CASS
Sentenza 16 aprile 2026
Sentenza 16 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2026, n. 13940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13940 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OS AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/11/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione riesame Udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA SCIARRETTA, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria di replica del 18 marzo 2026, depositata dal difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Napoli – Sezione per il riesame ha confermato (salvo che per l’episodio estorsivo di cui al capo n. 8) l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di AN OS, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo 1), associazione a delinquere finalizzata all’esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, aggravata dalla circostanza di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 11), ed esercizio abusivo di scommesse riservate allo Stato o ad altro ente concessionario, attraverso la costituzione e gestione di piattaforme virtuali, anch’esso aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 12). Dalla lettura dell’ordinanza impugnata, emerge che l’istanza di riesame proposta nell’interesse di AN OS era limitata alla contestazione dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui al capo 8 (tentata estorsione Penale Sent. Sez. 5 Num. 13940 Anno 2026 Presidente: CA IC IT AO Relatore: MO RI Data Udienza: 26/03/2026 2 ai danni di TA IN e CE IN, poi annullato dal Tribunale del Riesame) e al capo 11, mentre non veniva contestata né l’esistenza dell’organizzazione malavitosa indicata nelle contestazioni (clan Russo), né la partecipazione ad essa dell’odierno ricorrente. Il Tribunale del Riesame di Napoli, in ogni caso, analizzava il complessivo quadro indiziario emerso dalle indagini (costituito prevalentemente dal contenuto di intercettazioni) e riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico di AN OS per i reati di cui ai capi 1, 11 e 12 e le esigenze cautelari ravvisate in sede di applicazione della misura. 2. Il ricorso proposto nell’interesse di AN OS, non suddiviso formalmente in motivi autonomi, lamenta l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza cautelare nella parte in cui ha attribuito al ricorrente una partecipazione diretta alle “attività illecite del clan”, sulla base di una lettura non condivisibile del contenuto di una serie di conversazioni intercettate indicate in ricorso (relative a tutti i capi originariamente ascritti al ricorrente, compresa la condotta estorsiva). Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della struttura gerarchica del clan (per la quale AN OS non avrebbe potuto gestire in modo autonomo i proventi delle attività illecite ed in specie del gioco illegale) e dei contrasti e dissapori riguardanti la gestione delle scommesse illegali, circostanza che avrebbe indotto l’OS a sganciarsi da qualsiasi cointeressenza con il clan. Si deduce altresì l’illogicità della motivazione nella parte in cui è stata negata l’applicazione di una misura meno gravosa sulla base di un automatismo tra la pregressa condanna del ricorrente per il reato associativo e la ritenuta attuale partecipazione al clan, senza infine attribuire la giusta valenza, sul piano delle esigenze cautelari, all’annullamento della misura per l’episodio estorsivo. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso per l’infondatezza dei motivi sia in relazione ai gravi indizi di colpevolezza che con riferimento alle esigenze cautelari. Con una memoria di replica, depositata il 18.3.2026, la difesa ha contestato la genericità della requisitoria del Procuratore generale, la erronea o carente lettura dei dati ricavabili dalle intercettazioni dalle quali emergerebbe la non intraneità del ricorrente al clan, l’esistenza di dissapori e contrasti all’interno dell’organizzazione e dunque anche l’assenza di esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e proposto per motivi diversi da quelli consentiti. 2. Deve premettersi che il ricorso (con il quale formalmente si contesta la illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata), nella sua prima parte, si occupa in modo del tutto generico ed indistinto della “partecipazione diretta di AN OS alle attività illecite del clan Russo”, senza una ripartizione o una scansione logica in relazione ai diversi capi di incolpazione. In tal modo, le considerazioni con le quali si contesta la gravità indiziaria sulla partecipazione all’associazione a delinquere dedita all’esercizio delle scommesse illegali (capo 11) si intrecciano con quelle relative alla partecipazione all’associazione di stampo mafioso (capo 1) e quelle riguardanti la contestazione della condotta estorsiva (capo 8). Il capo 8, tuttavia, non costituisce più titolo cautelare a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale del riesame, mentre, in relazione al capo 1, lo stesso, come ricordato dal Tribunale partenopeo, non era stato oggetto di alcun rilievo in sede di riesame e pertanto non può essere censurato, con motivo “inedito”, dinanzi a questa Corte. Costituisce principio consolidato quella secondo cui, in tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per mancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza successivamente alla presentazione di richiesta di riesame per motivi attinenti alle sole esigenze cautelari, in quanto trattasi di motivo nuovo, non dedotto nel precedente giudizio di impugnazione (Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Rv. 282460 – 02; in senso analogo anche Sez. 5, n. 42838 del 27/02/2014, Rv. 261243 – 01). 3. Al di là di tali considerazioni, deve in ogni caso rilevarsi che il ricorrente, lungi dall’evidenziare aspetti di reale illogicità intrinseca della motivazione del provvedimento impugnato o di contraddittorietà rispetto alle acquisizioni probatorie, si limita a passare in rassegna il contenuto di una serie di conversazioni intercettate, che vedono coinvolto in modo diretto o indiretto AN OS, e a prospettare a questa Corte una lettura alternativa dei medesimi passaggi, ipotizzando un allontanamento dell’indagato dall’originario gruppo di riferimento. Ebbene, è noto che, con i motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le 4 doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 26296501). Alla Corte di cassazione, infatti, è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (si veda Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 - dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Esula dai poteri della Corte di legittimità quello di procedere ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). La funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione del provvedimento è infatti limitata ad accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici seguiti. Ebbene, dall’esame del provvedimento impugnato (si vedano in particolare le pagine 16-34) non emerge alcun profilo di illogicità o di contraddittorietà della motivazione, basata, al contrario, su una lettura del tutto coerente delle emergenze processuali nel loro complesso, che non possono essere svilite, come vorrebbe il ricorrente, isolando singoli passaggi di conversazioni. La delusione, talvolta manifestata dall’OS, rispetto ad alcune decisioni del clan, come pure la rivendicazione di una maggiore autonomia di azione, non intacca il ruolo dallo stesso rivestito all’interno dell’organizzazione ed in particolare nel settore strategico delle scommesse clandestine, come posto in evidenza dal Tribunale nell’ordinanza impugnata. 4. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, il ricorrente ripropone, anzitutto, le proprie critiche in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per poi concludere che, in ogni caso, 5 l’annullamento del capo relativo alle estorsioni ridurrebbe fortemente la portata della pericolosità sociale dell’indagato e dovrebbe far venir meno il fondamento della presunzione di pericolosità. Il motivo è manifestamente infondato perché in contrasto con la disposizione normativa di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen. che lega la presunzione di pericolosità e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere alla sussistenza di gravi indizi per il reato associativo ex art. 416-bis cod. pen. (fondatamente riconosciuto dal Tribunale del riesame di Napoli), non posta in dubbio, nel caso in esame, da alcun elemento di segno contrario, come compiutamente posto in evidenza nel provvedimento impugnato (pagine 39-41). 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 26/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI MO IC IT AO CA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA SCIARRETTA, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria di replica del 18 marzo 2026, depositata dal difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Napoli – Sezione per il riesame ha confermato (salvo che per l’episodio estorsivo di cui al capo n. 8) l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di AN OS, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo 1), associazione a delinquere finalizzata all’esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, aggravata dalla circostanza di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 11), ed esercizio abusivo di scommesse riservate allo Stato o ad altro ente concessionario, attraverso la costituzione e gestione di piattaforme virtuali, anch’esso aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 12). Dalla lettura dell’ordinanza impugnata, emerge che l’istanza di riesame proposta nell’interesse di AN OS era limitata alla contestazione dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui al capo 8 (tentata estorsione Penale Sent. Sez. 5 Num. 13940 Anno 2026 Presidente: CA IC IT AO Relatore: MO RI Data Udienza: 26/03/2026 2 ai danni di TA IN e CE IN, poi annullato dal Tribunale del Riesame) e al capo 11, mentre non veniva contestata né l’esistenza dell’organizzazione malavitosa indicata nelle contestazioni (clan Russo), né la partecipazione ad essa dell’odierno ricorrente. Il Tribunale del Riesame di Napoli, in ogni caso, analizzava il complessivo quadro indiziario emerso dalle indagini (costituito prevalentemente dal contenuto di intercettazioni) e riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico di AN OS per i reati di cui ai capi 1, 11 e 12 e le esigenze cautelari ravvisate in sede di applicazione della misura. 2. Il ricorso proposto nell’interesse di AN OS, non suddiviso formalmente in motivi autonomi, lamenta l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza cautelare nella parte in cui ha attribuito al ricorrente una partecipazione diretta alle “attività illecite del clan”, sulla base di una lettura non condivisibile del contenuto di una serie di conversazioni intercettate indicate in ricorso (relative a tutti i capi originariamente ascritti al ricorrente, compresa la condotta estorsiva). Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della struttura gerarchica del clan (per la quale AN OS non avrebbe potuto gestire in modo autonomo i proventi delle attività illecite ed in specie del gioco illegale) e dei contrasti e dissapori riguardanti la gestione delle scommesse illegali, circostanza che avrebbe indotto l’OS a sganciarsi da qualsiasi cointeressenza con il clan. Si deduce altresì l’illogicità della motivazione nella parte in cui è stata negata l’applicazione di una misura meno gravosa sulla base di un automatismo tra la pregressa condanna del ricorrente per il reato associativo e la ritenuta attuale partecipazione al clan, senza infine attribuire la giusta valenza, sul piano delle esigenze cautelari, all’annullamento della misura per l’episodio estorsivo. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso per l’infondatezza dei motivi sia in relazione ai gravi indizi di colpevolezza che con riferimento alle esigenze cautelari. Con una memoria di replica, depositata il 18.3.2026, la difesa ha contestato la genericità della requisitoria del Procuratore generale, la erronea o carente lettura dei dati ricavabili dalle intercettazioni dalle quali emergerebbe la non intraneità del ricorrente al clan, l’esistenza di dissapori e contrasti all’interno dell’organizzazione e dunque anche l’assenza di esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e proposto per motivi diversi da quelli consentiti. 2. Deve premettersi che il ricorso (con il quale formalmente si contesta la illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata), nella sua prima parte, si occupa in modo del tutto generico ed indistinto della “partecipazione diretta di AN OS alle attività illecite del clan Russo”, senza una ripartizione o una scansione logica in relazione ai diversi capi di incolpazione. In tal modo, le considerazioni con le quali si contesta la gravità indiziaria sulla partecipazione all’associazione a delinquere dedita all’esercizio delle scommesse illegali (capo 11) si intrecciano con quelle relative alla partecipazione all’associazione di stampo mafioso (capo 1) e quelle riguardanti la contestazione della condotta estorsiva (capo 8). Il capo 8, tuttavia, non costituisce più titolo cautelare a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale del riesame, mentre, in relazione al capo 1, lo stesso, come ricordato dal Tribunale partenopeo, non era stato oggetto di alcun rilievo in sede di riesame e pertanto non può essere censurato, con motivo “inedito”, dinanzi a questa Corte. Costituisce principio consolidato quella secondo cui, in tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per mancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza successivamente alla presentazione di richiesta di riesame per motivi attinenti alle sole esigenze cautelari, in quanto trattasi di motivo nuovo, non dedotto nel precedente giudizio di impugnazione (Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Rv. 282460 – 02; in senso analogo anche Sez. 5, n. 42838 del 27/02/2014, Rv. 261243 – 01). 3. Al di là di tali considerazioni, deve in ogni caso rilevarsi che il ricorrente, lungi dall’evidenziare aspetti di reale illogicità intrinseca della motivazione del provvedimento impugnato o di contraddittorietà rispetto alle acquisizioni probatorie, si limita a passare in rassegna il contenuto di una serie di conversazioni intercettate, che vedono coinvolto in modo diretto o indiretto AN OS, e a prospettare a questa Corte una lettura alternativa dei medesimi passaggi, ipotizzando un allontanamento dell’indagato dall’originario gruppo di riferimento. Ebbene, è noto che, con i motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le 4 doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 26296501). Alla Corte di cassazione, infatti, è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (si veda Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 - dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Esula dai poteri della Corte di legittimità quello di procedere ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). La funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione del provvedimento è infatti limitata ad accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici seguiti. Ebbene, dall’esame del provvedimento impugnato (si vedano in particolare le pagine 16-34) non emerge alcun profilo di illogicità o di contraddittorietà della motivazione, basata, al contrario, su una lettura del tutto coerente delle emergenze processuali nel loro complesso, che non possono essere svilite, come vorrebbe il ricorrente, isolando singoli passaggi di conversazioni. La delusione, talvolta manifestata dall’OS, rispetto ad alcune decisioni del clan, come pure la rivendicazione di una maggiore autonomia di azione, non intacca il ruolo dallo stesso rivestito all’interno dell’organizzazione ed in particolare nel settore strategico delle scommesse clandestine, come posto in evidenza dal Tribunale nell’ordinanza impugnata. 4. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, il ricorrente ripropone, anzitutto, le proprie critiche in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per poi concludere che, in ogni caso, 5 l’annullamento del capo relativo alle estorsioni ridurrebbe fortemente la portata della pericolosità sociale dell’indagato e dovrebbe far venir meno il fondamento della presunzione di pericolosità. Il motivo è manifestamente infondato perché in contrasto con la disposizione normativa di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen. che lega la presunzione di pericolosità e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere alla sussistenza di gravi indizi per il reato associativo ex art. 416-bis cod. pen. (fondatamente riconosciuto dal Tribunale del riesame di Napoli), non posta in dubbio, nel caso in esame, da alcun elemento di segno contrario, come compiutamente posto in evidenza nel provvedimento impugnato (pagine 39-41). 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 26/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI MO IC IT AO CA