Sentenza 13 dicembre 2004
Massime • 1
A norma dell'art. 474 cod. proc. pen. il giudice, in presenza di pericolo di fuga o di violenza, dispone che la presenza dell'imputato al dibattimento sia diversamente regolata. La violazione di tale norma, che disciplina il potere di polizia dell'udienza spettante al giudice, risulta priva di una specifica sanzione processuale, in virtù del principio di tassatività delle cause di nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen. Ne consegue che l'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice dispone la presenza in aula della parte privata in posizione diversa da quella prevista dall'art. 146 cod. proc. pen. può essere anche sommariamente motivata, essendo sempre direttamente riferibile al potere del giudice di regolamentare il corretto svolgimento dell'udienza in presenza dei motivi indicati dall'art. 474 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2004, n. 13208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13208 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 13/12/2004
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1745
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 019120/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
01) ER OH N. IL 27/08/1975;
02) ZI AM ALIAS... N. IL 16/06/1971;
03) GO UA ALIAS... N. IL 12/01/1977;
04) SN MR ALIAS... N. IL 10/12/1967;
05) IC SO ALIAS... N. IL 05/05/1967;
06) AI FÀ ALIAS... N. IL 24/04/1969;
07) IS LE ALIAS... N. IL 11/12/1965;
08) ME ZI ALIAS... N. IL 19/12/1975;
09) NA AH ALIAS... N. IL 10/10/1973;
10) NA RE ALIAS... N. IL 27/05/1968;
11) RI AI ALIAS... N. IL 22/10/1969;
avverso SENTENZA del 18/09/2002 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
udito il Procuratore Generale, nella persona del Dott. GALASSO Aurelio, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per l'imputato IS LE, ed il rigetto di tutti gli altri ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 16 giugno 2000 il Tribunale di Genova dichiarava JI EM, ZI AM, EB IR, GO UA, NI MR, CH UL, GE AY, UI ST, NI KH, SR IN, AN ED, NA FA, RA SA, RB ID, SM ID, DO AM, ZI AD, AH KH HI, AR RD, FI AI, EN OU ed HA NA responsabili del reato di concorso (tra loro e con altri imputati giudicati separatamente) in cessione continuata ed aggravata, ed in detenzione a fine di spaccio, di sostanze stupefacenti del tipo eroina ed hashish.
Esclusa l'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 del D.P.R. n. 309/90 e, per il JI, l'aggravante di cui all'art. 80 comma 1 dello stesso D.P.R. e riconosciuta per tutti la circostanza attenuante prevista dal comma 5 del citato art 73 - valutata come equivalente alla recidiva contestata nei confronti dell'GE, dello RB, della AH e dell'HA - , condannava il JI alla pena di 3 anni di reclusione e lire 20 milioni di multa, l'EB alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e lire 10 milioni di multa, il AH alla pena di 8 mesi di reclusione e lire 2 milioni di multa, e tutti gli altri alla pena di 2 anni di reclusione e lire 6 milioni di multa, ordinando la espulsione di tutti i predetti dal territorio dello Stato a pena espiata.
Assolveva per insussistenza del fatto BO ID, TO AM (alias De TR AN), AM AL, UL JA, LH AM e DI KA.
La sentenza era appellata dal JI, dall'ZI, dall'EB, dal GO, dall'NI, dall'Ichem, dal l'GE, dal UI, dal NI, dal SR, dal NA, dal NA, Dal DO, dallo ZI, dalla AH, dal FI e dal Benjryhaia, nonché dal Pubblico Ministero nei confronti dei predetti imputati e di quelli assolti. Con sentenza in data 18 settembre 2002 la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva EB, GE, UI, HA, RB, SM, ZI, AH e EN per insussistenza del fatto, confermando nel resto la suddetta sentenza. Hanno proposto ricorso per Cassazione, uno actu, a mezzo del difensore di fiducia avv. Nazzareno Siccardi il JI, l'ZI, il GO, l'NI, l'CH, il LA, il NI, il SR, il NA ed il NA, deducendo quanto segue.
1) Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto delle eccezioni preliminari relative:
A) alla nullità ex art. 178 lettera c) c.p.p., anche in relazione all'art. 182 cpv. c.p.p. per violazione degli artt. 474 c.p.p. e 146 disp. att.; invero, assente ogni pericolo di fuga o di violenza (474) gli imputati (di cui 5 soli detenuti) non erano stati, in dibattimento, fatti sedere, "liberi nella persona" a fianco dei loro difensori (art. 146), sulla sola base del parere dei capi scorta richiamato dai secondi giudici. Donde la nullità di tutti gli atti consequenziali;
B) alla nullità dei provvedimenti acquisitivi di annotazioni di p.g. sui servizi di o.c.p. e delle allegate fotografie, già espunti dal primo giudice, trattandosi di atti che, al di là della loro irrilevanza probatoria (da tale documentazione, infatti, emergevano unicamente "normali incontri") giustamente affermata in sentenza, non erano acquisibili in quanto non dotati neppure sotto il profilo formale (la "documentazione" perché era redatta in forma di "verbale" ex art. 357 c.p.p.) della connotazione di "irripetibilità ex art. 431 lett. c) c.p.p.;
C) alla nullità dei provvedimenti acquisitivi di verbali di informazioni testimoniali rese nella fase delle indagini preliminari a seguito di contestazioni dibattimentali nonché per effetto della ritenuta impossibilità di ripetizione, in quanto la pretesa difformità tra il contenuto delle dichiarazioni rese nei suddetti verbali ed il contenuto delle deposizioni testimoniali dibattimentali non risultava radicata in modo certo e concreto, nonché in quanto la suddetta acquisizione era successiva alla data del 25-2-2002 sicché, giusta la normativa transitoria ex art. 1 c. 2 D.L. 2/2000 conv. in L 35/2000, essa era preclusa dall'art. 526 comma 1 bis c.p.p.; in ogni caso tali dichiarazioni non costituivano prove ma potevano essere soltanto valutate ai fini del giudizio di credibilità del teste (art. 500, comma 2, c.p.p. così come novellato dall'art. 16 L. 637/2001, che non prevede più l'acquisizione dei "verbali") ed anche nella denegata ipotesi di applicabilità del testo dell'art. 500 così come formulato antecedentemente alla sua novellazione occorreva comunque la "sussistenza di altri elementi di prova" confermativi dell'attendibilità (assenti in atti);
D) alla illegittimità della acquisizione dei verbali di informazioni dei testi ZA e TT e RI GI davanti alla P.O., sussistendo violazione del disposto dell'art. 512 c.p.p. in ordine alla sopravvenuta impossibilità di ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili, posto che non erano stati compiuti tutti gli accertamenti finalizzati alla ritenzione della irreperibilità ex art. 159 c.p.p. e comunque la ipotetica irreperibilità non costituiva fatto o circostanza imprevedibile, in considerazione delle "qualità personali di tali soggetti", che comportavano la necessità di assumerne la testimonianza con incidente probatorio. 2) I medesimi vizi di legittimità, di cui sopra, in ordine alla affermazione di responsabilità, avendo i secondi giudici genericamente convalidato le inaccettabili contraddizioni e confusioni dei primi giudici i quali - dopo avere premesso che i verbali di arresto di alcuni imputati non potevano essere considerati, che non era emersa la prova del concorso di tutti gli imputati negli stessi reati, e che tutti i testimoni (i quali avevano effettuato riconoscimenti fotografici certi, avevano smentito in giudizio le accuse non avendo riconosciuto i medesimi in sede di ricognizione formale (e l'unico ulteriormente riconosciuto era stato assolto dalla Corte), e che il sistema di verbalizzazione stereotipato (delle s.i.t.) era assolutamente inadeguato a garantire la genuinità delle risposte, ed infine che i servizi fotografici non documentavano scambi bensì meri incontri - si erano contraddetti nell'affermare la responsabilità e nel ritenere che: a) "la ricognizione non costituisce mezzo di prova" ma soltanto un particolare controllo della stessa;
b) l'esito complessivo del dibattimento convinceva della sostanziale attendibilità di molte delle dichiarazioni rese in sede di s.i.t. , che i verbali di o.c.p. e le testimonianze di sopporto dei carabinieri avvaloravano le dichiarazioni dei testi, caratterizzate non da smentite ma da dei "non ricordo", il tutto - si osserva in ricorso - benché i testi fossero, all'epoca delle informazioni di P.G. "fatti" di droga e le s.i.t. fossero state utilizzate in totale contrasto con le dichiarazioni dibattimentali, le quali devono prevalere su dichiarazioni pregresse, tanto più se verbalizzate in modo inadeguato ed estremamente sintetico a detta degli stessi giudici. Il fallimento probatorio - si legge nell'atto di ricorso - valeva complessivamente per tutti i ricorrenti e singolarmente per ciascuno di essi, ed era ancor più marcato ed insuperabile in ordine alle posizioni dell'Ichem e del NI, atteso che, quanto al primo (diversamente che nei confronti dei coimputati EB IR e TO IA, rispettivamente assolti in primo ed in secondo grado) non si era tenuto alcun conto del fatto, documentalmente provato, che questi era stato detenuto per altra causa pressoché per l'intero periodo temporale cui sarebbero riferibili i fatti in oggetto, in un contesto nel quale i testi di accusa non avevano fatto riferimento ad alcuna specifica data esulante dal citato periodo di detenzione carceraria, e considerato, quanto al secondo, che non erano stati indicati elementi di prova della sua responsabilità.
3) Infine, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, meritate dagli imputati per la scarsa rilevanza delle fattispecie criminose e l'attività lavorativa, in ordine all'entità delle pene , ed in ordine al diniego della sospensione condizionale "per coloro che potevano fruirne" in assenza di precedenti ostativi ed in presenza di un formulabile giudizio prognostico ex art. 164 comma 1 c.p. (salvo, in caso contrario, contrasto con il principio fondamentale di cui all'art. 3 comma 1 Cost.). Ha proposto ricorso per Cassazione, con separato atto ed a mezzo anch'egli del citato difensore di fiducia Avv. Nazzareno Siccardi anche FI HA (alias DO AN) deducendo i medesimi motivi di cui all'atto di impugnazione dei coimputati ed aggiungendo, in ordine a quelli sopra riassunti sub 2), che le generiche accuse del teste AL NZ non avevano trovato conferma in atti ed erano state sostanzialmente smentite dagli altri due testimoni SE VA e NZ SS in sede di dibattimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata va annullata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame, quanto alla statuizione confermativa della responsabilità dell'imputato odierno ricorrente NI LE. Ciò per l'assorbente ragione che i secondi giudici non si sono occupati del ricorso proposto dal medesimo laddove sul punto, avendo, come dedotto dal ricorrente - omesso - diversamente da quanto fatto in ordine alla posizione di tutti gli altri imputati appellanti od oggetto dell'appello proposto dal Pubblico Ministero - di indicare quali fossero gli elementi di prova a carico del predetto sulla base dei quali è stata confermata la sua responsabilità.
Il nome del NI LE compare invero soltanto nella intestazione (laddove figura anche la indicazione di tre alias: SM HC, SM EC ed El CH) e nel dispositivo della sentenza impugnata, ma non risulta (neppure sotto uno dei suddetti alias) citato in motivazione, nè nella parte riassuntiva dei motivi di appello ne' (ed è ciò che rileva) in quella nella quale vengono partitamene esaminate le singole posizioni degli imputati appellanti od appellati. Pertanto vi è un evidente vizio di omessa motivazione in ordine all'appello del NI in punto di responsabilità, vizio che comporta l'annullamento con rinvio della sentenza gravata. Sono invece infondati i motivi posti a sostegno dei ricorsi di tutti gli altri imputati.
1 lettera A).
Correttamente i secondi giudici hanno disatteso il motivo concernente l'asserita nullità ex art. 178 lettera c) c.p.p. anche in relazione all'art. 182 cpv. c.p.p. per violazione degli artt. 474 c.p.p., e 146 disp. att. affermando che la decisione del Tribunale di non far sedere, liberi nella persona, accanto ai propri difensori quelli tra gli imputati che erano detenuti era fondata su evidenziate esigenze di cautela e che, comunque, l'adozione della cautela adottata non aveva minimamente influito sul pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo risultati ne' un divieto, ne' una impossibilità, ne' una difficoltà di colloquio tra difensori ed assistiti. Tale motivazione si integra con quella della sentenza di primo grado, nella quale è stato affermato che ricorrevano, in un contesto di rappresentata difficoltà dei capi scorta di praticare una efficace vigilanza, i presupposti dell'adottata cautela e che comunque nella piccola aula di udienza ed in prossimità della gabbia nella quale i detenuti erano stati posti vi erano microfoni a sufficienza, sicché nessun concreto pregiudizio era stato arrecato al pieno esercizio del diritto di difesa. Decisivo è comunque il rilievo che (Cass. Sez. 1^ 26-10-1999 n. 14582, Garbellini) la norma dell'articolo 474 c.p.p. - a tenore della quale il giudice, in presenza di pericolo di fuga o di violenza, dispone che la presenza dell'imputato al dibattimento sia diversamente regolata - è diretta alla regolamentazione del potere di polizia dell'udienza spettante al giudice, e la sua eventuale violazione risulta priva di una specifica sanzione processuale, in virtù del principio di tassatività delle cause di nullità di cui all'articolo 177 c.p.p.. Ne consegue che l'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice dispone la presenza in aula della parte privata in posizione diversa da quella prevista dall'articolo 146 c.p.p. può essere anche sommariamente motivata essendo sempre direttamente riferibile al potere del giudice di regolamentare il corretto svolgimento dell'udienza in presenza dei motivi indicati dall'articolo 474 c.p.p. (motivi la cui in ricorso affermata insussistenza, nel caso di specie, si risolve in una mera censura in punto di fatto). 1 lettera B).
Il motivo concernente l'acquisizione al fascicolo dibattimentale della annotazioni di polizia giudiziaria sui servizi si appostamento e del materiale fotografico raccolto in quei contesti palesa la propria inconsistenza ove si consideri che correttamente gli atti de quibus (dei quali peraltro è stato fatto nell'appellata sentenza un uso soltanto marginale, e che sono stati ritenuti dai secondi giudici privi di valenza probatoria ex se) sono stati qualificati "irripetibili" nella sentenza di primo grado, ed acquisibili ancorché non assunti nella forma del verbale, atteso che (Cass. Sez. 1^ 14-6-1993 n. 7263, Delle Fave): "Ai fini della qualificazione di un atto come 'irripetibile' occorre aver riguardo alla natura e alle caratteristiche peculiari dell'atto stesso, e non alla sua documentazione, che ne costituisce un momento logicamente e cronologicamente distinto. Ne deriva che rientrano nel novero degli atti irripetibili quelli mediante i quali la P.G. prende diretta cognizione (poco importa se seguita o meno di provvedimenti coercitivi, personali o reali), di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per loro natura, di subire modificazioni o, addirittura, di scomparire in tempi più o meno brevi, sì da risultare suscettibili di essere, in seguito, soltanto riferiti e descritti. Il fatto che poi la documentazione a tal fine redatta non abbia i requisiti formali del verbale non è, di per sè, causa di nullità o di inutilizzabilità dell'atto, sempre che non facciano difetto i requisiti sostanziali, da individuarsi essenzialmente (anche alla luce di quanto dispone l'art. 142 c.p.p. in tema di cause di nullità dei verbali), nella stretta contiguità spazio-temporale (compatibile con le esigenze della pratica), fra la constatazione dei fatti e la formazione di detta documentazione, nonché nella certa provenienza di quest'ultima, attestata da apposita sottoscrizione, dal pubblico ufficiale abilitato che ne figura autore" (vedasi anche, per la qualificabilità come irripetibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 431, lettera b), c.p.p., degli atti in questione Cass. Sezioni Unite 28-10-1999 n. 4, Barbagallo). Come si legge nella sentenza gravata, il Tribunale, in applicazione del principio di diritto enunciato nella citata sentenza n. 7263/93 della Corte di Cassazione, ha limitato la acquisizione a quelle sole annotazioni di servizio rispetto alle quali sussisteva contiguità temporale tra la redazione dell'atto ed il compimento delle attività, al pari delle risultanze fotografiche.
1 lettera C).
Il motivo con il quale viene dedotta la nullità dei provvedimenti acquisitivi di verbali di informazioni testimoniali rese nella fase delle indagini preliminari a seguito di contestazioni dibattimentali nonché per effetto della ritenuta impossibilità di ripetizione, rispettivamente in quanto la difformità tra le dichiarazioni testimoniali e quelle di cui ai verbali oggetto di acquisizione "non risultava radicata in modo certo e concreto" ed in quanto tale acquisizione, successiva alla data del 25-2-2000 (giusta la normativa transitoria ex artt. 1 e 2 del D.L 2/2000, convertito in Legge 35/2000) era preclusa dall'art. 526 comma 1-bis c.p.p. integra,
quanto al primo dei dedotti profili, una mera generica censura in punto di fatto dell'affermazione dei giudici di merito secondo cui si era manifestata una difformità "permanente" tra le suddette dichiarazioni, ed è, sotto il secondo profilo, infondato perché il richiamato disposto dell'art. 526 comma 1-bis non sancisce alcun divieto di acquisizione agli atti del dibattimento di dichiarazioni rese da testimoni nel corso delle indagini preliminari (acquisizione consentita nei casi previsti dagli artt. 500 e 512 c.p.p.) ma dispone che "la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore".
Non fondato è, con riguardo alla vicenda processuale in esame, l'ulteriore profilo di doglianza che muove dalla affermazione che le dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali non costituiscono prove, potendo le stesse essere valutate esclusivamente ai fini del giudizio di credibilità del teste a norma dell'art. 500, comma 2, c.p.p. così come novellato dall'art. 16 L 637/2001, mentre,
anche a ritenere - essendo le suddette dichiarazioni state acquisite, lette e valutate in sede di giudizio di primo grado (definito con sentenza in data 16-6-2000) antecedentemente alla entrata in vigore del citato art. 16 - applicabile il disposto del citato art. 500 comma 2 nel suo testo previdente, i verbali delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone erano utilizzabili ai soli fini delle contestazioni.
Va invero rilevato che nella specie hanno trovato corretta applicazione, come si evince dalla complessiva motivazione delle sentenze di primo e di secondo grado, il primo ed il quarto comma dell'art. 500 c.p.p. - norma a carattere processuale in relazione alla quale vale pertanto il principio tempus regit actum - nel testo antecedente la sostituzione operata dall'art. 16 della Legge 1-3-2001 n. 63), a tenore dei quali, rispettivamente, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della resa deposizione, potevano servirsi delle dichiarazioni rese dal testimone e contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero, e che, quando a seguito della contestazione sussisteva difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione venivano acquisite nel fascicolo del dibattimento ed erano valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistevano elementi che le confermavano.
I giudici di merito nell'indicare partitamente gli elementi di prova ritenuti dimostrativi della responsabilità di ogni singolo imputato (valutazione analitica alla quale in ricorso non viene opposta una altrettanto analitica censura operata singulatim, ma soltanto la generica affermazione che il vizio denunciato ricorrerebbe per tutti i ricorrenti e per ciascuno dei medesimi) non hanno fondato il giudizio di responsabilità degli imputati unicamente sulle risultanze delle sommarie informazioni testimoniali acquisite al fascicolo del dibattimento ai fini delle contestazioni, avendo invece affiancato a queste le risultanze probatorie di natura testimoniale - dando motivatamente conto delle discrasie e dei mancati riconoscimenti in udienza di soggetti invece riconosciuti nel corso delle indagini come coloro dai quali i suddetti testi avevano operato acquisti di sostanze stupefacenti - nonché oggettivi elementi di riscontro (vedasi in particolare la sentenza di primo grado) ed, infine, le dichiarazioni rese alla P.G. dai testi ZA e RI, che vanno ritenute (per le ragioni che verranno di seguito illustrate in relazione al motivo che concerne l'avvenuta utilizzazione delle suddette dichiarazioni) ritualmente acquisite a norma dell'art. 512 c.p.p. e correttamente utilizzate, nel complessivo contesto probatorio, quali elementi di prova di responsabilità. Resta da dire, per quanto concerne il ricorso di CH UL, che il motivo concernente la circostanza che egli fu detenuto in carcere "pressoché" per l'intero periodo temporale indicato nella imputazione, integra una mera censura di puro merito, non consentita nella presente sede di giudizio, che va ad attingere un arco temporale indefinito e contestato soltanto con riferimento alla data finale (17-2-1998).
1 lettera D).
In ordine all'avvenuta acquisizione dei verbali di informazioni davanti la P.G. dei testi ZA TT e RI GI va rilevato che i ricorrenti ne deducono la illegittimità per mancanza dei relativi presupposti di cui all'art. 512 c.p.p. in ordine alla sopravvenuta impossibilità di ripetizione per fatti e circostanze imprevedibili, posto che: a) non erano stati compiuti in modo rituale tutti gli accertamenti finalizzati a ritenere la irreperibilità dei medesimi;
b) comunque tale ipotetica irreperibilità non integrava fatto o circostanza imprevedibile, trattandosi di soggetti i quali avevano caratteristiche personali tali da far presumere che non si sarebbero presentati al dibattimento, con conseguente necessità che il Pubblico Ministero, a tempo debito, attivasse il procedimento di assunzione per incidente probatorio;
"il tutto anche a prescindere dalla questione di illegittimità costituzionale del precitato art. 512 c.p.p., in relazione particolarmente all'art. 111 Cost.,
ingiustamente dichiarata manifestamente infondata dal Collegio Savonese e totalmente obliterata dalla Corte Genovese, dal momento che una corretta valutazione della mancata presentazione dei testi de quibus avrebbe dovuto e dovrebbe addurre alla ritenzione della loro volontaria sottrazione all'esame da parte degli imputati o dei loro difensori".
Anche tali profili di censura sono infondati, considerato che: a) il disposto dell'art. 159 c.p.p., richiamato in ricorso, concerne le notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità , sicché nulla natene vedere con la notificazione dovuta al testimone, e comunque i secondi giudici hanno affermato che i due testimoni "sono stati ricercati in tutti i luoghi dove potevano essere reperiti", e pertanto la generica contraria affermazione, in mero punto di fatto, di parte ricorrente è priva di giuridica consistenza;
b) correttamente i medesimi giudici hanno affermato che il solo stato di tossicodipendenti dei predetti testimoni non poteva far presumere la loro successiva irreperibilità, com'era confermato dal fatto che tutti gli altri soggetti sentiti dal Tribunale, anch'essi dediti all'uso di stupefacenti, erano stati citati, reperiti e portati come testimoni al processo.
Non sussiste, invero, un automatismo tra la condizione di tossicodipendenza di un soggetto il quale abbia reso dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari e la prevedibilità che il medesimo si sottrarrà all'esame dibattimentale. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 c.p.p. essa è stata ritenuta manifestamente infondata dal Tribunale, il quale ha affermato, al riguardo, che l'art. 111 della Costituzione prevede, nel suo quinto comma, che la legge regoli i casi nei quali la formazione della prova non abbia luogo in contraddittorio o per consenso dell'imputato o per accertata irreperibilità di natura oggettiva, come si da nel caso non soltanto di morte, ma anche di accertata irreperibilità del teste, quando - come nel caso di specie - non vi sia ragione di ritenere che questi si sottragga, per il solo fatto della sua irreperibilità, in modo volontario all'esame dell'imputato o del suo difensore.
Tale motivazione è condivisibile: la norma regolatrice del caso nel quale l'esame non ha luogo per irreperibilità del testimone è appunto quella dell'art. 512 c.p.p., che è stata scrutinata favorevolmente, con riferimento al comma 5 dell'art. 111 Cost., dal Giudice delle leggi (corte Cost. 22 novembre 2001 n. 375), e va rilevato che - a prescindere dalla considerazione che in ricorso non si afferma che la questione era stata nuovamente sollevata con l'appello (come in effetti non viene espressamente sollevata di nuovo in ricorso, nel quale si lamenta unicamente il mancato esame della stessa sotto la specie, a quanto è dato di comprendere, della mancanza di motivazione sul punto) - che non è dato di annullare una sentenza per omessa pronuncia su questione o su motivo manifestamente infondati.
2.
In ordine al trattamento sanzionatorio riservato agli imputati, va rilevato che il Tribunale ha affermato che, per "modesta" che potesse essere stata l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, la medesima era stata posta in essere da soggetti pericolosi, a giudicare dal numero dei falsi nominativi utilizzati per sottrarsi ai controlli (ed in effetti tutti gli imputati erano forniti di almeno un alias, e molti di essi di un numero assai elevato di falsi nominativi), sicché doveva essere formulata una prognosi negativa sul loro futuro comportamento (del resto, va qui rilevato, l'entità delle pene ritenute congrue ex art. 133 c.p. è ostativa ex lege alla concessione del beneficio previsto dall'art. 163 c.p. a tutti gli imputati odierni ricorrenti) e doveva essere conseguentemente disposta l'espulsione a pena espiata;
la Corte d'Appello ha motivato in ordine alla congruità delle pene, contenute in prossimità dei minimi edittali ex art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/90, nonché in ordine all'assenza di favorevoli elementi tali da giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente non concedibilità dei benefici di legge. A fronte di tale complessiva motivazione i ricorrenti propongono motivi di censura del tutto generici ed in fatto, pretendendo infondatamente di meritare il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. sulla base di quella non grave entità dei fatti di reato dei quali Sono stati ritenuti responsabili che è stata già valutata ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al quinto comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/90 (e che non può esserlo favorevolmente una seconda volta) e richiamando genericamente attività lavorative e relazionali o la sofferenza di una situazione di irregolarità, nonché invocando la sospensione condizionale della pena (incompatibile con il formulato giudizio di pericolosità sociale) per imprecisati motivi relativi a coloro che possono usufruirne per carenza di preclusione da ipotetici precedenti", sull'assunto apodittico di formulabilità di un giudizio prognostico positivo ex art. 164 c.p.. Quanto sin qui osservato vale anche, attesa la identicità dei motivi, in ordine al ricorso proposto con separato atto da FI MA, dovendosi osservare che la sua responsabilità è stata affermata sulla base della testimonianza di AL NZ che lo ha definito suo "fornitore", a prescindere dal venir meno di altre due fonti accusatorie in sede dibattimentale, presente comunque (vedasi la sentenza di primo grado), il riconoscimento operato da NZ SS davanti ai Carabinieri.
Per le ragioni che precedono tutti i ricorsi, ad eccezione di quello proposto dal NI, devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti diversi dal predetto al pagamento in solido delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di NI LE e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova. Rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna tutti i ricorrenti, eccettuato il settimo (NI LE) al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005