Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
O L 2 L 7 - Auli O 0 B 1 - 6 I 2 D R Aula 'B' X R E A D T 024 84/0 1 2 S U 4 6 O . P .R EPUBBLICA ITALIANA M .P I D A B . D l l a E . T b a N . t E A CORTE P D CASSAZIONE 2 S 2 Oggetto E . t r a Espropriazione SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CRISCUOLO Presidente R.G.N. 4288/99 Dott. Alessandro Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Cron.5153 Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere Dott. Giuseppe SALME Consigliere Rep. Pfs Ud. 07/11/00 Dott. Stefano BENINI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio T SEN T ENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: il 21 FEB, 2001 IL CANCELLIERE LAINI EVANGELISTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ROMANELLI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARTINAZZOLI GIANNI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
LIRE 3000 CANCELLERIA COMUNE DI BRENO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso l'avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta CG074135 ₹ 2000 e difende unitamente all'avvocato BONOMI GIACOMO, giusta procura a margine del controricorso;
2039 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia studio dal Sig. PAFUNDI avversO la sentenza n. 138/98 della Corte d'Appello di per diritti L 4 MAG. 2001 BRESCIA, depositata il 04/03/98; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2000 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Ioppoli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato Pafundi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 27 giugno 1990 VA LA conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Brescia il Comune di Breno propo- nendo opposizione alla stima di un terreno di sua pro- prietà dell'estensione di mq. 4534 espropriato in data 2 aprile 1984, dopo che con delibera del 15 marzo 1976 il Comune aveva approvato il progetto esecutivo rela- tivo alla costruzione di un asilo nido e che l'area era stata acquisita con immissione nel possesso in da- ta 15 marzo 1979. Osservava che il valore dell'area determinato in via amministrativa (lire 49.874.000, 2 oltre a lire 6.170.000 per un manufatto) era irriso- rio, tenuto conto della vocazione edificatoria del terreno. Si costituiva in giudizio il Comune di Breno resi- stendo alla domanda. Con sentenza in data 3 dicembre 1997 4 marzo 1998, la Corte d'appello respingeva l'opposizione, os- servando, per quanto rileva in questa sede: a) che, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, inserito dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359, presupposto indispensabile per il riconoscimento del carattere edificatorio di un suolo è che esso sia previsto come tale dallo strumento urbanistico vigente alla data dell'apposizione del vincolo espropriativo, non poten- dosi attribuire indole edificatoria ad un'area in pre- senza di uno strumento urbanistico che non consenta in modo espresso l'edificabilità; b) che l'area -in questione in base al pro- gramma di fabbricazione adottato dal Consiglio comuna- le nell'anno 1975, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 6777 del 22 dicembre 1976, vigente al- la data di apposizione del vincolo (24 gennaio 1979) era inserita in "zona a destinazione speciale" con possibilità di realizzazione di attrezzature 3 d'interesse comune, quali spazi attrezzati, parcheggi, dotazioni di arredo urbano;
che l'area era, quindi, da classificarsi inedificabile ad iniziativa dei privati proprie- come tari, ai sensi del terzo comma dell'art. 5 bis, con la conseguenza che non era applicabile il criterio previ- sto dal primo comma della medesima disposizione per le sol aree edificabili. Avverso la sentenza della Corte d'appello Evange- lista LA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Il Comune di Breno ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo d'impugnazione il ricorrente la- menta violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. La Corte, dopo aver rilevato che il vincolo d'inedificabilità dell'area espropriata era stato im- posto dal programma di fabbricazione adottato dal Con- siglio comunale nell'anno 1975 ed approvato con deli- bera della Giunta regionale n. 6777 del 22.12.1976, aveva concluso che il programma era vigente alla data di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, poiché ha considerato come tale la data in cui era stato emesso il decreto che autorizzava l'immissione 4 in possesso (24 gennaio 1979). Già prima di questo decreto, però, la delibera di approvazione del progetto esecutivo dell'asilo sul terreno appartenente al LA aveva vincolato il ter- reno stesso alla realizzazione dell'opera pubblica, in quanto l'approvazione del progetto esecutivo, impli- cando la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dell'opera approvata, costituiva già di per sé l'atto introduttivo della procedura d'esproprio. L'errata interpretazione dell'art. 5 bis da parte della Corte d'appello secondo la quale il momento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio co- incideva con il decreto di immissione in possesso e non con l'approvazione del progetto esecutivo aveva nella specie conseguenze pratiche rilevanti poiché, come risultava dagli atti, al 15.3. 1976, data di ap- esecutivo dell'opera provazione del primo progetto varianti erano stati (altri due progetti contenenti approvati in seguito con delibere n. 308 e n. 309 del 15.9.1978), il piano di fabbricazione non era ancora entrato in vigore, sicché l'area non era gravata da alcun vincolo di inedificabilità ed aveva, al contra- rio, una chiara vocazione edificatoria, come affermato dal c.t.u. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte 5 d'appello, quindi, il criterio per commisurare 1'indennità di esproprio avrebbe dovuto essere quello stabilito dall'art. 5 bis. Il ricorso non è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nor- ma dell'art.
5-bis della legge n. 359 del 1992, laddo- ve stabilisce che, per la valutazione della edificabi- lità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al mo- mento dell'apposizione del vincolo preordinato al- l'esproprio, secondo la lettura che ne ha dato la Cor- te Costituzionale nella sentenza n. 442 del 1993, per poter essere considerata conforme a Costituzione, deve essere intesa nel senso che il legislatore con essa abbia voluto consacrare il principio giurisprudenziale consolidato, secondo cui nella stima dell'area espro- priata non si deve tenere conto del vincolo espropria- tivo, conseguendone che, alla valutazione del bene a fini indennitari, si deve procedere sulla base di una ricognizione della qualità edificatoria о meno del- l'area espropriata, che sia pienamente aderente alle possibilità "legali ed effettive" di edificazione, sussistenti al momento del verificarsi della vicenda ablativa, cioè del decreto di espropriazione (Cass. 19 novembre 1999 n. 12861; cfr. pure Cass. 29 novembre 6 1999 n. 13307, 15 marzo 1999 n. 2272). Poiché deve tenersi conto del regime urbanistico dell'area al momento del decreto di espropriazione (2) delaprile 1984), e non al momento dell'apposizione vincolo preordinato all'esproprio, non assume rilievo nella specie il dedotto errore della Corte territoria- le, per avere essa ritenuto che il vincolo fosse stato apposto il 24 gennaio 1979 (data di immissione nel possesso) anziché il 15 marzo 1976 (data di approva- zione del primo progetto esecutivo dell'opera). E' il caso anche di rilevare che dalla sentenza impugnata emerge che in base al programma di fabbrica- zione adottato dal Consiglio comunale nell'anno 1975, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 6777 del 22 dicembre 1976, l'area in questione era inedifi- cabile ad iniziativa dei privati proprietari, essendo inserita in "zona a destinazione speciale" con possi- bilità di realizzazione di attrezzature d'interesse comune, quali spazi attrezzati, parcheggi, dotazioni di arredo urbano, e che non risultano intervenute suc- cessivamente modifiche della disciplina urbanistica durante l'iter espropriativo. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate co- me nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorren- 7 ............... te in considerazione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricor- rente al rimborso delle spese del giudizio di cassa- 157,600- zione, liquidate in lire oltre a lire per onora- f7.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 7 novembre 2000 Il Cons. est. Il Presidente Dott. Massimo Bonomo Dott. Alessandro Criscuold (Танто ОЛ Aler DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 FEB. 2001 IL CANCELLIERE, Di ZO Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di ZO Д рино O L L 2 -7 O 0 B 1 - I 6 2 D . J E A D T S 2 4 O 4 P E IM P D A F D E T U O F ** ATE COMA 2 16. MAR. 2001 UPPICIO 12764 D ige (lire PO) p. a (D.sun M 1 Respond (Dr. M. 8