Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2002, n. 14710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14710 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 1 4 7 10/0 2 ONE IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA A Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 21458/01 Consigliere Cron. 34236 Dott Raffaele FOGLIA Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud. 03/05/02 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NA MA, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FIORELLO TATONE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2002 nonchè contro 3005 -1- C P M PRESSO CASSA;
intimato avversO la sentenza n. 2798/01 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 26/02/01 R.G.N. - 9794/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 03/05/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE, che ha concluso chiedendo alla Corte di Cassazione il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 2798 de 126 febbraio 2001 questa Corte rigettava il ricorso proposto da FA NN RI avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila del 18 dicembre 1997, con cui, in riforma della sentenza di primo grado, era stata respinta la domanda della FA intesa ad ottenere l'indennità di accompagnamento dal Ministero dell'Interno. In particolare la Corte rigettava il secondo motivo di ricorso - con il quale si lamentava che la sentenza impugnata aveva erroneamente recepito i risultati della consulenza tecnica d'ufficio eseguita dall'ausiliare senza procedere a visita dell'interessata, con conseguente nullità sia de lla perizia s ia de lla sentenza affermando che la doglianza era - W contraddetta d alla stessa sentenza impugnata, o ve e spressamente si dava atto della sottoposizione della FA “a visita medica ed alle indagini pertinenti al caso". Avverso detta sentenza la FA propone ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ. L'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Interno ha concluso per l'inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Afferma la ricorrente che la sentenza sarebbe affetta dal vizio afferente la supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità era incontrastabilmente esclusa dagli atti di causa. Sarebbe irrilevante l'affermazione, da parte del Tribunale di L'Aquila, che la FA era stata sottoposta a visita medica dal consulente nominato in appello, perché in realtà detta visita non era mai stata . espletata e la Corte avrebbe avuto il compito di verificare dagli atti del processo 1 la sussistenza o meno del vizio lamentato ai fini della dedotta nullità della sentenza. Il ricorso per revocazione è inammissibile. Le Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 561/2000, nell'effettuare la ricognizione delle condizioni affinché il fatto erroneamente supposto sia rilevante ai fini della revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ, hanno affermato che in primo luogo tale fatto non deve avere costituito materia di dibattito processuale e quindi punto su cui la pronunzia contestata abbia statuito;
nella specie, la sentenza di questa Corte oggetto di revocazione, nell'esaminare il secondo motivo di ricorso proposto avverso la pronunzia del Tribunale di L'Aquila, aveva espressamente trattato la questione relativa alla lamentata omissione della visita medica da parte del consulente nominato in appello;
la sentenza di questa Corte n. 2798/2001 aveva infatti affermato che la doglianza proposta era contraddetta dalla stessa sentenza impugnata, perché in essa si era dato atto della sottoposizione della FA "a visita medica ed alle indagini pertinenti al caso". Il ricorso per revocazione è pertanto inammissibile. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per lespese. Così deciso in Roma il 3 maggio 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE curio Mouse LeJaw IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 16 OTT. 2002 Blanchwebe 2