Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2003, n. 10628
CASS
Sentenza 5 luglio 2003

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Nel giudizio di impugnativa di un licenziamento, una volta che il lavoratore abbia chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, la sopravvenienza nel corso del giudizio medesimo di un evento estintivo del rapporto di lavoro ( nella specie, un nuovo licenziamento) non determina la carenza sopravvenuta dell'interesse alla pronuncia giudiziale, in quanto la domanda di reintegrazione ha ad oggetto l'accertamento della inidoneità del licenziamento impugnato ad estinguere il rapporto e del conseguente inadempimento del datore di lavoro, mentre l'evento sopravvenuto segna soltanto il "dies a quo" di un periodo successivo, al quale l'accertamento medesimo non può estendersi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2003, n. 10628
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10628
    Data del deposito : 5 luglio 2003

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