Sentenza 21 novembre 2007
Massime • 1
Non integra legittimo impedimento a comparire l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze proclamata dalla categoria di appartenenza dello stesso senza l'osservanza del termine di preavviso di cui al codice di autoregolamentazione al di fuori dei casi, disciplinati dall'art. 2, comma settimo, della L. n. 146 del 1990 e successive modd., nei quali tale osservanza non è richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2007, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 21/11/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 2832
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 4671/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. STELLATO Giuseppe, difensore di fiducia di NO GI, n. a Orta di Atella il 24.3.1955;
avverso la sentenza in data 2.5.2006 della Corte di Appello di Napoli, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, in data 18.3.2005, venne condannata alla pena di mesi sette di arresto ed Euro 9.000,00 di ammenda, quale colpevole dei reati: a) di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b); b) di cui alla L. n. 1086 del 1971, artt. 2,
13, 4 e 14; c) di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 1, 2 e 20 unificati sotto il vincolo della continuazione;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza di NO GI in ordine ai reati:
a) di cui alla L. n. 47 del 1985; b) di cui alla L. n. 1086 del 1971, art. 2, 13, 4 e 14; c) di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 1, 2 e 20
ascrittile per aver realizzato in zona sismica un manufatto seminterrato occupante la superficie di mq. 200 con strutture perimetrali in cemento annate, senza concessione edilizia e senza l'osservanza delle altre prescrizioni di cui alle disposizioni citate.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva eccepito la nullità del giudizio di primo grado, per non essere stato disposto il differimento del dibattimento per l'assenza del difensore, che aveva aderito alla astensione dalle udienze proclamata dalla associazione di categoria professionale, nonché dedotto l'intervenuta abrogazione della L. n. 47 del 1985, chiesto l'assoluzione dai reati ascrittile e, in subordine, la riduzione della pena inflitta.
Sul primo punto la sentenza ha fatta propria la motivazione del giudice di primo grado, con la quale era stata rigettata l'istanza di rinvio del dibattimento, sulla base del rilievo che l'astensione dalle udienze era stata proclamata senza l'osservanza del termine ordinario di preavviso ed in assenza delle condizioni che ne avrebbero legittimato l'inosservanza.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 420 ter c.p.p.. Si deduce la nullità della sentenza di primo grado e di quella impugnata per violazione della disposizione citata, nonché dell'art. 2 del Codice di regolamentazione provvisoria dell'astensione degli avvocati dalle udienze.
Si osserva in proposito che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze proclamata dalla associazione di categoria integra l'ipotesi del legittimo impedimento a comparire del predetto difensore;
che inoltre, nel caso in esame, i giudici di merito hanno applicato erroneamente il disposto dell'art. 2 del codice di autoregolamentazione dell'astensione collettiva forense, ai sensi del quale non deve essere dato alcun preavviso allorché l'astensione venga proclamata in difesa dell'ordine costituzionale ovvero per gravi attentati ai diritti fondamentali dei cittadini ed alle garanzie essenziali del processo, requisiti di cui ricorrevano gli estremi, in quanto l'astensione era stata proclamata con assoluta urgenza per adottare mezzi idonei alla tutela del mandato difensivo avverso un'assurda richiesta di intercettazione avanzata dal P.M. nel corso di un procedimento penale coinvolgente comunicazioni telefoniche tra un soggetto ed il suo difensore.
Con il secondo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art.136, comma 2, lett. f) e art. 2 c.p..
Si deduce che la disposizione citata ha abrogato la L. n. 47 del 1985, art. 20 e che il successivo differimento dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 380 del 2001 non ha fatto venir meno l'effetto abrogativo della norma con la conseguente abolitio criminis in relazione alle condotte già punite dalla disposizione abrogata. Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia per violazione di legge e carenza di motivazione l'affermazione della colpevolezza dell'imputata per il reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b).
Si deduce sul punto che dalle risultanze processuali non è emersa prova che l'immobile appartenesse all'imputata, ne' altri elementi per affermarne la colpevolezza.
Con gli ulteriori due motivi di gravame si denuncia la violazione degli artt. 62 bis, 81 cpv. e 133 c.p., deducendo che le concesse attenuanti genetiche ben potevano essere applicate nella massima estensione e che la misura della pena poteva essere contenuta nel minimo edittale.
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte, in relazione al primo motivo di gravame, che la sentenza di primo grado, fatta propria da quella impugnata, ha correttamente escluso che, nel caso in esame, ricorressero gli estremi del legittimo impedimento del difensore, quale conseguenza della sua adesione alla astensione dalle udienze proclamata dalla categoria professionale, avendo affermato la illegittimità della relativa deliberazione per l'inosservanza del termine di preavviso di dieci giorni previsto dall'art. 2, comma 1, del codice di regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria.
Ai sensi dell'art. citato, comma 3 "Potrà non essere rispettato l'obbligo di preavviso ai sensi anche della L. n. 146 del 1990, art.2, comma 7, come modificata ed integrata dalla L. n. 83 del 2000 nei soli casi in cui l'astensione venga proclamata in difesa dell'ordine costituzionale ovvero per gravi attentati ai diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie essenziali del processo"
Orbene, la valutazione del giudice di merito circa la non ricorrenza, nel caso in esame, delle condizioni che legittimano l'inosservanza dell'obbligo di preavviso ha formato oggetto di congrua motivazione, immune da vizi logici, che non viene scalfita dalle considerazioni di ordine contrario espresse dalla difesa della ricorrente. Si è osservato, infatti, nel provvedimento impugnato che dalla lettura della deliberazione che ha proclamato l'astensione non emerge alcun riferimento alla sussistenza dei gravi motivi che legittimano l'inosservanza del termine di preavviso e che, peraltro, l'iniziativa del P.M. tendente alla richiesta di mezzi di indagine, richiesta che non risulta neppure essere stata accolta dal giudice competente, non si configura di per se quale grave attentato ai diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie essenziali del processo. Nè, peraltro, sussistono dubbi in ordine alla possibilità per il giudice di merito di valutare l'esistenza dei presupposti, di qualsiasi natura essi siano, che rendono legittimo l'impedimento del difensore a comparire.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Osserva, infatti, il Collegio che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, "In materia edilizia ed urbanistica, anche dopo la temporanea entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) dal 1 al 9 gennaio 2002, le pregresse disposizioni si continuano ad applicare, con le modifiche introdotte a decorrere dal 10 aprile 2002 dalla L. n. 443 del 2001 (ed legge obiettivo), sino al 30 giugno 2003 (data di entrata in vigore del citato T.U.) poiché il legislatore ha previsto un effetto ripristinatorio della precedente normativa attraverso il fenomeno della reviviscenza, stante la "proroga" disposta dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, art. 5 bis introdotto in sede di conversione del citato decreto dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463" (da ultimo sez. 3, 200219378, Catalano V, riv. 221950 e numerose altre precedenti). Non sussiste, pertanto, il dedotto effetto abrogativo della norma incriminatrice a seguito della temporanea entrata in vigore del decreto legislativo indicato dalla ricorrente, come peraltro già affermato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'affermazione della colpevolezza dell'imputata si palesa fondata sulla puntuale indicazione delle risultanze probatorie, quali documentazione in atti ed attestazioni dei verbalizzanti circa la presenza della NO sul luogo di esecuzione dei lavori, sicché la motivazione della sentenza sul punto risulta congrua ed immune da vizi logici, mentre la censura della ricorrente implica sostanzialmente la richiesta di un, inammissibile in sede di legittimità, riesame delle risultanze probatorie in senso favorevole all'imputata.
Gli ultimi due motivi di ricorso sono infine inammissibili, costituendo esclusivamente una censura di merito della determinazione della pena inflitta, peraltro correttamente ancorata ai criteri di cui all'art. 133 c.p. con particolare riferimento a quello della gravita del fatto.
Deve essere, però, rilevato che nelle more del giudizio si è verificata la prescrizione del reato di cui alla L. n. 64 del 1974 (capo c), essendo decorso dalla data del fatto il relativo termine di cui all'art. 157 c.p., n. 6 e aert. 160 c.p., pur tenendosi conto della sospensione del decorso del termine in applicazione della legislazione sul condono e per rinvio del dibattimento su richiesta di parte.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al predetto reato e va eliminato il relativo aumento di pena per la continuazione nella misura di giorni quindici di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda.
Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui alla L. n. 64 del 1974 perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni quindici di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso. Dispone che copia della sentenza sia trasmessa all'ufficio tecnico della Regione Campania.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 12 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2008