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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1638/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ZZ BR, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3993/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2878/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 17/02/2025 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240001986210000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza.
Appellato: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2878/2025, depositata in data 17 febbraio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha respinto il ricorso proposto dal contribuente Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 012 2024 00019862 10 000, notificata il 17 aprile 2024, per l'importo complessivo di euro
2.911,84, relativa al mancato pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 2018.
La cartella traeva origine da tre avvisi di accertamento della Regione Campania nn. 834338367365,
834340225826 e 834222920995.
Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento della cartella sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento presupposti e deducendo, inoltre, la prescrizione triennale del credito ai sensi dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982.
Aveva anche domandato la sospensione dell'atto impugnato, istanza che era stata rigettata all'udienza del
22 luglio 2024.
Nel giudizio di primo grado si costituiva la Regione Campania, depositando documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel merito, la Corte riteneva infondati entrambi i motivi di ricorso.
Preliminarmente affermava la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione sia della
Regione Campania, richiamando l'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la contestazione riguardava vizi di notifica di atti presupposti emessi da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato.
Esaminando la documentazione prodotta dalla Regione Campania, la Corte affermava che i tre avvisi di accertamento erano stati notificati direttamente a mezzo posta, tramite raccomandate, all'indirizzo del ricorrente in Lacedonia (AV), Rione Vittoria n. 65. Per tutte le notifiche era stata seguita la procedura della compiuta giacenza, con rilascio dell'avviso in data 18 settembre 2021 e perfezionamento della notifica il 28 settembre 2021, decorsi dieci giorni dal deposito.
Il giudice riteneva tale modalità conforme al regolamento postale e alla giurisprudenza di legittimità, richiamando, tra l'altro, la Cassazione n. 2339/2021, la Corte costituzionale n. 175/2018 e la Cassazione n.
10131/2020. Evidenziava che spettava al ricorrente dimostrare l'eventuale invalidità del soggetto notificatore (Nexive), prova che non era stata fornita.
Quanto alla prescrizione, la Corte escludeva che fosse maturato il termine triennale, poiché dal 28 settembre
2021, data di perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento, alla notifica della cartella di pagamento del 17 aprile 2024 non era decorso il periodo previsto dalla legge per l'estinzione del diritto alla riscossione del tributo.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte rigettava il ricorso e condannava il contribuente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Campania, liquidate in euro 860,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti.
Propone appello il contribuente, lamentando che la Regione Campania non avrebbe provato il perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento. La documentazione prodotta consiste infatti esclusivamente in copie degli avvisi, in cartoline di ricevimento prive di sottoscrizione e in frontespizi dei plichi recanti la sola annotazione “avvisato” e il timbro di compiuta giacenza, senza alcuna attestazione dell'attività dell'operatore postale, senza indicazione delle modalità del mancato recapito e, soprattutto, senza la produzione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Ad avviso dell'appellante, trattandosi di notifiche eseguite direttamente a mezzo posta ordinaria, trovano applicazione le regole del servizio postale ordinario e la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica può essere fornita solo mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD, mancante nel caso di specie. Ne consegue la nullità della notifica degli avvisi di accertamento e, per derivazione, della cartella di pagamento impugnata.
L'appellante contesta altresì la statuizione sulla prescrizione, rilevando che, in assenza di valida notifica degli atti presupposti, non si è verificata alcuna interruzione del termine triennale previsto per la tassa automobilistica. Pertanto, alla data di notifica della cartella, il credito vantato dalla Regione Campania deve ritenersi estinto per prescrizione.
Si chiede la sospensione dell'atto impugnato, la riforma integrale della sentenza di primo grado,
l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna delle controparti alle spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore del procuratore antistatario a norma dell'art. 93 c.p.c.
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, va, pertanto, accolto.
Giova preliminarmente evidenziare che la tassa automobilistica rinviene la primaria fonte normativa nel
Decreto-legge n. 953 del 30/12/1982, convertito nella Legge n. 53/1983, (Testo Unico delle leggi sulle Tasse automobilistiche) che, modificando il precedente quadro normativo, ha trasformato il tributo da tassa di circolazione in tassa di proprietà.
Ai sensi dell'art. 5, comma 31, Legge 53/83, la tassa deve essere corrisposta a prescindere dalla effettiva circolazione del veicolo, per effetto della sola iscrizione del medesimo presso il Pubblico Registro
Automobilistico - PRA o presso i registri di immatricolazione qualora non fosse obbligata l'iscrizione al PRA.
Il comma 32 dispone che al pagamento della tassa “sono tenuti coloro, che, alla scadenza del termine utile per il pagamento ...risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi...”
Nell'ambito del più vasto quadro di decentramento e federalismo fiscale l'art. 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto che “a decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario”. Per effetto di tale previsione la gestione del tributo è passata dallo Stato alle Regioni, con la possibilità di limitati interventi sul tributo medesimo.
Norma di riferimento per il termine di esercizio del potere di accertamento e riscossione è l'art. 5, comma
51, del D.L. 30/12/1982 n. 953, convertito con legge 28/02/1983 n. 53, che espressamente prevede: “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. La lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell'azione “per il recupero delle tasse”, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale.
Il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595).
La Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2 (convertito nella L. 7 marzo 1986, n. 60) (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999). Al riguardo, i giudici di legittimità hanno precisato che, in tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, il D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 3, convertito nella L. 7 marzo
1986, n. 60, che ha sostituito l'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, comma 31, convertito con modificazioni nella L. 28 febbraio 1983, n. 53, non si è limitato a disporre, in via generale, l'allungamento del termine prescrizionale biennale stabilito nel testo originario, ma ha inteso, altresì, assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva (Cass. ord. 10 agosto 2022, n. 24595; Cass. sent. 17 aprile 2009, n. 9120; sent. 9 maggio 2014,
n. 10067).
La notifica dell'avviso di accertamento della tassa auto entro il termine di cui all'art. 5, comma 51, del D.L.
30/12/1982 n. 953 interrompe il termine di prescrizione triennale, che inizia nuovamente a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'accertamento.
Conferente, al riguardo, è il principio affermato dalla Corte di cassazione secondo cui: della tempestività della notificazione della cartella per la riscossione coattiva rispetto al presupposto avviso di accertamento relativo a tassa automobilistica, la previsione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986, conv. con modif. dalla l. n. 60 del 1986, non è applicabile in quanto, dettata per l'eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell'imposta nel corso dell'anno di competenza, non può estendersi agli atti successivi aventi una decorrenza ben individuata correlata alla data di notifica dell'atto prodromico, con il conseguente richiamo alla disciplina generale ricavabile dagli artt. 2935 e 2943 c.c., secondo la quale, in ipotesi di interruzione del termine di prescrizione, il nuovo termine, nel caso di specie triennale, decorre dalla data di irretrattabilità dell'atto interruttivo e, quindi, decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'avviso>.
Tanto premesso, sulla validità della notifica dell'avviso di accertamento, eseguita mediante compiuta giacenza, preliminarmente, si osserva che la notificazione degli atti tributari – oltre che tramite ufficiali notificatori abilitati (tra i quali i messi comunali e i messi speciali autorizzati, in base all'articolo 60 del Dpr
600/1973) nel rispetto delle ordinarie regole del codice di procedura civile – può essere eseguita dall'Ufficio finanziario anche “direttamente” (vale a dire, senza intermediazione di un ufficiale notificatore), a mezzo del servizio postale, mediante invio dell'atto tramite raccomandata.
La norma generale di riferimento in materia è costituita dall'articolo 14 della legge 890/1982, in base al quale la notifica “degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente” può sempre essere eseguita “a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati.
Tale disposizione è applicabile anche quando l'atto impositivo sia emesso da un ente locale, che, pertanto, può procedere alla notificazione dello stesso in via diretta, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, servendosi del servizio postale.
Per quanto riguarda i tributi locali l'art. 1, comma 161, Legge 27/12/2006 n. 296 conferma la possibilità dell'ente impositore di inviare direttamente la raccomandata con avviso di ricevimento già prevista dalle singole leggi istitutive dei tributi locali: procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato... >.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio secondo cui quando l'ufficio finanziario si sia avvalso della facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982.
La circostanza che l'art. 14 della L. n. 890/1982 faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del
1973, art. 60 e delle singole leggi d'imposta ( D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta>) non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario.
Ed invero, l'art. 60 comma 1, lett. b-bis) D.P.R. n. 600/1973 dispone: dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata>.
È bene evidenziare, tuttavia, che il comma 1, lett. b-bis) del citato art. 60 ( destinatario dell'atto o dell'avviso […] il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione […] a mezzo lettera raccomandata>), si applica ai soli casi di notifiche effettuate con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e, pertanto, non alle notifiche “dirette” dell'Ufficio finanziario.
In definitiva, secondo quanto affermato dalla Corte di legittimità con orientamento ormai consolidato, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'Ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Da ultimo si richiama Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6702 del 13/03/2025 avvenire alternativamente nelle forme del codice di rito, in base alle previsioni contenute nell'art. 60 del D. P.R. n. 600 del 1973, o direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982. In quest'ultimo caso, la notifica è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario operanti per le raccomandate e non necessita della redazione di alcuna relata, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, presumendosi ex art. 1335 c.c. che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario sia stato ritualmente consegnato a quest'ultimo>.
Da tale impostazione, dunque, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario:
- non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
- l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
- la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Come si è detto, la previsione dell'art. 1, comma 161, della legge 296/2006, nel consentire anche agli enti locali la notifica degli avvisi di accertamento tramite raccomandata a/r, fa riferimento ad una forma semplificata di notificazione, alla quale non si applicano le regole della legge 890/1982 - modalità di notifica che è stata giudicata legittima dalla Corte costituzionale, con ordinanza n. 104/2019.
In caso di mancata consegna dell'atto al destinatario presso il suo domicilio, come accade nell'ipotesi della cosiddetta «irreperibilità relativa», quindi, non sussiste l'obbligo da parte dell'agente postale di inviare la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ai sensi dell'art. 8 della legge 890/1982 (secondo cui l'atto si considera notificato trascorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata informativa ovvero dal ritiro del plico presso il punto di deposito se precedente), bensì occorre fare riferimento al regolamento per l'espletamento del servizio postale universale (Dm 1/10/2008).
Detto regolamento non prevede una regola analoga per il perfezionamento della notifica, limitandosi a stabilire che i plichi non consegnati devono essere depositati presso l'ufficio postale e restano a disposizione per 30 giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza.
Con ordinanza n. 18880/2025, i giudici di legittimità hanno avuto pure modo di puntualizzare che per individuare la data della notifica in ipotesi di irreperibilità temporanea e consequenziale immissione nella cassetta postale del destinatario dell'avviso di giacenza, non prevedendo la normativa del servizio postale ordinario una disciplina ad hoc, si fa riferimento in via esclusivamente analogica alla normativa di cui alla legge n. 890/1982 (notifica a mezzo posta da parte dell'Ufficiale Giudiziario).
Per cui, a mente dell'art.8, comma 4, della citata legge n. 890/1982, la notifica, secondo il meccanismo “per compiuta giacenza”, si avrà per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio del predetto avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore.
Analogamente, qualora l'agente postale dovesse svolgere un'attività non richiesta dalla legge e non dovuta, ed inviare, quindi, la CAD sia pur in presenza di una notifica diretta, in tale ipotesi, la notifica si ha per perfezionata decorsi dieci giorni, non dalla data di ricezione della raccomandata (non dovuta), ma da quella della sua spedizione o a quella data anteriore se il plico viene ritirato prima dei dieci giorni (in termini: Cass.,
Sez. 6^-5, 2 febbraio 2016, n.2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020,
n. 10131; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass.,
Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2021, n. 12920; Cass., Sez. 5^, 19 aprile
2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass.,
Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355; Cass., Sez. 5, 11 aprile 2024, n. 9866; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n.14279; Cass., Sez. Trib., 12 settembre 2024, n. 24555).
Orbene, nel caso in esame, dall'esame della documentazione versata in atti non si evince alcun dato che consenta di riscontrare la validità dell'iter seguito dal servizio di poste private NEXIVE – munito di licenza speciale per la notificazione degli atti tributari – per la notifica dell'avviso di accertamento mediante compiuta giacenza secondo le regole innanzi enunciate.
Non risulta, infatti, accertato, in primis, l'esistenza, all'atto della notifica degli avvisi di accertamento della tassa automobilistica 2018 presso l'indirizzo fiscale (risultante dalla consultazione dell'Anagrafe tributaria) di Lacedonia (AV) Indirizzo_1, del presupposto della procedura della compiuta giacenza ovvero lo stato di irreperibilità relativa del contribuente.
Neppure vi è traccia dell'immissione in cassetta dell'avviso di giacenza.
Risulta, infatti, prodotta, in uno all'avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente, soltanto una copia della raccomandata spedita dal servizio di poste private, sul cui frontespizio è apposta la dicitura
“compiuta giacenza” priva sia della data di perfezionamento della stessa sia del nominativo e della firma dell'agente notificatore, con una mera annotazione “avvisato 18/09/2021”.
Tali elementi non consentono di ritenere validamente eseguita la notifica degli avvisi di accertamento, prodromici alla cartella di pagamento impugnata, secondo le modalità della compiuta giacenza.
Dal che consegue che il potere di riscossione è stato esercitato tardivamente: la notifica della cartella di pagamento è stata infatti eseguita in data 17 aprile 2024, quando ormai risultava inutilmente decorso il termine di prescrizione triennale della pretesa tributaria anche considerando il periodo di sospensione previsto dalla disciplina emergenziale COVID-19.
L'appello va, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza con distrazione a favore del procuratore antistatario a norma dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
accoglie l'appello, e per l'effetto l'originario ricorso del contribuente. Condanna i due appellati al pagamento, in solido, delle spese e competenze dell'intero giudiizo, liquidate complessivamente in Euro
450,00 per il primo grado, ed in Euro 650,00 per il secondo grado, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ZZ BR, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3993/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2878/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 17/02/2025 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240001986210000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza.
Appellato: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2878/2025, depositata in data 17 febbraio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha respinto il ricorso proposto dal contribuente Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 012 2024 00019862 10 000, notificata il 17 aprile 2024, per l'importo complessivo di euro
2.911,84, relativa al mancato pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 2018.
La cartella traeva origine da tre avvisi di accertamento della Regione Campania nn. 834338367365,
834340225826 e 834222920995.
Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento della cartella sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento presupposti e deducendo, inoltre, la prescrizione triennale del credito ai sensi dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982.
Aveva anche domandato la sospensione dell'atto impugnato, istanza che era stata rigettata all'udienza del
22 luglio 2024.
Nel giudizio di primo grado si costituiva la Regione Campania, depositando documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel merito, la Corte riteneva infondati entrambi i motivi di ricorso.
Preliminarmente affermava la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione sia della
Regione Campania, richiamando l'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la contestazione riguardava vizi di notifica di atti presupposti emessi da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato.
Esaminando la documentazione prodotta dalla Regione Campania, la Corte affermava che i tre avvisi di accertamento erano stati notificati direttamente a mezzo posta, tramite raccomandate, all'indirizzo del ricorrente in Lacedonia (AV), Rione Vittoria n. 65. Per tutte le notifiche era stata seguita la procedura della compiuta giacenza, con rilascio dell'avviso in data 18 settembre 2021 e perfezionamento della notifica il 28 settembre 2021, decorsi dieci giorni dal deposito.
Il giudice riteneva tale modalità conforme al regolamento postale e alla giurisprudenza di legittimità, richiamando, tra l'altro, la Cassazione n. 2339/2021, la Corte costituzionale n. 175/2018 e la Cassazione n.
10131/2020. Evidenziava che spettava al ricorrente dimostrare l'eventuale invalidità del soggetto notificatore (Nexive), prova che non era stata fornita.
Quanto alla prescrizione, la Corte escludeva che fosse maturato il termine triennale, poiché dal 28 settembre
2021, data di perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento, alla notifica della cartella di pagamento del 17 aprile 2024 non era decorso il periodo previsto dalla legge per l'estinzione del diritto alla riscossione del tributo.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte rigettava il ricorso e condannava il contribuente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Campania, liquidate in euro 860,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti.
Propone appello il contribuente, lamentando che la Regione Campania non avrebbe provato il perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento. La documentazione prodotta consiste infatti esclusivamente in copie degli avvisi, in cartoline di ricevimento prive di sottoscrizione e in frontespizi dei plichi recanti la sola annotazione “avvisato” e il timbro di compiuta giacenza, senza alcuna attestazione dell'attività dell'operatore postale, senza indicazione delle modalità del mancato recapito e, soprattutto, senza la produzione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Ad avviso dell'appellante, trattandosi di notifiche eseguite direttamente a mezzo posta ordinaria, trovano applicazione le regole del servizio postale ordinario e la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica può essere fornita solo mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD, mancante nel caso di specie. Ne consegue la nullità della notifica degli avvisi di accertamento e, per derivazione, della cartella di pagamento impugnata.
L'appellante contesta altresì la statuizione sulla prescrizione, rilevando che, in assenza di valida notifica degli atti presupposti, non si è verificata alcuna interruzione del termine triennale previsto per la tassa automobilistica. Pertanto, alla data di notifica della cartella, il credito vantato dalla Regione Campania deve ritenersi estinto per prescrizione.
Si chiede la sospensione dell'atto impugnato, la riforma integrale della sentenza di primo grado,
l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna delle controparti alle spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore del procuratore antistatario a norma dell'art. 93 c.p.c.
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, va, pertanto, accolto.
Giova preliminarmente evidenziare che la tassa automobilistica rinviene la primaria fonte normativa nel
Decreto-legge n. 953 del 30/12/1982, convertito nella Legge n. 53/1983, (Testo Unico delle leggi sulle Tasse automobilistiche) che, modificando il precedente quadro normativo, ha trasformato il tributo da tassa di circolazione in tassa di proprietà.
Ai sensi dell'art. 5, comma 31, Legge 53/83, la tassa deve essere corrisposta a prescindere dalla effettiva circolazione del veicolo, per effetto della sola iscrizione del medesimo presso il Pubblico Registro
Automobilistico - PRA o presso i registri di immatricolazione qualora non fosse obbligata l'iscrizione al PRA.
Il comma 32 dispone che al pagamento della tassa “sono tenuti coloro, che, alla scadenza del termine utile per il pagamento ...risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi...”
Nell'ambito del più vasto quadro di decentramento e federalismo fiscale l'art. 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto che “a decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario”. Per effetto di tale previsione la gestione del tributo è passata dallo Stato alle Regioni, con la possibilità di limitati interventi sul tributo medesimo.
Norma di riferimento per il termine di esercizio del potere di accertamento e riscossione è l'art. 5, comma
51, del D.L. 30/12/1982 n. 953, convertito con legge 28/02/1983 n. 53, che espressamente prevede: “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. La lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell'azione “per il recupero delle tasse”, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale.
Il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595).
La Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2 (convertito nella L. 7 marzo 1986, n. 60) (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999). Al riguardo, i giudici di legittimità hanno precisato che, in tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, il D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 3, convertito nella L. 7 marzo
1986, n. 60, che ha sostituito l'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, comma 31, convertito con modificazioni nella L. 28 febbraio 1983, n. 53, non si è limitato a disporre, in via generale, l'allungamento del termine prescrizionale biennale stabilito nel testo originario, ma ha inteso, altresì, assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva (Cass. ord. 10 agosto 2022, n. 24595; Cass. sent. 17 aprile 2009, n. 9120; sent. 9 maggio 2014,
n. 10067).
La notifica dell'avviso di accertamento della tassa auto entro il termine di cui all'art. 5, comma 51, del D.L.
30/12/1982 n. 953 interrompe il termine di prescrizione triennale, che inizia nuovamente a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'accertamento.
Conferente, al riguardo, è il principio affermato dalla Corte di cassazione secondo cui: della tempestività della notificazione della cartella per la riscossione coattiva rispetto al presupposto avviso di accertamento relativo a tassa automobilistica, la previsione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986, conv. con modif. dalla l. n. 60 del 1986, non è applicabile in quanto, dettata per l'eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell'imposta nel corso dell'anno di competenza, non può estendersi agli atti successivi aventi una decorrenza ben individuata correlata alla data di notifica dell'atto prodromico, con il conseguente richiamo alla disciplina generale ricavabile dagli artt. 2935 e 2943 c.c., secondo la quale, in ipotesi di interruzione del termine di prescrizione, il nuovo termine, nel caso di specie triennale, decorre dalla data di irretrattabilità dell'atto interruttivo e, quindi, decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'avviso>.
Tanto premesso, sulla validità della notifica dell'avviso di accertamento, eseguita mediante compiuta giacenza, preliminarmente, si osserva che la notificazione degli atti tributari – oltre che tramite ufficiali notificatori abilitati (tra i quali i messi comunali e i messi speciali autorizzati, in base all'articolo 60 del Dpr
600/1973) nel rispetto delle ordinarie regole del codice di procedura civile – può essere eseguita dall'Ufficio finanziario anche “direttamente” (vale a dire, senza intermediazione di un ufficiale notificatore), a mezzo del servizio postale, mediante invio dell'atto tramite raccomandata.
La norma generale di riferimento in materia è costituita dall'articolo 14 della legge 890/1982, in base al quale la notifica “degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente” può sempre essere eseguita “a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati.
Tale disposizione è applicabile anche quando l'atto impositivo sia emesso da un ente locale, che, pertanto, può procedere alla notificazione dello stesso in via diretta, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, servendosi del servizio postale.
Per quanto riguarda i tributi locali l'art. 1, comma 161, Legge 27/12/2006 n. 296 conferma la possibilità dell'ente impositore di inviare direttamente la raccomandata con avviso di ricevimento già prevista dalle singole leggi istitutive dei tributi locali: procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato... >.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio secondo cui quando l'ufficio finanziario si sia avvalso della facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982.
La circostanza che l'art. 14 della L. n. 890/1982 faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del
1973, art. 60 e delle singole leggi d'imposta ( D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta>) non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario.
Ed invero, l'art. 60 comma 1, lett. b-bis) D.P.R. n. 600/1973 dispone: dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata>.
È bene evidenziare, tuttavia, che il comma 1, lett. b-bis) del citato art. 60 ( destinatario dell'atto o dell'avviso […] il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione […] a mezzo lettera raccomandata>), si applica ai soli casi di notifiche effettuate con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e, pertanto, non alle notifiche “dirette” dell'Ufficio finanziario.
In definitiva, secondo quanto affermato dalla Corte di legittimità con orientamento ormai consolidato, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'Ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Da ultimo si richiama Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6702 del 13/03/2025 avvenire alternativamente nelle forme del codice di rito, in base alle previsioni contenute nell'art. 60 del D. P.R. n. 600 del 1973, o direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982. In quest'ultimo caso, la notifica è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario operanti per le raccomandate e non necessita della redazione di alcuna relata, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, presumendosi ex art. 1335 c.c. che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario sia stato ritualmente consegnato a quest'ultimo>.
Da tale impostazione, dunque, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario:
- non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
- l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
- la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Come si è detto, la previsione dell'art. 1, comma 161, della legge 296/2006, nel consentire anche agli enti locali la notifica degli avvisi di accertamento tramite raccomandata a/r, fa riferimento ad una forma semplificata di notificazione, alla quale non si applicano le regole della legge 890/1982 - modalità di notifica che è stata giudicata legittima dalla Corte costituzionale, con ordinanza n. 104/2019.
In caso di mancata consegna dell'atto al destinatario presso il suo domicilio, come accade nell'ipotesi della cosiddetta «irreperibilità relativa», quindi, non sussiste l'obbligo da parte dell'agente postale di inviare la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ai sensi dell'art. 8 della legge 890/1982 (secondo cui l'atto si considera notificato trascorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata informativa ovvero dal ritiro del plico presso il punto di deposito se precedente), bensì occorre fare riferimento al regolamento per l'espletamento del servizio postale universale (Dm 1/10/2008).
Detto regolamento non prevede una regola analoga per il perfezionamento della notifica, limitandosi a stabilire che i plichi non consegnati devono essere depositati presso l'ufficio postale e restano a disposizione per 30 giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza.
Con ordinanza n. 18880/2025, i giudici di legittimità hanno avuto pure modo di puntualizzare che per individuare la data della notifica in ipotesi di irreperibilità temporanea e consequenziale immissione nella cassetta postale del destinatario dell'avviso di giacenza, non prevedendo la normativa del servizio postale ordinario una disciplina ad hoc, si fa riferimento in via esclusivamente analogica alla normativa di cui alla legge n. 890/1982 (notifica a mezzo posta da parte dell'Ufficiale Giudiziario).
Per cui, a mente dell'art.8, comma 4, della citata legge n. 890/1982, la notifica, secondo il meccanismo “per compiuta giacenza”, si avrà per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio del predetto avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore.
Analogamente, qualora l'agente postale dovesse svolgere un'attività non richiesta dalla legge e non dovuta, ed inviare, quindi, la CAD sia pur in presenza di una notifica diretta, in tale ipotesi, la notifica si ha per perfezionata decorsi dieci giorni, non dalla data di ricezione della raccomandata (non dovuta), ma da quella della sua spedizione o a quella data anteriore se il plico viene ritirato prima dei dieci giorni (in termini: Cass.,
Sez. 6^-5, 2 febbraio 2016, n.2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020,
n. 10131; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass.,
Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2021, n. 12920; Cass., Sez. 5^, 19 aprile
2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass.,
Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355; Cass., Sez. 5, 11 aprile 2024, n. 9866; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n.14279; Cass., Sez. Trib., 12 settembre 2024, n. 24555).
Orbene, nel caso in esame, dall'esame della documentazione versata in atti non si evince alcun dato che consenta di riscontrare la validità dell'iter seguito dal servizio di poste private NEXIVE – munito di licenza speciale per la notificazione degli atti tributari – per la notifica dell'avviso di accertamento mediante compiuta giacenza secondo le regole innanzi enunciate.
Non risulta, infatti, accertato, in primis, l'esistenza, all'atto della notifica degli avvisi di accertamento della tassa automobilistica 2018 presso l'indirizzo fiscale (risultante dalla consultazione dell'Anagrafe tributaria) di Lacedonia (AV) Indirizzo_1, del presupposto della procedura della compiuta giacenza ovvero lo stato di irreperibilità relativa del contribuente.
Neppure vi è traccia dell'immissione in cassetta dell'avviso di giacenza.
Risulta, infatti, prodotta, in uno all'avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente, soltanto una copia della raccomandata spedita dal servizio di poste private, sul cui frontespizio è apposta la dicitura
“compiuta giacenza” priva sia della data di perfezionamento della stessa sia del nominativo e della firma dell'agente notificatore, con una mera annotazione “avvisato 18/09/2021”.
Tali elementi non consentono di ritenere validamente eseguita la notifica degli avvisi di accertamento, prodromici alla cartella di pagamento impugnata, secondo le modalità della compiuta giacenza.
Dal che consegue che il potere di riscossione è stato esercitato tardivamente: la notifica della cartella di pagamento è stata infatti eseguita in data 17 aprile 2024, quando ormai risultava inutilmente decorso il termine di prescrizione triennale della pretesa tributaria anche considerando il periodo di sospensione previsto dalla disciplina emergenziale COVID-19.
L'appello va, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza con distrazione a favore del procuratore antistatario a norma dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
accoglie l'appello, e per l'effetto l'originario ricorso del contribuente. Condanna i due appellati al pagamento, in solido, delle spese e competenze dell'intero giudiizo, liquidate complessivamente in Euro
450,00 per il primo grado, ed in Euro 650,00 per il secondo grado, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.