CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25078 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con limitato riguardo al trattamento sanzionatorio e nel senso del rigetto dello stesso nel resto;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. FABIO PRATTICHIZZO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il reato di furto in abitazione. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. Fabio Penale Sent. Sez. 5 Num. 25078 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 12/05/2023 Prattichizzo, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod.proc.pen. per nullità del decreto di citazione in appello in ragione dell'omessa notifica al difensore di fiducia. Assume in particolare lo SE che, nonostante avesse nominato quale nuovo difensore l'avv. Tenace Matteo, il quale aveva anche proposto l'appello, e revocato espressamente l'avv. Giuseppe Casale, il decreto di citazione in appello era stato notificato a quest'ultimo difensore, senza che il primo ne avesse contezza e potesse partecipare al giudizio. 2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente assume omessa motivazione da parte della Corte territoriale in ordine alla sua responsabilità penale il cui accertamento sarebbe stato basato principalmente sulle dichiarazioni della persona offesa che, tuttavia, era ad una certa distanza quando lo aveva riconosciuto quale autore del furto, vieppiù girato di spalle. 2.3. L'imputato denuncia, infine, la violazione dell'art. 624-bis cod.pen. con conseguente illegalità della pena per essere stata irrogata, sebbene il fatto fosse stato commesso nel 2013 e le attenuanti ritenute prevalenti alle contestate aggravanti, la pena base della reclusione di tre anni nonostante quella prevista dall'art. 624-bis, comma 1, cod.pen. nella formulazione applicabile ratione temporis fosse ricompresa in una cornice edittale da uno a sei anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo ricorso è inammissibile. Dall'esame degli atti del fascicolo, che questa Corte può consultare quando è dedotta una nullità processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 - 01), nonché dalla documentazione prodotta dal ricorrente, emerge, infatti, che le deduzioni del difensore dell'imputato non trovano alcuna corrispondenza nel fascicolo d'ufficio del giudizio di appello. Infatti, a fondamento del motivo di ricorso è stato allegato, mediante una copia recante in calce la dicitura "cam scanner", l'atto di nomina dell'avvocato Tenace del 5 marzo 2020 (contenente la revoca di ogni altra nomina e dunque anche dell'avvocato Giuseppe Casale), copia che, tuttavia, non risulta depositata presso l'ufficio giudiziario. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'atto di appello non è sottoscritto dall'avv. Tenace, bensì personalmente dall'imputato. 2 Q Sempre a differenza di quanto rappresentato con i motivi di ricorso, il giudizio di secondo grado non si è svolto nelle forme della trattazione scritta, in quanto si è celebrata un'udienza orale di discussione nella quale l'avv. Giuseppe Casale è stato sostituito da altro avvocato delegato dal medesimo. In tale complessivo contesto il motivo proposto risulta manifestamente infondato, in quanto dagli atti del fascicolo d'ufficio non emergono i fatti allegati e, soprattutto, né la revoca dell'avv. Casale che ha legittimamente rappresentato, dunque, l'imputato nel giudizio di appello né - cosa ancora più rilevante e dirimente - l'avvenuta nomina dell'avv. Tenace. 2.11 secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato poiché, come ha correttamente posto in rilievo la sentenza impugnata, la persona offesa ha distintamente riconosciuto l'imputato - suo vicino di casa - tra i soggetti che avevano commesso il furto della sua abitazione mentre si stava calando dal balcone. Peraltro, le dichiarazioni della persona offesa, pur non essendo ciò necessario in quanto non trova applicazione a fronte delle stesse la disposizione espressa dall'art. 192 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01), sono state corroborate dal riscontro oggettivo del reperimento della refurtiva sotto il letto dell'imputato dacché l'ipotesi che ivi sia stata occultata da altri soggetti appare meramente esplorativa e comunque non rientra nelle questioni il cui controllo può essere demandato a questa Corte. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr., ex plurimis, Sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). La Corte territoriale, del resto, ha fornito, come già evidenziato, una motivazione del tutto immune dai denunciati vizi. 3. Il terzo motivo di ricorso non è fondato poiché, pur mediante un percorso argomentativo in alcune parti non corretto, le sentenze di merito hanno determinato congruamente la pena entro i limiti edittali, ed avendo riguardo ai criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., talché detta pena non può ritenersi illegale, con le relative conseguenze sui limiti alla deducibilità del relativo vizio e al rilievo d'ufficio dello stesso in sede di legittimità (cfr., ex ceteris, Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Rv. 282322 - 01; Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017, Rv. 269748 - 01). 3 Sotto il primo aspetto effettivamente, come rileva l'imputato, peraltro deducendo tale questione in modo specifico solo con il ricorso in esame, la decisione di primo grado ha fatto espresso riferimento, nell'individuare la pena base rispetto alla quale applicare la diminuente, ritenuta prevalente rispetto alle aggravanti, delle circostanze attenuanti generiche, a quella che, considerata la data di commissione del fatto, era la pena contemplata per la fattispecie aggravata dall'art. 624-bis, comma 2, cod. pen. e non quella all'epoca prevista dal comma 1 della stessa norma per il delitto di furto in abitazione "semplice". Tuttavia, la pena base poi in concreto determinata, pur all'esito di tale erroneo percorso argomentativo, è stata di anni tre di reclusione, rientrante, dunque, entro i limiti edittali contemplati, considerata la data nel quale la condotta è stata posta in essere, dal comma 1 dell'art. 624-bis cod. pen. Occorre rilevare, infatti, che non è certo necessario applicare, come pure chiede il ricorrente, la diminuente correlata alla circostanza attenuante al minimo edittale bensì a quello che è il trattamento sanzionatorio ritenuto congruo dal giudice di merito, nell'ambito della cornice edittale, avendo riguardo al complesso degli indici ritraibili dall'art. 133 cod. pen. La sentenza di primo grado ha, rispetto a tale aspetto, congruamente giustificato la pena irrogata facendo riferimento, nel valutare i relativi indici, alla obiettiva gravità del fatto e alla capacità a delinquere del reo, gravato da un precedente specifico. E' ben vero, ulteriormente, che la decisione della Corte d'appello, nel confermare il trattamento sanzionatorio così determinato dalla pronuncia di primo grado, ha erroneamente evidenziato che all'imputato erano state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti mentre, come rilevato, le stesse erano state giudicate prevalenti. Tuttavia ciò non ha influito in alcuna misura sul trattamento sanzionatorio che è stato confermato, peraltro rafforzando la motivazione rispetto sia alla peculiare gravità del fatto posto in essere con una dettagliata descrizione dello stesso (rilevando, tra l'altro, quanto emerso in ordine all'attenta programmazione del delitto già il giorno precedente) che al precedente specifico, per un altro delitto contro il patrimonio (tentata rapina aggravata) commesso pochi mesi prima dei fatti per cui è processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 12 maggio 2023 Il Consigliere Estensore Il P e
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con limitato riguardo al trattamento sanzionatorio e nel senso del rigetto dello stesso nel resto;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. FABIO PRATTICHIZZO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il reato di furto in abitazione. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. Fabio Penale Sent. Sez. 5 Num. 25078 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 12/05/2023 Prattichizzo, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod.proc.pen. per nullità del decreto di citazione in appello in ragione dell'omessa notifica al difensore di fiducia. Assume in particolare lo SE che, nonostante avesse nominato quale nuovo difensore l'avv. Tenace Matteo, il quale aveva anche proposto l'appello, e revocato espressamente l'avv. Giuseppe Casale, il decreto di citazione in appello era stato notificato a quest'ultimo difensore, senza che il primo ne avesse contezza e potesse partecipare al giudizio. 2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente assume omessa motivazione da parte della Corte territoriale in ordine alla sua responsabilità penale il cui accertamento sarebbe stato basato principalmente sulle dichiarazioni della persona offesa che, tuttavia, era ad una certa distanza quando lo aveva riconosciuto quale autore del furto, vieppiù girato di spalle. 2.3. L'imputato denuncia, infine, la violazione dell'art. 624-bis cod.pen. con conseguente illegalità della pena per essere stata irrogata, sebbene il fatto fosse stato commesso nel 2013 e le attenuanti ritenute prevalenti alle contestate aggravanti, la pena base della reclusione di tre anni nonostante quella prevista dall'art. 624-bis, comma 1, cod.pen. nella formulazione applicabile ratione temporis fosse ricompresa in una cornice edittale da uno a sei anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo ricorso è inammissibile. Dall'esame degli atti del fascicolo, che questa Corte può consultare quando è dedotta una nullità processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 - 01), nonché dalla documentazione prodotta dal ricorrente, emerge, infatti, che le deduzioni del difensore dell'imputato non trovano alcuna corrispondenza nel fascicolo d'ufficio del giudizio di appello. Infatti, a fondamento del motivo di ricorso è stato allegato, mediante una copia recante in calce la dicitura "cam scanner", l'atto di nomina dell'avvocato Tenace del 5 marzo 2020 (contenente la revoca di ogni altra nomina e dunque anche dell'avvocato Giuseppe Casale), copia che, tuttavia, non risulta depositata presso l'ufficio giudiziario. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'atto di appello non è sottoscritto dall'avv. Tenace, bensì personalmente dall'imputato. 2 Q Sempre a differenza di quanto rappresentato con i motivi di ricorso, il giudizio di secondo grado non si è svolto nelle forme della trattazione scritta, in quanto si è celebrata un'udienza orale di discussione nella quale l'avv. Giuseppe Casale è stato sostituito da altro avvocato delegato dal medesimo. In tale complessivo contesto il motivo proposto risulta manifestamente infondato, in quanto dagli atti del fascicolo d'ufficio non emergono i fatti allegati e, soprattutto, né la revoca dell'avv. Casale che ha legittimamente rappresentato, dunque, l'imputato nel giudizio di appello né - cosa ancora più rilevante e dirimente - l'avvenuta nomina dell'avv. Tenace. 2.11 secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato poiché, come ha correttamente posto in rilievo la sentenza impugnata, la persona offesa ha distintamente riconosciuto l'imputato - suo vicino di casa - tra i soggetti che avevano commesso il furto della sua abitazione mentre si stava calando dal balcone. Peraltro, le dichiarazioni della persona offesa, pur non essendo ciò necessario in quanto non trova applicazione a fronte delle stesse la disposizione espressa dall'art. 192 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01), sono state corroborate dal riscontro oggettivo del reperimento della refurtiva sotto il letto dell'imputato dacché l'ipotesi che ivi sia stata occultata da altri soggetti appare meramente esplorativa e comunque non rientra nelle questioni il cui controllo può essere demandato a questa Corte. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr., ex plurimis, Sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). La Corte territoriale, del resto, ha fornito, come già evidenziato, una motivazione del tutto immune dai denunciati vizi. 3. Il terzo motivo di ricorso non è fondato poiché, pur mediante un percorso argomentativo in alcune parti non corretto, le sentenze di merito hanno determinato congruamente la pena entro i limiti edittali, ed avendo riguardo ai criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., talché detta pena non può ritenersi illegale, con le relative conseguenze sui limiti alla deducibilità del relativo vizio e al rilievo d'ufficio dello stesso in sede di legittimità (cfr., ex ceteris, Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Rv. 282322 - 01; Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017, Rv. 269748 - 01). 3 Sotto il primo aspetto effettivamente, come rileva l'imputato, peraltro deducendo tale questione in modo specifico solo con il ricorso in esame, la decisione di primo grado ha fatto espresso riferimento, nell'individuare la pena base rispetto alla quale applicare la diminuente, ritenuta prevalente rispetto alle aggravanti, delle circostanze attenuanti generiche, a quella che, considerata la data di commissione del fatto, era la pena contemplata per la fattispecie aggravata dall'art. 624-bis, comma 2, cod. pen. e non quella all'epoca prevista dal comma 1 della stessa norma per il delitto di furto in abitazione "semplice". Tuttavia, la pena base poi in concreto determinata, pur all'esito di tale erroneo percorso argomentativo, è stata di anni tre di reclusione, rientrante, dunque, entro i limiti edittali contemplati, considerata la data nel quale la condotta è stata posta in essere, dal comma 1 dell'art. 624-bis cod. pen. Occorre rilevare, infatti, che non è certo necessario applicare, come pure chiede il ricorrente, la diminuente correlata alla circostanza attenuante al minimo edittale bensì a quello che è il trattamento sanzionatorio ritenuto congruo dal giudice di merito, nell'ambito della cornice edittale, avendo riguardo al complesso degli indici ritraibili dall'art. 133 cod. pen. La sentenza di primo grado ha, rispetto a tale aspetto, congruamente giustificato la pena irrogata facendo riferimento, nel valutare i relativi indici, alla obiettiva gravità del fatto e alla capacità a delinquere del reo, gravato da un precedente specifico. E' ben vero, ulteriormente, che la decisione della Corte d'appello, nel confermare il trattamento sanzionatorio così determinato dalla pronuncia di primo grado, ha erroneamente evidenziato che all'imputato erano state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti mentre, come rilevato, le stesse erano state giudicate prevalenti. Tuttavia ciò non ha influito in alcuna misura sul trattamento sanzionatorio che è stato confermato, peraltro rafforzando la motivazione rispetto sia alla peculiare gravità del fatto posto in essere con una dettagliata descrizione dello stesso (rilevando, tra l'altro, quanto emerso in ordine all'attenta programmazione del delitto già il giorno precedente) che al precedente specifico, per un altro delitto contro il patrimonio (tentata rapina aggravata) commesso pochi mesi prima dei fatti per cui è processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 12 maggio 2023 Il Consigliere Estensore Il P e