Sentenza 20 settembre 2006
Massime • 1
Nel giudizio d'appello non trova applicazione il disposto di cui all'art. 469 cod. proc. pen. (proscioglimento prima del dibattimento) per una molteplicità di considerazioni di ordine sistematico e letterale correlate all'interpretazione dell'art. 598 cod. proc. pen: a) l'art. 601 cod. proc. pen.introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma rispetto al primo grado; b) l'art. 599 cod. proc. pen., nell'enucleare i casi tassativi nei quali si può procedere a rito camerale, non richiama l'ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento atteso che nel giudizio d'appello, contraddistinto da una fase dibattimentale di norma contratta, non sussistono le esigenze di economia processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2006, n. 34497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34497 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE GRAZIA Benito Romano V.- Presidente - del 20/09/2006
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 1069
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 41068/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UT AN, N. IL 16/08/1954;
avverso SENTENZA del 04/07/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROMIS VINCENZO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. M. Favalli il quale ha chiesto annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del Tribunale di Milano del 15/1/2003 UT AN e AD AN RI venivano condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di lesioni personali colpose. Proponevano appello gli imputati e la Corte d'Appello di Milano, con sentenza emessa il 4 luglio 2003 a norma dell'art. 129 c.p.p., in riforma dell'impugnata decisione, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati predetti in ordine al reato loro ascritto per intervenuta prescrizione.
Ha proposto ricorso per Cassazione UT AN eccependo la nullità della sentenza di prescrizione perché emessa con rito camerale in assenza di contraddittorio non avendo la Corte territoriale ordinato la citazione degli imputati per il giudizio di secondo grado;
il UT ha denunciato altresì vizio motivazionale in ordine alla ritenuta insussistenza delle condizioni per il proscioglimento nel merito. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. Risulta dagli atti che la Corte d'Appello ha adottato la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione omettendo gli adempimenti che avrebbero consentito alle parti di presenziare all'udienza e di esporre le proprie ragioni a sostegno del proposto gravame finalizzato al proscioglimento nel merito. Da tale omissione deriva, secondo l'indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, 28/2/1997, Caleffi, RV. 208525; Sez. 3, 18/5/1998, Agrifoglio, RV. 211542; Sez. Un., 19/12/2001, P.M. in proc. Angelucci, RV. 220555), una nullità assoluta di ordine generale perché incidente sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato (art. 178 c.p.p., lett. c e art. 179 c.p.p.). Ciò posto, deve sottolinearsi che il procedimento adottato dalla Corte distrettuale nel caso in esame, per la dichiarazione della prescrizione, risulta affetto da un ancor più radicale vizio: ed invero l'"iter" disciplinato dall'art. 469 c.p.p., per la pronuncia di una sentenza predibattimentale non è percorribile nel giudizio di secondo grado, come già ripetutamente affermato da questa Corte nel solco di un indirizzo interpretativo assolutamente prevalente (Sez. 3^, 29/5/2001, RV. 219595, Pennacchioli;
Sez. 2^, 2 ottobre 2001, RV. 220271, Aiello;
Sez. 1^, 27 gennaio 2003, RV. 223448, Vitale;
Sez. 6, 13 novembre 2003, RV. 227944, Agresta;
Sez. 3^, 14 novembre 2003, RV. 227638, Spinella;
contra, isolata, Sez. 1^, 20 novembre 2003, RV. 226835, Poli). Tale prevalente orientamento è stato ulteriormente ribadito anche in decisioni più recenti;
si veda in proposito Sez. 2^, n. 41498/04, imp. Morgante, RV. 230576, con la quale è stato enunciato il seguente principio: "nel giudizio d'appello non trova applicazione il disposto di cui all'art. 469 cod. proc. pen., (proscioglimento prima del dibattimento) per una molteplicità di considerazioni di ordine sistematico e letterale correlate all'interpretazione dell'art. 598 cod. proc. pen.: a) l'art. 601 cod. proc. pen., introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma rispetto al primo grado;
b) l'art. 599 cod. proc. pen., nell'enucleare i casi tassativi nei quali si può procedere a rito camerale, non richiama l'ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento atteso che nel giudizio d'appello, contraddistinto da una fase dibattimentale di norma contratta, non sussistono le esigenze di economia processuale".
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato risulta evidentemente superfluo l'esame della censura di vizio motivazionale dedotta con riferimento all'applicazione dell'art. 129 c.p.p.. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Milano per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2006