Sentenza 5 luglio 2003
Massime • 1
Nel giudizio di impugnativa di un licenziamento, una volta che il lavoratore abbia chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, la sopravvenienza nel corso del giudizio medesimo di un evento estintivo del rapporto di lavoro ( nella specie, un nuovo licenziamento) non determina la carenza sopravvenuta dell'interesse alla pronuncia giudiziale, in quanto la domanda di reintegrazione ha ad oggetto l'accertamento della inidoneità del licenziamento impugnato ad estinguere il rapporto e del conseguente inadempimento del datore di lavoro, mentre l'evento sopravvenuto segna soltanto il "dies a quo" di un periodo successivo, al quale l'accertamento medesimo non può estendersi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2003, n. 10628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10628 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASE DI CURA RIUNITE S.r.l., in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari PA Vitucci e Raffaele Santoro, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie, n. 1, presso gli avv. Edoardo Ghera e Domenico Garofalo, che la difendono con procura speciale apposta a margine del ricorso;
contro
IA PA, elettivamente domiciliato in Roma, viale Marco Polo, n. 84, presso l'avv. Linda Cipollone, difeso dall'avv. Onofrio Sisto con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- resistente - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 243 in data 28 giugno 2001 (R.G. 304/99);
sentiti, nella pubblica udienza del 1 aprile 2003: il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
gli avv. Ghera e Sisto;
il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bari ha parzialmente accolto l'appello di PA LO, riformando la sentenza del Pretore nella stessa sede nella parte in cui aveva dichiarato improcedibile la domanda di annullamento del licenziamento intimatogli dalla società r.l. Case di cura riunite, in amministrazione straordinaria, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro.
L'improcedibilità era stata pronunciata dal giudice di primo grado perché il licenziamento intimato in data 13.3.1995 era stato seguito da un nuovo licenziamento in data 1.7.1996.
Il Tribunale ha giudicato erronea la statuizione, osservando che il secondo licenziamento non eliminava gli effetti del primo, cosicché restava inalterato l'interesse ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità e l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, ancorché non fosse possibile il ripristino del rapporto a causa del recesso intervenuto successivamente. Ha confermato la pronuncia di primo grado di improponibilità della domanda di risarcimento del danno nei confronti di impresa in amministrazione straordinaria.
Nel merito, ha ritenuto l'illegittimità del recesso per motivi disciplinari, perché la società non aveva comprovato i fatti contestati (pagamento di "tangenti" sui contratti di fornitura), essendo decaduta dalla prova testimoniale ammessa in grado di appello e non avendo consistenza di prova una lettera a firma "Vincenzo Gramegna" e gli atti inerenti alle inchieste penali a carico del LO;
ha, quindi, ordinato la reintegrazione del LO nel posto di lavoro.
La cassazione della sentenza è domandata dalla società r.l. Case di cura riunite con ricorso per due motivi, al quale resiste con controricorso PA LO. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso censura, per violazione dell'art. 18 l. n. 300 del 1970, la statuizione di ammissibilità della pronuncia sul merito dell'impugnazione del recesso. Si sostiene che l'impugnazione era preordinata esclusivamente ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, nella specie impedita dal secondo licenziamento.
2. Il motivo è privo di fondamento giuridico. La ricorrente muove dalla prospettiva, sostanzialmente corretta, che l'impugnazione di un licenziamento, alla stregua della disciplina legale di settore, si traduce necessariamente in domanda di esecuzione del contratto di lavoro, restando inapplicabile il principio generale, consacrato dall'art. 1453 c.c., secondo il quale il contraente adempiente ha il potere di scegliere l'esecuzione ovvero il risarcimento del danno.
3. Pertanto, l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, che il giudice deve emanare ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, concreta condanna (generica) del datore di lavoro all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e, quindi, ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto accertata (in caso di nullità o inefficacia del recesso) o costituita (in caso di annullamento) dal provvedimento giudiziale.
4. Su di un piano del tutto diverso si colloca il ripristino fattuale del rapporto di lavoro, possibile nel solo caso in cui il datore di lavoro decida spontaneamente di adempiere all'obbligo di reintegrazione (sull'incoercibilità di tale obbligo la giurisprudenza è pacifica) ed è la stessa legge ad averne preso atto, soprattutto chiarendo, con le modificazioni introdotte all'art. 18 l. n. 300 del 1970 dalla legge n. 108 del 1990, che al lavoratore spetta il risarcimento del danno cagionatogli dal licenziamento illegittimo non solo fino alla sentenza di reintegrazione (con il minimo inderogabile di cinque mensilità), ma anche per il periodo successivo, finché il datore di lavoro continui a restare inadempiente all'obbligo di riattivare il rapporto.
5. Ne consegue che, ove dopo la sentenza di reintegrazione, sopravvengano eventi che escludano la persistenza dell'obbligo, determinandone la temporanea inoperatività o l'estinzione, gli eventi medesimi (tra i quali può comprendersi un successivo licenziamento) segnano la cessazione, rispettivamente, dell'obbligo di reintegrazione e del diritto del lavoratore al risarcimento del danno.
6. Solo in apparenza la situazione è diversa allorché, come avvenuto nella fattispecie, l'evento (secondo licenziamento) si verifichi nel corso del giudizio. Ed infatti, non si può dubitare che permanga inalterato l'interesse del lavoratore ad ottenere una pronuncia giudiziale sulla sorte del contratto fino al nuovo evento, derivando da essa l'accertamento della persistenza delle obbligazioni e dell'inadempimento del datore di lavoro. Nella detta situazione, insistere sulla richiesta di reintegrazione non si traduce nel sollecitare inammissibilmente il giudice a pronunciare anche sul secondo licenziamento, estraneo al tema controverso, ma significa, puramente e semplicemente, che si intende ottenere l'accertamento della persistenza del rapporto e delle relative obbligazioni fino al verificarsi del nuovo evento.
Se così non fosse, del resto, il secondo licenziamento impedirebbe definitivamente al lavoratore di ottenere tutela contro l'inadempimento del datore di lavoro verificatosi con il primo licenziamento, eliminando gli effetti dell'impugnazione già proposta.
6. Conclusivamente, va affermato il seguente principio di diritto, al quale è conforme la decisione del Tribunale: "Chiesta la reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento che si asserisce illegittimo, la sopravvenienza nel corso del giudizio di un evento estintivo del rapporto di lavoro (quale, tra gli altri, un nuovo licenziamento), non determina la carenza sopravvenuta dell'interesse alla pronuncia giudiziale, siccome la domanda di reintegrazione ha ad oggetto l'accertamento dell'inidoneità del licenziamento impugnato ad estinguere il rapporto e del conseguente inadempimento del datore di lavoro, mentre l'evento sopravvenuto segna soltanto il dies a quo di un periodo successivo al quale l'accertamento medesimo non può estendersi".
7. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli art. 2119, 2697 c.c. e 116 c.p.c., nonché vizio della motivazione, per avere il Tribunale negato qualsiasi valenza probatoria alla lettera, a firma "Vincenzo Gramegna", nella quale erano puntualmente descritti i gravi fatti addebitati al LO, ed ignorato il contenuto degli atti del procedimento penale (in particolare, le motivazioni delle ordinanze di custodia cautelare a carico del dipendente).
8. Anche questo motivo non può trovare accoglimento. La stessa ricorrente ammette che sia la lettera di denuncia dei fatti sottoscritta da un terzo, sia gli elementi contenuti nell'ordinanza di custodia cautelare, non potevano che avere un valore indiziario.
Orbene, gli indizi possono diventare presunzione, e quindi assurgere a dignità di prova, ove presentino i caratteri della gravità, precisione e concordanza, il cui apprezzamento è rimesso al giudice del merito.
9. Il Tribunale ha escluso la presenza di tali caratteri, osservando, da una parte, che la denuncia fatta per iscritto dal terzo perdeva ogni consistenza probatoria per effetto della decadenza dalla prova testimoniale, richiesta sui fatti indicati nel documento e con indicazione a testimone proprio dell'autore della lettera;
dall'altra, che il procedimento penale non poteva offrire elementi utili.
10. Si tratta di motivazione che giustifica in modo sufficiente e logico, non sindacabile in sede di legittimità, il convincimento del giudice di merito, secondo il quale, piuttosto che la prova di fatti, i documenti acquisiti fornivano soltanto la specificazione delle accuse rivolte al LO. Del resto, a sostegno del motivo di ricorso in esame, sono riportate le motivazioni delle ordinanze di custodia cautelare emanate a carico del LO, dalle quali, appunto, non emerge l'accertamento di fatti precisi, cosicché deve escludersi che il Tribunale abbia omesso di esaminare punti decisivi della controversia.
11. Il difforme esito dei giudizi di merito induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2003