Anche mettendo da canto il tema della compatibilità o meno, proposto dal comma 2 dello stesso art. 114 c.p., dell'attenuante in questione con l'aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato (contestata all'imputato ai sensi dell'art. 73 co. 6 LS), in cui il maggior numero dei concorrenti valorizza ed accresce la pericolosità dell'azione illecita collettiva, elidendo possibili distinzioni tra l'apporto dei singoli concorrenti, le osservazioni svolte dai giudici di merito non prestano il fianco ad alcuna critica, mostrandosi in linea con i principi stabiliti in materia da questa Corte regolatrice. Principi alla cui stregua non soltanto non si rende necessaria una esplicita o diffusa motivazione del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 co. 1
c.p. quando il giudice abbia evidenziato la concreta gravità del fatto per tutti e per ciascuno degli imputati, tale da impedire una reale graduazione dell'efficienza causale del contegno di ciascuno di loro, ma in ogni caso il riconoscimento della stessa attenuante è possibile in virtù non di una sola (e talora astratta) analisi causale "condizionalistica" assoluta delle condotte dei singoli partecipi (reato suscettibile di verificarsi anche senza l'apporto di un determinato concorrente), ma di un temperamento di tale canone di valutazione con una verifica comparativa dei contribuiti dei vari coimputati attraverso una "valutazione intersoggettiva delle condotte di ciascuno" (cfr.: Cass. Sez. 6, 3.3.2008 n. 22456, Zito, rv. 240363; Cass. Sez. 4, 9.10. 2008 n. 1218/09, Di Maggio, rv. 242388). Valutazione effettuata da entrambe le conformi sentenze di merito.
B. In pari misura privi di ogni fondamento sono i residui due complementari motivi di ricorso incentrati sull'asserita eccessiva onerosità della pena inflitta al TI, con specifico riferimento alla mancata calibrazione della pena detentiva sul novellato limite edittale inferiore della fattispecie di cui all'art. 73 LS. Precisato che ai fini della corretta applicazione dell'art. 133 c.p. è sufficiente che il giudice di merito abbia individuato uno o più tra i criteri di apprezzamento previsti dalla disposizione, cui annettere decisiva rilevanza ai fini della valutazione della personalità dell'imputato, esame che la Corte di Appello di Roma ha correlato all'intrinseca gravità e pericolosità sociale della condotta attuatrice del reato per cui è processo, nessuna violazione del principio del divieto della reformatio in peius (art. 597 co. 3 c.p.p.) è rilevabile nella sentenza impugnata (v. Cass. Sez. 2, 19.2.2009 n. 19907, Abruzzese, rv. 244880).
E' appena il caso di osservare, infatti, che da un lato e in via di principio- la sopraggiunta riduzione della pena detentiva minima edittale del delitto previsto dall'art. 73 co. 1 LS non assume peculiare rilievo nel giudizio di legittimità, quale norma più favorevole sopravvenuta per gli effetti di cui all'art. 2 co. 4 c.p., nel caso in cui il giudice di merito non abbia stabilito la pena detentiva inflitta in misura corrispondente al minimo edittale previgente (Cass. Sez. 6, 9.4.2009 n. 26605, Coramà, rv. 244464) e -da un altro lato- che in concreto nel caso di specie il giudice di appello, a fronte di una sanzione detentiva fissata dal giudice di primo grado in misura superiore al precedente minimo edittale, ha compiuto una autonoma rivalutazione di merito della congruità della pena inflitta, giudicandola comunque adeguata all'effettivo disvalore sociale della condotta criminosa realizzata dall'imputato (Cass. Sez. 6, 24.2.2009 n. 12707, Mazzullo,
3 rv. 243685). E siffatto giudizio sulla definizione della pena irrogata al ricorrente espresso dall'impugnata sentenza di appello, in quanto sorretto da idonea e corretta motivazione (logica e giuridica), non è sindacabile nell'odierno giudizio di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si valuta conforme ad equità determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il proponente al pagamento delle spese del procedimento nonché della sanzione pecuniaria di mille euro.
Roma, 9 aprile 2010
Il Presidenter Il consigliere estensore Antonio Elefand Agre Giacomo Paoloni
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 3 SET 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER!
Lidia Scalia
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