Sentenza 15 aprile 2002
Massime • 1
L'onere della prova gravante su chi agisce o resiste in giudizio non subisce deroghe nemmeno quando abbia ad oggetto fatti negativi; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
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La preclusione all'ammissione della prova testimoniale, già vigente nel processo tributario anteriormente alla riforma di cui alla L. 130/2022, benché assunta come legittima dalla Consulta, si presentava confliggente con il sistema di tutela multilivello inteso a regolare il modello del “giusto processo” ed in tal senso sembrava destinata a rimanere soggetta ad una declaratoria di illegittimità costituzionale. Tale palese criticità ordinamentale ha orientato il Legislatore della riforma di cui alla L. 130/2022, il cui intervento è, palesemente, mirato alla rimozione dei profili di criticità della previgente preclusione all'ammissione della prova testimoniale nel processo tributario. In …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5427 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
т ennai 200054 27 /0 2 Reg. gen. N° 15201/1999 Oggetto: azione di simulaz REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE from 16223 SEZIONE SECONDA CIVILE пер. 1213 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIO SPADONE Presidente Consigliere rel. 泣 Dott. UGO RIGGIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. UMBERTO GOLDONI Consigliere UFFICIO COPIE Richiestata copie Dott. GIOVANNA SCHERILLO Consigliere studio dal Sig. per diritti € 155 Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE Consigliere 15 APR. 2002 ร ha pronunciato la seguente: از IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ZENTGRAF ERICH EDUARD, elettivamente domiciliato in Roma, via Fichiesta copia studio DNN dal Sig. Confalonieri n. 5, presso l'avv. Luigi Manzi, che lo difende unitamente all'avv. per diritti € 1.55 15 APR. 2002 Hermann Moser, in forza di mandato in atti: il IL CANCELLIERE
- ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studic BANCA DI TRENTO E BOLZANO s.p.a., in persona del legale rappresentante dal Sig. Fl pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al Viale Mazzini n. 55, pressper diritti € 155 15 APR. 2002 il l'avv. Benedetto Gargani, che la difende unitamente all'avv. Franco de Pilati forza IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di mandato in atti: UFFICIO COPIE Richiesta copia_studio йс dal Sig.
1.55 altri 15201 1999 EN Banca Trento e Bolzano 16/02 perdiritti € Udienza del 9 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. il 5. HPR 20021 15 IL CANCELLIERE 2 controricorrente - nonchè BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a.. in persona del Direttore pro tempore della Filiale di Bolzano, elettivamente domiciliata in Roma in Via Prestinari n. 13, presso l'avv. Giuseppe Ramadori, che la difende unitamente all'avv. Alberto Valentini in forza di mandato in atti: ed inoltre ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO S.p.a.; BANCO AMBROSIANO VENETO S.p.a.; BANCA INTESA S.p.a.; LV GA the KA in ROBATSCHER
- intimati -
avverso la sentenza della Corte di appello Treno Sezione Distaccata di Bolzano in data 24 febbraio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Carlo Albini, per delega;
l'avv. Benedetto Gargani e l'avv. Giuseppe Ramadori. Udito il P.M.. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 15 maggio 1992 la Banca di Trento e Bolzano conveniva dinanzi al Tribunale di Trento ER DU EN ed RI LV IN, chiedendo che fosse dichiarato nullo per simulazione o, in subordine, che fosse revocato ex art. 2901 c.c. l'atto di compravendita del 21 dicembre 1991 con 15201 1999 EN Banca Trento e Bolzano - altri Udienza del 9 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 3 il quale il primo aveva acquistato dalla seconda, debitrice della banca per avere prestato fideiussione a favore della società Autoingros, un cespite costituito da vigneto, casa di abitazione e cortile sito in Egna, per il prezzo di £. 500.000.000. Instauratosi il contraddittorio i convenuti si costituivano contestando le domande avversarie, e quindi intervenivano nel giudizio anche l'Istituto San Paolo di Torino, il Monte dei Paschi di Siena ed il Banco Ambrosiano Veneto, tutte banche creditrici della LV IN per analoghi titoli. All'esito il tribunale, con sentenza del 12 dicembre 1997, in accoglimento della domanda dichiarava la simulazione assoluta del contratto in questione. La sentenza veniva impugnata in via principale dallo EN ed incidentalmente dalla IN e la Corte di appello di Trento, con sentenza del 24 febbraio 1999 respingeva entrambi i gravami, condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali nei confronti delle banche, fatta eccezione per la Banca Intesa, intervenuta solo in grado di appello, e della quale la corte disponeva l'estromissione con compensazione delle spese. La corte trentina, nel confermare la decisione del primo giudice. evidenziava che: a) non era stata fornita prova certa dell'avvenuto pagamento del prezzo da parte dell'acquirente. avendo lo EN dichiarato. rispondendo all'interrogatorio, di averlo corrisposto in contanti, mentre la LV IN aveva prodotto la fotocopia informale di un documento attestante il versamento effettuato il 19 novembre 1991 presso una banca del Tirolo di 5.000.000 di scellini austriaci;
b) da uno stato di famiglia rilasciato dal Comune di Egna risultava che lo EN era convivente di DO HA, suocera della LV IN, e la circostanza era stata confermata dallo stesso EN, che aveva 15201 1999 EN Banca Trento e Bolzano - altri Udienza del 9 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 4 ammesso che durante i suoi soggiorni in Italia la HA cucinava per lui, per compensarlo dell'occupazione da parte sua dell'appartamento per tutto l'anno; c) KA LV IN ed il marito LH TS nel gennaio 1992 avevano stipulato un contratto di locazione con lo EN relativo all'appartamento che essi occupavano già da prima della vendita, per il canone di £. 200.000 mensili, probabilmente mai corrisposto;
d) il TS, anche a nome della moglie. aveva stipulato con tale GO TH un contratto di vendita dell'arredamento dell'edificio. per il prezzo di £. 6.000.000, ma l'acquirente aveva concesso in comodato gratuito detti mobili agli stessi venditori. Pertanto, secondo la corte di appello, dagli atti processuali emergeva una serie di circostanze che portavano a concludere che i protagonisti della vicenda avessero scientemente partecipato ad una operazione di sottrazione ai creditori dell'unico bene sui quali questi potessero rivalersi. In ogni caso, peraltro, erano emersi anche i presupposti per dare corso all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza lo EN, in base a quattro motivi di ricorso illustrati anche con memoria, ai quali resistono con separati controricorsi la Banca di Trento e Bolzano ed il Monte dei Paschi di Siena. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo. lamentando la violazione dei principi sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il ricorrente, premesso che il pagamento del prezzo risultava dallo stesso contratto, oltre che dalla contabile bancaria da lui prodotta, sostiene che comunque l'onere della prova della simulazione della vendita, compresi quindi tutti gli elementi posti a sostegno della relativa tesi. 15201 1999 EN Banca Trento e Bolzano - altri Udienza del 9 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 105 gravava sulle banche, che avrebbero pertanto dovuto fornire la prova anche del mancato pagamento del prezzo, poiché la negatività di un fatto non inverte l'onere della prova. Così pure la corte di appello aveva commesso analogo errore a proposito del contratto di affitto della casa intervenuto tra esso ricorrente ed il marito della IN, rilevando che non vi era prova del pagamento del canone. Il motivo non è fondato. E' vero, infatti, che l'onere probatorio. gravante su chi intende fare valere in giudizio un diritto, ovvero eccepisca la modifica o l'estinzione del diritto प vantato da altri, non subisce deroghe nemmeno quando abbia ad oggetto fatti पी negativi, poiché tale negatività non esclude, né inverte, l'onere della prova. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto negativo (vale a dire non avvenuto). la relativa prova può essere data mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario (Cass. sez. III. 20 febbraio 1998 n. 1790), e tale dimostrazione può avvenire anche mediante presunzioni, dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. Sez. III, 13 febbraio 1998 n. 1557). Ora, nel caso di specie la corte di appello ha desunto il mancato pagamento del prezzo dalla evidente contraddizione esistente tra la dichiarazione fatta dallo EN, secondo cui il pagamento del prezzo di £. 500.000.000 da parte sua sarebbe avvenuto per contanti, e la produzione da parte della LV IN della fotocopia non autenticata di un documento attestante un versamento di cinque milioni di scellini austriaci presso una banca austriaca. Correttamente, e con adeguata motivazione, priva di vizi logici o contraddizioni, la corte di merito ha rilevato che il contrasto non era spiegabile, trattandosi di una circostanza 15201 1999 EN Banca Trento e Bolzano - altri Udienza del 9 gennaio 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 6 estremamente importante sulla quale non potevano esservi incertezze da parte dei protagonisti della vicenda, se non con il fatto che in realtà non era avvenuto alcun pagamento. Peraltro il ricorrente non ha fornito neppure maggiori chiarimenti idonei ad avvalorare la tesi da lui sostenuta, cioè che non vi era contrasto tra la sua dichiarazione ed il documento prodotto in giudizio dalla venditrice, essendosi limitato a sostenere che questo stava a dimostrare proprio che egli aveva pagato in contanti prezzo concordato, senza spiegare quale operazione bancaria potesse desumersi dal documento stesso, né perché l'operazione fosse avvenuta presso पत una banca austriaca, pur essendo la venditrice residente in Italia. Ugualmente, in base ad una presunzione la corte di merito ha ritenuto fittizio il contratto di locazione stipulato tra lo EN ed i coniugi CH - LV IN, rimasti ad abitare nell'immobile venduto, essendo del tutto inusuale che delle persone vendano la casa ove abitano, continuando poi ad occuparla come locatari, tranne che non vi siano delle ragioni gravi e particolari, come la necessità di procurarsi una grossa somma di denaro per fronteggiare una improrogabile necessità. Con il secondo motivo lo EN denunzia la violazione dell'art. 213 c.p.c. e la conseguente nullità della prova acquisita mediante informazioni dei Carabinieri relativamente all'esistenza di un rapporto di convivenza tra esso ricorrente ed HA DO, suocera della IN. Tale mezzo di indagine era stato ammesso in primo grado ed il tribunale non ne aveva rilevato l'inutilizzabilità ai fini della decisione. La corte di appello, alla quale era stato richiesto di eliminare tale acquisizione istruttoria illegale, pur affermando di non volere tenere conto del rapporto, ha poi richiamato dei documenti ad esso allegati. 15201 1999 EN Banca Trento e Bolzano - altri Udienza del 9 gennaio 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 7 Anche tale motivo deve essere disatteso, poiché la corte trentina non ha affatto fondato la propria decisione sul rapporto informativo dei carabinieri. come lo stesso ricorrente in sostanza riconosce;
fa invece riferimento ad un certificato di residenza che ben poteva essere acquisito. trattandosi di un documento che solo dalla Amministrazione comunale poteva pervenire e che il giudice, con proprio potere discrezionale, aveva piena facoltà di acquisire. Trattasi di una facoltà del giudice avente ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell'onere probatorio incombente alla parte, che possono essere attivati solo quando sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P. A. di cui l'amministrazione sia in possesso in relazione all'attività dalla stessa svolta. Il ricorrente denunzia poi, con successivo motivo. l'omessa motivazione su punti decisivi della controversia, ed in particolare: a) sulla congruità del prezzo. sulla quale vi era stato ampio dibattito, con critiche alla valutazione fatta dal c.t.u. e produzione di atti relativi al trasferimento di immobili analoghi per un prezzo di circa la metà di quello stimato dal consulente: b) sull'ipoteca convenzionale iscritta sull'immobile acquistato da una banca di Innsbruck, cui lo EN si era rivolto per ottenere un mutuo di £. 214.132.600, necessario al pagamento del prezzo;
c) sulle prove articolate dalle banche, che tuttavia non avevano fornito alcun utile elemento;
d) sul pagamento del prezzo, che la corte di appello ha ritenuto non essere avvenuto, ravvisando una inesistente contraddizione tra l'affermazione dello EN di avere pagato in contanti, e la ricevuta di cassa esibita, che presupponeva proprio un pagamento in contanti;
e) sulla convivenza, erroneamente intesa more uxorio, sulla base di un semplice certificato anagrafico che invece dimostrava al più solo una semplice coabitazione;
f) sull'affitto della 15201 1999 EN Banca Trento e Bolzano altri Udienza del 9 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 8 casa, che non dimostrava quanto ritenuto dalla corte, poiché era del tutto normale che lo EN, avendo fatto un investimento immobiliare e non avendo necessità di abitare l'intera abitazione, ne desse in locazione una parte: g) sulla vendita del mobilio di casa, costituente una circostanza intervenuta tra soggetti estranei, e quindi irrilevante a fini della decisione. Trattasi di un motivo in parte infondato ed in parte inammissibile. E' certamente infondato laddove rimprovera alla corte di appello di non avere motivato in ordine alle censure relative alla valutazione dell'immobile compravenduto operata dal c.t.u. Il ricorrente non spiega quale sarebbe stata tale valutazione, né il tenore delle censure da lui mosse, ma è comunque evidente che trattasi di un dato di fatto poco rilevante ai fini della decisione, e del quale la corte non si è in alcun modo avvalsa per motivare la propria decisione. Così pure. è del tutto irrilevante che alcune prove articolate dalle banche che peraltro il ricorrente neppure spiega quali siano non abbiano fornito elementi utili per la― decisione, che è stata comunque fondata dalla corte di appello su altre risultanze processuali o, come visto innanzi, su prove presuntive. Per quanto riguarda le altre argomentazioni del ricorrente, trattasi in sostanza di censure alle valutazioni delle prove e delle altre risultanze processuali effettuate dalla corte di appello, e come tali evidentemente inammissibili. La corte, con motivazione esauriente e priva di contraddizioni o vizi logici, ha spiegato perché, dai dati di fatto acquisiti, ha desunto presuntivamente il mancato pagamento del prezzo dell'immobile, data anche la particolare relazione esistente tra le parti, essendo l'acquirente persona convivente con la suocera della venditrice e, per quanto riguarda l'iscrizione ipotecaria sull'immobile compravenduto, evidentemente non ne ha tenuto conto. 15201 1999 EN Banca Trento e Bolzano - altri Udienza del 9 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. non essendo una circostanza in grado di inficiare le argomentazioni relative alla dimostrazione della simulazione della vendita. Infine il ricorrente, con l'ultimo motivo, denunzia l'omessa motivazione sull'azione revocatoria, di cui ha sostenuto in via subordinata la fondatezza, senza spiegarne le ragioni. Anche questo motivo è inammissibile, poiché censura una affermazione della sentenza irrilevante ai fini della decisione, con la quale è stata affermata la simulazione assoluta del contratto di compravendita in questione, e non certo accolta la richiesta di revocazione dello stesso. L'infondatezza o inammissibilità di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo. DA LL
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione. in favore delle VENTIMILA R E controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 425,00 oltre a €.
5.000.00 per onorari, in favore della Banca di Trento e Bolzano, ed in €. CA DA LL 20000 oltre a €. 5.000,00 per onorari in favore della Banca Monte dei399,00 Paschi di Siena. VENTIMILA L I R E Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2002. Ugo Peragin est. VERSATE € 139,44 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna ракош α DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 APR. 2002 129,11 altri CANCELLIERE C1 Roma 452T 30,99 15201 1999 EN Banca Trento e Bolzano Udienza del 9 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. TOT 160, 10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 200 Serie 4. Registrato in data af 23961 139.44 vercote C. (euro CENTOT a VI (Dott.ssa Mariy DC FILIPPO) p. Ditiv Il Responsabile Servicio Atti Giudiziari (Dr MRACCICHINI) 37 "