Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2016, n. 52216
CASS
Sentenza 28 ottobre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di compensazione delle spese processuali tra le parti private a seguito di espressa richiesta dell'imputato, anche dopo le modifiche apportate dal D.L. 12 settembre 2014 n.132, convertito in legge 10 novembre 2014 n.162 - che ha escluso la previgente clausola che legittimava la compensazione in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione" - non risulta precluso al giudice penale un contemperamento dei reciproci oneri processuali delle parti che tenga conto della specificità della vicenda oggetto di giudizio.

Commentario1

  • 1Truffa: se gli artifizi sono posti in essere dopo la sottrazione sussiste l'appropriazione indebita.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 10 marzo 2022

    Sussiste il delitto di truffa e non quello di appropriazione indebita quando l'artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione, mentre ricorre il reato ex art. 646 c.p. quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo la sottrazione del bene a soli fini dissimulatori. Cassazione penale sez. II, 27/01/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 02/03/2022), n.7521 Fatto 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/2/2020, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandola alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 800,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2016, n. 52216
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52216
Data del deposito : 28 ottobre 2016

Testo completo