Sentenza 30 settembre 2005
Massime • 1
L'elemento del raggiro tipico della truffa assume nel reato di millantato credito un carattere particolare, concretandosi nella vanteria, anche implicita, di ingerenze e pressioni presso un pubblico ufficiale. Ne consegue che il reato di truffa non può concorrere con il reato di millantato credito, anche nel caso in cui la vanteria si accompagni ad un atto diretto alla induzione in errore del soggetto passivo. (Nella specie, la Corte ha ravvisato il reato di cui all'art. 346 cod. pen. nella condotta degli imputati che avevano percepito ingenti somme per la loro opera di intermediazione presso non meglio identificati dipendenti del CONI e dei Monopoli di Stato per far ottenere alle parti offese concessioni di ricevitoria per il totocalcio e per il lotto, rafforzando l'errore di queste ultime con falsi sopralluoghi di sedicenti funzionari dei suddetti enti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2005, n. 39932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39932 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 30/09/2005
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 1171
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 10512/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IU ST, nata a [...] il [...];
2) OL AU, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 9 novembre 2004 dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentito il difensore della parte civile, avv. VALORI Guido, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi con condanna alla rifusione delle ulteriori spese di costituzione della parte civile nel presente grado di giudizio;
udito il difensore, avv. GENTILE Gian Michele per TA, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del 10 luglio 2003, con cui il Tribunale di Roma aveva condannato TA ST alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 800 di multa, OL AU alla pena di un anno e un mese di reclusione ed euro 800 di multa, ed entrambe al risarcimento dei danni in favore delle parti civili nonché al pagamento delle spese processuali, in quanto ritenute responsabili, in concorso con altro imputato:
a) del reato di cui agli artt. 81, 110, 346 e 61 n. 7 c.p., perché millantando credito presso funzionari del C.O.N.I. e dei Monopoli di Stato, ricevevano in tempi diversi come prezzo per la loro mediazione, finalizzata ad agevolare le procedure di concessione delle ricevitorie per il Totocalcio e per il Lotto, lire 127.000.000 da ZA RI e ZA DE e lire 100.000.000 da Di TT PE e da De BI AL GI;
b) del reato di cui agli artt. 110, 476 e 482 c.p. per aver formato un falso nullaosta, apparentemente rilasciato dal C.O.N.I. - Divisione Concorsi Pronostici, in ordine ad una domanda di concessione di ricevitorie per il Totocalcio presentata da UR RI;
c) la sola TA, del reato di cui agli artt. 56, 640 e 61 n. 7 c.p., per aver tentato di indurre in errore AN NE,
presentandosi come una persona in grado di farle ottenere la licenza per l'apertura di una ricevitoria per il Totocalcio senza dover seguire la corretta procedura, dietro pagamento di circa lire 20.000.000.
2. Ricorrono per Cassazione le due imputate. L'avv. Gian Michele Gentile, per TA, deduce:
- violazione dell'art. 346 c.p. e insufficiente motivazione della sentenza di condanna relativa a tale reato, in quanto non vi sarebbe prova delle pretese millanterie, dovendo, semmai, la condotta dell'imputata esse qualificata come truffa;
- mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla difesa, avendo i giudici di merito respinto la richiesta di acquisizione presso il C.O.N.I. della documentazione relativa alla pratica del ZA, contenente anche il verbale di visita sull'idoneità dei locali redatto dai tecnici del C.O.N.I., che avrebbe dimostrato la assoluta innocenza dell'imputata;
- violazione dell'art. 640 c.p., non essendo risultato alcun artificio o raggiro posto in essere nei confronti della AN. L'avv. Pietro Barone, per la LI, deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, non risultando il coinvolgimento dell'imputata nei fatti oggetto di contestazione e lamenta, inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, comunque, l'eccessività della pena inflitta.
3. Il difensore della parte civile costituita C.O.N.I. ha depositato una memoria difensiva con cui chiede il rigetto dei ricorsi e la conferma dell'impugnata sentenza, con conseguente condanna delle imputate alla rifusione delle ulteriori spese di costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. I ricorsi sono infondati.
4.1. Per quanto riguarda il millantato credito, si ritiene che la sentenza impugnata abbia correttamente e sufficientemente motivato circa la sussistenza di tale reato, dovendo escludersi la configurabilità della truffa, così come sostenuto nel primo motivo di ricorso della TA.
Anche nel delitto previsto dall'art. 346 c.p. è presente l'elemento del raggiro, come nella truffa, ma si tratta di un raggiro particolare, consistente nelle vanterie, esplicite o anche implicite, di ingerenze o pressioni da parte del millantatore presso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, senza che occorra che l'agente spenda il nome o indichi la specifica funzione di quest'ultimo, essendo sufficiente che la persona offesa comprenda che il presunto referente sia persona investita di dette funzioni (Cass., Sez. 6^, 7 novembre 1997, n. 547, Virzì). Può anche accadere che la vanteria concorra con un atto diretto all'induzione in errore del soggetto passivo, ma ciò non significa che debba ritenersi sussistente il reato di truffa;
peraltro, sulla base di una attenta dottrina, si ritiene che debba escludersi il concorso tra i due reati, dovendo riconoscersi l'applicazione alternativa di uno dei due reati, tenendo conto dell'omogeneo disvalore penalistico. Nella specie, il giudice d'appello ha ricostruito la condotta dell'imputata facendo espresso ed esclusivo riferimento alle vanterie, più implicite che esplicite, poste in essere nei confronti delle vittime nei due episodi oggetto della contestazione. In particolare, nella sentenza si afferma che sia i due ZA, che il Di TT e il De BI hanno "ricevuto rassicurazioni" dalle imputate sulla possibilità di ottenere le concessioni di ricevitoria per il "totocalcio" e per il "lotto" senza dover seguire la procedura prevista, con l'appoggio di non meglio identificati dipendenti del C.O.N.I. e dei Monopoli di Stato. Per questa intermediazione le imputate avrebbero percepito centoventisette milioni di lire dai ZA e cento milioni dal Di TT e dal De BI, somme che certamente non si giustificano, nella ricostruzione del giudice territoriale, per il semplice disbrigo di pratiche amministrative. La sentenza impugnata indica nelle testimonianze delle persone offese le basi probatorie che giustificano una tale ricostruzione, in cui l'episodio relativo al falso sopralluogo dei due sedicenti funzionari del "totocalcio" e la formazione del falso nulla-osta rilevano non certo per escludere la sussistenza del reato di millantato credito a favore della configurabilità della truffa, ma come tentativi di rafforzare l'errore delle vittime circa l'effettivo "interessamento" della TA (e della Bolice).
4.2. Con riferimento al secondo motivo, con cui si censura la mancata acquisizione presso il C.O.N.I., da parte del giudice d'appello, della pratica riguardante il ZA, si rileva come la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p., solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse sui presupposti stabiliti dall'art. 495 comma 1 c.p.p. (Cass., Sez. 6^, 30 aprile 2003, n. 26713, Gervasi). Ma non è la situazione verificatasi nella specie. Ne consegue che la decisione istruttoria del giudice di appello avrebbe potuto essere criticata, sul punto, solo sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza, come risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ebbene, sotto questo profilo la motivazione non appare ne' carente, nè illogica, avendo i giudici di merito ampiamente valutato la rilevanza della richiesta acquisizione, per poi escluderla ritenendola di nessuna utilità ai fini della decisione, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal teste OC, dirigente presso la divisione concorsi e pronostici del "totocalcio".
4.3. Infondato è anche il terzo motivo del ricorso TA. La sentenza ha ritenuto, sulla base delle dichiarazioni della stessa persona offesa, configurabile il tentativo di truffa ai danni della AN, escludendo che in questo episodio vi sia stata una spendita di credito presso pubblici ufficiali, con conseguente lesione del prestigio dell'amministrazione, ma soltanto la predisposizione di un raggiro diretto ad indurre in modo non equivoco in errore la vittima. Si tratta di una ricostruzione motivata coerentemente, che non merita censure e che trova riscontro nella formulazione normativa di cui all'art. 640 c.p.. 4.4. Con il suo ricorso la LI lamenta, innanzitutto, che la sentenza impugnata ha affermato la sua responsabilità unicamente sulle dichiarazioni testimoniali delle persone offese (De BI e Di TT). Al riguardo deve premettersi che, in materia di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste anche le sole dichiarazioni della persona offesa e la valutazione di attendibilità operata del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, a condizione che sia sorretta da un'adeguata e coerente giustificazione che dia conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (Cass., Sez. 6^, 4 novembre 2004, n. 443, Zamberlan;
Cass., Sez. 3^, 27 marzo 2003, n. 22848, Assenza). Nel caso di specie, le dichiarazioni delle persone offese, oltre a trovare un reciproco riscontro, hanno trovato conferma in altre fonti di prova;
inoltre, la sentenza evidenzia che i pagamenti sono avvenuti anche nelle mani della LI, la quale risulta aver avuto rapporti diretti con le vittime.
Sulla base di tali elementi la sentenza impugnata ha ritenuto pieno il coinvolgimento della TI nei fatti contestati, compreso il delitto di falsità commesso in concorso con la TA, e tale ricostruzione non appare censurabile in questa sede, perché logica e coerente è la metodologia adottata.
4.5. Con riferimento all'ultimo motivo del ricorso LI, si osserva che il giudizio sulla concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di ragionamento illogico: nella specie, i giudici di merito hanno tenuto conto dei numerosi precedenti penali della LI e, del tutto coerentemente, hanno ritenuto di non concedere l'attenuante.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna, in solido, delle imputate al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di ulteriore costituzione della parte civile nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e a versare alla parte civile le spese di questo giudizio, che liquida in euro 1.027,00 di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2005