Ordinanza cautelare 12 maggio 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02663/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01941/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1941 del 2025, proposto da
Comune di Pollena Trocchia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Longobardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n. 11;
nei confronti
IA AR LL, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
1) dell’ordinanza n. 10 del 29 gennaio 2025 dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
2) se e per quanto di ragione, della comunicazione del Reparto Carabinieri Parco n. prot. 270/2-65 del 13 novembre 2024 - rif. CNR n. 6/2024, non conosciuta ma citata nel provvedimento impugnato sub 1);
3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
Visto l’articolo 34, comma 5, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa LE LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con l’ordinanza n. 10 del 29 gennaio 2025, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio aveva ingiunto al Comune di Pollena Trocchia “ la sospensione di ogni lavoro in corso ”, la “ eliminazione o rimozione delle opere abusive ” e il “ ripristino dello stato dei luoghi ” in relazione alle “ opere edili consistenti nella realizzazione di mura di contenimento e di riqualificazione del tratto stradale di via San Martino ”;
- con l’ordinanza n. 1036 del 12 maggio 2025, la Sezione, “ nel bilanciamento dei contrapposti interessi ”, accoglieva l’istanza di sospensione cautelare “ limitatamente all’ordine di demolizione di quanto già realizzato, in modo da giungere re adhuc integra alla decisione di merito ”;
Considerato che, in vista dell’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, il Comune di Pollena Trocchia ha rappresentato che l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, con l’ordinanza n. 17/2025 del 15 ottobre 2025, ha disposto l’annullamento in autotutela dell’impugnata ordinanza n. 10/2025 del 29 gennaio 2025;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del presente giudizio, come richiesto anche dalla parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL IA OR, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
LE LL, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| LE LL | EL IA OR |
IL SEGRETARIO