Sentenza 26 ottobre 1999
Massime • 3
A norma dell'articolo 474 cod. proc. pen. il giudice, in presenza di pericolo di fuga o di violenza, dispone che la presenza dell'imputato al dibattimento sia diversamente regolata. Trattasi di norma diretta alla regolamentazione del potere di polizia dell'udienza spettante al giudice, la cui eventuale violazione risulta priva di una specifica sanzione processuale, in virtù del principio di tassatività delle cause di nullità di cui all'articolo 177 cod. proc. pen. Ne consegue che l'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice dispone la presenza in aula della parte privata in posizione diversa da quella prevista dall'articolo 146 cod. proc. pen., può essere anche sommariamente motivata essendo sempre direttamente riferibile al potere del giudice di regolamentare il corretto svolgimento dell'udienza in presenza dei motivi indicati dall'articolo 474 cod. proc. pen.
Le dichiarazioni della persona che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili anche nei confronti di terzi alla condizione che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo. Ne consegue che non sono passibili della sanzione di inutilizzabilità, di cui all'articolo 63, secondo comma, cod. proc. pen., le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano fin dall'inizio indizi a suo carico, poiché rispetto a questi egli si trova in una posizione di estraneità ad assumere la veste di testimone ovvero di persona informata sui fatti, per la cui assunzione non sono previste le garanzie concernenti quella del soggetto indagato o imputato.
La norma di cui all'articolo 512 bis cod. proc. pen. detta una regola riguardante la facoltà riconosciuta al giudice di acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese in sede diversa dal cittadino straniero, residente all'estero, non comparso in udienza e non una regola concernente la valutazione delle medesime. Ed invero, il legislatore con la dizione "tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti" ha voluto precisare che tal genere di dichiarazioni possono entrare a far parte del materiale probatorio sottoposto all'esame del giudice e, in tal modo, utilizzabile per la decisione, soltanto in presenza di altri elementi di prova già assunti agli atti del processo, e non imporre al giudice un procedimento metodologico secondo il quale tali dichiarazioni possono essere apprezzate per pervenire alla decisione solo dopo la valutazione degli altri elementi di prova agli atti, dal momento che, una volta autorizzatane la lettura in sede dibattimentale, dette dichiarazioni vanno valutate secondo i criteri generali di cui al primo comma dell'articolo 192 cod. proc. pen., che non pone alcuna gerarchia in ordine alla valutazione metodologica o temporale delle prove prese in considerazione per la decisione adottata derivante dalla loro natura o dal modo in cui sono state assunte, diretta o mediante lettura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/1999, n. 14582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14582 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 26/10/1999
1. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N.910
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " N.20430/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IN FA n. il 21.07.1971
avverso sentenza del 07.12.1998 C. ASS. APP. di BOLOGNA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dr. IAfranco IADECOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv. Mariapia MAIER e Riccardo CATTARINI, i quali insistono per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA:
1. Con sentenza in data 7 dicembre 1998 la Corte d'assise d'appello di Bologna in parziale riforma di quella in data 16 gennaio 1998 della Corte d'assise di Modena con la quale IN ZI e HM IL, imputati dei reati di omicidio volontario aggravato, rapina aggravata, sequestro di persona, porto e detenzione illegale di anni e detenzione illecita di proiettili calibro 38, erano stati condannati, rispettivamente, alle pene di anni venti di reclusione e di anni quattro e mesi sei di reclusione oltre a quelle accessorie di legge e al risarcimento dei danni patrimoniali, per il solo NI anche di quelli non patrimoniali, in favore delle costituite parti civili, esclusasi la responsabilità dell'HM per il reato di omicidio, applicata al NI la diminuente di cui all'art. 116 co. 2^ c.p. ritenuta prevalente sulle circostanze aggravanti e unificati i fatti di reato per continuazione, - assolveva l'HM da tutti i reati ascrittigli per non averli commessi, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. La corte territoriale affermava che dalle dichiarazioni, motivatamente ritenute attendibili e disinteressate, rese da tale GA MI era emersa che in una riunione svoltasi in casa del connazionale HM aveva conosciuto il IN e che in. quell'occasione si era parlato di "colpi" da effettuare nel mantovano;
nel corso di un secondo, svoltosi in prossimità della data di commissione dei reati per cui è processo, incontro il IN, in assenza dell'HM, aveva proposto di effettuare un "colpo migliore" in una villetta di Carpi di proprietà di un ricettatore, che vi abitava con la moglie e il figlio, ove si trovavano diversi oggetti preziosi provento di attività illecita sicché non vi sarebbe stata alcuna denuncia.
Dette dichiarazioni, legittimamente utilizzabili in quanto rese, al momento della loro acquisizione effettuatasi senza le garanzie previste per gli indagati, da soggetto informato dei fatti e non da persona indagata o imputata di reato connesso, erano risultate riscontrate da molteplici elementi e avevano evidenziato la responsabilità del IN, integrandosi con il loro contenuto e facendo assumere un significato univoco agli altri elementi probatori già acquisiti dagli inquirenti. che erano costituiti:
a) dalla presenza di un'autovettura "Fiat Punto" a tre porte di colore blu notte con targa di nuovo tipo notata in Carpi da due testi in due momenti, temporalmente anteriori e posteriori, prima e dopo l'una di notte, all'ora dei commessi reati, che si era diretta e, poi, era ritornata a forte velocità dalla direzione utile per raggiungere la villetta ove si erano svolti i fatti di causa;
b) dal ritrovamento alle ore 3,20 della stessa notte in località Castel Nuovo Banano, località di residenza del IN e dell'HM, di una autovettura "Fiat Punto" risultata rubata a Padova, avente le stesse caratteristiche di quella poco prima vista a Carpi, che era stata volontariamente incendiata in un campo situato a una certa distanza dalla sede stradale, nei pressi della quale erano stati rinvenuti guanti da giardiniere evidenzianti, a seguito di apposito esame, residui di esplosione da arma da sparo;
c) dalle dichiarazioni rese dall'HM, secondo le quali la notte dei fatti il IN si era presentato a lui e aveva detto "mi è andata male";
d) dal ritrovamento, a seguito di perquisizione, nell'abitazione del NI di una tuta dello stesso colore - verde - di quella indossata dal rapinatore che "dirigeva le operazioni" e che, al momento dell'esplosione del colpo di pistola che causò la morte di NI IA IC, figlio del proprietario della villetta, stava accompagnando il padre nella stanza ove si trovava la cassaforte;
e) dal ritrovamento, nella stessa occasione, di maniche di maglione tagliate, annodate alla sommità, con fessure per gli occhi che erano similari, e non identiche attesa la diversità di colore, a quelle che travisavano le tre persone che avevano perpetrato i reati in danno del NI;
f) dalla circostanza che il rapinatore con la tuta verde aveva parlato con inflessioni venete, proprio come il IN. I giudici del merito, inoltre, precisavano che la volontarietà, e non l'accidentalità, del colpo di pistola esploso nei confronti del NI dal rapinatore rimasto sconosciuto emergeva dalla minima distanza tra lo sparatore e la parte offesa, dalla zona attinta, regione sottoclaveare sinistra, del corpo della vittima e dall'esclamazione terrorizzata - "no, no, no!" - costituente sintomo della contezza del fatto che stava per essere ucciso, profferita dalla sunnominata vittima.
Indicavano l'insussistenza di ragioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche nel precedenti penali dell'imputato e nel suo complessivo comportamento processuale e ritenevano che la notevolissima pertinacia nella spinta delinquenziale del IN giustificava la determinazione dell'entità della pena irrogatagli. Concludevano rilevando che la richiesta di contenimento del danno liquidato alle parti civili andava respinta, in quanto l'imputato nell'atto di impugnazione si era limitato ad enunciarla non indicando alcuna motivazione a suo sostegno.
2. Ricorre per cassazione il LM, il quale, per il tramite dei propri difensori, deduce:
a) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 178 lett. c) stesso codice e 146 disp. att. c.p.p.), assumendo che l'ordinanza dibattimentale, con la quale era stata rigettata l'istanza difensiva di far sedere l'imputato appellante presso il proprio difensore, invece che farlo rimanere all'interno della gabbia esistente in aula, oltre che immotivata aveva privato l'imputato dell'effettiva assistenza difensiva, impedendo la immediata consultazione tra difensore e difeso;
b) mancata assunzione di prova decisiva (art. 606 co. 1^ lett. d) c.p.p.) affermando che immotivatamente era stata respinta la richiesta di rinnovazione del dibattimento per assumere la testimonianza del sottufficiale dei Carabinieri MENOLASCINA, che aveva tentato di acquistare quanto sottratto ai NI al fine di accertarne la provenienza, così come la sentenza impugnata nemmeno aveva fatto cenno alla richiesta di esperimento giudiziario congegnato in modo che le parti offese fossero messe in grado di vedere il IN nelle stesse condizioni di abbigliamento e possibilmente nella stessa situazione in cui si trovava il rapinatore che indossava la tuta verde: circostanze il cui positivo accertamento avrebbe scagionato l'imputato;
c) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 63 co. 2^, 197 e 210 stesso codice asserendo che le dichiarazioni rese dal GA erano inutilizzabili, perché acquisite in assenza di difensore nonostante costui avesse confessato di essere responsabile di un tentativo di furto avente come concorrenti sia il IN che l'HM, non concretizzatosi per l'arrivo dei Carabinieri, e di avere venduto al primo una pistola di tutta evidenza illegalmente detenuta e portata;
d) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 512-bis stesso codice), affermando che, a prescindere dall'errata metodologia con la quale erano state valutate le dichiarazioni rese dal GA, non v'era prova in atti di una residenza anagrafica di costui in luogo diverso dall'Italia, di guisa che non se ne poteva disporre la lettura, essendo state acquistate in sede di indagini preliminari e trattandosi di norma che, costituendo un'eccezione al generale principio della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, deve essere restrittivamente interpretata, pena la sua illegittimità costituzionale ex artt. 3 e 24 della Costituzione anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla imminente riforma dell'art. 111 della Costituzione;
e) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 192 stesso codice), rilevando che gli elementi indiziari sui quali era stato fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputato erano tutti di significato, ambivalente, a - tale fine dimostrando in maniera specifica l'assunto per ciascuno di essi, sicché i medesimi non assumevano la precisione, gravità e concordanza richieste dall'art. 192 c.p.p. per assurgere al rango di prova;
f) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 116 c.p.), osservando che, poiché
l'imputato rispondeva del reato di omicidio volontario per concorso anomalo ex art. 116 c.p., era necessario il positivo accertamento, mancante nella specie, della volontarietà e della finalità che avevano determinato l'ignoto autore materiale di tale delitto ad esplodere il colpo di pistola;
g) mancanza di motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p.) in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al criteri di determinazione della pena risultata di elevata entità;
h) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 185 c.p. e 2043 c.c. ), inquanto la parte civile LI IS, qualificata in sentenza come fidanzata del defunto NI, era stata risarcita,, senza averne il diritto perché non riconosciutole in tale sua veste dal vigente ordinamento, per i danni derivanti dal reato di omicidio della sunnominata vittima.
3. Il ricorso è infondato.
3.a. L'art. 146 del d.lg. 28.7.1989 n.271 recante disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di proc. pen.) afferma che le parti private, tra le quali è compreso l'imputato, siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. In questo caso, che l'art. 474 del codice di rito identifica nell'esistenza di pericolo di fuga o di violenza, il giudice dispone che la presenza dell'imputato al dibattimento possa essere - come avvenuto nella fattispecie in esame - diversamente regolata.
Trattasi di norma diretta alla regolamentazione del potere di polizia dell'udienza spettante al giudice, la cui eventuale violazione, così come dedotta dal ricorrente, risulta priva - stante il principio di tassatività delle cause di nullità di cui all'art.177 c.p.p. - di specifica sanzione processuale, sicché è
sufficiente che l'ordinanza dibattimentale, che dispone la presenza in aula della parte privata in posizione diversa da quella prevista dal succitato art. 146, sia sommariamente motivata essendo sempre direttamente riferibile ogni disposizione riguardante il posizionamento logistico dei partecipanti all'udienza, tra i quali è compresa la parte privata - imputato, al potere del giudice di regolamentare il corretto svolgimento dell'udienza derivante dalla presenza dei motivi indicati nell'art. 474 c.p.p. In proposito è opportuno precisare che detta situazione, contrariamente a quanto ipotizzato dal ricorrente, non incide sul diritto di difesa, sub specie della mancata assistenza difensiva dell'imputato ex art. 178 lett. c), atteso che il medesimo non è denegato, ne' subisce alcuna restrizione sol perché la parte privata non siede a fianco del proprio difensore ma in altra parte dell'aula dibattimentale: situazione che, di per se stessa, non ostacola in alcun modo il dialogo tra la medesima e il proprio difensore ogni qual volta se ne presenti la necessità e ne consente, sempre, lo svolgimento con la necessaria riservatezza.
3.b. Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, atteso che il diniego di parziale riapertura dell'istruttoria dibattimentale può risultare dal contenuto della motivazione della sentenza impugnata, sicché non è necessario che il giudice dell'appello si pronunci sulla relativa richiesta con separata ordinanza allorquando dal testo della decisione emergano le ragioni per le quali nomi si è tenuto conto della richiesta in questione.
Inoltre, il processo fondato sugli indizi non differisce da quello basato sulle prove ai fini della qualificazione di un elemento probatorio come decisivo ex art. 606 co. 1^ lett. d) c.p.p., di guisa che il relativo vizio denunciabile in cassazione deve sempre riguardare una situazione processuale, nella quale la mancanza dell'invocato elemento probatorio asseritamente decisivo abbia inciso a tale punto da portare ad una motivazione basata su affermazioni apodittiche o congetturali.
Situazione che non è dato riscontrare nella fattispecie che ci occupa, dal momento che l'escussione di un ufficiale di p.g. che aveva iniziato a coltivare una pista alternativa, poi abbandonata, non poteva apportare - ne' in astratto ne' in concreto alcun elemento, proprio perché l'accertamento non era stato completato, idoneo ad inficiare gli elementi indiziari valutati dai giudici del merito e che l'esperimento richiesto era superfluo in presenza dell'ammissione dello stesso imputato di avere posseduto una tuta verde.
Ne discende l'infondatezza del motivo di ricorso in esame, perché i suddetti accertamenti non presentavano i requisiti di "decisività" richiesti dalla succitata norma e il diniego dell'istanza di parziale rinnovamento dell'istruttoria dibattimentale diretta alla loro acquisizione risulta spiegata e motivata, sia pure indirettamente ma pur sempre chiaramente, dal testo della sentenza impugnata.
3.c. Le dichiarazioni rese da GA MI sono state legittimamente utilizzate dai giudici del merito.
Infatti questa Corte ha affermato (cfr., SS.UU., 13.12.1996 (ud. 9.10.1996) ric. Carpanelli ed altri) che le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili anche nei confronti dei terzi alla condizione che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo. Per contro non sono passibili della sanzione di inutilizzabilità, di cui all'art. 63 co. 2^ c.p.p., le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano fin dall'inizio indizi a suo carico, poiché rispetto a questi egli sì trova in una posizione di estraneità ed assume la veste di testimone ovvero di persona informata sui fatti, per la cui assunzione non sono previste le garanzie concernenti quella del soggetto indagato o imputato.
Applicando detti principi alla fattispecie in esame emerge che il GA, al momento in cui rese le dichiarazioni utilizzate dai giudici del merito a carico dell'odierno ricorrente, non versava in quella situazione che ne avrebbe implicato la loro inutilizzabilità, dal momento che il confessato reato di tentato furto non era ne' connesso ne collegato con quelli attribuiti al IN e che quello di detenzione e cessione di una pistola all'HM, che era qualificabile come reato collegato con quelli che oggi ci occupano, attesa la primitiva contestazione fatta a costui, poi assolto da quanto addebitatogli, derivava da dichiarazioni rese dall'HM in epoca successiva (cfr. pag. 14 della sentenza gravata)all'acquisizione di quelle del GA.
3.d. In ordine alla violazione dell'art. 512-bis c.p.p. (lettura di dichiarazioni rese da cittadino straniero) la Corte rileva che detta norma detta una regola riguardante la facoltà riconosciuta al giudice di acquisire al fascicolo del dibattimento dichiarazioni rese in sede diversa dal cittadino straniero, residente all'estero, non comparso in udienza e non una regola concernente la valutazione delle medesime.
Infatti, con la dizione"...tenuto conto degli altri elementi di prova acquisti..."il legislatore ha voluto precisare che tal genere di dichiarazioni possono entrare a far parte del materiale probatorio sottoposto all'esame del giudice e, in tal modo, utilizzabile per la decisione soltanto in presenza di altri elementi di prova di già assume agli atti del processo, e non imporre al giudice un procedimento metodologico, secondo il quale dette dichiarazioni possono essere apprezzate per pervenire alla decisione soltanto dopo la valutazione degli altri elementi di prova agli atti, dal momento che, una volta autorizzatane la lettura in sede dibattimentale, dette dichiarazioni vanno valutate, come ogni altro elemento probatorio utilizzabile, secondo i criteri generali di cui al primo comma dell'art. 192 c.p.p., che non pone alcuna gerarchia in ordine alla valutazione metodologica o temporale delle prove prese in considerazione per la decisione adottata derivante dalla loro natura o dal modo della loro assunzione, diretta o mediante lettura, di tal che è infondata la censura sul punto avanzata dal ricorrente. Sotto un secondo profilo i giudici del merito hanno correttamente identificato nell'avvenuta espulsione dal territorio dello Stato, mediante provvedimento giurisdizionale, l'esistenza del presupposto voluto dall'art. 512-bis c.p.p. ("..cittadino straniero residente all'estero.." non comparso in dibattimento) per potersi dare lettura delle dichiarazioni in questione, dal momento che è presunta, salvo prova contraria da fornirsi dalla parte che la contesta, la residenza all'estero dello straniero ritualmente espulso dall'Italia, sicché legittimamente le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal GA sono state inserite nel fascicolo del dibattimento.
Infine, prescindendo dalla sua generica formulazione, e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 512-bis c.p.p. in quanto, anche alla luce dell'art. 6 co. 1^ e co. 3^ lett. d) della legge 4.8.1955 n. 848 (ratifica della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo), è consentito al giudice di utilizzare deposizioni risalenti alla fase delle indagini preliminari, purché sia accordata all'accusato un'occasione processuale adeguata e sufficiente di contestarle, dal momento che la possibilità di formazione dialettica della prova in dibattimento è prevista dal dirigente codice di rito laddove sottopone al medesimo regime valutativo, una volta controllatane la legittima acquisizione in processo, ogni elemento di prova sottoposto al diretto esame del giudice e ne consente ogni possibile contestazione negativa (cfr., sul punto, quanto affermato dalla sentenza n.361 del 26.10./2.11.1998 della Corte costituzionale).
Sul punto è appena il caso di osservare che il giudice applica le norme vigenti al momento della sua pronuncia, sicché non può tenere conto a tale fine di qualsivoglia tendenza legislativa, sia pure di carattere costituzionale come la riforma in itinere dell'art.111 della Costituzione in tema di formazione della prova nel pieno ed effettivo contraddittorio tra le parti, non ancora divenuta legge dello Stato.
3.e. Le censure riguardanti la violazione dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p. si risolvono in censure di fatto, come tali inammissibili in questa sede di legittimità, atteso che il ricorrente mira ad ottenere una diversa valutazione, rispetto a quella fatta propria dai giudici del merito - con argomentazioni che, per essere esenti da vizi logici o errori di diritto, non sono sottoponibili al controllo della Corte di cassazione - degli elementi probatori in atti, in tal modo richiedendo al giudice di legittimità un giudizio sul fatto legislativamente art. 606 ult. co. c.p.p. come motivi di ricorso.
3.f. Il concorso anomalo ex art. 116 c.p. nel reato di omicidio volontario attribuito all'odierno ricorrente presuppone, ovviamente, la realizzazione da pane del correo che materialmente sparò al NI di tutti gli elementi, soggettivo ed oggettivo, connaturanti il sunnominato reato.
Detto accertamento comporta, necessariamente, un apprezzamento del fatto che compete al giudice del merito e che può essere sottoposto al controllo di quello di legittimità in presenza di una manifesta illogicità della motivazione sullo specifico punto. Or bene, risulta dalla sentenza impugnata che la volontà omicida del soggetto che esplose il colpo di pistola mortale è stata desunta (cfr. pag. 23 del citato provvedimento) dalla vicinanza tra lo sparatore e la vittima, dal punto del corpo - regione sottoclaveare sinistra - attinto e dall'esclamazione terrorizzata del NI " no, no, no profferita prima dell'esplosione: trattasi di elementi fattuali la cui globale valutazione conforta, secondo regola di comune esperienza, il giudizio di esistenza dell'animus necandi da parte dell'ignoto che sparò contro la vittima, sicché, non vertendosi in una ipotesi di manifesta illogicità della motivazione, il motivo di ricorso in esame risulta del tutto infondato, dal momento che i giudici del merito hanno accertato, prima di attribuire all'odierno ricorrente la qualifica di concorrente ex art. 116 c.p. nel reato di omicidio, la esistenza della volontà omicida dell'agente materiale di detto reato.
3.g. Relativamente alla pena irrogata all'imputato la Corte rileva che - a prescindere dal fatto che nella sentenza impugnata sono specificamente elencate le ragioni (cfr. pagg. 23 e 24) che ne hanno giustificato la congruità - il giudice di secondo grado non era tenuto ad alcuna motivazione sul punto, attesa la genericità ("...la considerazione sulle condizioni familiari di LL... avrebbero dovuto indurre ad un contenimento della pena e degli aumenti operati ex art. 81 c.p...") del relativo motivo di impugnazione.
Per quanto, poi, riguarda la denegata circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis c.p. il motivo di ricorso risulta del tutto generico, come tale inammissibile, atteso che, a fronte delle affermazione sul punto esistenti nel provvedimento gravato concernenti i precedenti penali dell'imputato e il suo negativo comportamento processuale, si limita a rilevare che "...quanto alle attenuanti generiche...lo strumento poteva essere utilizzato per adeguare la pena al caso concreto, ciò che immotivatamente non è stato fatto..".
3.h Il motivo di ricorso riguardante la legittimazione della parte civile LI IS, fidanzata del NI e anche parte offesa per i reati di rapina e sequestro di persona, per il risarcimento dei danni derivati dall'omicidio di costui è inammissibile, ai sensi dell'art. 606 co. 3^ c.p.p., in quanto dedotto per la prima volta in sede di legittimità.
Invero risulta che l'imputato aveva impugnato la sentenza di primo grado anche in punto di contenimento del danno liquidato alle costituite parti civili, ma non aveva contestato la legittimazione della suddetta parte civile in merito alla richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall'omicidio del proprio fidanzato, sicché a nulla rileva, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso in esame, che ne aveva fatto cenno al momento della discussione orale in sede di giudizio d'appello, trattandosi di punto della decisione diverso da quello prospettato con l'atto d'appello.
4. Per le suesposte ragioni il ricorso del IN deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1999