Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2005, n. 38599
CASS
Sentenza 7 ottobre 2005

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La sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. può essere pronunziata dal G.i.p., che abbia rigettato la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna, solo per una delle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 129 cod. proc. pen. e non anche per mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., il quale si riferisce alla sola sentenza conclusiva pronunciata a seguito del dibattimento nel quale si é formata la prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2005, n. 38599
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38599
    Data del deposito : 7 ottobre 2005

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