CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2023, n. 17896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17896 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) PP IR, nato il [...]; Avverso l'ordinanza emessa il 18/10/2022 dal Tribunale del riesame di Napoli;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni dell'avvocato Umberto Costanzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17896 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 18 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli confermava la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di IR PP il 30 settembre 2022, ritenendo sussistenti nei suoi confronti i gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 10, 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, 648 cod. pen., 73, 74 d.P.R. 9 ottobre 1974, n. 309 (TU. stup.). Questi reati veniva accertati il 28 settembre 2022, all'esito di una perquisizione domiciliare, inizialmente eseguita dagli agenti del Commissariato di Polizia di Portici presso una baracca, dove il ricorrente e la sua famiglia abitavano, posizionata all'interno di un parcheggio recintato, chiuso da un cancello scorrevole. Il parcheggio dove si trovava la baracca era ubicato in un'area urbana posta tra la Via Dalbono di San Giorgio a Cremano e la Via Moretti di Portici. Successivamente, la perquisizione domiciliare veniva estesa a un edificio scolastico in disuso, adiacente alla baracca della famiglia PP, al cui interno si trovava un vano caldaie, al quale si accedeva aprendo una porta con un chiavistello trovato nella prima fase della perquisizione eseguita nei confronti dell'indagato. Dopo essere entrati nel vano caldaie dell'edificio scolastico, gli agenti di polizia trovavano tre pistole, tra cui due pistole semiautomatiche e una pistola revolver;
numerose munizioni;
alcuni caricatori per pistola;
727,07 grammi di hashish;
551,80 grammi di marijuana. A seguito dell'interrogatorio di garanzia eseguito dopo il suo arresto in flagranza di reato, IR PP ammetteva di essere a conoscenza dell'esistenza delle armi, delle munizioni, dei caricatori e della sostanza stupefacente, per averli visti in un'occasione in cui era entrato nel vano caldaie dell'edificio scolastico per espletare dei bisogni fisiologici, ma negava che gli oggetti sequestrati fossero nella sua disponibilità, diretta o indiretta. Si riteneva, tuttavia, che le giustificazioni addotte da PP nell'interrogatorio di garanzia erano smentite dalle emergenze indiziarie, che apparivano univocamente orientate in senso sfavorevole al ricorrente. Gli elementi indiziari acquisiti inducevano il Tribunale del riesame di Napoli a ritenere che i beni sequestrati fossero nella disponibilità materiale di PP, atteso che nel vano caldaie dove erano occultati gli oggetti controversi si poteva accedere solo aprendo la porta con il chiavistello per porte basculanti rinvenuto all'interno della baracca dove era stata eseguita l'iniziale perquisizione domiciliare da parte delle Forze dell'Ordine porticesi. 2 Il Tribunale del riesame di Napoli, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della misura genetica, ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza delle modalità con cui IR PP aveva provveduto all'occultamento delle armi, delle munizioni, dei caricatori e della sostanza stupefacente, rinvenuti nei pressi della baracca dove viveva con la sua famiglia, che rendevano elevato il rischio di reiterazione delle condotte illecite contestate. Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di Napoli confermava il provvedimento cautelare genetico. 2. Avverso questa ordinanza l'indagato IR PP, a mezzo dell'avvocato Umberto ST, proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame aveva omesso di confrontarsi con le doglianze esposte nella memoria difensiva presentata nell'interesse di IR PP nell'udienza svolta ex art. 309 cod. proc. pen., davanti al Tribunale del riesame di Napoli, il 18 ottobre 2022. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione all'ordinanza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere i beni sequestrati nella disponibilità di PP, non essendosi acquisita la prova che l'indagato fosse l'unico soggetto a potere accedere al vano caldaie dell'edificio scolastico in disuso dove erano stati rinvenuti, all'esito della perquisizione domiciliare da cui traeva origine il presente procedimento. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da IR PP è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. In via preliminare, deve evidenziarsi che le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., è un mezzo di impugnazione atipico, che impone al giudice di confrontarsi con il compendio indiziario acquisito, tenendo presenti i parametri enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di 3 diritto: «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). La richiesta di riesame, dunque, ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare genetica, con riguardo ai requisiti formali enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ne consegue che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata ai parametri indicati dalla stessa disposizione, a sua volta ispirata al modello processuale prefigurato dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti necessitati dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, così come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto chiarificatore (Sez. U, n. 11 dell'08/07/1994, Buffa, Rv. 198212-01-01). Questo orientamento ermeneutico consolidato, da cui il Collegio non intende discostarsi, ha trovato ulteriore conforto in alcune pronunzie più recenti di questa Corte, i cui principi devono essere ulteriormente ribaditi (Sez. 3, n. 17527 dell'11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699-01; Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). A questi principi ci si dovrà conformare nella verifica della posizione cautelare di IR PP, censurata con l'atto di impugnazione proposto nel suo interesse. 3. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame aveva omesso di confrontarsi con le doglianze esposte nella memoria difensiva presentata nell'interesse di IR PP nell'udienza svolta ex art. 309 cod. proc. pen., davanti al Tribunale del riesame di Napoli, il 18 ottobre 2022. 4 t Osserva il Collegio che la doglianza in esame si limita a riproporre, sia pure nel contesto di un'articolata esposizione, i temi censori sul giudizio di gravità indiziaria posto a fondamento dell'ordinanza cautelare genetica, introdotti ex art. 309 cod. proc. pen., senza enucleare le ragioni per cui le, asserite, elusioni motivazionali del Tribunale del riesame di Napoli avevano influito sulla congruità e sulla correttezza del percorso argomentativo esplicitato nel provvedimento impugnato. Ci si trova, pertanto, di fronte a censure difensive che, oltre a essere affermate in termini assertivi, appaiono sostanzialmente reiterative dei temi censori sul giudizio di gravità indiziaria proposti davanti al Tribunale del riesame di Napoli, che, sul punto, forniva risposte congrue alle doglianze sollevate nell'interesse di PP. Non occorre, dunque, soffermarsi analiticamente sulle ragioni che impongono di ritenere destituite di fondamento le doglianze prospettate ex art. 309 cod. proc. pen. e ineccepibile la conferma del giudizio di gravità indiziaria formulato nel provvedimento cautelare genetico, deliberata dal Giudice del riesame napoletano. Non corrisponde, in ogni caso, al vero che il Tribunale del riesame di Napoli ometteva di confrontarsi con le censure difensive relative alla disponibilità, in capo a PP, dell'immobile all'interno del quale erano stati trovati i beni sequestrati. Su tali profili cautelari, sui quali ci si soffermerà diffusamente nel paragrafo successivo, si richiamavano le modalità con cui gli agenti del Commissariato di Polizia di Portici erano riusciti a individuare il vano caldaie - facente parte di un edificio scolastico in disuso, adiacente alla baracca dove l'indagato abitava con la sua famiglia - nel quale gli oggetti controversi venivano rinvenuti. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 4. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione all'ordinanza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere i beni sequestrati nella disponibilità di PP, non essendosi acquisita la prova che l'indagato fosse l'unico soggetto a potere accedere al vano caldaie dell'edificio scolastico in disuso dove erano stati rinvenuti, all'esito della perquisizione domiciliare da cui traeva origine il presente procedimento. Osserva il Collegio che gli accertamenti eseguiti dagli agenti del Commissariato di Polizia di Portici, nell'immediatezza dei fatti, convergevano nella direzione indiziaria prefigurata dal Tribunale del riesame di Napoli, non 5 essendo dubitabile, quantomeno allo stato, che i beni sequestrati erano nella disponibilità materiale di IR PP, che li aveva occultati nel vano caldaie dell'edificio scolastico in disuso adiacente alla baracca dove alloggiava con i suoi familiari. Si consideri che, nel vano caldaie in questione, le Forze dell'Ordine porticesi entravano dopo avere rinvenuto, in una scarpiera della baracca del ricorrente, un chiavistello per porte basculanti, utilizzando il quale accedevano all'immobile dove trovavano i beni sequestrati. Ne consegue che solo dopo essere entrati nel vano caldaie dell'edificio scolastico in disuso adiacente alla baracca dove viveva PP, utilizzando il chiavistello rinvenuto nella prima fase della perquisizione domiciliare, gli agenti di polizia trovavano gli oggetti controversi, costituiti da tre pistole;
numerose munizioni;
alcuni caricatori per pistola;
727,07 grammi di hashish;
551,80 grammi di marijuana. Questo, convergenti, elementi indiziari inducevano a ritenere che i beni sequestrati fossero nella disponibilità materiale di PP, atteso che nel vano caldaie dell'edificio scolastico in disuso dove erano stati occultati si poteva entrare solo utilizzando il chiavistello per porte basculanti rinvenuto all'interno della baracca dell'indagato. Né era possibile attribuire alcun valore processuale alla versione dei fatti fornita da IR PP, che pur ammettendo di essere a conoscenza dell'esistenza dei beni sequestrati, negava che gli stessi fossero nella sua disponibilità. L'ipotesi alternativa prospettata dal ricorrente, invero, oltre a risultare congetturale e processualmente incongrua, si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813-01; ; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da IR PP deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al 6 pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 febbraio 2023.
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni dell'avvocato Umberto Costanzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17896 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 18 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli confermava la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di IR PP il 30 settembre 2022, ritenendo sussistenti nei suoi confronti i gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 10, 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, 648 cod. pen., 73, 74 d.P.R. 9 ottobre 1974, n. 309 (TU. stup.). Questi reati veniva accertati il 28 settembre 2022, all'esito di una perquisizione domiciliare, inizialmente eseguita dagli agenti del Commissariato di Polizia di Portici presso una baracca, dove il ricorrente e la sua famiglia abitavano, posizionata all'interno di un parcheggio recintato, chiuso da un cancello scorrevole. Il parcheggio dove si trovava la baracca era ubicato in un'area urbana posta tra la Via Dalbono di San Giorgio a Cremano e la Via Moretti di Portici. Successivamente, la perquisizione domiciliare veniva estesa a un edificio scolastico in disuso, adiacente alla baracca della famiglia PP, al cui interno si trovava un vano caldaie, al quale si accedeva aprendo una porta con un chiavistello trovato nella prima fase della perquisizione eseguita nei confronti dell'indagato. Dopo essere entrati nel vano caldaie dell'edificio scolastico, gli agenti di polizia trovavano tre pistole, tra cui due pistole semiautomatiche e una pistola revolver;
numerose munizioni;
alcuni caricatori per pistola;
727,07 grammi di hashish;
551,80 grammi di marijuana. A seguito dell'interrogatorio di garanzia eseguito dopo il suo arresto in flagranza di reato, IR PP ammetteva di essere a conoscenza dell'esistenza delle armi, delle munizioni, dei caricatori e della sostanza stupefacente, per averli visti in un'occasione in cui era entrato nel vano caldaie dell'edificio scolastico per espletare dei bisogni fisiologici, ma negava che gli oggetti sequestrati fossero nella sua disponibilità, diretta o indiretta. Si riteneva, tuttavia, che le giustificazioni addotte da PP nell'interrogatorio di garanzia erano smentite dalle emergenze indiziarie, che apparivano univocamente orientate in senso sfavorevole al ricorrente. Gli elementi indiziari acquisiti inducevano il Tribunale del riesame di Napoli a ritenere che i beni sequestrati fossero nella disponibilità materiale di PP, atteso che nel vano caldaie dove erano occultati gli oggetti controversi si poteva accedere solo aprendo la porta con il chiavistello per porte basculanti rinvenuto all'interno della baracca dove era stata eseguita l'iniziale perquisizione domiciliare da parte delle Forze dell'Ordine porticesi. 2 Il Tribunale del riesame di Napoli, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della misura genetica, ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza delle modalità con cui IR PP aveva provveduto all'occultamento delle armi, delle munizioni, dei caricatori e della sostanza stupefacente, rinvenuti nei pressi della baracca dove viveva con la sua famiglia, che rendevano elevato il rischio di reiterazione delle condotte illecite contestate. Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di Napoli confermava il provvedimento cautelare genetico. 2. Avverso questa ordinanza l'indagato IR PP, a mezzo dell'avvocato Umberto ST, proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame aveva omesso di confrontarsi con le doglianze esposte nella memoria difensiva presentata nell'interesse di IR PP nell'udienza svolta ex art. 309 cod. proc. pen., davanti al Tribunale del riesame di Napoli, il 18 ottobre 2022. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione all'ordinanza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere i beni sequestrati nella disponibilità di PP, non essendosi acquisita la prova che l'indagato fosse l'unico soggetto a potere accedere al vano caldaie dell'edificio scolastico in disuso dove erano stati rinvenuti, all'esito della perquisizione domiciliare da cui traeva origine il presente procedimento. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da IR PP è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. In via preliminare, deve evidenziarsi che le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., è un mezzo di impugnazione atipico, che impone al giudice di confrontarsi con il compendio indiziario acquisito, tenendo presenti i parametri enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di 3 diritto: «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). La richiesta di riesame, dunque, ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare genetica, con riguardo ai requisiti formali enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ne consegue che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata ai parametri indicati dalla stessa disposizione, a sua volta ispirata al modello processuale prefigurato dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti necessitati dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, così come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto chiarificatore (Sez. U, n. 11 dell'08/07/1994, Buffa, Rv. 198212-01-01). Questo orientamento ermeneutico consolidato, da cui il Collegio non intende discostarsi, ha trovato ulteriore conforto in alcune pronunzie più recenti di questa Corte, i cui principi devono essere ulteriormente ribaditi (Sez. 3, n. 17527 dell'11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699-01; Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). A questi principi ci si dovrà conformare nella verifica della posizione cautelare di IR PP, censurata con l'atto di impugnazione proposto nel suo interesse. 3. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame aveva omesso di confrontarsi con le doglianze esposte nella memoria difensiva presentata nell'interesse di IR PP nell'udienza svolta ex art. 309 cod. proc. pen., davanti al Tribunale del riesame di Napoli, il 18 ottobre 2022. 4 t Osserva il Collegio che la doglianza in esame si limita a riproporre, sia pure nel contesto di un'articolata esposizione, i temi censori sul giudizio di gravità indiziaria posto a fondamento dell'ordinanza cautelare genetica, introdotti ex art. 309 cod. proc. pen., senza enucleare le ragioni per cui le, asserite, elusioni motivazionali del Tribunale del riesame di Napoli avevano influito sulla congruità e sulla correttezza del percorso argomentativo esplicitato nel provvedimento impugnato. Ci si trova, pertanto, di fronte a censure difensive che, oltre a essere affermate in termini assertivi, appaiono sostanzialmente reiterative dei temi censori sul giudizio di gravità indiziaria proposti davanti al Tribunale del riesame di Napoli, che, sul punto, forniva risposte congrue alle doglianze sollevate nell'interesse di PP. Non occorre, dunque, soffermarsi analiticamente sulle ragioni che impongono di ritenere destituite di fondamento le doglianze prospettate ex art. 309 cod. proc. pen. e ineccepibile la conferma del giudizio di gravità indiziaria formulato nel provvedimento cautelare genetico, deliberata dal Giudice del riesame napoletano. Non corrisponde, in ogni caso, al vero che il Tribunale del riesame di Napoli ometteva di confrontarsi con le censure difensive relative alla disponibilità, in capo a PP, dell'immobile all'interno del quale erano stati trovati i beni sequestrati. Su tali profili cautelari, sui quali ci si soffermerà diffusamente nel paragrafo successivo, si richiamavano le modalità con cui gli agenti del Commissariato di Polizia di Portici erano riusciti a individuare il vano caldaie - facente parte di un edificio scolastico in disuso, adiacente alla baracca dove l'indagato abitava con la sua famiglia - nel quale gli oggetti controversi venivano rinvenuti. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 4. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione all'ordinanza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere i beni sequestrati nella disponibilità di PP, non essendosi acquisita la prova che l'indagato fosse l'unico soggetto a potere accedere al vano caldaie dell'edificio scolastico in disuso dove erano stati rinvenuti, all'esito della perquisizione domiciliare da cui traeva origine il presente procedimento. Osserva il Collegio che gli accertamenti eseguiti dagli agenti del Commissariato di Polizia di Portici, nell'immediatezza dei fatti, convergevano nella direzione indiziaria prefigurata dal Tribunale del riesame di Napoli, non 5 essendo dubitabile, quantomeno allo stato, che i beni sequestrati erano nella disponibilità materiale di IR PP, che li aveva occultati nel vano caldaie dell'edificio scolastico in disuso adiacente alla baracca dove alloggiava con i suoi familiari. Si consideri che, nel vano caldaie in questione, le Forze dell'Ordine porticesi entravano dopo avere rinvenuto, in una scarpiera della baracca del ricorrente, un chiavistello per porte basculanti, utilizzando il quale accedevano all'immobile dove trovavano i beni sequestrati. Ne consegue che solo dopo essere entrati nel vano caldaie dell'edificio scolastico in disuso adiacente alla baracca dove viveva PP, utilizzando il chiavistello rinvenuto nella prima fase della perquisizione domiciliare, gli agenti di polizia trovavano gli oggetti controversi, costituiti da tre pistole;
numerose munizioni;
alcuni caricatori per pistola;
727,07 grammi di hashish;
551,80 grammi di marijuana. Questo, convergenti, elementi indiziari inducevano a ritenere che i beni sequestrati fossero nella disponibilità materiale di PP, atteso che nel vano caldaie dell'edificio scolastico in disuso dove erano stati occultati si poteva entrare solo utilizzando il chiavistello per porte basculanti rinvenuto all'interno della baracca dell'indagato. Né era possibile attribuire alcun valore processuale alla versione dei fatti fornita da IR PP, che pur ammettendo di essere a conoscenza dell'esistenza dei beni sequestrati, negava che gli stessi fossero nella sua disponibilità. L'ipotesi alternativa prospettata dal ricorrente, invero, oltre a risultare congetturale e processualmente incongrua, si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813-01; ; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da IR PP deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al 6 pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 febbraio 2023.