Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/1999, n. 14582
CASS
Sentenza 26 ottobre 1999

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A norma dell'articolo 474 cod. proc. pen. il giudice, in presenza di pericolo di fuga o di violenza, dispone che la presenza dell'imputato al dibattimento sia diversamente regolata. Trattasi di norma diretta alla regolamentazione del potere di polizia dell'udienza spettante al giudice, la cui eventuale violazione risulta priva di una specifica sanzione processuale, in virtù del principio di tassatività delle cause di nullità di cui all'articolo 177 cod. proc. pen. Ne consegue che l'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice dispone la presenza in aula della parte privata in posizione diversa da quella prevista dall'articolo 146 cod. proc. pen., può essere anche sommariamente motivata essendo sempre direttamente riferibile al potere del giudice di regolamentare il corretto svolgimento dell'udienza in presenza dei motivi indicati dall'articolo 474 cod. proc. pen.

Le dichiarazioni della persona che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili anche nei confronti di terzi alla condizione che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo. Ne consegue che non sono passibili della sanzione di inutilizzabilità, di cui all'articolo 63, secondo comma, cod. proc. pen., le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano fin dall'inizio indizi a suo carico, poiché rispetto a questi egli si trova in una posizione di estraneità ad assumere la veste di testimone ovvero di persona informata sui fatti, per la cui assunzione non sono previste le garanzie concernenti quella del soggetto indagato o imputato.

La norma di cui all'articolo 512 bis cod. proc. pen. detta una regola riguardante la facoltà riconosciuta al giudice di acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese in sede diversa dal cittadino straniero, residente all'estero, non comparso in udienza e non una regola concernente la valutazione delle medesime. Ed invero, il legislatore con la dizione "tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti" ha voluto precisare che tal genere di dichiarazioni possono entrare a far parte del materiale probatorio sottoposto all'esame del giudice e, in tal modo, utilizzabile per la decisione, soltanto in presenza di altri elementi di prova già assunti agli atti del processo, e non imporre al giudice un procedimento metodologico secondo il quale tali dichiarazioni possono essere apprezzate per pervenire alla decisione solo dopo la valutazione degli altri elementi di prova agli atti, dal momento che, una volta autorizzatane la lettura in sede dibattimentale, dette dichiarazioni vanno valutate secondo i criteri generali di cui al primo comma dell'articolo 192 cod. proc. pen., che non pone alcuna gerarchia in ordine alla valutazione metodologica o temporale delle prove prese in considerazione per la decisione adottata derivante dalla loro natura o dal modo in cui sono state assunte, diretta o mediante lettura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/1999, n. 14582
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14582
    Data del deposito : 26 ottobre 1999

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