Sentenza 13 novembre 2003
Massime • 1
Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in quanto il rinvio alle norme sul giudizio di primo grado di cui all'art. 598 del codice di rito non comprende la eccezionale procedura prevista dall'art. 469 cod. proc. pen., operando tale rinvio con salvezza, tra l'altro, dell'art. 599 cod. proc. pen., che contiene un catalogo tassativo delle decisioni da adottarsi in camera di consiglio, in cui non figura l'ipotesi di sentenza predibattimentale, e dell'art. 601 cod. proc. pen. che detta una disciplina autonoma della fase degli atti preliminari rispetto a quella relativa al primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2003, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 13/11/2003
1. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 147
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARCANO IC - Consigliere - N. 42613/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC TA, n. a Palmi il 27 marzo 1942;
nei confronti della sentenza in data 28 maggio 2002 della Corte d'appello di Reggio Calabria;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Mario Favalli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Pretore di Palmi in data 24 marzo 1997, pronunciata a seguito di rito ordinario e appellata da IC TA, dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato di cui all'art. 380 c.p. per essere lo stesso estinto per prescrizione e confermava i capi civili della sentenza impugnata (al prevenuto era stato contestato di non avere partecipato alle numerose audizioni in sede prefallimentare in danno di un debitore del suo assistito, TO Schena, così recando nocumento agli interessi di quest'ultimo il quale, in data 23 gennaio 1992, vedeva rigettata dal Tribunale di Palmi la propria istanza di fallimento). Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione l'TA che deduce quattro motivi.
Col primo censura la "inosservanza dell'art. 601, 3^ comma c.p.p., in relazione all'art. 180 c.p.p." in quanto il giudizio d'appello - che si svolgeva ai sensi dell'art. 599, comma 1, c.p.p. -, era stato introdotto senza il rispetto dei termini di comparizione, essendo stato invitato a comparire quale imputato per il giorno 28 maggio 2002 con atto notificato l'11 maggio 2002.
Con la seconda doglianza lamenta la "inosservanza dell'art. 601, 2^ comma, c.p.p.", giacché neppure gli era stato notificato il decreto di citazione a giudizio, ma semplicemente l'avviso di udienza. Col terzo mezzo si duole della decisione per "inosservanza dell'art. 578 c.p.p., in quanto era stata pronunciata sentenza predibattimentale fuori dei casi consentiti, dato che si era costituito in giudizio, quale parte civile, TO Schena. Infine, con l'ultimo motivo, lamenta l'"inosservanza dell'art. 578 c.p.p., in relazione all'art. 606, lett. e, c.p.p.". La Corte
d'appello aveva offerto sulla conferma delle statuizioni civili una motivazione non esauriente e addirittura inesistente, omettendo di rivedere criticamente, come dovuto, la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile e richiamando esclusivamente la ricostruzione dei fatti effettuata dal primo giudice, senza approfondire gli elementi posti a base della domanda e interpretare correttamente gli stessi.
Conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Non è fondato il primo motivo.
Se, infatti, è vero che l'art. 601 c.p.p. è applicabile anche nei casi in cui la Corte d'appello proceda col rito di cui all'art. 599, comma 1, c.p.p. (SEZ. 4^ SENT. 0 4192 DEL 22/04/1996 (UD. 12/03/1996),
Vitellaro, RV. 205040 SEZ. 4^ SENT. 0 9536 DEL 20/10/1993 (UD. 12/07/1993), Calandra, RV. 195323; SEZ. 6^ SENT. 0 1859 DEL 26/02/1993 (UD. 16/10/1992) Larnè RV. 193527; SEZ. 1^ SENT. 0 4878 DEL 21/01/1992 (CC. 13/12/1991) Scognamillo RV. 188958), la giurisprudenza più recente e prevalente di questa Corte si è andata orientando nel senso di ritenere - contrariamente all'assunto del ricorrente - che la mancata assegnazione dei termini di comparizione nel giudizio di appello dia luogo non a una nullità assoluta, bensì relativa, da far valere nel grado di giudizio in cui si è verificata e non può essere dedotta nel giudizio di legittimità per la prima volta (fra le tante, SEZ. 3^ SENT. 0 6339 DEL 15/02/2002 (UD. 19/12/2001), Altieri, RV. 221581; SEZ. 1^ SENT. 12730 DEL 29/12/1995 (UD. 27/10/1995), Caterino, RV. 203335).
Sono fondati invece i residui motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente trattati, giacché l'omissione di un decreto di citazione nel giudizio di appello e la semplice notificazione di un avviso di udienza costituisce una nullità assoluta e insanabile, in quanto concernente la "citazione in giudizio", espressamente prevista dagli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., il quale ultimo inserisce tra le nullità assolute, fra le altre, quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato.
Non solo, come risulta dall'atto di appello, l'imputato aveva contestato anche la responsabilità: è da escludersi, quindi, che ricorresse una delle ipotesi in cui il giudice di appello può procedere col rito in camera di consiglio ex art. 599, comma primo, c.p.p. con ciò disapplicando la consolidata giurisprudenza di questa
Corte secondo la quale il giudice di appello non può mai pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in quanto il rinvio alle norme sul giudizio di primo grado di cui all'art. 598 del codice di rito non comprende la eccezionale procedura prevista dall'art. 469 cod. proc. pen., operando tale rinvio con salvezza, tra l'altro,
dell'art. 599 cod. proc. pen., che contiene un catalogo tassativo delle decisioni da adottarsi in camera di consiglio, in cui non figura l'ipotesi di sentenza predibattimentale, e dell'art. 601 cod. proc. pen. che detta una disciplina autonoma della fase degli atti preliminari rispetto a quella relativa al primo grado. (SEZ. 2^ SENT. 40095 DEL 09/11/2001 (CC. 02/10/2001), Afelio, RV. 220271). Tanto meno una sentenza predibattimentale in appello può essere pronunciata quando in primo grado vi sia stata condanna dell'imputato al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile. In tal caso vi è l'impossibilità giuridica di definire il giudizio di appello con sentenza predibattimentale di estinzione del reato per prescrizione;
ciò in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel rituale contraddittorio delle parti (SEZ. 3^ SENT. 0 6138 DEL 26/05/1998 (UD. 30/01/1998) P.c. in proc. Giugliano, RV. 210958).
La sentenza, per di più, contiene una motivazione del tutto apparente sulla questione degli interessi civili, in quanto si limita ad affermare apoditticamente che "...la ricostruzione dei fatti effettuata dal primo giudice ha posto in luce la sussistenza di un danno patrimoniale originato dal comportamento omissivo dell'appellante", laddove in tema di declaratoria di estinzione del reato, l'art. 578 cod. proc. pen. prevede che il giudice di appello, nel caso sussista costituzione di parte civile, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, debba operare una duplice, completa valutazione, da un lato al fine di stabilire se sussistano gli estremi del reato dal quale la parte civile fa discendere il proprio diritto al risarcimento, e dall'altro onde accertare, sia pure in modo sommario, la sussistenza di tale diritto (SEZ. 3^ SENT. 16067 DEL 20/04/2001 (UD. 08/03/2001), Franzan, RV. 219510). Le cause di nullità da cui è colpita la sentenza impugnata integrano un'ipotesi paradigmatica in cui non poteva trovare applicazione l'art. 129 c.p.p. alla luce di una recente sentenza delle sezioni unite (SEZ. U SENT. 17179 DEL 08/05/2002 (UD. 27/02/2002), Conti, RV. 221403), secondo la quale, se in tema di coesistenza di nullità assoluta e di causa di estinzione, deve prevalere la declaratoria della causa estintiva, tale principio trova un limite nei casi in cui l'art. 129 c.p.p. non può trovare applicazione perché inidoneo a troncare o ridurre il prosieguo dell'attività processuale, nel caso necessaria per un compiuto esame del capo della sentenza concernente le statuizioni civili. La decisione impugnata deve in conclusione essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Messina per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per il giudizio alla Corte d'appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004