Sentenza 19 marzo 1999
Massime • 1
La legge 26 luglio 1991 n. 246 istitutiva, con decorrenza 26 maggio 1992, del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha devoluto al nuovo ufficio tutti gli affari civili pendenti avanti al Tribunale di Messina, fatta eccezione delle cause decise con pronuncia passata in giudicato, se riguardanti il territorio del relativo circondario, non trova applicazione per le controversie pendenti in grado di appello, in quanto per queste ultime operano i criteri determinativi della competenza del giudice che ha deciso la causa in primo grado, essendo la competenza del giudice di appello funzionale ed inderogabile ai sensi degli artt. 341 e 433 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/1999, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Massimo GENGHINI - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Vincenzo TRIONE - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, con ordinanza del 26/03/98, nella causa iscritta al n^ 604/92 vertente tra
QU LA
e
INPS;
- non costituito in questa fase -
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/01/99 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI che ha concluso per la dichiarazione di competenza per territorio del Tribunale di Messina.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 590/93 resa in una controversia relativo ad appello proposto da ME LI nei confronti dell'INPS, avverso la sentenza n. 332/93 del Pretore di Messina, il Tribunale di questa città dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando come competente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Osservava il Tribunale di Messina che il 26.5.1992 era entrato in funzione il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, istituito con legge 26.7.1991, n. 246, il cui art.3 devolve alla cognizione del nuovo ufficio, senza alcuna distinzione, tutti gli affari civili pendenti davanti al Tribunale di Messina, fatta eccezione per le sole cause decise con pronunzia passata in giudicato, se riguardanti il territorio del relativo circondarlo.
Avverso tale pronunzia il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza del 26.3.1998, ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza, ritenendo che il citato art.3 concerne i soli giudizi di primo grado, e, quindi, sostenendo la competenza per territorio del Tribunale di Messina.
Il P.M. ha concluso come in epigrafe.
Le parti non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi del Tribunale di Barcellona Gotto di Pozzo è fondata. Con riferimento ad altra legge di analogo contenuto anch'essa riguardante l'istituzione di un nuovo Tribunale ordinario (di Nocera Inferiore, ex lege 11.2.1992, n. 127) questa Corte ha avuto occasione di escluderne l'applicabilità per le controversie pendenti in grado di appello. dal momento che per queste ultime operano piuttosto i criteri determinativi della competenza del giudice che ha deciso la controversia in primo grado, essendo la competenza del giudice di appello funzionale e inderogabile al sensi degli artt. 341 e 433 c.p.c. (quest'ultima norma, concernente le controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie) (cfr. Cass., 16.12.1996, n. 11232; nonché Cass. nn. 9433/96, 7429/96 e 5421/94). Non essendovi motivo per discostarsi da questo orientamento giurisprudenziale, va affermata - anche in conformità con le conclusioni del P.M. - la competenza del Tribunale di Messina a conoscere della controversia decisa, in primo grado, dal Pretore di quella città.
Non essendovi costituzione di parti, non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Messina. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 19.1.1999
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1999