Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2006, n. 34497
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Sentenza 20 settembre 2006

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Nel giudizio d'appello non trova applicazione il disposto di cui all'art. 469 cod. proc. pen. (proscioglimento prima del dibattimento) per una molteplicità di considerazioni di ordine sistematico e letterale correlate all'interpretazione dell'art. 598 cod. proc. pen: a) l'art. 601 cod. proc. pen.introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma rispetto al primo grado; b) l'art. 599 cod. proc. pen., nell'enucleare i casi tassativi nei quali si può procedere a rito camerale, non richiama l'ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento atteso che nel giudizio d'appello, contraddistinto da una fase dibattimentale di norma contratta, non sussistono le esigenze di economia processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2006, n. 34497
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34497
    Data del deposito : 20 settembre 2006

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