Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 33945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33945 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 05/07/2001
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - ORDINANZA
Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - N. 2481
Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - N. 13999/2001
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TE IZ, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 8 gennaio 2001 n. 19, con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Vercelli 3 novembre 1999 n. 478, è stato dichiarato colpevole a) del reato p. e p. dall'art. 2 L. 1983 n. 463
accertato in Vercelli nel mese di dicembre del 1993, e condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di 15 giorni di reclusione, sostituiti con L. 1.125.000, e L. 200.000 di ammenda. Sentita la requisitoria del P.G., il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 8 gennaio 2001 n. 19 - con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Vercelli 3 novembre 1999 n. 478, è stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli perché, nella qualità di titolare della ditta Medio Frutta s.a.s., aveva omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il mese di novembre 1993 per un importo di L. 502.000 - IZ TT ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. l'omesso versamento si riferisce a un periodo di difficoltà finanziaria, che ha determinato un caso di forza maggiore, che elimina ogni responsabilità penale;
2. con riferimento a quella difficoltà la pena avrebbe potuto essere irrogata in misura più modesta, attesa la mancanza di dolo dell'imputato;
3. la sede della ditta era a Verona, benché i dipendenti fossero a Vercelli, per cui la competenza era del Tribunale di Verona. impugnazione è inammissibile.
Il meccanismo creato dalla legge consiste nell'affidare al datore di lavoro, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti, il compito di detrarne l'importo delle ritenute assistenziali e previdenziali da quelli dovute e di corrisponderlo all'erario quale sostituto del soggetto obbligato. In questo senso il sostituto adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui: di qui la conseguenza di ritenerlo vincolato al pagamento delle ritenute allo stesso titolo per cui è vincolato al pagamento delle retribuzioni.
La conclusione che se ne trae è che lo stato di insolvenza non libera il sostituto, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all'I.N.P.S., così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono parte. Si è, perciò, ritenuto che anche il sopravvenuto fallimento dell'agente non è sufficiente a scriminare il precedente omesso versamento delle ritenute, essendo obbligo del sostituto quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da poter adempiere il proprio obbligo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (Cass., Sez. 3^, 15 febbraio 1996 n. 141, ric. Prodili);
e, inoltre, che quando l'imprenditore, in presenza di una situazione economica difficile, decida di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento delle ritenute, non può addurre a propria discolpa l'assenza dell'elemento psicologico del reato (Cass., Sez. 3^, 28 novembre 1995 n. 11459, ric. Rossi;
Sez. 3^, 16 giugno 1994 n. 7099, ric. Serafini, secondo la quale;
Sez. 3^, 23 marzo 1994 n. 3512, ric. D'Anna; Sez. 3^, 2 dicembre 1993 n. 11032, ric. Parrotto;
Sez. 3^, 18 dicembre 1993 n. 11608, ric. Annibal;
Sez. 3^, 20 novembre 1993 n. 10579, ric. P.M. in proc. Dini;
Sez. 3^, 26 febbraio 1991 n. 2605, ric. Bacchi;
Sez. 3^, 28 gennaio 1991 n. 942, ric. Bergamo;
Sez. 3^, 27 giugno 1990, ric. Balistrieri;
Sez. 3^, 28 luglio 1987 n. 8614, Webels;
Sez. 3^, 20 dicembre 2000 n. ..., Cutolo). Non ha, dunque, pregio l'eccezione proposta dal ricorrente, perché lo stato di dissesto che gli avrebbe impedito di pagare i corrispettivi ai dipendenti e di eseguire le ritenute d'acconto, non vale in realtà a scagionarlo.
Il primo motivo di ricorso è, dunque, manifestamente infondato. Altrettanto infondato è il secondo motivo.
Il ricorrente ripropone pedissequamente un'eccezione già proposta come motivo d'appello e rigettata dal giudice di secondo grado, il quale ha precisato che la reclusione è stata irrogata nel minimo assoluto consentito per questa specie di pena dall'art. 23 c.p. e che la multa è stata determinata in misura assai modesta, tenendo conto della dell'entità della somma oggetto del reato.
Il terzo motivo è anch'esso inammissibile.
In primo luogo, per contrasto con l'art.606 u.c. c.p.p., in quanto la relativa censura non è stata proposta con i motivi d'appello, per cui la Corte di merito non ha potuto pronunciarsi al riguardo. Secondariamente, per manifesta infondatezza.
Ai fini della determinazione, secondo il criterio previsto dall'art.8 c. 1 c.p.p., della competenza per territorio per il reato previsto dall'art. 2 L. 12 settembre 1983 n. 463 si deve tener conto che le ritenute previdenziali e assistenziali rappresentano la quota di contributi dovuti dai lavoratori dipendenti, di cui affidata al datore di lavoro la riscossione.
Pertanto l'obbligo del versamento all'I.N.P.S., il cui inadempimento è penalmente sanzionato e configura un reato commissivo mediante omissione, dev'essere eseguito là dove viene corrisposta la retribuzione sulla quale le ritenute sono state eseguite, cioè nel luogo in cui si trovano i lavoratori, a nulla rilevando il luogo eventualmente diverso in cui ha sede l'impresa.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria 20 settembre 2001