Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2004, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - rel. Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA EL, IA AO ed IO CAMPAGNOLA tutti in qualità di eredi della madre OS ZZ ved. AM, elettivamente domiciliati in Roma, via Lutezia 8, presso l'avv. IO AM, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
Comune di PIOMBINO, in persona del Sindaco p.t. Luciano Guerrieri, elettivamente domiciliato in Roma, via G.Carducci 4, presso l'avv. Giuseppe Morbidelli, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 952 del 14.04/19.05.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/03 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Uditi gli avv.ti Gabriella Spata, con delega, per i ricorrenti e Antonino Bongiorno Gallegra, con delega, per il resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cafiero Dario, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento sindacale 24.06.91 veniva disposta l'espropriazione di un terreno di proprietà di OS ZZ ved. AM, sito in località Casone La Sughera del Comune di Piombino. Proponeva opposizione dinanzi alla C.d.A. di Firenze, con atto 26.10.91, il figlio della ZZ, quale tutore della madre,, ritenendo inadeguata la indennità definitiva calcolata dalla commissione espropri sulla base di una ritenuta vocazione agricola del terreno che invece, secondo l'opponente, aveva vocazione edificatoria, di diritto e di fatto.
Con sentenza 14.04/19.05.00 la Corte d'Appello di Firenze, premesso che la destinazione agricola imposta da uno strumento urbanistico costituisce vincolo di inedificabilità, accertava che il terreno, per effetto delle varianti di piano 27.08.81 ed 11.01.82, rientrava nella zona agricola E/HI; ravvisava nella destinazione agricola un vincolo urbanistico di inedificabilità e pertanto, ai sensi e concludeva che, in quanto inedificabile, l'indennizzo per l'esproprio del terreno doveva, ai sensi dell'art. 5 bis l.s. 359/92 essere calcolato applicando il disposto dell'art. 15 l.s. 865/71. L'indennità di lire 5.267.500, determinata dalla Commissione espropri coincideva poi con l'indennità determinata dal c.t.u., in applicazione del valore di mercato. Quanto alla indennità d'occupazione, pari ad un dodicesimo dell'indennità d'esproprio per ciascun anno di occupazione, ammontava a lire 4.187.314. Tali somme - con interessi dalla domanda in base ad un indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Corte territoriale - dovevano essere depositate dal Comune nell'apposita Cassa.
Ricorrono, con atto spedito a mezzo posta l'11.05.01, IA EL, IA AO ed IO AM, quali eredi di OS ZZ vedova AM, deceduta nelle more, sostenendo che, ferma restando la, pacifica, edificabilità di fatto del terreno, sul piano legale il giudice a quo era incorso in errore negando una vocazione edificatoria, sia pur limitata, al terreno in questione;
in subordine, eccepiva la illegittimità costituzionale del potere conformativo della amministrazione comunale, tanto più evidente in una vicenda in cui altra porzione della stessa area, espropriata per la realizzazione della stessa opera pubblica, era stata stimata dalla stessa amministrazione in base ai valori di mercato. Resiste la Amministrazione Comunale di Piombino, con atto notificato il 19.06.01 e memoria, sostenendo l'infondatezza del ricorso e censurando, in via di ricorso incidentale, l'ordine di deposito della intera somma liquidata, senza previa deduzione di quanto già depositato a titolo di indennità provvisoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostengono i ricorrenti, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis l.s. 359/92, che la zonizzazione agricola o non costituisce vincolo urbanistico di inedificabilità - assumendo, quindi carattere conformativo - ed in tale caso una edificabilità, sia pur limitata, deve essere riconosciuta;
ovvero costituisce vincolo ed in tal caso, decaduto per decorso del quinquennio, fruisce della limitata edificabilità consentita dall'alt. 4 l.s. 10/77 ed è, per tale ragione, ugualmente edificabile.
Disattendendo tale conclusione si verrebbe a riconoscere alla autorità locale il potere di espropriare un valore del terreno senza indennizzo, in violazione del principi posti dagli artt. 3 e 42 della Costituzione ed in una situazione in cui, avendo espropriato per la stessa opera pubblica altra area - questa stimata a valore di mercato - la disparità di trattamento e l'arbitrio della P.A. appare ancor più evidente.
La censura è infondata.
Occorre confermare, anzitutto, che la dicotomia tra terreni a vocazione edificatoria e terreni ai quali tale vocazione non è riconosciuta e che quindi - ai fini dell'indennità d'esproprio - vanno valutati come agricoli, non consente la configurazione di un tertium genus (S.U. 172/01); che, inoltre, il criterio dell'edificabilità legale è assorbente, spettando alla edificabilità di fatto un ruolo solo suppletivo (S.U. cit.): non è quindi apprezzabile, in contrasto con la destinazione impressa dalla competente autorità, la assenza, nella realtà, di una qualità effettivamente agricola delle aree che, secondo i ricorrenti, sarebbe emersa dalle indagini del c.t.u. in sede di merito e che la Corte territoriale avrebbe, a torto, trascurato.
È stato poi affermato che la zonizzazione agricola non determina un vincolo ablativo, ma conformativo (Cass. 3166/86) ed il principio va mantenuto fermo, disattendendo il contrario avviso espresso da Cass. 3717/98 (richiamata dalla impugnata sentenza) quando si tratta, come nel caso, di vincolo a carattere generale e non particolare e purché l'eventuale attività edilizia residua - della quale si dirà subito - sia rimessa anche air iniziativa dei singoli proprietari e non avocata alla sola mano pubblica (Corte Cost. 179/99; 411/01; 148/03). È infatti dato certo, riscontrabile sin dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, 4 e 7 del dm 1968/1444, che attività edilizia funzionale alla destinazione di zona è espletabile anche nelle zone qualificate agricole, senza per questo che venga meno la natura agricola dei terreni, ai fini dell'indennizzo espropriativo. In conseguenza, quella parte della censura che si sostanzia nel rilievo che la Corte territoriale non ha considerato la decadenza del vincolo ex art. 2 l.s. 1187/68 e la conseguente edificabilità limitata ex art. 4 l.s. 10/77, non è pertinente (oltre che infondata: Cass. 11866/01), perché il vincolo ha natura conformativa e non ablativa e non è quindi soggetto al limite di durata quinquennale.
Nè è apprezzabile la q.l.c. che i ricorrenti sollevano, ritenendo in contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione la non indennizzabilità di tali vincoli, sia in sede di imposizione, sia in sede di eventuale espropriazione: si tratta di questione che è stata ripetutamele proposta e ripetutamente respinta dalla Corte Costituzionale, a decorrere dalla decisione 56/68, ne' i ricorrenti forniscono, oltre alla generica denuncia, argomenti suscettibili di esame.
Infatti, la discrezionalità del potere di zonizzazione (negata da Cass. 4320/99 ma ammessa dalla giurisprudenza amministrativa, sia negando la sindacabilità nel merito delle scelte urbanistiche - Consta, 4^, 6177/00 - sia sottolineando, per quanto qui interessa, che la zonizzazione agricola di parte del territorio può essere dettata da esigenze non coincidenti con la destinazione naturale dei terreni che vi sono inclusi, ma ispirate ad una valenza conservativa di valori naturalistici, o ad una funzione decongestionante e di contenimento dell'espansione dell'aggregato urbano - cfr. Consta, 4^, 245/00; 2639/00 -) può sviarsi in disparità di trattamento ed in arbitrarietà di scelte, ma la possibilità di abusi non giova alla questione di incostituzionalità, dal momento che l'ordinamento ha già predisposto i mezzi per eliminare gli atti illegittimi. Va invece accolto il ricorso incidentale. Da un lato, l'extrapetizione è certa, dal momento che lo stesso espropriante aveva, secondo le conclusioni riportate nella epigrafe della sentenza, chiesto la decurtazione, dalle somme liquidate, dell'ammontare di lire 1.015.410, in quanto già percepito a titolo d'acconto. Dall'altro, la configurabilità del mero errore materiale, della svista, è esclusa dalla assenza, nella decisione impugnata, di qualsiasi riferimento al deposito della indennità provvisoria ed è quindi impossibile escludere, sulla base degli atti, che l'errata statuizione sia imputabile a vizio logico o ad errore giuridico, come denunciato dal ricorrente incidentale. Sulle spese provvederà il giudice di rinvio.
P.Q.M.
riesce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie l'incidentale, cassa e rinvia ad altra sezione della C.d.A. di Firenze, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004