Sentenza 28 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di compensazione delle spese processuali tra le parti private a seguito di espressa richiesta dell'imputato, anche dopo le modifiche apportate dal D.L. 12 settembre 2014 n.132, convertito in legge 10 novembre 2014 n.162 - che ha escluso la previgente clausola che legittimava la compensazione in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione" - non risulta precluso al giudice penale un contemperamento dei reciproci oneri processuali delle parti che tenga conto della specificità della vicenda oggetto di giudizio.
Commentario • 1
- 1. Truffa: se gli artifizi sono posti in essere dopo la sottrazione sussiste l'appropriazione indebita.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 10 marzo 2022
Sussiste il delitto di truffa e non quello di appropriazione indebita quando l'artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione, mentre ricorre il reato ex art. 646 c.p. quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo la sottrazione del bene a soli fini dissimulatori. Cassazione penale sez. II, 27/01/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 02/03/2022), n.7521 Fatto 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/2/2020, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandola alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 800,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2016, n. 52216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52216 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2016 |
Testo completo
522 1 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da -- Presidente - Sent. nn2795 sez. ANTONIO PRESTIPINO P.U. - 28/10/2016- MARGHERITA TADDEI R.G.N. 15749/2016 LUIGI AGOSTINACCHIO ANNA MARIA DE SANTIS -relatore- LUCIA AIELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile NERI GIOVANNI, n. a Catania il 20.10.1942, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania in data 19.1.2015 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione Distaccata di Grammichele, del 15.10.2012, assolveva AS CO e NN CO dal delitto loro ascritto, revocando le statuizioni civili Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Lette le note difensive degli Avv.ti Maurizio Abbascià e Lina Biancoviso nell'interesse degli imputati;
Udita nell'udienza pubblica del 28/10/2016 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De SAtis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udita la discussione del difensore del ricorrente Avv. Piero Patti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso den 1 Udita la discussione del difensore degli imputati Avv. Maurizio Abbascià che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza resa in data 15.10.2012 il Tribunale di Caltagirone, Sezione Distaccata di Grammichele- dichiarava gli imputati AS CO e NN CO colpevoli del delitto di appropriazione indebita aggravata di una somma non inferiore ad euro 563.187,17, proveniente dalla vendita di alcuni cespiti immobiliari di proprietà di RO ET, della quale avevano la disponibilità in veste di procuratori generali della p.o., condannandoli alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
1.1. La Corte d'Appello di Catania con sentenza del 19.1.2015 riformava integralmente la prefata decisione, assolvendo gli imputati dall'addebito loro ascritto per insussistenza del fatto e contestualmente revocando le statuizioni civili e il sequestro conservativo dei beni.
2. Avverso l'impugnata sentenza propone ricorso NE GI, parte civile costituita quale erede di RO ET, deducendo la violazione degli artt. 40,81, 110,646 c.p., 185, 187, 192 e 530 c.p.p. nonché la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, illustrando le doglianze in distinti capi, e partitamente A1) la illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte territoriale ritenuto che il primo giudice non abbia proceduto ad una puntuale verifica della credibilità della p.o. laddove la sentenza del Tribunale ha fondato il proprio giudizio di responsabilità nei confronti degli imputati su ulteriori ed autonome fonti probatorie, costituite innanzitutto dalle risultanze della perizia tecnico contabile disposta nel corso del dibattimento;
A2) la illogicità della motivazione e il travisamento della prova con riguardo all'affermata esistenza di elementi probatori che contrastano l' esclusione del RO dalla gestione del suo patrimonio da parte dei procuratori, con particolare riguardo all'esistenza di conti cointestati agli imputati e alla p.o. di cui non esiste traccia in atti;
A3) l'erronea applicazione degli artt. 646 c.p. e 530 c.p.p. laddove la Corte ha ritenuto di dover escludere la sussistenza del reato contestato in considerazione dell'incertezza circa l'esatto importo che i due imputati avrebbero trattenuto per sé in ogni singola cessione, ricusando la valorizzazione ai fini dell'integrazione della fattispecie della dimensione unitaria del patrimonio nella loro disponibilità e l'ingiustificato svilimento del saldo attivo contabile emerso in sede di perizia, ammontante nella prudenziale stima del perito ad euro 563.187,17; der 2 A.4) l'illogicità della motivazione e il travisamento del materiale probatorio in atti con riguardo alle asserite implicazioni dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, alle competenze contabili della p.o., alla liberatoria sottoscritta, ritenuta idonea a provare la resa del conto nonostante le dichiarazioni degli imputati che hanno escluso rendiconti scritti, alla valutazione espressa in ordine alla scrittura privata di revoca del mandato, da cui si è inteso desumere la scarsa attendibilità del denunziante, nonostante l'intervenuta condanna in primo grado dei ricorrenti per il delitto di estorsione aggravata in concorso contestato in relazione alle modalità di rilascio della scrittura liberatoria, nonché all'apprezzamento delle conclusioni del perito contabile;
A.5) la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 192 c.p.p., non avendo la Corte d'Appello valutato nella pronunzia riformatrice il dato relativo all'accumulazione da parte degli imputati, nel decennio di gestione del patrimonio del RO, di un cospicuo patrimonio mobiliare e immobiliare nonché rifiuto dei predetti di rendere il conto della gestione al mandante;
A.6) la violazione dell'art. 317 c.p.p. , avendo la Corte territoriale disposto la revoca del sequestro conservativo e l'immediata restituzione dei beni sottoposti a vincolo cautelare nonostante la pendenza dei termini per l'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Le censure formulate sono manifestamente infondate e immeritevoli d'accoglimento.
3.1 Con riguardo ai vizi motivatori denunziati sub A.1, A.2, A.4,A.5 , peraltro, in forma cumulativa e promiscua, rileva il Collegio come gli stessi tendano a sollecitare una rilettura orientata dei materiali probatori acquisiti, prospettando criticità dell'apparato argomentativo della sentenza d'appello che non risultano apprezzabili alla stregua dei caratteri della illogicità e contraddittorietà evocati dal ricorrente. Secondo i canoni ermeneutici costantemente richiamati da questa Corte, in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Pertanto, è inibito alla Corte sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nel precedente grado di merito quando, come nel caso di specie, l'apprezzamento operato dei materiali probatori si traduca in una motivazione priva di fratture logiche e di palesi incongruenze argomentative o valutative (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). deu 3 3.2 Quanto ai profili di travisamento della prova denunziati in uno con i vizi motivatori nei punti sub A2 e A4 osserva la Corte che la doglianza è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo, quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499) ovvero in presenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obbiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito medesimo ne abbia inopinatamente tratto ( Sez. 3, n. 37756 del 07/07/2011, Iannazzo, Rv. 251467). Nella specie, la sentenza impugnata dà conto con ampia e coerente motivazione, priva di evidenti aporie ed illogicità, delle ragioni che l'hanno indotta a ritenere la partecipazione del RO alla gestione del suo patrimonio, l'esistenza di conti cointestati alle parti (emergenti dalla produzione difensiva, risultando irrilevante che il perito non li menzioni, non avendo avuto accesso alla documentazione bancaria), e allo stesso modo si sofferma sulle incongruenze relative alla tempistica della revoca della procura e del rilascio di scrittura liberatoria, dimostrando di aver integralmente valutato, con criteri rigorosi, il complesso delle emergenze probatorie. La natura dei motivi- peraltro non autosufficienti con riguardo all'indicazione delle fonti che sostanzierebbero il travisamento e alla loro riproduzione- in quanto sostanzialmente sollecitatoria di una rimeditazione dei materiali processuali nell'ottica dell'accusa privata, li rende inammissibili.
4. Quanto all'erronea applicazione delle disposizioni ex artt. 646 c.p. e 530 c.p.p. il ricorrente opina che la Corte territoriale abbia sopravvalutato ai fini della pronunzia assolutoria l'incertezza sulla quantità di danaro appreso dagli imputati, interpretandola alla stregua del difetto di prova sulla ricorrenza dell'elemento materiale della contestata appropriazione indebita, così violando la norma incriminatrice e il principio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Il giudice d'appello, invero, è pervenuto al contestato esito assolutorio enucleando le lacunosità della pronunzia di prime cure, individuate nell'assenza di una puntuale verifica d'attendibilità della p.o. ( pur a fronte di una ritenuta approssimativa ricostruzione degli avvenimenti), nella mancanza di acquisizioni documentali circa i prelievi effettuati dal RO dai conti correnti a lui intestati nell'arco temporale di interesse, nella formulazione in termini meramente probabilistici dell'omessa corresponsione da parte degli imputati al mandante dei provenienti delle vendite immobiliari eseguite nel suo interesse, nell'emersione di atti simulati in favore di tale AL ME da parte del denunziante e nella partecipazione del medesimo a preliminari di vendita e dirette dismissioni a confutazione della dedotta estromissione dalla gestione patrimoniale. Trattasi di profili che per la loro concorrente incidenza sulla trama accusatoria ne palesano la precarietà dimostrativa e l'inidoneità a fondare un giudizio di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, in quanto permeabile ad esiti alternativi non implausibili alla luce delle prospettazioni difensive. du 4 4.1 E' pacifico che il reato di appropriazione indebita resti integrato allorchè il mandatario trattenga il danaro ricevuto nell'adempimento del mandato, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, tuttavia, nella specie, la sentenza impugnata revoca in dubbio che fosse sufficiente ai fini della prova dell'elemento materiale il solo dato contabile risultante dalla perizia UA che quantificava in circa 500mila euro la differenza tra quanto percepito e quanto speso per la gestione del patrimonio nell'arco di un decennio, facendo coincidere detta emergenza con l'importo oggetto di appropriazione . Siffatta conclusione , apprezzata sincreticamente alle ulteriori risultanze probatorie valorizzate dal Tribunale, appare tutt'affatto erronea ove la si rapporti all'espressione dubitativa utilizzata dallo stesso RO in risposta a specifica domanda del P.m. circa l'intervenuta appropriazione di almeno parte dei proventi delle dismissioni immobiliari. Il dubbio di uno scopo sostanzialmente esplorativo della denunzia è alimentato da dichiarazioni della p.o. che, alla stregua della sentenza impugnata, non appaiono sorrette da adeguato dettaglio ricostruttivo circa lo sviluppo del rapporto decennale tra denunziante e imputati, circa le modalità convenute di espletamento della gestione e reversione degli introiti provenienti dalle plurime vendite eseguite, al netto delle spese;
i tempi e le modalità di controllo esercitate sulla gestione, elementi che costituiscono un vulnus del tessuto argomentativo della sentenza di prime cure che la Corte territoriale ha reputato espressione di una valutazione frammentaria di elementi privi di univoca valenza indiziante.
4.2 Né è censurabile l'argomento che ritiene il giudizio di responsabilità formulato in primo grado fondato su un sostanziale rovesciamento dell'onere della prova, avendo il Tribunale accreditato la veridicità dell'assunto del RO di non aver percepito i ricavi delle plurime vendite immobiliari in ragione della mancata acquisizione di prova contraria da parte degli imputati, circostanza che la parte civile ricorrente nega. Il tema della prova di un fatto negativo ha costituito a lungo oggetto di discussioni in ambito civilistico. Questa Corte ha affermato in proposito che "L'onere della prova gravante su chi agisce o resiste in giudizio non subisce deroghe nemmeno quando abbia ad oggetto fatti negativi;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo": Cass. civ. 14854/2013 Rv. 626686 - Cass. civ. 5427/2002 Rv. 553745 - Cass. 384/2007 Rv. 595596. Principio che traslato in sede penale fa carico alla parte che allega un fatto negativo di dare la prova dei fatti positivi incompatibili con la verità del fatto di cui si deve dimostrare l'inesistenza. Questa Corte ha affermato che nell'ipotesi in cui l'imputato del reato di appropriazione indebita di una somma di denaro neghi il fatto addebitatogli, l'onere della prova o di allegazione su di lui gravante non ha ad oggetto un fatto non avvenuto (mancata appropriazione) ma la 5 den dimostrazione di specifici fatti positivi contrari a quelli provati dalla pubblica accusa dalla quale possa desumersi il fatto negativo (mancata appropriazione) e, quindi, la prova della fondatezza della tesi difensiva (Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, P.G., P.C. in proc. Baroni, Rv. 259245). Nella specie, la Corte catanese ha negativamente delibato gli esiti della prova dibattimentale, escludendone l'idoneità ad attestare la condotta materiale del reato e, a fronte della ritenuta inconcludenza degli elementi acquisiti, ha censurato il rilievo accordato in prime cure alla mancata documentazione da parte degli imputati dei versamenti eseguiti in favore del mandante RO. In detto contesto il provvedimento censurato ha correttamente apprezzato l'esistenza di conti correnti cointestati ai procuratori e al RO presso il Banco di Sicilia e la Cassa SA GI (ora Credito Siciliano)- documentati dalla consulenza di parte acquisita in fase dibattimentale - conti sui quali confluivano i proventi delle vendite e dai quali il RO operava prelievi, anche a mezzo assegni, in quanto circostanza idonea a provare la decisività dell'omesso accertamento in ordine alle disponibilità finanziarie movimentate dal denunziante nell'arco temporale d'interesse, rendendo manifesta l'insufficienza del mero dato contabile valorizzato dal Tribunale a dare riscontro in termini processuali alla prospettazione accusatoria.
5. Manifestamente infondato è anche il motivo inerente la violazione dell'art. 317 c.p.p., stante il chiaro tenore del comma 4 della disposizione che subordina la cessazione degli effetti del sequestro conservativo all'irrevocabilità della pronunzia assolutoria.
6. Per le sovraesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo. Ritiene, infine, la Corte di dover disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti private, avendo gli imputati avanzato espressa richiesta al riguardo, in considerazione degli opposti esiti delle sentenze di merito. In proposito rileva il Collegio che l'art. 92 c.p.c. novellato ad opera del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in I. 10 novembre 2014 n. 162, ha tipizzato le ipotesi di compensazione limitandole alla soccombenza reciproca, alla novità delle questioni trattate ovvero al mutamento della giurisprudenza, escludendo la previgente clausola che la legittimava in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella "1 motivazione". In presenza di un catalogo normativo disegnato con chiare finalità deflattive su caratteristiche peculiari del processo civile, non suscettibili di automatico raccordo con le omologhe previsioni processualpenalistiche, osserva la Corte che non risulta precluso al giudice penale un contemperamento dei reciproci oneri processuali delle parti che tenga conto della 6den specificità della vicenda a giudizio, anche alla luce di normative sovranazionali, quali l'art. 69 comma 3 del Regolamento di Procedura della Corte di Giustizia, che prevedono quale criteri per la compensazione delle spese, oltre alla soccombenza reciproca, la ricorrenza di "motivi eccezionali".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle Ammende. Compensa interamente le spese tra le parti private. Così deciso il 28/10/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Prestipino Anna Maria De SAtis DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL - 7 DIC. 2016 I Canc ere CANCELLER O N Claudia 7