Sentenza 14 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/06/2001, n. 8015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8015 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
80 15/0 1 E C.C. 58893 N 6 O 8 I 9 Z 1 A 2/98; ud. 1/2/01 oggetto: edfilor, r edimento;
པའི་ དེ་མ་མ་ན་ / 5 4 R / . T A 6 S N I 2 I . D G R B . E A P . R . T L D L U A L A B E D I . D B R E I UBBLICA ITALIANA A T T S A T N I N E 1 E R S 3 S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E 1 I E A T . N A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA Gou 18508 composta dai magistrati Michele Cantillo presidente Giulio Graziadei rel. consigliere Giuseppe Marziale Simonetta Sotgiu Francesco Tirelli 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 5 CAMPIONE CIVILE 8 1 N. 58893 S.r.l. Maicolen, in persona dell'amministratore delegato Elio Comune, elettivamente domiciliata in Roma, via Berengario n. 7, presso l'avv. Angelo Fede, difesa dall'avv. Emilio Jona per procura in calce al controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 133/16 del 16 giugno-15 settembre 1997, resa in tema d'irpeg ed ilor;
sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Quadri, per la ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Maurizio Velardi, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La Corte, considerato: -che la notificazione ad istanza di parte della sentenza della commissione tributaria regionale segna il dies a quo del termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 51 e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; -che tale notificazione, a norma dell'art. 38 secondo comma dello stesso d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere effettuata alla controparte, secondo le modalità degli artt. 137 e segg. cod. proc. civ.: Ми 2 -che l'art. 21 primo comma delle legge 13 maggio 1999 n. 133 stabilisce che detto art. 38 secondo comma, quando controparte sia l'Amministrazione finanziaria, si interpreta nel senso che la notificazione, al fine del decorso del termine breve d'impugnazione, deve essere medesima presso effettuata all'Amministrazione l'Avvocatura distrettuale dello Stato competente ai sensi dell'art. 11 secondo comma del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611; -che la Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2000 n. 525, in giudizio incidentale promosso da questa Corte con ordinanza n. 76 del 2000, ha dichiarato l'illegittimità del citato art. 21 primo comma, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui “estende al periodo anteriore alla sua entrata in vigore" detta interpretazione autentica, sul rilievo che siffatta retroazione frustra l'affidamento dei contendenti sulla validità della notificazione effettuata secondo le disposizioni all'epoca presenti nell'ordinamento, nel significato loro attribuito da consolidata giurisprudenza di legittimità; -che, nel caso in esame, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia è stata notificata su istanza della S.r.l. Maicolen il 7 ottobre 1997 all'Ufficio finanziario (Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano); -che detta notificazione, precedendo l'entrata in vigore della legge n. 133 del 1999, ha segnato l'inizio del decorso del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, tenendosi conto, a conferma dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla Corte costituzionale, che l'ufficio del Ministero delle finanze autore dell'atto impositivo impugnato è la controparte del contribuente nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, in base alle previsioni degli artt. 10 ed 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, e di conseguenza è il diretto destinatario della notificazione delle pronunce delle commissioni stesse, se, come nella specie, sia stato in giudizio senza il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (V., ex pluribus, Cass. 3 ottobre 1998 n. 9846, 21 ottobre 1998 n. 10420, 28 ottobre 1998 n. 10752); -che questi rilievi evidenziano la tardività e quindi l'inammissibilità del ricorso dell'Amministrazione, come dedotto dalla Maicolen con il controricorso, perché il ricorso stesso è stato ad essa notificato il 23 dicembre 1997, dopo la scadenza del termine di sessanta giorni;
-che la definizione della controversia sulla scorta di vicende normative sopravvenute rende equa la compensazione delle spese di questa fase processuale;
p.q.m.
-dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. CORTE il presidenteMode Roma, 1° febbraio 2001 S U M P E R Ε Ν Ω il consigliere rel. est. Ζ сколь CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano А Oggi. 14 GIU. 2001 DEPOSITATO IN CO IL CANCELLE C A Casa