Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 1
La possibilità di affidamento in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, del materiale o dei beni sequestrati dalla polizia giudiziaria nello svolgimento delle operazioni sotto copertura previste dall'art. 9 L. 16 marzo 2006, n. 146, non è limitata ai reati previsti dal comma primo della richiamata disposizione, e si estende a tutti i reati transnazionali di cui alla legge n. 146 del 2006. (Nella specie, l'affidamento in custodia riguardava un'autovettura sequestrata per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2010, n. 41730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41730 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 07/10/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1268
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 18070/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE AB nato il *2.8.1976*;
avverso l'ordinanza del 22.3.2010 del Tribunale di Bergamo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. DE SANTIS Fausto, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
sentito il difensore, avv. Degl'Innocenti Marco in sost. dell'avv. Elmi Paolo Natale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
1) A seguito di decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente veniva sottoposta a vincolo reale l'autovettura Lancia Delta tg. *DS 663NV* in danno di LE AB, indagato, unitamente ad altri soggetti, per il reato di cui all'art. 416 c.p., L. n. 146 del 2000, art. 4, art. 81 e 110 c.p. e art. 640 c.p., comma 2, n. 1, art. 81 cpv. e 110 c.p., D.L. n. 74 del 2000, art.
8. Con provvedimento in data 25.2.2010 il GI del Tribunale di Bergamo, revocava il sequestro della suddetta autovettura.
A seguito di appello del P.M. il Tribunale di Bergamo, in data 22.3.2010, annullava il provvedimento del GI, con cui era stato disposto il dissequestro e la restituzione dell'autovettura. Assumeva il Tribunale che la difesa, nel richiedere la restituzione dell'auto, non aveva sollevato censure in ordine alla astratta configurabilità dei reati ipotizzati e che in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato era applicabile, a norma degli artt. 640 quater e 322 ter c.p. la confisca obbligatoria anche per equivalente. Essendo i reati contestati commessi fino all'*ottobre 2006*, era applicabile la L. n. 146 del 2006, art. 9. 2) Ricorre per cassazione LE AB, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo l'erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., comma 2 e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo. Non avendo il Giudice, in virtù dell'art. 321, comma 2, l'obbligo di vincolare un bene confiscabile ma solo la facoltà, è necessario motivare adeguatamente in ordine allo specifico e non occasionale nesso strumentale tra il bene e l'illecito. Dalle indagini patrimoniali della G.d.F. non emerge alcun nesso di pertinenzialità (la circostanza è pacifica, tanto che il P.M. nell'atto di appello assume che la confisca per equivalente prescinde da ogni pertinenzialità tra res e reato). Quanto alla massima richiamata dal Tribunale di Bergamo in motivazione, essa fa riferimento ad un sequestro finalizzato alla confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies. Essendo, invece, la confisca ex art. 322 ter
(benché obbligatoria) ammessa anche per equivalente, è necessaria la delibazione del periculum in mora.
Con il secondo motivo denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di adottabilità del sequestro preventivo.
Il Tribunale non motiva neanche sul fumus. Non è esatto che la difesa non avesse sollevato censure sul fumus. L'LE\ aveva avuto dal GI un provvedimento favorevole, per cui non aveva interesse a dolersi dell'insussistenza del presupposto in questione. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. sez. 6 14.3.2007 n. 10846) il Tribunale, qualora, a seguito di impugnazione del P.M., disponga la misura cautelare reale deve valutare la sussistenza del fumus e del periculum in mora. Con il terzo motivo denuncia la erronea applicazione dell'art. 322 bis c.p.p., comma 2, art. 325 c.p.p., comma 4 in relazione all'immediata esecutività
dell'ordinanza del Tribunale (disposta dal P.M. in assenza di ogni disposizione sul punto da parte del Tribunale). Con il quarto motivo denuncia l'erronea applicazione della L. n. 146 del 2006, art.
9. Anche a voler ritenere applicabile la L. n. 146 del 2006, non poteva applicarsi al sequestro de quo l'art. 9.
Tale norma consente l'uso da parte della p.g. soltanto dei beni sequestrati in relazione alle ipotesi di reato previste dal comma 1 e non a quelle dell'intera L. n. 146 del 2006. 3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) Il sequestro preventivo è stato disposto a norma degli artt. 640 quater e 322 ter c.p. per cui, correttamente, ha ritenuto il Tribunale che sia applicabile la confisca obbligatoria per equivalente.
L'art. 322 ter richiamato dall'art. 640 quater prevede, infatti, che "è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo o il profitto..., ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui si ha la disponibilità, per un valore corrispondente...".
Quanto alla dedotta necessità del nesso di pertinenzialità, secondo la giurisprudenza di questa Corte "...nei casi in cui il profitto consiste nel denaro, appare difficile sostenere l'applicabilità di quella giurisprudenza che subordina l'operatività del sequestro alla verifica che il profitto del reato sia confluito effettivamente nella disponibilità dell'indagato (Cass. sez. 5, 3 luglio 2002, n. 32797, P.M. in proc. Silletti;
Cass. sez. 3, 20 marzo 1996 n. 1343, P.M. in proc. Centofanti), in quanto trattandosi di sequestro per equivalente, tale necessità deve ritenersi superata. Subordinare l'operatività del sequestro (o la confisca) per equivalente a tale condizione vorrebbe dire negare la stessa funzionalità della misura e ristabilire la necessità di un nesso pertinenziale tra res e reato che la legge non richiede. In questo tipo di confisca il denaro oggetto di ablazione non è necessariamente il denaro proveniente dal delitto, ma una somma di denaro che equivale a quella, cioè il tandundem, che corrisponde solo per valore al prezzo o al profitto del reato. In conclusione, nel caso dell'art. 322 ter c.p. la confisca per equivalente non presuppone la dimostrazione del nesso pertinenziale tra reato e somme confiscate (o sequestrate) e, inoltre, viene meno la necessità di verificare, preliminarmente, se il bene sia entrato o meno nel patrimonio dell'indagato per tentarne il recupero. Sono infatti assoggettabili alla confisca di cui all'art. 322 ter c.p. beni nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato (Cass. sez. 6, 27 gennaio 2005 n. 11902, Baldas)" - cfr. Cass. sez. 6 n. 31692 del 5.6.2007; conf. Cass. sez. 3 n. 25129 del 17.4.2008; Cass. sez. 2 n. 24167 del 16.5.2003. È stato escluso, quindi, anche alla luce della Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2005/212/GAI, "che la confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter c.p. e, quindi, il sequestro preventivo ad essa finalizzato, postulino l'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra i beni da confiscare ed il reato addebitato al soggetto che ne dispone, atteso che, con detta decisione, il Consiglio dell'Unione Europea, lungi dal voler restringere i limiti di applicabilità dell'istituto in discorso, come se, in precedenza, le legislazioni degli Stati membri ne consentissero l'applicazione in misura eccessiva o arbitrario, ha invece inteso imporre soltanto una disciplina minima uniforme in funzione della repressione di reati ritenuti di particolare allarme sociale e nocività economica (principio affermato, nella specie, a fronte della tesi difensiva secondo cui la Decisione summenzionata consentirebbe la confisca, e quindi il sequestro, di beni solo se legati al reato da vincolo eziologico diretto o, quanto meno, derivanti da sproporzione tra il patrimonio del soggetto e il suo reddito legittimo)" cfr. Cass. sez. 2 n. 10838 del 20.12.2006. L'esclusione della necessità di un nesso di pertinenzialità tra i beni da confiscare ed il reato addebitato è confermata da Cass. sez. 6 n. 31692 del 5.6.2007, Cass. sez. 6 n. 11902 del 27.1.2005 cit.; Cass. sez. 6 n. 7250 del 19.1.2005. 3.2) Quanto al fumus la sentenza di questa Corte n. 10846 del 16.1.2007 è impropriamente richiamata. Nel caso di specie, infatti, la misura cautelare disposta dal GI in data 9.5.2009 non risulta impugnata sotto il profilo della sussistenza del fumus. Con la stessa istanza del 26 ottobre 2009, con cui si chiedeva il dissequestro dell'autovettura non si faceva cenno alcuno a tale profilo, chiedendosi la restituzione del bene per poter svolgere l'attività lavorativa.
Il Tribunale, quindi, chiamato a decidere sull'impugnazione del P.M. avverso l'ordinanza di dissequestro (il P.M. rilevava che, trattandosi di confisca obbligatoria per equivalente, non era necessario "alcun nesso di pertinenzialità (anche solo in termini di profitto) tra l'oggetto del sequestro ed il pericolo di reiterazione, a nulla rilevando, pertanto, la pretesa assenza di pericolosità della res, in sè considerata, o dell'uso che ragionevolmente possa farne il detentore"), non aveva alcun obbligo di riesaminare il "fumus", dovendo valutare gli "aspetti" ritenuti rilevanti dal GI (ma contestati dal P.M. appellante) per procedere al dissequestro e restituzione del veicolo.
3.3) Il Tribunale non ha disposto alcunché in ordine alla immediata esecutività dell'ordinanza, per cui non è consentito denunciare, in proposito, la violazione dell'art. 322 bis c.p.p., comma 2 e art. 325 c.p.p., comma 4. A parte il fatto che è meramente assertivo (in mancanza di elementi in atti) il rilievo che l'immediata esecutività sia stata disposta dal P.M. "motu proprio", andava impugnato nelle sedi competenti quel provvedimento.
3.4) Il Tribunale, infine, ha correttamente ritenuto, quanto all'uso dell'autovettura da parte delle forze dell'ordine, che sia applicabile la L. n. 146 del 2006, art.
9. Tale norma prevede, infatti, che "l'autorità giudiziaria può affidare il materiale o beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo".
La norma quindi fa solo riferimento alle attività di contrasto e non anche alle ipotesi di reato ivi previste, per cui l'interpretazione restrittiva prospettata dal ricorrente (limitazione di utilizzo ai soli beni sequestrati sulla base dei delitti elencati nello stesso art. 9) non è condivisibile.
Ha rilevato, invero, il Tribunale, ad ulteriore conforto della "interpretazione sistematica" della norma che, quando il legislatore ha ritenuto di limitare la possibilità di utilizzazione di beni in sequestro anche sulla base del reato per i quali erano stati sottoposti a misura cautelare, lo ha espressamente previsto (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 100; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 8).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2010