Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10549
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Sentenza 19 luglio 2002

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Ai fini della responsabilità aquiliana, ex art. 2043 cod. civ., non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto (diritto soggettivo o interesse legittimo), poiché la tutela risarcitoria è assicurata solo in relazione all'ingiustizia del danno, che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante (Nella specie, era stato convenuto in giudizio un Comune per avere rilasciato la concessione edilizia in sanatoria dopo sei anni dalla relativa richiesta, determinando, così, a carico dell'istante danni consistenti nei maggiori costi per il completamento delle opere e nella mancata utilizzazione di appartamenti e rimesse. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza che aveva respinto la domanda sul presupposto che non poteva configurarsi un diritto soggettivo del privato a conseguire la concessione edilizia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10549
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10549
    Data del deposito : 19 luglio 2002

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