Sentenza 16 giugno 2017
Massime • 1
È configurabile il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa nell'ipotesi in cui l'autore della condotta svolga il ruolo di "alter ego" del soggetto di vertice di un gruppo mafioso, ponendo in essere attività di ausilio ed intermediazione nei suoi riguardi, con carattere continuativo e fiduciario, tali da risolversi in un contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio, nonché alla conservazione ed al rafforzamento di quest'ultimo. (Nella specie, la Corte ha escluso che la condotta potesse integrare il diverso reato di favoreggiamento personale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2017, n. 35277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35277 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2017 |
Testo completo
35277-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/06/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PAOLO ANTONIO BRUNO Dott. Presidente SENTENZA N. 872/2017 CATERINA MAZZITELLI - Consigliere - Dott. N. 20088/2017- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROSSELLA CATENA Consigliere - Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI - Rel. Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NC LE N. IL 19/11/1963 avverso l'ordinanza n. 311/2017 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 23/02/2017 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa F. Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso, e, per il ricorrente, l'avv. M. L. D'Anna, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza deliberata il 23/02/2017, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza del 09/01/2017 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva applicato a IC NE la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato della partecipazione, dal settembre del 2013 in permanenza, all'associazione mafiosa Cosa Nostra, clan Santapaola Ercolano, gruppo di Picanello.
2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Catania ha proposto ricorso per cassazione IC NE, attraverso il difensore avv. M. L. D'Anna, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Pur escludendo le dichiarazioni del collaboratore Spoglio, in quanto troppo vaghe sul punto, il Tribunale del riesame si è limitato ad elencare le intercettazioni dalle quali dovrebbe evincersi la condotta criminosa attribuita all'indagato, senza tuttavia riuscire ad indicare il contributo causale dimostrativo dell'adesione permanente e volontaria all'organizzazione criminale e contraddicendosi lì dove, da un lato, sostiene che NE era impiegato alla stregua di un dipendente e, dall'altro, richiama il disappunto manifestato circa le modalità con le quale IS lo impiegava, anche di domenica. Come evidenziato dalla difesa, le conversazioni intercettate del 09/03/2014 dimostrano che il ricorrente mal tollerava l'insistenza delle richieste di IS circa gli spostamenti in auto ed anche a voler ritenere che NE fosse stato asservito allo stesso IS quale autista, manca del tutto la prova della rilevanza causale necessaria ad integrare la partecipazione, tanto più che il Tribunale del riesame non ha saputo individuare altri soggetti appartenenti al sodalizio entrati in contatto con il ricorrente, in quanto AN UD non è mai incorso nei rigori della legge e O" è soggetto non identificato, rispetto al quale vengono articolate solo congetture. Quanto all'episodio riguardante la sig.ra NA, ella voleva ottenere "giustizia" da IS
contro
NE, che non era riuscito a farle avere un risarcimento dei danni. 2 L'ordinanza impugnata non ha motivato in ordine al ristretto arco di tempo (novembre 2013 - aprile 2014) in cui NE ha intrattenuto rapporti personali con OV IS e la sua famiglia e sugli elementi prodotti dalla difesa circa l'interruzione di qualsiasi contatto nell'aprile del 2014 (poco dopo la telefonata con FA CA nella quale il ricorrente esprimeva il suo disagio per la pressante presenza di IS) e l'allontanamento da Catania pur a costo di affrontare una vita del tutto precaria;
né l'ordinanza impugnata offre alcuna indicazione in ordine agli affari illeciti di cui NE sarebbe stato messo a parte.
2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 378 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla mancata derubricazione nel reato di favoreggiamento personale, in quanto la condotta contestata all'indagato si è limitata ad aiutare non già l'associazione, ma un associato, ossia IS, tanto più che per le identiche posizioni di MO BR, CA EN e SA NO è stato contestato il reato di favoreggiamento.
2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Il ruolo dell'indagato è stato esercitato dal novembre del 2013 all'aprile del 2014 e, successivamente, NE si è volontariamente allontanato da Catania, elementi non valutati dal Tribunale del riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attenendo entrambi al presupposto della gravità indiziaria, non sono fondati.
2.1. L'ordinanza impugnata rileva che il compendio indiziario (tralasciando le dichiarazione del collaboratore Scollo, sul punto, eccessivamente vaghe) hanno delineato il ruolo di uomo di fiducia di IS, responsabile del gruppo di Picanello del sodalizio mafioso, svolto da NE, il quale, inoltre, operava come autista dello stesso IS (alternandosi con FA NI CA) e come suo segretario. Dalle conversazioni intercettate, osserva il giudice del riesame, emerge il carattere continuativo del rapporto di NE con IS e la continua simulazione cui il primo ricorreva nei dialoghi al fine di evitare il coinvolgimento del secondo, a riprova della piena consapevolezza della caratura criminale di questi e delle istruzioni ricevute: pure i componenti dei due nuclei familiari collaboravano al fine di non coinvolgere IS nei dialoghi intercettati, come dimostrato da alcune conversazioni in cui si sentono NE e lo stesso IS suggerire alle rispettive mogli cosa dire;
anche i riferimenti ad un incontro 3 presso un campo sportivo devono essere valutati alla luce della circostanza, emersa dalle indagini, che detto campo era un luogo ordinariamente deputato da IS alla realizzazione di contatti di natura illecita. Il ruolo di intermediario e di segretario di IS svolto da NE, rileva ancora il Tribunale di Catania, emerge, tra l'altro, dalle conversazioni con AN UD, il quale chiedeva all'indagato dove si trovasse "suo zio", riferendosi a IS, come lo stesso ricorrente ha ammesso. Dal compendio indiziario emerge, ad avviso del giudice del riesame, che NE era sostanzialmente l'alter ego di IS, occupandosi di tutto quanto riguardava quest'ultimo e trovandosi in ogni momento a sua disposizione, proprio perché assoldato da questi per svolgere tale ruolo, la cui natura altamente fiduciaria emerge dai dialoghi e dalla segretezza in cui veniva mantenuto il coinvolgimento dello stesso IS, come confermato, tra l'altro, dal dialogo con NI RA, fratello di MA RA (esponente del clan Laudani). Lungi dal concretizzarsi in una mera contiguità compiacente con il singolo esponente del sodalizio, la relazione qualificata dell'indagato con il responsabile del gruppo di Picanello si è tradotta in un vero e proprio contributo, dotato di rilevanza causale, alla conservazione e al rafforzamento della consorteria: nel periodo oggetto di monitoraggio (dicembre 2013 aprile 2014), rileva l'ordinanza impugnata, NE ha operato in consapevole sinergia con IS al fine di consentirgli l'esplicazione del proprio ruolo di coordinamento illecito del gruppo, accompagnandolo ovunque intendesse andare e permettendogli di agire indisturbato, grazie alla sua intermediazione, nel concordare incontri di natura illecita (poiché, diversamente, non si spiegherebbe il continuo tentativo di dissimulare il coinvolgimento di IS, utilizzando nomi di fantasia o fingendo che l'incontro dovesse avvenire tra altre persone). L'ordinanza impugnata sottolinea poi la natura altamente fiduciaria dell'incarico attribuito a NE da IS, che, nella propria posizione verticistica, si affidava ad un soggetto degno, appunto, della massima fiducia, in quanto messo a parte degli affari illeciti riferibili al gruppo, dei soggetti in essi coinvolti e, quindi, in ultima analisi, delle complessive dinamiche associative. Quanto alla documentazione prodotta dalla difesa a sostegno del dedotto allontanamento da Catania, il Tribunale del riesame reputa la stessa insufficiente a provare il radicale allontanamento di NE dal locus commissi delicti, tanto più che, a prescindere dalla reale durata del periodo in cui egli si sarebbe intrattenuto fuori Catania, lo stesso vi è ormai pacificamente rientrato e, tra l'altro, ha ammesso di avere avuto rapporti con IS fino a un mese prima di essere stato arrestato in esecuzione dell'ordinanza del G.I.P. di Catania.
2.2. Così ripercorso, in estrema sintesi, l'iter motivazionale dell'ordinanza impugnata, deve rilevarsi che il ricorso, su un piano generale, svaluta la necessaria lettura globale dei dati indiziari, facendo leva, in più parti, su una considerazione atomistica dei diversi elementi, laddove, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è necessario l'esame globale ed unitario dei singoli elementi indiziari, essendo illegittima una loro valutazione frazionata ed atomistica (Sez. F, n. 38881 del 30/07/2015 - dep. 24/09/2015, Pmt. in proc. Salerno, Rv. 264515; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 16548 del 14/03/2010 - dep. 29/04/2010, P.M. in proc. Bellocco, Rv. 246935), dovendosi verificare se essi, coordinati ed apprezzati globalmente, assumano la valenza richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012 - dep. 27/02/2013, Della Costa, Rv. 254871). Ora, premesso che il ricorso non contesta né l'esistenza del gruppo di Picanello del clan Santapaola - Ercolano, né il ruolo rivestito all'interno di esso da IS, deve rilevarsi che, nella lettura non atomistica dei dati indiziari offerti, in particolare, dalle conversazioni intercettate, l'ordinanza impugnata diversamente da quanto prospettato dal ricorso ha compiutamente delineato il - fatto partecipativo ascritto a NE, che, nel ruolo di alter ego attribuitogli da IS ed agendo in consapevole sinergia con lo stesso, ha reso possibile l'espletarsi del ruolo direttivo da quest'ultimo rivestito nell'ambito del sodalizio mafioso. Né in senso contrario giovano le deduzioni del ricorrente in ordine, da un lato, alle "doglianze" manifestate dallo stesso NE circa le modalità di espletamento dell'incarico e, dall'altro, alla mancata specifica indicazione degli affari illeciti di cui l'indagato sarebbe stato reso partecipe, nonché dei sodali con i quali sarebbe entrato in contatto: tali deduzioni, invero, risultano del tutto inidonee ad inficiare, sul piano logico-argomentativo, le valutazioni del giudice del riesame, che ha valorizzato le peculiari connotazioni dell'incarico di NE e del suo concreto espletamento, connotazioni improntate alla volontà di occultare le attività e i contatti di IS ed assecondate non solo dai due (e dai rispettivi nuclei familiari), ma anche dai vari soggetti con i quali il ricorrente realizzava il ruolo di "intermediario" del responsabile del gruppo mafioso di Picanello. Nei termini sopra richiamati, l'ordinanza impugnata ha dato conto di un compendio indiziario dimostrativo, sul piano della prognosi ex art. 273 cod. proc. pen., di un ruolo dinamico e funzionale svolto da NE, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo rimanendo a disposizione del gruppo (Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007 - dep. 11/01/2008, P.G. in proc. Addante, Rv. 238838; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016 - dep. 24/03/2016, Archinà, Rv. 267418) e non di una 5 mera "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi del singolo esponente (Sez. 1, n. 25799 del 08/01/2015 - dep. 18/06/2015, Di Maio, Rv. 263953; conf. Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016 - dep. 29/09/2016, Panicola, Rv. 268325). Il carattere altamente fiduciario del ruolo svolto da NE e la segretezza con il quale veniva espletato al fine di preservare la posizione di IS sono stati ricostruiti dal Tribunale del riesame con motivazione congrua ed esente da vizi logici, laddove la loro valenza non è oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente, le cui deduzioni in merito all'episodio riguardante la sig.ra NA trascurano di considerare il rilievo del giudice del riesame (che ha sottolineato come la donna, pur cercando IS e trovandosi sotto l'abitazione di questi, chiedeva di parlare con NE, a conferma del fatto che il secondo era informato e in grado di interloquire circa le vicende del primo), per affidarsi a ricostruzioni sostanzialmente congetturali. Gli ulteriori rilievi del ricorrente circa il carattere di mera dipendenza del rapporto con IS e l'arco temporale del rapporto stesso deducono inammissibili questioni di merito, volte a sollecitare a questa Corte una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale indiziario che il giudice del riesame ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati richiamati ed immune da cadute di conseguenzialità logico-argomentativa.
2.3. Anche il secondo motivo non merita accoglimento. Le valutazioni dell'ordinanza impugnata in ordine al ruolo altamente fiduciario svolto in seno al gruppo mafioso da NE quale alter ego di IS e le connotazioni richiamate in ordine alla segretezza che contrassegnava l'espletamento dell'incarico, finalizzata ad occultare natura e protagonisti dei contatti tenuti dal ricorrente per conto dell'esponente di vertice del gruppo, rendono ragione, nel percorso argomentativo del giudice del riesame, dell'attribuzione all'indagato di una posizione di elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso e non di mero autore di aiuti episodici al singolo associato (Sez. 1, n. 33243 del 07/05/2013 - dep. 31/07/2013, Borrelli, Rv. 256987; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 40966 del 08/10/2008 - dep. 31/10/2008, Pillari, Rv. 241701; Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998 - dep. 11/12/1998, Bruno e altri, Rv. 211896), il che priva di fondamento l'invocata qualificabilità del fatto in termini di favoreggiamento personale. Del tutto generici sono i riferimenti a posizioni diverse, con conseguente inammissibilità della relativa censura.
3. Il terzo motivo è inammissibile. Il Tribunale del riesame ha puntualmente esaminato la documentazione prodotta dalla difesa e relativa, principalmente, ad alcuni soggiorni dell'indagato in diverse località, ritenendo la stessa insufficiente a dar conto del radicale allontanamento dal locus commissi delicti, tanto più che 6 NE non solo è pacificamente rientrato, ma ha anche ammesso di avere avuto rapporti con IS fino a un mese prima dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare. Il ricorso omette il puntuale confronto critico con i dati e con gli argomenti valorizzati dal giudice del riesame, sicché, sotto questo profilo, risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali;
la Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso il 16/06/2017. Il Consigli estensore Il Presidente F DISPOSITATA IN CANCELLERIA addl 18 LUG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 7