Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2004, n. 13208
CASS
Sentenza 13 dicembre 2004

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A norma dell'art. 474 cod. proc. pen. il giudice, in presenza di pericolo di fuga o di violenza, dispone che la presenza dell'imputato al dibattimento sia diversamente regolata. La violazione di tale norma, che disciplina il potere di polizia dell'udienza spettante al giudice, risulta priva di una specifica sanzione processuale, in virtù del principio di tassatività delle cause di nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen. Ne consegue che l'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice dispone la presenza in aula della parte privata in posizione diversa da quella prevista dall'art. 146 cod. proc. pen. può essere anche sommariamente motivata, essendo sempre direttamente riferibile al potere del giudice di regolamentare il corretto svolgimento dell'udienza in presenza dei motivi indicati dall'art. 474 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2004, n. 13208
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13208
    Data del deposito : 13 dicembre 2004

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