Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2026, n. 13940
CASS
Sentenza 16 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Illogicità e contraddittorietà della motivazione

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché generico e proposto per motivi diversi da quelli consentiti. La Corte ha ritenuto che il ricorrente si limitasse a prospettare una lettura alternativa delle intercettazioni, senza evidenziare vizi di illogicità o contraddittorietà manifesta nella motivazione del provvedimento impugnato. Inoltre, le censure relative alla gravità indiziaria per il capo 1 e il capo 8 non erano state oggetto di riesame e costituivano motivi nuovi.

  • Rigettato
    Annullamento della misura per l'episodio estorsivo e riduzione della pericolosità sociale

    Il motivo è manifestamente infondato in contrasto con l'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., che lega la presunzione di pericolosità alla sussistenza di gravi indizi per il reato associativo ex art. 416-bis cod. pen., ritenuto sussistente dal Tribunale del riesame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2026, n. 13940
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13940
    Data del deposito : 16 aprile 2026

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