Sentenza 26 aprile 2007
Massime • 2
La costrizione o induzione che caratterizza il reato di concussione non si identifica nella superiorità, nell'influenza o nell'autorità che il pubblico ufficiale può vantare in ragione della carica ricoperta o della funzione svolta, occorrendo invece, ai fini dell'integrazione del reato, una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri; così che l'azione indebita si caratterizzi per essere l'effetto di tale costrizione o induzione, e cioè conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale mediante l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
Ai fini dell'integrazione del reato di abuso di ufficio, anche nel caso di violazione dell'obbligo di astensione, è necessario che a tale omissione si aggiunga l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale deliberato, con conseguente duplice distinta valutazione da parte del giudice, che non può far discendere l'ingiustizia del vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato.
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- 1. Art. 323 c.p. Abuso di ufficiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Abuso d'ufficio: necessaria l'ingiustizia del danno anche quando è violato l'obbligo di astensioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023
La massima In tema di abuso di ufficio, è necessaria l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato anche nel caso di violazione dell'obbligo di astensione. (Fattispecie relativa all'omessa astensione di un sindaco che aveva preso parte alla delibera di giunta di riconoscimento di un debito fuori bilancio in favore di un'impresa, dalla quale era stato convenuto in giudizio, ai sensi dell' art. 191 t.u.e.l. , per il soddisfacimento di un credito derivante dall'effettiva esecuzione di lavori pubblici, risultati utili per il comune. Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 06/02/2020 , n. 12075 RITENUTO IN …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2007, n. 26324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26324 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/04/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 997
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 34035/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino;
avverso la sentenza in data 1.6.2005 del GUP del Tribunale di Larino;
e nei confronti di:
BO IO RI, RE IO, IL AT, TO NT, UC MO RC, TE AN, BO NA, DI RA AS LI, DI OR US, TT AN, PA IN;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSSI Agnello;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MARTUSCIELLO Alberto, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui si è omessa la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale per i fatti originariamente contestati ex art. 317 c.p., ed ha chiesto la declaratoria di inammissibilità nel resto;
Udito il difensore, avv, RUTA US, per BO IO, RE IO e IL AT che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e gli avvocati PETRELLA ed AIELLO che si sono associati alla richiesta di inammissibilità del ricorso per i rispettivi assistiti.
FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 1.6.2005 del GUP del Tribunale di Larino che ha prosciolto dai reati loro contestati IO RI BO, IO RE, AT IL, NT TO, RC UC MO, TE AN, NA BO, AS LI DI RA, US DI OR, AN TT, IN PA deducendo la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) nonché la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione).
2. Nel ricorso per cassazione viene integralmente trascritto il contenuto dell'atto di appello dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Campobasso a sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10. 2.1. In ordine al reato di concussione l'ufficio ricorrente, dopo aver analiticamente ribadito tutti i fatti storici posti a base delle imputazioni, afferma che il giudice di merito ha errato nel non ravvisare gli estremi del reato di concussione nelle condotte addebitate agli amministratori pubblici imputati ed in particolare nell'affermare che non vi fu "induzione" dell'impiegato o del funzionario, che "al cospetto di un coro di richieste indebite" di rimborsi dell'intera giunta comunale si era trovato in una condizione di soggezione superabile solo a costo di un vero e proprio atto di insubordinazione.
Del pari erronea è l'affermazione che gli imputati non "tennero neppure una condotta ingannatoria" formulata peraltro senza neppure porsi il problema (che il pubblico ministero si era posto) " della proponibilità, intorno ai fatti storici contestati, dell'accusa di truffa aggravata in alternativa a quella di concussione".
2.2. In ordine al reato di abuso di ufficio, il ricorrente - premesso che il giudice dell'udienza preliminare ha affermato che il Sindaco BO perseguì con i suoi provvedimenti un chiaro interesse pubblico e che il vantaggio per i suoi familiari fu il risultato accessorio della sua condotta - contesta la veridicità e la credibilità di tale affermazione, insiste sulla finalità del Sindaco di favorire i suoi parenti, sostiene che l'intenzione cui fa riferimento l'art. 323 c.p., consiste giuridicamente nel "dolo generico" ossia nella "coscienza e volontà di procurare i parenti un ingiusto vantaggio patrimoniale".
2.3. Da ultimo vengono svolte censure sulla decisione impugnata nella parte in cui si riferisce alla posizione dell'imputata TO NT.
Premesso che il giudice ha ravvisato una contraddizione tra le contestazioni dei reati di concussione agli amministratori e di abuso di ufficio al direttore NT TO, l'ufficio ricorrente afferma in primo luogo che se si esclude, come ha fatto il giudice, la concussione, la segnalata contraddizione viene meno e resta l'ipotesi di abuso di ufficio ingiustificatamente esclusa e, in secondo luogo, che non è ravvisabile una generale ed astratta contraddizione tra concussione ed abuso di ufficio nel senso che la vittima della concussione risponde del comportamento al quale è stata indotta se non ricorre l'ipotesi del costringimento fisico o dello stato di necessità
4. Hanno depositato memorie l'avv. RUTA US, difensore di BO IO, IO RE, AT IL e DI RA AS;
gli avv.ti CENNAMO Giuseppina e DE RUBERTIS US, difensori di US OR;
l'avv. PETRELLA Michele, difensore di AN TT;
l'avv. RUTA Eolo, svolgendo argomentazioni dirette a dimostrare l'infondatezza del ricorso e l'insussistenza dei reati contestati. DIRITTO
1. In ordine alla prima doglianza, che si appunta sulle conclusioni raggiunte del giudice di merito sulla insussistenza del reato di concussione, il collegio osserva che la sentenza impugnata si è correttamente uniformata all'orientamento di questa Corte secondo cui la costrizione o induzione che caratterizza l'ipotesi di concussione non si identifica nella superiorità, nell'influenza o nell'autorità che il pubblico ufficiale può vantare in ragione della carica ricoperta o della funzione svolta, occorrendo invece, ai fini dell'integrazione del reato, una costrizione o induzione "qualificata", ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità1 o dei suoi poteri;
così che razione indebita si caratterizzi per essere l'effetto di tale costrizione o induzione e cioè' conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale mediante l'abuso della sua qualità' o dei suoi poteri. E poiché nel caso in esame il giudice - all'esito di una ricostruzione dei fatti esente da vizi logici e da interne contraddizioni - ha motivatamente escluso che nei confronti di NT TO, direttore generale del Comune di San Giuliano di Puglia, siano stati posti in essere comportamenti idonei a configurare l'induzione (essendovi state solo richieste rivolte dagli amministratori con atteggiamento "tranquillo" e mai accompagnate da pressioni di sorta neppure in forma indiretta o ambigua) la censura dell'ufficio ricorrente risulta infondata.
Nè ha particolare pregio l'ulteriore rilievo secondo cui il giudice avrebbe dovuto porsi il problema (che il pubblico ministero si era posto) " della proponibilità, intorno ai fatti storici contestati, dell'accusa di truffa aggravata in alternativa a quella di concussione".
Posto che la linea di distinzione tra il reato di concussione (nella forma della concussione per induzione) ed il reato di truffa va individuata nel fatto che nella concussione il destinatario della coazione mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva delle somme o delle utilità date o promesse, nel caso in esame il giudice non si sarebbe trovato di fronte ad una lineare alternativa ma avrebbe dovuto autonomamente esplorare ipotesi diverse e potenzialmente antitetiche tra di loro che andavano dal "concorso" del direttore generale nel reato di truffa all'ipotesi di un inganno ai danni dello stesso mediante artifici posti in essere dagli amministratori richiedenti i rimborsi.
2. Passando ad esaminare la censura che investe la pronuncia relativa al reato di abuso di ufficio contestato al Sindaco BO IO, il collegio ricorda in premessa che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Cass., 6, n. 11415 del 21.2.2003) ai fini dell'integrazione del reato di abuso di ufficio, anche nel caso di violazione dell'obbligo di astensione, è necessario che a tale omissione si aggiunga l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale deliberato, con conseguente duplice distinta valutazione da parte del giudice che non può far discendere l'ingiustizia del vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato.
Nella fattispecie in esame il giudice, dopo aver ricordato gli incarichi, gli affidamenti e le liquidazioni effettuati dal Sindaco, ha posto in luce che si è trattato di atti successivi al terremoto del 31.10.2002, adottati per attività o forniture funzionali al perseguimento dei fini dell'ente o al suo stesso funzionamento e quindi per la realizzazione di un pubblico interesse ed ha sottolineato che tali atti sono stati compiuti nel contesto contrassegnato dalla dichiarazione dello stato di emergenza e dalla correlata deroga a numerose disposizioni della L. 11 febbraio 1994, n. 109, tra cui quelle relative alla procedura per la scelta del contraente.
Ed è su questa base che il giudice è giunto a ritenere insussistente l'elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio con una decisione che, per le considerazioni sin qui svolte, resiste alle doglianze ed ai rilievi del ricorrente.
Anche il secondo motivo di ricorso è pertanto da ritenere infondato.
3. Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso atteso che la sentenza impugnata - dopo avere richiamato la delibera della Giunta comunale n. 108 del 30.12.2002 che aveva operato una "sostanziale riduzione dei criteri di valutazione dei requisiti formali della documentazione necessaria" ai fini dei rimborsi e dopo aver ricordato le difficoltà e la complessità dell'attività amministrativa del Comune a seguito del tragico evento che aveva colpito la comunità - ha motivatamente escluso che nella condotta dell'imputata sia ravvisabile quella volontà di procurare agli amministratori un ingiusto vantaggio patrimoniale che integra gli estremi del dolo intenzionale previsto dall'art. 323 c.p.. 4. Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2007