Sentenza 7 ottobre 2005
Massime • 1
La sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. può essere pronunziata dal G.i.p., che abbia rigettato la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna, solo per una delle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 129 cod. proc. pen. e non anche per mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., il quale si riferisce alla sola sentenza conclusiva pronunciata a seguito del dibattimento nel quale si é formata la prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2005, n. 38599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38599 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 07/10/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 3284
Dott. SILVESTRI OV - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 047329/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di BARI;
nei confronti di:
1) LI NI, N. IL 24/02/1933;
avverso SENTENZA del 07/10/2004 GIP TRIBUNALE di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G. annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito di richiesta di decreto penale, con sentenza 07/10/2004 il G.I.P. del Tribunale di Bari, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RE OV, imputato del reato previsto dall'art. 659 c.p., perché il fatto non sussiste. In particolare il G.I.P. ha osservato che in atti mancava qualsiasi prova a carico dell'imputato, in quanto la denuncia presentata da LL ON era priva di riscontri. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge sul rilievo che il G.I.P. aveva erroneamente applicato l'art. 129 c.p.p., in quanto nel caso di specie non ricorreva la prova assoluta della mancanza di responsabilità, ma solo l'insufficienza del materiale probatorio. Il ricorso merita accoglimento.
Invero, nel caso in cui il Pubblico Ministero abbia richiesto l'emissione del decreto penale di condanna, ai sensi del terzo comma dell'art. 459 c.p.p. il G.I.P., qualora ritenga di non accogliere la richiesta, deve restituire gli atti al Pubblico Ministero a meno che non ritenga, ricorrendone i presupposti, di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.. Tuttavia in tal caso la sentenza di proscioglimento può essere pronunciata solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 c.p.p. e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., che si riferisce alla sola sentenza conclusiva pronunciata a seguito del dibattimento nel quale si è formata la prova (Cass. Sez. Un. n. 18 del 25/10/1995, rv. 202375; Cass. sez. 1^ n. 3787 del 31/3/1994, rv. 198713). Orbene nel caso di specie - a parte la considerazione che non può ritenersi a priori l'insufficienza probatoria della denuncia per mancanza di riscontri - va rilevato che il G.I.P. ha proceduto ad una vera e propria votazione di merito al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 c.p.p.. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata per violazione del combinato disposto degli arti. 129 e 459 co. 3 c.p.p.. L'annullamento nel caso di specie deve essere disposto senza rinvio in quanto nelle more del giudizio il reato è rimasto estinto per prescrizione. Infatti dalla commissione del fatto, antecedente al 4/08/2001, è trascorso un periodo di tempo superiore a tre anni, ne' nel frattempo sono stati emessi provvedimenti idonei ad interrompere il corso della prescrizione, non potendosi considerare tale la richiesta di emissione di decreto penale, che non risulta indicato nella elencazione tassativa di cui all'art. 160 c.p. relativa ai provvedimenti idonei ad interrompere il corso della prescrizione.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2005