Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2002, n. 14552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14552 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 14 55 2/02 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli 11.m Dott. Ettore R.G.N. 4564/00 Cron. 33886 Dott. Raffaele FOGLIA™ Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 03/05/02 Dott. Maura LA TERZA ConsigliereDott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA MA IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F P TOSTI 19, presso lo studio dell'avvocato MARIO VOLPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ITALO BASSO, giusta delega in atti;
ricorrente quale Tire a proprietario delle CASA DI GURA
contro
AT NO elettivamente domiciliato in ROMA ISTITUTO OF TOrebico VILLA SALUS VIA CAIO MARIO 14/A, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ALMA, rappresentato e difeso dall'avvocato PLACIDO PETINO, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 1924 avverso la sentenza n. 67/99 del Tribunale di -1- SIRACUSA, depositata il 24/06/99 R.G.N. 2196/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato VOLPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. - -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Siracusa del 20 gennaio 1995 la signora AT IA IA, dipendente con mansioni di ausiliaria socio sanitaria dell'Istituto Ortopedico Villa Salus dal 1991, impugnava il licenziamento intimatole il 31 dicembre 1994 per asserita soppressione del posto dovuta ad esubero di personale. Si costituiva il dr. LA NZ, titolare dell'Istituto, che contestava il fondamento della domanda;
indi il Pretore, all'esito dell'istruttoria testimoniale, rigettava la domanda con la pronunzia n. 119/96, che il locale Tribunale confermava con sentenza del 24 giugno 1999. Il Tribunale affermava che le risultanze delle prove testimoniali, ossia la W mancata sostituzione della lavoratrice e degli altri due lavoratori licenziati insieme a lei, nonché la redistribuzione dei turni tra gli a usiliari in servizio senza necessità di fare ricorso al lavoro straordinario, stavano a dimostrare l'esistenza di un effettivo sovradimensionamento del personale, che integrava gli estremi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Il Tribunale escludeva poi che il recesso costituisse ritorsione alla iscrizione al sindacato, non essendo emerse prove sul punto ed avendo la stessa ricorrente dichiarato in sede di libero interrogatorio che il 50% del personale era iscritto al sindacato. Il Tribunale affermava altresì che, fermo restando l'onere a carico del datore di lavoro di dimostrare le circostanze giustificative del licenziamento, allorquando questo sia dovuto ad obiettive eccedenze di personale, non si può pretendere la ulteriore prova sulla impossibilità di utilizzare altrimenti il lavoratore. Quanto poi al fatto che la scelta fosse caduta sulla lavoratrice appellante, il Tribunale-premesso che la stessa non aveva dimostrato che i lavoratori rimasti in servizio, ancorché assunti dopo di lei, avessero minori carichi di famiglia - affermava che, pur dovendo operarsi la scelta del lavoratore da licenziare secondo i principi di buona fede, tuttavia la violazione non comportava l'invalidità del recesso, ma solo il diritto al risarcimento del danno, che nella specie non era stato richiesto. Il Tribunale escludeva infine che fosse configurabile un licenziamento collettivo per mancanza del requisito di legge, ossia del recesso di almeno cinque dipendenti nell'arco di centoventi giorni. Avverso detta sentenza la lavoratrice propone ricorso affidato a cinque motivi. Resiste la controparte con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente ex art. 366 n. 3 cod. proc. civ., giacché l'atto reca lo svolgimento del processo ed il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito si individua in modo esauriente attraverso l'esposizione dei motivi. Con il primo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 24 comma uno della legge 223/91, come interpretato dall'art. 8 comma quarto del DL n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 del 1993; assume la ricorrente che a seguito della entrata in vigore di quest'ultima disposizione costituirebbero licenziamenti collettivi anche quelli intimati a meno di cinque dipendenti, ove riconducibi alla stessa causa, ossia alla riduzione di attività e di lavoro;
i licenziamenti collettivi sarebbero allora inefficaci in quanto non preceduti dalla procedura prescritta dall'art. 4 della legge 223/91; i giudici di merito non avrebbero poi considerato che i dipendenti licenziati erano in realtà cinque, dovendosi aggiungere ai tre, licenziati a dicembre 1994, altri due dipendenti licenziati nel marzo 1995, come risultante dall'ordinanza resa ex art. 28 dal Pretore del lavoro di Augusta del 18.4.1995, allegata agli atti. Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando violazione dell'art. 4 della legge 604/66 e dell'art. 15 legge 300/70, prospetta che il licenziamento sarebbe 2 nullo in quanto dovuto alla appartenenza al sindacato Cisl, perché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'intento di nuocere ad alcuni lavoratori emergerebbe dalle prove testimoniali esperite, che avevano dimostrato la mancata riduzione del numero dei pazienti, il mantenimento in servizio di dipendenti con minore anzianità, l'assunzione di una telefonista nell'anno successivo e di ben 16 unità dal gennaio 1997, elementi che avrebbero comportato la necessità di effettuare specifici accertamenti. Con il terzo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 3 della legge 604/66, degli artt. 5 t erzo comma e 4 dodicesimo comma de lla legge 223/91, perché la accertata violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare comporterebbe, al pari di quanto previsto per i licenziamenti collettivi, l'illegittimità del recesso ed il diritto alla reintegra nel posto di lavoro. ん Con il quarto motivo si denunzia difetto di motivazione e violazione dell'art. 15 della legge 300/70, per avere il Tribunale affermato che non era necessaria l'ulteriore prova della impossibilità di utilizzare altrimenti il lavoratore licenziato, sul rilievo che questa è insita nella necessità di riduzione del personale;
l'affermazione sarebbe contraddetta, secondo la ricorrente, dal fatto che non era stata dimostrata alcuna diminuzione del numero dei pazienti, né difficoltà economiche dell'Istituto, che non vi era stato esubero di personale e che i licenziamenti erano avvenuti per intimorire coloro che avevano aderito al sindacato. Si ripropone poi la questione sulla sussistenza di un licenziamento collettivo inefficace per la mancata attivazione della procedura di cui all'art. 4 legge 223/91 e illegittimo per violazione dei criteri di scelta. Con il quinto ed ultimo motivo si denunzia contraddittorietà di motivazione perché, contrariamente a quanto affermato dai Giudici di merito, sarebbe stata espressamente avanzata la domanda di risarcimento danni in relazione alla ravvisata violazione degli obblighi di buona fede ex art. 1175 cod. civ. Il primo motivo non merita accoglimento. 3 Non ha invero fondamento la prospettazione in diritto, giacché il tenore dell'art. 24 della legge 223/91 è inequivoco nel prescrivere che le disposizioni sui licenziamenti collettivi si applicano alle imprese che < intendano effettuare almeno cinque licenziamenti...>>. Né sono stati apportate modifiche nel senso propugnato dalla ricorrente ad opera dell'art. 8 quarto comma del DL 148 del 1993 convertito nella legge n. 236 del 1993; con questa disposizione interpretativa dell'art. 24 citato, si introduce infatti l'obbligo del datore di procedere alla messa in mobilità dei lavoratori eccedentari (di cui all'art. 4 comma nono della medesima legge 223/91) interessati nella procedura di mobilità entro 120 giorni dalla chiusura della relativa procedura (salvo diversa p indicazione nell' accordo sindacale). Si intende così porre fine alla pratica scorretta che era invalsa di fare con una singola procedura, opzioni di licenziamento superiori a quelle strettamente necessarie nel breve periodo, per potersene servire a piacimento in un momento successivo;
la prefissione del termine di 120 giorni per procedere al recesso contribuisce dunque a rafforzare la serietà ed il peso della procedura, ma nulla viene immutato in ordine ai requisiti prescritti per la configurazione del licenziamento collettivo. E' invece inammissibile la parte del motivo in fatto, e cioè sulla esistenza non di tre soli licenziamenti, che nella sentenza si considera questione pacifica, ma di cinque licenziamenti, giacché gli ulteriori due licenziamenti a cui nel motivo si fr fa riferimento non risultano essere stati oggetto di discussione nei gradi di in cui merito, né la ricorrente indica l'atto sarebbe stata dedotta la relativa circostanza, la quale peraltro viene formulata del tutto genericamente senza neppure riportare il tenore dell'atto che la comproverebbe, ossia l'ordinanza ex art. 28 legge 330/70 che sarebbe stata resa in data 18 aprile 1995. Neppure il secondo motivo merita accoglimento. Si rileva in primo luogo che il Tribunale ha espressamente esaminato alcune delle circostanze che la ricorrente sottolinea;
si tratta in particolare della mancanza di nuove assunzioni per il periodo che interessa, di talché non pare rilevante la dedotta assunzione di alcuni lavoratori a distanza di circa tre anni dopo il licenziamento. Quanto alle altre circostanze, non riportandosi né il tenore delle prove testimoniali che confermerebbero l'assunto di cui al motivo di doglianza, né precisandosi quali specifici accertamenti si sarebbero resi necessari, non si consente alla Corte di procedere al controllo sulla congruità della motivazione, onde detta parte della censura è inammissibile. Va preliminarmente esaminato per ragioni logiche il quarto motivo, che attiene al punto, focale, della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Invero non sembrano decisive le circostanze allegate dalla ricorrente per M inficiare le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata. Infatti il giustificato motivo oggettivo non può ritenersi sussistere solo ove ricorra uno stato di difficoltà dell'imprenditore, di talché non è decisiva nella specie l'insussistenza sia della riduzione del numero dei pazienti sia delle difficoltà economiche dell'Istituto. Dal principio di insindacabilità, nei loro profili di congruità ed opportunità, delle sceltescelte e delledelle ragioni economiche dell'imprenditore discende che il licenziamento non può ritenersi ingiustificato tutte le volte in cui non sia correlato ad uno stato di difficoltà aziendale;
se così fosse le scelte imprenditoriali sarebbero indebitamente limitate, precludendosi al datore determinare le dimensioni più convenienti dell'impresa, finalizzate anche alla semplice riduzione dei costi. Ed invero le Sezioni unite di questa Corte già in tempi lontani, con la sentenza del 27 febbraio 1979 n. 1270, ebbero ad affermare che < il diritto di iniziativa economica si esprime nella ristrutturazione e nell'estinzione dell'impresa non meno che nella creazione di essa. Ed ancorché ciascuno di questi eventi possa avere riflessi socialmente rilevanti, tutti sono, allo stato attuale della legislazione, liberi da vincoli e da controlli di merito...>>. In sede giudiziale pertanto la verifica deve vertere sulla effettiva sussistenza della scelta datoriale e del preciso nesso eziologico con il licenziamento intimato. 5 17 La restante parte del motivo non contiene censure alla sentenza impugnata, limitandosi la ricorrente a riproporre la tesi secondo cui il licenziamento sarebbe stato inteso ad intimorire il personale che aveva aderito al sindacato. Si ripropone poi la questione relativa alla configurabilità del licenziamento collettivo, per la quale valgono le motivazioni già espresse in ordine al primo motivo. Vanno poi trattati congiuntamente il terzo ed il quinto motivo. Il Tribunale ha invero rigettato la domanda di risarcimento danni per la violazione dei criteri di scelta del personale da licenziare sulla base di una duplice motivazione: in primo luogo perché la lavoratrice non aveva dimostrato che coloro che erano rimasti in servizio, ancorché assunti dopo di lei, avessero un minore carico di famiglia;
in secondo luogo perché non era stata avanzata una specifica domanda di risarcimento danni. La ricorrente non ha censurato la prima delle ragioni addotte dal Tribunale per addivenire al rigetto della domanda, onde è inammissibile, perché in ogni caso inidoneo ad inficiare il decisum della sentenza impugnata, la doglianza con cui si intende invece dimostrare che la domanda di risarcimento era stata avanzata. Viene così assorbito il terzo motivo, non essendo più necessario individuare le conseguenze della violazione dei criteri di scelta del personale da licenziare. I D , O L SSA Conclusivamente il ricorso va rigettato. L O 10 A B , T I 533 . T D SA R Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti. A N: SPE 'A ST L 73 L O I E P 8- N D 11- G IM I O S LEGGE A A N D SE D E , E T I
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spesen ELLA A N O E ISTR S O E T IT EG IR R D O giudizio. Così deciso in Roma il 3 maggio 2002. чей си IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE и Meme LowyMama гугл мови IL CANCELLIERE Depositate if Cancelleria 11 OTT. 2002 6 IL CANCELLIERE ионе