CASS
Sentenza 11 ottobre 2023
Sentenza 11 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2023, n. 41335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41335 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA RU EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni dell"Avvocato generale, PIETRO GAETA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 41335 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 14/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Catanzaro ha riformato, in punto di dosimetria della pena, quella emessa, in data 10 febbraio 2021, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato, in esito a giudizio abbreviato, BR UR ES responsabile del tentato omicidio in danno di UC RO (capo 1) e del porto illegale dell'accetta utilizzata per commetterlo (capo 3), fatti avvenuti in Vallefiorita, il 21 maggio 2020. Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito, il ricorrente - vicino di casa di IM RO, sorella della vittima - dopo averla minacciata e ingiuriata, era rientrato nella propria abitazione, si era armato di un'accetta lunga 43 cm e aveva aggredito l'uomo - che poco prima l'aveva invitato ad allontanarsi - sferrandogli un fendente, impugnando RM con entrambe le mani, così provocandogli la frattura della mandibola e la momentanea perdita dei sensi. Il primo giudice, riconosciuta la condotta come sorretta dall'elemento psicologico del dolo d'impeto e accertatone il movente passionale (costituito dalla gelosia di ES per la relazione che la sua ex compagna IM BI aveva intrapreso con IM RO), aveva escluso la configurabilità della scriminante della desistenza, posto che l'azione criminosa era stata interrotta solo grazie all'arrivo delle due donne. Quindi, dichiarata l'improcedibilità per il connesso reato di porto di minacce ai danni di IM RO, IM BI e UC RO, aveva condannato l'imputato per i reati sub 1) e 3), unificati ex art 81 cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di otto anni e due mesi di reclusione. La Corte di appello, a seguito di un più favorevole giudizio di valenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato in cinque anni di reclusione la pena irrogata a ES, confermando la sentenza nel resto. 2. ES, per mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce travisamento della prova, contraddittorietà e illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla ricostruzione della aggressione e alla sua attribuzione alla ricorrente. La Corte territoriale ha del tutto trascurato il motivo di appello secondo cui la circostanza che il ricorrente impugnasse l'ascia con la lama rivolta verso la vittima fosse stata ritenuta sulla sola base delle dichiarazioni di persone legate da vincoli affettivi con la vittima stessa, sicché le relative dichiarazioni avrebbero dovuto essere vagliate con maggiore attenzione e rigore. La difesa insiste, dunque, nella ricostruzione alternativa secondo la quale il ricorrente colpì la persona offesa dalla parte del manico di legno e non con la lama;
assunto corroborato nel ricorso da deduzioni di tipo logico, evidenziando cioè che il ricorrente aveva a disposizione un'ascia e al momento in cui colpiva nessuno si frapponeva tra lui la vittima, egli non era inciampato e non veniva trattenuto, sicché la circostanza che la persona offesa avesse subito lesioni del tipo "frattura" (e non "da taglio"), provava l'assenza di dolo e la necessità di qualificare il fatto come lesioni volontarie. Lamenta, inoltre, l'immotivata patente di inattendibilità attribuita all'imputato, il cui narrato era, invece, riscontrato dal tenore della chiamata che un'inquilina dello stesso stabile, VE RO, aveva fatto al 113, riferendo «di persone che si stavano accoltellando nel cortile dello stabile», non già all'interno dell'abitazione, così come sostenuto nelle due sentenze di merito. Infine, si segnala l'erroneo riferimento al più colpi sferrati, laddove era stato accertato che lesioni erano state causate da un unico colpo. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. La Corte d'appello, discostandosi dal principio dell'in dubio, pro reo, ha affermato apoditticamente la sussistenza dell'animus necandi, laddove «alla presenza dei tanti elementi a discarico acquisiti, ben avrebbe potuto derubricare il reato in quello di lesioni». 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 56, comma 3, cod. pen. in ordine all'affermata insussistenza della esimente della desistenza. Il giudice di secondo grado ha ritenuto infondato il pedissequo motivo proposto con l'atto d'appello, trascurando di considerare come - diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito - ES, al momento in cui arrestò l'azione, conservasse l'oggettiva possibilità di consumare il reato, siccome nel pieno dominio dell'azione in atto, trovandosi al cospetto della vittima che giaceva a terra, immobile. Tutti i testimoni oculari hanno, del resto, descritto una scena "statica", in cui il ricorrente, che ben avrebbe potuto continuare a infierire nei riguardi della persona offesa, non ha sferrato ulteriori colpi. 2.4. Nell'ultima parte del ricorso, la difesa evidenzia l'errore contenuto nella sentenza impugnata in punto di indicazione dell'autorità giudicante di primo grado (il Tribunale di Cosenza, invece di quello corretto, ossia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro), lamentando che tale errore avrebbe determinato un grave vulnus che «imporrebbe la remissione della pronuncia». 3 3. L'Avvocato generale, Pietro Gaeta, ha prospettato il rigetto del ricorso. 4. Con memoria difensiva e memoria di replica, rispettivamente depositate il 28 marzo e il 7 aprile 2023, la difesa è tornata sui motivi suindicati, approfondendoli e avversando le conclusioni dell'Avvocato generale. 5. Il difensore della parte civile ha depositato note conclusive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure complessivamente infondate e, come tale, va rigettato. 2. Il primo motivo e il secondo motivo, che possono trattarsi congiuntamente attesa la connessione logica delle questioni trattate, prospettano versioni alternative dell'occorso, le quali presupporrebbero il diretto accesso al merito da parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame puro, che viceversa esula dalle funzioni dello scrutinio di legittimità (Sez. 6 n. 13442 dell'8/03/2016, Rv. 266924; Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, Rv. 258153). Quest'ultimo non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un solido e convincente apparato motivazionale, ossia alla verifica della rispondenza degli elementi, posti a base della decisione, alle regole della logica e a canoni di rigore argomentativo, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (cfr. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). A tali regole e canoni la sentenza impugnata si conforma appieno. Essa offre, infatti, una lettura ineccepibile delle risultanze processuali, passate esaustivamente in rassegna, dandosi puntualmente conto dei convergenti elementi, anche di natura logica, che integrano il quadro di responsabilità, in nulla intaccato dalle censure difensive. È, al riguardo, sufficiente rimarcare in questa sede che, a fare stato contro l'imputato quanto alla modalità con cui è stato inferto il colpo, vi sono le dichiarazioni delle testimoni oculari, IM RO, IM BI e LO EO (quest'ultima teste neutrale, che si trovava a passare dal luogo dei fatti a bordo della sua autovettura e, pertanto, da diverso angolo visuale). RO hanno unanimemente riferito che l'imputato impugnava l'ascia con entrambe le mani e con la lama rivolta in direzione della nuca di RO. In particolare, la prima, ha ricordato che l'imputato impugnava l'accetta e correva in direzione del fratello, che invece gli volgeva le spalle e che si girava repentinamente solo grazie 4 alle sue urla (p. 4 della sentenza di primo grado). RO e EO hanno, poi, riferito della frase («vi ammazzo tutti"») con la quale l'imputato aveva accompagnato l'azione violenta. La sentenza di primo grado si è fatta altresì carico di valorizzare quanto affermato dai due vicini di casa (p. 5 della sentenza), dunque testimoni oculari neutri, secondo i quali l'uomo «faceva il gesto di voler colpire le due donne impugnando l'arma dalla parte del manico e con la lama rivolta verso le donne• stesse ma, dopo essersi guardato intorno per qualche minuto, faceva rientro presso la propria abitazione». Ciò premesso, correttamente il dolo diretto di uccidere è stato inferito dai giudici del merito: i) dalla tipologia di arma utilizzata e, segnatamente, un'accetta lunga 43 cm, nonché dalle modalità e dall'intensità del colpo, deliberatamente sferrato impugnando l'arma con entrambe le mani;
ii) dall'avere l'imputato aggredito alle spalle la vittima, colpita in pieno volto sol perché si era voltata, allertata dalle urla delle donne;
iii) dall'esplicita minaccia profferita unitamente al colpo. Elementi cui - osserva il Collegio - va aggiunta la non irrilevante circostanza che l'imputato interruppe l'aggressione solo a causa dell'intervento delle due donne e che si allontanò senza minimamente curarsi di chiamare soccorsi. In questa cornice, la difesa si è limitata a citare la giurisprudenza di legittimità in tema di dolo omicidiario, senza in alcun modo avversare le ineccepibili conclusioni dei giudici di merito. 3. Del pari infondato, oltre che reiterativo di analogo motivo di appello, quello con il quale la difesa torna a invocare la scriminante della desistenza. L'art. 53, comma 3, cod. pen. testualmente recita: «Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé reato diverso». La norma è collocata - ed è questo il dato giuridico da tenere presente per interpretarla correttamente - nell'ambito della disciplina del tentativo, istituto che pone la questione giuridica fondamentale, posta dal principio di legalità, di delimitare con certezza l'ambito della condotta tipizzata alla quale riconoscere rilevanza penale. Ebbene, ai sensi dell'art. 56 c.p., co. 2, tale ambito di rilevanza, allorché l'agente desista dall'azione delittuosa, deve essere riconosciuto soltanto se gli atti comunque consumati fino alla desistenza non integrino un tentativo compiuto. Nel caso in esame, al contrario, al momento dell'allontanamento dalla scena del delitto, l'imputato aveva ormai posto in essere una condotta la quale, per sé considerata, conteneva ogni elemento di fatto idoneo a configurare il tentato omicidio della p.o. e, precisamente, il colpo violento, portato verso zone vitali del 5 corpo dell'avversario, inferto con forza e impugnando l'arma con due mani, utilizzando uno strumento certamente idoneo, per le premesse date, a cagionare la morte. La difesa, a conforto della propria diversa tesi che sostiene la compatibilità della desistenza con il tentativo compiuto, menziona un precedente arresto di questa Corte secondo cui la desistenza volontaria, prevista dal comma 3 dell'art. 56 c.p., è configurata dal legislatore come un'esimente che esclude ab estrinseco ed ex post l'antigiuridicità del fatto, sicché la sua applicazione presuppone che l'azione sia penalmente rilevante perché pervenuta nella fase del tentativo punibile. (Sez. 6 n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242417). Si tratta tuttavia, di affermazione di diritto datata e non condivisibile, superata dalla più recente e dominante lezione ermeneutica di questa Corte di legittimità, secondo la quale, nei reati a forma libera (quale è l'omicidio volontario) in tanto può sussistere la desistenza, in quanto l'agente abbandoni l'azione criminosa prima che questa sia completamente realizzata (Sez. 1 n. 43036 del 23/10/2012, Ortu, Rv. 253616) e che, pertanto, nei reati a forma libera, non è configurabile la desistenza quando gli atti posti in essere integrano già gli estremi del tentativo, potendo trovare spazio solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento, rispetto ai quali può invece operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435; Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Price, Rv. 252259). 5. Infine, di nessuna incidenza è ad avviso del Collegio il mero lapsus calami contenuto nell'incipit della motivazione della sentenza della Corte di appello, relativamente all'indicazione del giudice di primo grado, erroneamente indicato nel Tribunale di Cosenza, in luogo di quello corretto, ovverosia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. Tale errore materiale, invero, non ha in alcun modo creato un vulnus per il diritto di difesa (che quest'ultima, non a caso non indica in cosa sia consistito), essendo del tutto intellegibile quale fosse l'Autorità giudiziaria di primo grado, peraltro correttamente indicata nel dispositivo della sentenza oggetto di ricorso. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle 6 in favore della parte civile, queste ultime liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RO UC, spese che liquida in complessivi euro tremilaottocento, oltre accessori di legge. Così deciso il 14 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni dell"Avvocato generale, PIETRO GAETA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 41335 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 14/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Catanzaro ha riformato, in punto di dosimetria della pena, quella emessa, in data 10 febbraio 2021, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato, in esito a giudizio abbreviato, BR UR ES responsabile del tentato omicidio in danno di UC RO (capo 1) e del porto illegale dell'accetta utilizzata per commetterlo (capo 3), fatti avvenuti in Vallefiorita, il 21 maggio 2020. Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito, il ricorrente - vicino di casa di IM RO, sorella della vittima - dopo averla minacciata e ingiuriata, era rientrato nella propria abitazione, si era armato di un'accetta lunga 43 cm e aveva aggredito l'uomo - che poco prima l'aveva invitato ad allontanarsi - sferrandogli un fendente, impugnando RM con entrambe le mani, così provocandogli la frattura della mandibola e la momentanea perdita dei sensi. Il primo giudice, riconosciuta la condotta come sorretta dall'elemento psicologico del dolo d'impeto e accertatone il movente passionale (costituito dalla gelosia di ES per la relazione che la sua ex compagna IM BI aveva intrapreso con IM RO), aveva escluso la configurabilità della scriminante della desistenza, posto che l'azione criminosa era stata interrotta solo grazie all'arrivo delle due donne. Quindi, dichiarata l'improcedibilità per il connesso reato di porto di minacce ai danni di IM RO, IM BI e UC RO, aveva condannato l'imputato per i reati sub 1) e 3), unificati ex art 81 cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di otto anni e due mesi di reclusione. La Corte di appello, a seguito di un più favorevole giudizio di valenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato in cinque anni di reclusione la pena irrogata a ES, confermando la sentenza nel resto. 2. ES, per mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce travisamento della prova, contraddittorietà e illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla ricostruzione della aggressione e alla sua attribuzione alla ricorrente. La Corte territoriale ha del tutto trascurato il motivo di appello secondo cui la circostanza che il ricorrente impugnasse l'ascia con la lama rivolta verso la vittima fosse stata ritenuta sulla sola base delle dichiarazioni di persone legate da vincoli affettivi con la vittima stessa, sicché le relative dichiarazioni avrebbero dovuto essere vagliate con maggiore attenzione e rigore. La difesa insiste, dunque, nella ricostruzione alternativa secondo la quale il ricorrente colpì la persona offesa dalla parte del manico di legno e non con la lama;
assunto corroborato nel ricorso da deduzioni di tipo logico, evidenziando cioè che il ricorrente aveva a disposizione un'ascia e al momento in cui colpiva nessuno si frapponeva tra lui la vittima, egli non era inciampato e non veniva trattenuto, sicché la circostanza che la persona offesa avesse subito lesioni del tipo "frattura" (e non "da taglio"), provava l'assenza di dolo e la necessità di qualificare il fatto come lesioni volontarie. Lamenta, inoltre, l'immotivata patente di inattendibilità attribuita all'imputato, il cui narrato era, invece, riscontrato dal tenore della chiamata che un'inquilina dello stesso stabile, VE RO, aveva fatto al 113, riferendo «di persone che si stavano accoltellando nel cortile dello stabile», non già all'interno dell'abitazione, così come sostenuto nelle due sentenze di merito. Infine, si segnala l'erroneo riferimento al più colpi sferrati, laddove era stato accertato che lesioni erano state causate da un unico colpo. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. La Corte d'appello, discostandosi dal principio dell'in dubio, pro reo, ha affermato apoditticamente la sussistenza dell'animus necandi, laddove «alla presenza dei tanti elementi a discarico acquisiti, ben avrebbe potuto derubricare il reato in quello di lesioni». 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 56, comma 3, cod. pen. in ordine all'affermata insussistenza della esimente della desistenza. Il giudice di secondo grado ha ritenuto infondato il pedissequo motivo proposto con l'atto d'appello, trascurando di considerare come - diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito - ES, al momento in cui arrestò l'azione, conservasse l'oggettiva possibilità di consumare il reato, siccome nel pieno dominio dell'azione in atto, trovandosi al cospetto della vittima che giaceva a terra, immobile. Tutti i testimoni oculari hanno, del resto, descritto una scena "statica", in cui il ricorrente, che ben avrebbe potuto continuare a infierire nei riguardi della persona offesa, non ha sferrato ulteriori colpi. 2.4. Nell'ultima parte del ricorso, la difesa evidenzia l'errore contenuto nella sentenza impugnata in punto di indicazione dell'autorità giudicante di primo grado (il Tribunale di Cosenza, invece di quello corretto, ossia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro), lamentando che tale errore avrebbe determinato un grave vulnus che «imporrebbe la remissione della pronuncia». 3 3. L'Avvocato generale, Pietro Gaeta, ha prospettato il rigetto del ricorso. 4. Con memoria difensiva e memoria di replica, rispettivamente depositate il 28 marzo e il 7 aprile 2023, la difesa è tornata sui motivi suindicati, approfondendoli e avversando le conclusioni dell'Avvocato generale. 5. Il difensore della parte civile ha depositato note conclusive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure complessivamente infondate e, come tale, va rigettato. 2. Il primo motivo e il secondo motivo, che possono trattarsi congiuntamente attesa la connessione logica delle questioni trattate, prospettano versioni alternative dell'occorso, le quali presupporrebbero il diretto accesso al merito da parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame puro, che viceversa esula dalle funzioni dello scrutinio di legittimità (Sez. 6 n. 13442 dell'8/03/2016, Rv. 266924; Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, Rv. 258153). Quest'ultimo non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un solido e convincente apparato motivazionale, ossia alla verifica della rispondenza degli elementi, posti a base della decisione, alle regole della logica e a canoni di rigore argomentativo, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (cfr. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). A tali regole e canoni la sentenza impugnata si conforma appieno. Essa offre, infatti, una lettura ineccepibile delle risultanze processuali, passate esaustivamente in rassegna, dandosi puntualmente conto dei convergenti elementi, anche di natura logica, che integrano il quadro di responsabilità, in nulla intaccato dalle censure difensive. È, al riguardo, sufficiente rimarcare in questa sede che, a fare stato contro l'imputato quanto alla modalità con cui è stato inferto il colpo, vi sono le dichiarazioni delle testimoni oculari, IM RO, IM BI e LO EO (quest'ultima teste neutrale, che si trovava a passare dal luogo dei fatti a bordo della sua autovettura e, pertanto, da diverso angolo visuale). RO hanno unanimemente riferito che l'imputato impugnava l'ascia con entrambe le mani e con la lama rivolta in direzione della nuca di RO. In particolare, la prima, ha ricordato che l'imputato impugnava l'accetta e correva in direzione del fratello, che invece gli volgeva le spalle e che si girava repentinamente solo grazie 4 alle sue urla (p. 4 della sentenza di primo grado). RO e EO hanno, poi, riferito della frase («vi ammazzo tutti"») con la quale l'imputato aveva accompagnato l'azione violenta. La sentenza di primo grado si è fatta altresì carico di valorizzare quanto affermato dai due vicini di casa (p. 5 della sentenza), dunque testimoni oculari neutri, secondo i quali l'uomo «faceva il gesto di voler colpire le due donne impugnando l'arma dalla parte del manico e con la lama rivolta verso le donne• stesse ma, dopo essersi guardato intorno per qualche minuto, faceva rientro presso la propria abitazione». Ciò premesso, correttamente il dolo diretto di uccidere è stato inferito dai giudici del merito: i) dalla tipologia di arma utilizzata e, segnatamente, un'accetta lunga 43 cm, nonché dalle modalità e dall'intensità del colpo, deliberatamente sferrato impugnando l'arma con entrambe le mani;
ii) dall'avere l'imputato aggredito alle spalle la vittima, colpita in pieno volto sol perché si era voltata, allertata dalle urla delle donne;
iii) dall'esplicita minaccia profferita unitamente al colpo. Elementi cui - osserva il Collegio - va aggiunta la non irrilevante circostanza che l'imputato interruppe l'aggressione solo a causa dell'intervento delle due donne e che si allontanò senza minimamente curarsi di chiamare soccorsi. In questa cornice, la difesa si è limitata a citare la giurisprudenza di legittimità in tema di dolo omicidiario, senza in alcun modo avversare le ineccepibili conclusioni dei giudici di merito. 3. Del pari infondato, oltre che reiterativo di analogo motivo di appello, quello con il quale la difesa torna a invocare la scriminante della desistenza. L'art. 53, comma 3, cod. pen. testualmente recita: «Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé reato diverso». La norma è collocata - ed è questo il dato giuridico da tenere presente per interpretarla correttamente - nell'ambito della disciplina del tentativo, istituto che pone la questione giuridica fondamentale, posta dal principio di legalità, di delimitare con certezza l'ambito della condotta tipizzata alla quale riconoscere rilevanza penale. Ebbene, ai sensi dell'art. 56 c.p., co. 2, tale ambito di rilevanza, allorché l'agente desista dall'azione delittuosa, deve essere riconosciuto soltanto se gli atti comunque consumati fino alla desistenza non integrino un tentativo compiuto. Nel caso in esame, al contrario, al momento dell'allontanamento dalla scena del delitto, l'imputato aveva ormai posto in essere una condotta la quale, per sé considerata, conteneva ogni elemento di fatto idoneo a configurare il tentato omicidio della p.o. e, precisamente, il colpo violento, portato verso zone vitali del 5 corpo dell'avversario, inferto con forza e impugnando l'arma con due mani, utilizzando uno strumento certamente idoneo, per le premesse date, a cagionare la morte. La difesa, a conforto della propria diversa tesi che sostiene la compatibilità della desistenza con il tentativo compiuto, menziona un precedente arresto di questa Corte secondo cui la desistenza volontaria, prevista dal comma 3 dell'art. 56 c.p., è configurata dal legislatore come un'esimente che esclude ab estrinseco ed ex post l'antigiuridicità del fatto, sicché la sua applicazione presuppone che l'azione sia penalmente rilevante perché pervenuta nella fase del tentativo punibile. (Sez. 6 n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242417). Si tratta tuttavia, di affermazione di diritto datata e non condivisibile, superata dalla più recente e dominante lezione ermeneutica di questa Corte di legittimità, secondo la quale, nei reati a forma libera (quale è l'omicidio volontario) in tanto può sussistere la desistenza, in quanto l'agente abbandoni l'azione criminosa prima che questa sia completamente realizzata (Sez. 1 n. 43036 del 23/10/2012, Ortu, Rv. 253616) e che, pertanto, nei reati a forma libera, non è configurabile la desistenza quando gli atti posti in essere integrano già gli estremi del tentativo, potendo trovare spazio solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento, rispetto ai quali può invece operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435; Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Price, Rv. 252259). 5. Infine, di nessuna incidenza è ad avviso del Collegio il mero lapsus calami contenuto nell'incipit della motivazione della sentenza della Corte di appello, relativamente all'indicazione del giudice di primo grado, erroneamente indicato nel Tribunale di Cosenza, in luogo di quello corretto, ovverosia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. Tale errore materiale, invero, non ha in alcun modo creato un vulnus per il diritto di difesa (che quest'ultima, non a caso non indica in cosa sia consistito), essendo del tutto intellegibile quale fosse l'Autorità giudiziaria di primo grado, peraltro correttamente indicata nel dispositivo della sentenza oggetto di ricorso. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle 6 in favore della parte civile, queste ultime liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RO UC, spese che liquida in complessivi euro tremilaottocento, oltre accessori di legge. Così deciso il 14 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente