Sentenza 21 marzo 1988
Massime • 4
Poiché la normativa sugli stupefacenti non richiede un rapporto materiale di detenzione anteriore ai fatti di cessione della droga, risulta punibile qualsiasi atto che, univocamente, si ponga quale antecedente correlato alla cessione stessa, come una offerta di vendita o una attività di intermediazione tra offerenti e potenziale acquirente. ( V mass n 149460; ( Conf mass n 151839).*
Le Invalidità afferenti al deposito degli Atti di cui all'art. 304 quater cod. proc. pen. intanto possono incidere sulla richiesta di rinvio a giudizio in quanto il contenuto di tali Atti sia determinante ai fini del rinvio a giudizio medesimo, e non nella ipotesi in cui l'atto trovi il proprio supporto in altre risultanze probatorie. ( Conf mass n 175181; ( Conf mass n 176657).*
In tema di stupefacenti, l'applicabilità della esimente relativa al consumo personale deve essere dimostrata dall'imputato il quale deve fornire la prova rigorosa di tale uso, anche nella ipotesi di pregressa detenzione, poiché anche in tal caso è necessaria la prova che la quantità detenuta fosse modica. ( Conf mass n 154934; ( Conf mass n 170966).*
In tema di prova penale le dichiarazioni del coimputato chiamante in correità costituiscono elementi probatori utilizzabili come esclusive fonti di convincimento per il giudice, ove siano intrinsecamente attendibili. ( V mass n 176161; ( Conf mass n 176163).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/1988, n. 7544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7544 |
| Data del deposito : | 21 marzo 1988 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 21.3.1988 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA VI
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 611
Dott. BATTAGLINI UI Presidente
Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. PISANTI UN
30135/87 2 STINCARDINI WALTER N.
SCALFAPIETRA VI 3. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE 4. D'ASARO UI
Rilasciata copia studio 58 SIG. Tin hado ha pronunciato la seguente per diritti SENTENZA 2/6/89 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da 1 Procuratore Generale presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE Corte Appello di Bologna contro:
Rieseista copia Studio SIG:Vanalli CICOGNANI SAURO - DI TE GIANFR IC LF
-
+48000
-CA VA LF IE - EI CA
-
24FEB 1992 per diritti
CH IS -; TO TO NO CO
-
CANCELLIERE SU IR ACCATTATO IU IQ MI AP fort GIANLUIGI nonché da: .v. foglio allegato
LI 2000 avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di ELLERIA
Bologna in data 11 aprile 1987
0161666
2000] Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, CANC ERIA
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Mod. 82 A. Spinos - Roma
0161571 LI 2000 –
CANCELLERIA
AZIONE
GI D'Asaro D161672
LI 2000 Udito, per la parte civile, l'avv. CANCELLERIA
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore 0161673 AS
LI 2000. Generale dott. Niro Andreino
CANCELLERIA accglimento che ha concluso per del ricorso del Procuratore Genera
O di Bologna. Dichiarazione di inammissibilità per
Jan i ricorsi per cui non sono stati presentati i moti 0161674
LIFE 2000 vi e i motivi sono generici;
rigetto di tutti gli CANCELLERIA
16 altri ricorsi
383
0161675
LI 2000 CANCELLER ON
Udit difensor avv. A. Cerquetti di Roza, Avv.
A. Mannini di Forli, Avv. D. Bolognesi di Ferrara, 0161697: avv. F. Dean di Perugia, Avv. R. Mazzane di Bologna, LI 2000
CANCELLERIA
Avv. De Zerani Triburzio di Verona, Avv. Cristo-
ONE
*fori IA di Bologna, Avv. Desideri ZO
di Bologna, avv. Bordoni AN di Bologna D16169
LI 20
CANCELLF
0161699 1) GE FI n.13.7.58 det.
- 2) MA IU n.30.6.31
- 3) ON VI n.30.11.53 det.
4) ON IO n.7.2.43
5) BO CO n.
5.4.54 det.
6) IE LE n.27.12.54 det.
7) FA IU n.24.5.61
8) RR LU n.17.7.43 det.
9) ON CO n.18.6.36
10) AN IU n:26.4.52 det.
-
• 11) LD OL n.5.7.61-
- 12) AN EL n.12.3.55 det.
13) UR IO n.20.2.56
14) NI AU n.3.3.55
15) FE LE n.10.9.63
16) FI LF n.18.7.50 det.
17) AN FR n.1.7.44 det.
18) AR ON n.27.9.57 det.
19) GU NO IU n.17.3.53
20) LL TO n.10.6.58 det.
21) MO IO n.27.9.50
- 22) TI MA n.27.1.64
23) PE IU n.15.6.49
24) NO IM. n.21.10.56 det.
- 25) IN CO n.19..6.52 det.
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LI 2000
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CANCELLERIA
0161695 DIRITTI DIDIRITTI
DIRITTI DIITTI DI DIRITTI
4 - 5
50) EC AO n.6.6.47
det. о 51) EA IU n.7.11.60
LI 2000 latitante 52) DE OS IE n.17.6.55
CANCELLERIA
S latitante. 53) DI TE GIANFR n.12.1.55 S
A
C
I
D
54) MA IE n.
3.1.50 det.
- 55) IC LF n.16.8.62. det. 0161682
+ 56) IC CO n.18.9.59 det. LI 2000 RIA
- 57) UN CO n.13.8.51 det.
58) TI LE n.5.12.32 det. 59) GANDOLFO GUGLIELMO n.20.2.50 det. (ricorrente solo P.G. D161683
60) EI CA n.
3.5.53 LI 2000.
CANCELLERIA A S S
- 61) NN IN n.12.10.59 det. A
C
I D
- 62) IU TO n.
1.1.59 det.
° 63) ER AN n.19.12.59 det. 0161684
64) IU CO n.2.11.54 det. LI 2000
CANCELLERIA
65) AT IO n.
5.7.55 det.
66) IQ MI n.26.12.58 det. (ricorrente solo P.
- 67) EN IN n.
5.2.54 latitante 0151685
--68) CA VA n.8.9.51 det..
- 69) CH IS n.3.7.54
70) MO BD DE alias QU ID DE n.
1.1.57 det.
-
- 【71) NO IO п.28.12.59 det.
→ 72) LA RE n.11.2.43 det. RINUNCIANTE
73) ND CA n.23.9.62
- 74) LL EO n.17.3.51 det. 6 - 2 75) RR AR n.1.9.59 det.
- RINUNCIANTE 76) NG RE n.22.10.56
✓ 77) AP GI n.2.9.57 det. ricorrente solo P.
78) NI IM n.10.4.59 det.
73) TO TO 11-3-1353
-
80) ZZ GI n.2.8.42 det.
81) NO CO n.
5.12.47 det. ricorrente solo P.G..
82) PI LO n.22.11.54. det.
83) TT EL n.19.4.49 det.
-
- 84) OC IU n.
9.6.50 det.
85) OC LANFR n.
2.12.58 det.
86) RO GI n.18.12.60
87) AC DO n.
9.6.52 det.
-
88) LI ER n.
1.9.45 det.
89) CO FA n.1.4.59 det.
90) SU IR n.31.7.56 det. ricorrente solo P.G
91) TE MA n.17.2.59 fet.
92) NO IO RE n.23.2.55
93) AN AO n.1.4.49 det.
- 94) ZA AN n.12.3.51 det.
95) ZE AN n.2.2.57 det.
tutti pure ricorrenti tranne il 40° il 49° il 59° il 66° il 77° 1'81° e il 90° nei cui confronti è stato proposto ricorso dal Procuratore Generale presso la C. d. A. Bologna 7 -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ALLE ORE 7 del 17 settembre del 1985 GA IE
AN veniva arrestato per l'uccisione di CC
EL UN avvenuta nella tarda serata del giorno precedente. Il GA, nel confessare la propria re-
sponsabilità in merito all'omicidio -pur negando di avere voluto la morte della vittima- precisava che,
tale fatto di sangue, era avvenuto nell'ambito di
una organizzazione dedita al traffico degli stupe-
facenti alla quale, sia la vittima ed egli medesi-
mo, avevano preso parte. Siffatta associazione crimi nosa, a detta dell'imputato, era stata promossa, nel
maggio del 1984, da TT IU il quale si era avvalso della collaborazione di EL Ales
sandro, di FE SI, dallo stesso CC
EL e, da ultimo, di esso GA.
Arrestato immediatamente, il TT nel con fermare la propria partecipazione all'organizzazio ne denunziata dal GA descriveva le vicende della stessa in modo analogo al coimputato.
Attraverso le autonome ammissioni dei predetti coimputati (custoditi, l'uno in questura e l'altro presso il nucleo operativo dei carabinieri) veniva,
progressivamente, a delinearsi una associazione criminosa dedita ad un vasto traffico di stupefa- 8
-
*
centi (prevalentemente eroina "brown sugar"; talora eroina bianca e solo sporadicamente, cocaina) asso-
ciazione che presentava il suo epicentro nella città
di Bologna ed ampie ramificazioni in tutta l'Emi-
lia RO (e segnatamente in Rimini).
Nell'ambito di siffatta organizzazione -che, se condo gli inquirenti, solo nella provincia di Bolo
gna, era riuscita a commercializzare oltre 30 Kg.'
di eroina-gli incarichi erano ripartiti tra: il Fi
sanotti che si occupava dell'approvvigionamento dell lo stupefacente;
lo ZaccaEL, suo collaboratore e depositaRI delle armi, dei valori e del danaro del gruppo;
il EL "braccio destro" e " cor-
riere" della droga;
il FE che fungeva da cassiere e, da ultimo, il GA che, dopo il suo ingresso -recepite le funzioni del FE- avreb be assunto un ruolo sempre più preminente nell'am bito dell'associazione criminosa-
La consistenza della "cassa" al momento del-
l'ingresso del GA, ammontava ad oltre centocin
- dei quali circa 100- frutto di una quanta milioni rapina a mano armata commessa dal TT, dal Mac
caferri e dal EL con l'ausilio di ON
IG e NI NT sull'autostrada della "Cisa"
in danno di un portavalori di Sanremo. Il capitale dell'associazione -incrementato, progressivamente,
attraverso il commercio della droga- veniva impie gato, essenzialmente (e fatte salve le esigenze degli associati) nell'acquisto di partite di stupe-
facente sui mercati di Milano e di Verona tramite fornitori ed intermediari quali: HI IU,
NT ER, De SS GA, LB GE,
AG RC, GO AT, DI GA,
LE, ME DE QU = (e molti altri).OL LE,
Il GA ed il TT precisavano anche che la "merce" veniva prevalentemente trasferita presso locali, in disponibilità del FE, ove era ta gliata e lavorata e, quindi, suddivisa in pacchetti
-ciascuno del peso di 50 e 100 grammi- con l'ausilio di diverse persone tra cui: ER MA, LO
ER ed altri.
Dai predetti interrogatori si ricavava anche la presenza d'un saltuaRI traffico di cocaina: talora acquistata dal GA, con la intermediazione di Sac cà Domenico, da RR UC in Milano: talaliral importata dall'Olanda, ad opera del TT coa diuvato da Carmine Liquori,
Venivano chiamati in correità numerosi indivi dui: alcuni che avevano "offerto in vendita", alla organizzazione, quantitativi anche ingenti.ingenti, di eroina 10
Ф
(tra di essi: LI RA;
RO TO;
Ro
dio AN;
ER MA) altri che si erano at tivati come "intermediari" (il nominato AC, Zappa
terra RN ed altri); i più numerosi che -distri
Led buiti in gruppi acquistata la droga dalla associa zione si erano interessati del suo spaccio in va rie città (tra i quali spiccava CE VI
che organizzava il traffico di droga nel riminese)
e, persino, all'interno del carcere di Bologna (at traverso compiacenti agenti di custodia -tra i qua li FE UA e con il concorso di persone,
sia detenute che esterne al penitenziaRI).
Sulla scorta dei dati forniti dai predetti
"pentiti" si procedeva anche alla perquisizione di diverse abitazioni tra cui quelle dello ZaccaEL,
del FE, di Libero Sala nelle quali erano sequestrate numerose armi comuni, da guerra ed an che clandestine, nonché quantitativi varii di stu-
pefacenti.
Venivano anche alla luce numerosi reati stru-
mentali 0, comunque, collegati ai fini associativi,
tra i quali, oltre alla illecita detenzione di armi ed alla ricettazione di autovetture, spiccavano nu merosi episodi di violenza alle persone che, alla pari dell'omicidio dello ZaccaEL, erano collegati. 11 (prevalentemente al traffico di droga e ad inadempienze di debiti da acquisto di stupefacenti. In tale contesto anda vano inquadrate le azioni violente ed estorsive del GA ed in particolare, le lesioni con arma
le minacce, le percosse, ed altro in danno di MA Alfredo e di ZZ AN (il quale, avendo poi alterato la verità dell'episodio da lui sof-
fertoj venne imputato di favoreggiamento) nonché
la esplosione di un colpo di pistola nei confronti del CE. Analoghe finalità presentavano le mi-
nacce anche a mano armata- del TT e del Mac
caferri nei confronti di LI NT, di ON
AR, dello AN GI e di vari clienti insolventi.
Venivano, quindi, emessi ordine di cattura a carico degli indiziati, alcuni dei quali, in sede di interrogatoRI, ammettevano-più o meno ampiamente-
i fatti di cui erano accusati fornendo anche ulte
RIri dati, a precisazione e riscontro delle accuse dei pentiti (così le ammissioni e le indicazioni provenienti dal EL, dal NA, dal TI
dal FE, dall'LI, dal IN, dal NI e
dalla RR.
Nel corso della istruzione sommaria era disposta ed espletata perizia necroscopica al fine di accer-
tare la dinamica causale della morte dello CC - 12
-
EL; venivano inoltre sentiti numerosi testimoni;
disposte ricognizioni personali -anche fotografiche-
al fine della identificazione di numerosi imputati;
effettuati diversi confronti nonché ordinate ulteRI
ri perquisizioni e disposti sequestri.
In esito alla espletata istruttoria, in data A
23 ottobre 1985 veniva richiesto dal P.M. il rinvio a giudizio, dinanzi alla Corte di Assise di Bologna
di GA IEAN (in custodia cautelare sin dal 17 settembre 1985) e di altri centoventi imputati
Sulle imputazioni va ricordato, in sintesi s che il TT, il GA, il FE ed il Da
nieletti, sono stati chiamati a rispondere, rispet tivamente, della costituzione, dell'organizzazione e della direzione della associazione criminosa die cui trattasi aggravata dalla presenza di numerose
armi e diretta all'acquisto, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti ed alla riscossione, me-
diante minaccia e violenza, dei relativi crediti del l'associazione e dei singoli partecipi, verso terzi
(art.75 III°, IV°, V9 c. della L.22.12.1975 n.685)
Ad un notevole numero di imputati, divisi in più
gruppi costituiti da fornitori, acquirenti, riven ditori, intermediari, collaboratori ed esecutori del traffico di droga erano contestate ipotesi di 13
appartenenza a singole organizzazioni criminali satelliti, sempre finalizzate al commercio degli stu pefacenti.
Agli stessi imputati di cui in precedenza -non ché a numerosi altri prevenuti- venivano addebitati inoltre, vari delitti continuati ed aggravati di ac quisto, detenzione e spaccio di ingenti quantitati-
vi di stupefacenti (art.110, 81 cpv. C.P. 71 e 74
II° co. L.S.)
Una più ristretta serie di imputati era, invece chiamata a rispondere di ipotesi, meno gravi, di fatti di droga.
In ordine agli episodi di introduzione di eroina nella casa circondariale di Bologna era chiesto il rinvio a giudizio degli imputati: SP, HI
De SI, PI, LG, NO e FI in re-
lazione ai reati di cui agli artt.110, 81 cpv., 61
n.9 C.P. e 71 della L.685/1975; nonché degli impu-
tati FE, DI e AR oltre che per i predetti reati, anche in ordine ai delitti di cui agli artt.319, 320 cod.pen. (110 cod.pen.mil.) e
321 cod.pen. rispettivamente ascritti,Al AT,
al Di PA, al ON, al AC ed alla RR
erano contestate particolari ipotesi di "offerta in vendita". alla "associazione" di quantitativi, non 14 -
modici, di cocaina (provenienti dalla Colombia) e di cessione dei relativi campioni.
Veniva, poi, chiesto il rinvio a giudizio del
GA: per l'omicidio aggravato dello ZaccaEL;
per il tentativo di omicidio del CE, nonché in concorso con il TT, lo LI ed il
Celon@ medesimo- per il tentativo di estorsione e continuata commesso -unitamente a reati di lesioni personali con arma- in danno di numerosi clienti del la associazione criminosa.
Al TT, unitamente al FE ed altr
HI, era contestato anche un fatto di estorsio ne in danno di LI NT ed agli stessi, assie me al GA, al EL, allo RR, al Sala al AC ed a numerosi altri imputati, era no attribuiti svariati reati di illegale detenzio ne, porto e vendita di armi, comuni, da guerra ed anche clandestine.
Il FE, il EL, il TT, il
ON ed il NI erano rinviati a giudizio anche per avere partecipato alla rapina aggravata
(di cui si è detto all'inizio) ed al furto aggra-
vato di una A.R. "Alfetta" servita per compiere la rapina medesima.
Da ultimo al TT, in concorso con il Li- 1
- 15
-
quori, era contestata, inoltre, la ricettazione di una autovettura Mercedes;
al IN il furto di un orologio d'oro ed al ZZ il già menzionato
"favoreggiamento" in relazione al ferimento, da lui stesso sofferto, ad opera del GA.
La Corte di Assise di Bologna, nella sentenza resa in data 18 aprile 1986, innanzitutto, afferma va la sussistenza di una sola organizzazione a de-
linquere costituita dal TT, dal GA, dal
EL e dal FE e proscioglieva, quindi tutti gli altri imputati, dalle "associazioni" aggre gate o, comunque, satelliti alla prima. Riteneva,
altresì, la sussistenza, nei reati di cui alla L.
685/1975, della aggravante dell'ingente quantitati- vo di stupefacentete (laddove contintestate aglia agli imputati ed affermava la penale responsabilità degli stessi in ordine non solo alla detenzione ed al commercio della droga, ma anche -ove contestata- alla ipotesi di mera "offerta in vendita" del prodotto.
Affermava anche la penale responsabilità del
GA -a titolo di "dolo eventuale" in ordine al l'omicidio a lui ascritto _ ed anche in relazione al
Dichiarara, pai le ulteRIri sue imputazioni che la responsabi lità di numerosi altri imputati così come sarà pre cisato in occasione dell'esame delle posizioni de- - 16
to gli stessi, in quanto ricorrenti.
Unificati i reati ove sussisteva il vincolo della continuazione, e concesse le attenuanti gene riche soprattutto, a coloro che avevano confessatd e collaborato la Corte irrogava le pene di giusti zia nei confronti degli imputati dichiarati colpe-
voli, pronunziando, da ultimo, diversi prosciogli-
menti con svariate formule.
Avverso tale sentenza proponevano appello ili
Pubblico Ministero, il Procuratore Generale nonché
gli imputati.
La Corte di Assise di Appello di Bologna, con sentenza resa 1'11 aprile 1987, previa declaratoria di inammissibilità per rinuncia e per mancata pre-
Camilsentazione dei motivi dialcuni gravami (rispettiva presentati mente della pubblica accusa e do diversi imputati rigettava tutte le questioni pregiudiziali pre liminari sollevate dagli appellanti.
Nel merito, confermava, innanzitutto, l'impo-
stazione della sentenza di primo grado in ordine.
sia alla sussistenza di na sola "associazione a delinquere" finalizzata al traffico della droga,
che alla punibilità della mera offerta di stupefacen te ascritta ad alcuni prevenuti disattendendo, quin di, i contrari assunti, rispettivamente, della pub 17
blica accusa e degli imputati.
Riteneva poi, che potesse sussistere l'aggra-
vante dello "ingente quantitativo" di eroina sol-
tanto allorché le partite trattate avessero raggiun] to, quantomeno, la soglia del mezzo chilogrammo di conseguentemente, confermava la susstupefacente e,
sistenza di tale aggravante soltanto in relazione ai traffici di droga commessi dai partecipanti alla associazione criminosa di cui sopra, escludeniola per gli altri imputati.
Confermava, quanto all'omicidio volontaRI ascrit to al GA, l'impostazione dei primi giudici secon do cui il prevenuto rispondeva, per tale delitto,
a titolo di "dolo eventuale", rigettando la doglian za della difesa appellante che ne aveva richiesto la derubricazione in omicidio "preterinzenzionale”.
Accoglieva, invece, il motivo di appello della pubblica accusa secondo cui -tenendo conto anche
delle pene inflitte agli altri imputati- al GA
capo carismatico della intera associazione- conché
al TT IU erano state irrogate pene troppo esigue in relazione alla particolare gravità
i dei reati loro ascritti e, provvedeva, quindi,!al-
l'aggravio delle pene medesime.
In accoglimento dei gravami di diversi inpu- 18
-
tati, la Corte pronunziava, tra l'altro, proscio--
glimenti, con formule varie anche limitati a parte delle imputazioni. Provvedeva, pure, ad eliminare alcune aggravanti - tra cui quella di cui all'art. 74 L.S. (rimasta, соде si è detto, solo per i re-
sponsabili del reato previsto dall'art.75 L.S.). Con
cedeva a taluni le attenuanti generiche ovvero la
"prevalenza" delle già concesse attenuanti;
e. cón
seguentemente, diminuiva le relative pene.
Inoltre procedeva alla unificazione, sotto 11
vincolo della continuazione, di reati ascritti, ad alcuni imputati anche in processi già definiti a lo ro carico, rideterminando, quindi, le pene relative.
Veniva anche pronunziata la estinzione di nume rosi reati per cause varie (morte del reo ed amnistia)
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte bo-
lognese nonché 88 imputati, depositando i prescritti motivi soltanto 71 di essi, così come viene esposto nella parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) alla trattazione dei singoli ricorsi giova premettere l'esame delle questioni pregiudiziali e preliminari-nonché attinenti al regime delle prov comuni a molteplici ricorrenti. 19
I. COMPETENZA PER MATERIA
I ricorrenti LA OL, UR NT
e NZ CH hanno eccepito la nullità dell'inte ro giudizio di merito per essersi verificata la violazione delle norme sulla competenza per material
Nella specie, non si sarebbe verificata -secondo i ricorrenti- alcuna delle ipotesi di "connessione"
tassativamente previste, dall'art.45 c.p.p., ai della fini derogativi (competenza per materia. I fatti di droga attribuiti ai ricorrenti non avrebbero pre sentato legame alcuno, infatti, con l'omicidio volon taRI dello ZaccaEL di competenza della Corte
di Assise. Né poteva ravvisarsi una "connessione probatoria" nel mero fatto che il coimputato GA
-incriminato per l'omicidio- avesse chiamati in cor reità la maggior parte degli imputati rientrando,
tale denuncia, non nell'ambito probatoRI, bensì in quello della "notizia criminis".
Non ritiene la Corte che siffatta eccezione abbia fondamento alcuno.
Va, innanzitutto, ricordato che le principali fonti di accusa degli imputati risultano costitui-
te dalle chiamate in correità del GA e del FI
.
sanotti le quali, pertanto, non vennero recepite dai giudici di merito come mere "notitia criminis", - 20
-
bensì furono valutate nell'ambito delle vere.e pro prie risultanze probatorie (così come sarà meglio approfondito allorché si tratterà dello specifico argomento).
Orbene, la valutazione della sussistenza della
"connessione probatoria" tra il processo di compe-
tenza della Corte di Assise di Bologna per la ucci sione dello ZaccaEL di cui era imputato il GA
principale accusatore degli altri imputati, ed il:
procedimento a carico dei predetti imputati, rienx trava nel potere discrezionale del giudice di me rito, insindacabile, in questa sede di legittimità,
una volta che non risultava violato il principio sancito dall'art.50 c.p:p. (che prevede la nullità
soltanto allorché i reati di competenza di un giu-
dice più elevato in grado siano giudicati da un giudice infeRIre) ed era stato ottemperato allo obbligo della motivazione a riguardo, Sotto tale ultimo profilo i giudici di merito avevano, pun-
tualmente, giustificato la dichiarata connessione probatoria: nel senso che, lo stesso omicidio ed
i fatti estorsivi addebitati al GA, trovavano la loro genesi logica nell'ambito della associazione criminosa, nonché del traffico di droga incentrato nell'Emilia-RO. Onde, le rispettive risultan- - 21
ze probatorie, interferivano e si riscontravano a
vicenda creando un indissolubile legame tra i due processi.
Ciò premesso, una volta accertata la sussisten za di siffatta connessione soggettiva probatoria la deroga alla competenza per materia interveniva
"ope legis" divenendo nella specie operativa, la
"vis actractiva" da parte della Corte di Assise di
Bologna nei confronti dell'intero processo di cui trattasi.
Né può seguirsi l'argomento dei ricorrenti se-
condo cui si sarebbe, nella specie, verificata la ipotesi di cui all'art.48 bis c.p.p. ostativa, come tale, alla riunione dei procedimenti.
Invero, se non poteva revocarsi in dubbio che l'omicidio era stato consumato ad opera del GA, non era invece ancora raggiunta la prova della ci-
nematica dell'episodio e della effettiva motivazio ne del delitto: prova indispensabile alla qualifi-
cazione della specie ed intensità del dolo relativoi
Né, tantomeno poteva dirsi esaurito l'"iter"
probatoRI afferente ai fatti estorsivi contestati allo stesso GA -ed anzi era, più che presumibile
·
☐ che, siffatte, prove, potessero essere acquisite d'un unico, più ampio processo coin- nell'ambito 22
1.
volgente la associazione criminosa ed i traffici di droga nonché i proventi relativi.
Da ultimo, non può non essere osservato che
-se pure avessero avuto, un qualche fondamento, le doglianze in ordine alla connessione poiché gli in teressati non si ernao avvalsi, a suo tempo, della facoltà di chiedere la separazione dei giudizi (né
sussisteva la già menzionata ipotesi di "nullità asi soluta" per violazione dell'art.50 u.p. c.p.p.) gli effetti della connessione sulla determinazione delle competenza dovevano essere considerati definitivi anche per intervenuta "acquiescenza" in relazione al processo ormai giunto alla fase dibattimentale dinanzi alla Corte d'Assise.
II° – censurE SUL RITO SOMMARIO
F' stata eccepita, preliminarmente, da alcuni ricorrenti (GA IEAN, AC IS, Po-
letto LE e GA NT) la violazione delle norme riguardanti la istruttoria "sommaria" adot-
tata, nonostante la necessità di più approfondite indagini. Oltretutto, nella ipotesi in esame, essen
do presente una imputazione (art.575, 576 n.1 cod.
(pen.) che prevedeva la pena dell'ergastolo ed inol tre, poiché il pubblico Ministero non era riuscito
a contenere la istruttoria sommaria -a carico degli f 23 -
imputati detenuti- entro i limiti del quarantesimo giorno ed aveva omesso di richiedere in siffatto ter mine, la trasformazione della istruttoria nel rito formale sarebbe intervenuta una causa di nullità
assoluta, ai sensi dell'art.185 n.2 e 3 c.p.p., che avrebbe invalidato l'intera istruttoria sommaria celebrata fuori dei limiti consentiti dalla legge.
Non ritiene la Corte che la censura abbia un qualche fondamento.
Corre l'obbligo, innanzitutto, di precisare che a quanto consta dalla analitica lettura delle tavo le processuali - non si è nella specie, verificata la violazione dell'art. 272 cpv. c.p.p. (in relazio ne all'art.398 c.p.p.) non risultando oltrepassato il quarantésimo giorno di durata della custodia:
cautelare _ senza che fosse intervenuta la richiesta di citazione a giudizio. Il primo arresto (quello del GA) avvenne, infatti, il 17 settembre 1985 ed il successivo 23 ottobre - e, cioè, entro il quaran tesimo giorno prescritto- il pubblico ministero pre sentò la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui in rubrica. Per gli altri reati riguardanti,
prevalentemente, fatti conseguenziali (o collate-
rali) quali il reimpiego dei profitti della atti-
vità criminosa (ed altri reati) per i quali fatti - 24 - 1
risultavano necessarie indagini più approfondite e di contenuto tecnico (come ad esempio, le indagi ni bancarie) veniva operata la separazione dei giu-
dizi ed il proseguimento della istruttoria formale senza alcun pregiudizio per la difesa degli imputati
(diversamente da quanto ha dedotto il ricorrenters
GA)
Quanto alla scelta del rito sommaRI operata
è vero che, per effetto della legge 7 novembre 1969
n:780 (e successive norme) il potere discrezionale del pubblico ministero a riguardo non è più asso-5-
luto tuttavia, una volta che risultino rispettati
-
i limiti tassativi previsti dal codice di rito, e!
non sia stato dalle parti esperito il particolare rinedio giurisdizionale di cui all'art.389 C.D.D.j deve ritenersi assolutamente preclusa (anche in tale caso, come si è già detto per la connessione;
per sostanziale "acquiescenza" degli interessati)
ogni facoltà di rimettere in discussione la legit timità del rito della celebrata istruttoria.
Del resto è costante la giurisprudenza di questa corte nell'afermare che, anche nella ipote-
si della presenza di una nullità riguardante la scelta del rito istruttoric, non rientrando la stes sa tra quelle d'ordine generale di cui all'art.185
f 25
c.p.p. non potrebbe essere ritenuta idonea ad inva lidare il giudizio, comunque, risultando sempre sog getta alla sanatoria prevista, dall'art.187 c.p.p.
anche per intervenuta acquiescenza delle parti (Cass.
Sez.VI^7.2.1974 n.1147; Sez.I^23.9.1980 n.9699; ·
Sez. VI 21.3.1984 n.2567; Sez.1^8.7.1985 n.6888;
Sez.V 14.X.1986 n.10841).
III°
- CENSURE SUL DECRETO DI CATAZIONE A GIUDIZIO E' stata eccepita da un gruppo di ricorrenti
(CE VI, OT LE, ID Tom
maso; LL TO;
AR AU e OL
LE) la nullità della richiesta del Pubblico.
Ministero del decreto di citazione a giudizio -e di tutti gli atti ad essa successivi- per la inosser vanza in relazione ad alcuni interrogatori, per-
quisizioni, sequestri e perizie, del termine di de posito previsto dall'art.304 quater per l'esa me degli atti istruttori da parte dei difensori de gli imputati. Invero, poiché il P.M. aveva richie-
sto il rinvio a giudizio nonostante non fosse scadu to (e, per il CE, neppure iniziato) il termine utile al predetto esame. si era verificata. una viol lazione del diritto di difesa tale da invalidate il decreto di citazione a giudizio e gli atti succes-
sivi. La interpretazione della sentenza impugnata - 26
-
-secondo cui in mancanza di interdipendenza causale tra l'atto istruttoRI soggetto al deposito ed il decreto di citazione a giudizio, quest'ultimo re-
sterebbe salvo se fosse esatta, vanificherebbe lai
"ratio" dell'art.304 quater c.p.p, e, per l'effetto
-secondo i ricorrenti- darebbe ingresso alla ecċe-
zione di illegittimità costituzionale della predet ta norma -con riferisento agli artt.411 e 189 c.p.p perché in contrasto con l'art.24 della Costituzione
Infatti la interpretazione dell'art.411.c.pip. för-
nita dalla Corte di Assise di Appello, sostanzial-
mente, consentirebbe di escludere l'esercizio del diritto di difesa nella fase della istruttoria son maria in relazione ad ogni atto istruttoRI che non fosse, strettamente, correlato alla emissione del decreto di citazione a giudizio.
Siffatte censure, ad avviso del Collegio, ap paiono prive di fondamento.
Va, anzitutto, qui ricordato il prevalente orientamento di questa Corte secondo cui la inosserui,la vanza delle formalità previste dall'art.304 quater non costituisce pullità assoluta in quanto non comporta un radicale e definitivo pregiudizio del diritto di difesa. Infatti una eventuale omissione,
o ritardo, nell'avviso di deposito di alcuni atti - 27
nel corso della istruttoria sommaria, non impedisce che degli stessi il difensore prenda piena conoscenza attraverso l'apposita comunicazione dovuta in con-
comitanza con il decreto di citazione a giudizio e possa, quindi, esercitare i diritti relativi con le garanzie previste per la fase predibattimentale, ben maggiori di quelle afferenti alla istruttoria som-
maria nella cui specialità il regime previsto del-
l'art.304 quater. c.pip..deve pur sempre intendersi inquadrato (Cass. Se.II 6.7.1981 n.1123; Sez;
I^.
6.12.1982.n.11603; Sez.V^15.2.1983 n.1337; Şez. V^
14.6.1986 n.895; Sez. VI 13.11.1986 in giust.pen.
1987 III 618/649)..
Da siffatti principi discende che la violazione delle regole, sancite dall'art. 304 quater c.p.p..
ancorché tempestivamente dedotta (come nella specie
è avvenuto) non rientrando nella ipotesi di nulli tà assoluta- rimane circoscritta a quel determinato atto affetto da invalidità ("vitiatur sed non vi-
tiat") e non si estende agli atti ad esso successi-
vi, salvo che non venga dimostrato così come tassa tivamente disposto dall'art.189 c.p.p.- che i pre detti atti risultano "consecutivi" e "dipendenti dall'atto invalido.
Costantemente questa Corte si è pronunciata nell 28
senso che le invalidità afferenti al deposito degli atti di cui all'art.304 quater c.p.p. in tanto può
incidere sulla richiesta (o sulla ordinanza) di rin vio a giudizio, in quanto il contenuto stesso di-
tali atti sia determinante ai fini del rinvio aïgin
dizio medesimo. E non villa ipotesi che lo stesso.
atto rinvenga il propRI supporto sufficientementes giustificativo in altre risultanze probatories (Casa
Sez.I^28.4.1980 n.1009; id.
4.7.1984 n.1251; id. ' 8.8.1986 n.2865.in Eiust.pen. 1987 III° 417,35578 ITT 15.9.1987.n.9826; - Sez.I^: 20.2.1987 n.95) .
Pertanto, nella specie -in cui l'inosservanza delle formalità di cui all'art.304 quater c.p.p.
riguardava, così come riconosciuto dai menzionati
ricorrenti (peraltro carenti di interesse alla ec-
a quegli atti cezione in ordine. cui erano estranei)}
i verbali di interrogatori, sostanzialmente negativi soprattutto, la perizia necroscopica del ET
zelli da cui potevansi ricavare elementi non deter minanti il rivio a giudizio (essendo il GA es-
senzialmente confesso) non appare sussistente sif-
fatta interconnessione invalidante ben potendo, il rinvio a giudizio medesimo, sostenersi sul fondamen to costituito dal coacervo delle ulteRIri risultar ze probatorie. 29
Né possono seguirsi i deducenti allorché eccepi scono che, siffatta interpretazione giurisprudenzia le (del combinato disposto tra gli artt.304 quater e 189 e 411 c.p.p.) condurrebbe ad una "lesione di diritto di difesa" tutelato dall'art.24 della Co-
stituzione. Invero siffatta lesione non può ipotiz zarsi allorché l'esercizio di tale diritto, in rela zione a quei particolari atti, non sia sopresso, ben sì trasferito, come si è detto, ad un momento imme-
diatamente successivo e, peraltro, non sottoposto agli antecedenti limiti inerenti al rito sommaRI
cui gli atti si riferivano.
In ogni caso la palese infondatezza di siffatta indiretta eccezione di illegittimità costituzionale può ben ricavarsi dai principi che possono trarsi da pronuncie della stessa Corte Costituzionale sull'ar gomento (tra le altre si vedano: C.Cost. 19.6.1975
n.150 e 20.6.1977 n.119). IV - QUESTIONI SULLE RISULTANZE PROBATORIE
Non può essere rilevato, in via preliminare, che molti ricorrenti hanno sostanzialmente, sollevato censure riguardanti il potere discrezionale dei giu dici di merito in ordine alla valutazione dedelle prpro ve: censure, come tali, inammissibili in questa se de di legittimità, in virtù di principi troppo noti 30
-
guj ier essere Villustrati
Tra i vari espedienti cui è stato fatto ricorso vi è la denuncia del "travisamento dei fatti" e ».
delle risultanze probatorie, in più occasioni ele-
vate dai ricorrenti.
A questo proposito è appena il caso di ricor->
dare la costante giurisprudenza di questa Corterse
condo cui, il "travisamento" che inficia di nulli-
tà la sentenza -in quanto ne vizia gli essenziali:
presupposti logici- è soltanto quello che portasan dare per scontato un fatto decisivo
- manifestamente escluso dalle risultanze probatorie-oppure a dene-
gare la sussistenza di elementi obiettivi pacifica mente e palesemente acquisiti al compendio delle prove stesse (Cass.Sez. IV 15.1.1982; id. 9.6.1986
in giust.pen. III° 411, 333; Sez. I^17.1.1986 ivi
1987 III° 306/259˚ Sez. VI^12.3.1986 in id. 1987 II°
322).
Non può, pertanto;
farsi rientrare in siffatta,
più pertinente, nozione di "travisamento", la mera interpretazione valutativa delle risultanze proba-
torie effettuate dal giudice di merito ai fini del riscontro della validità dell'accusa pur se. sif-
fatta interpretazione, diverga da quella offerta dalla parte ai fini difensivi. - 31
-
Invero la stessa attività del giudice di va-
lutazione di alcuni elementi acquisiti e di_svalu-
tazione di altri ai fini della ricostruzione della verità giudiziale è funzione essenzialmente discre zionale e, come tale, soggetta a controlli intrinseci soltanto nel grado di merito e che, pertanto, se ma
nifestata nella motivazione della sentenza con ar-
gomenti giustificativi congrui e convincenti si sat
trae a qualsiasi censura in sede di legittimità.
Ciò premesso;
in esito alla analitica lettura delle carte processuali, non è emerso alcun effet-
tivo travisamento di fatto addebitabile ai giudici di merito mentre le relative censure dei ricorrenti
+ a riguardo, si risolvono, in una sostanziale criti ca della valutazione dei fatti e delle prove inam-
missibile in questa sede di legittimità.
Pertinente è; invece, la censura dedotta da diversi ricorrenti (CE, OT, ID,
OL ed altri), secondo cui i giudici di merito.
facendo assurgere a dignità di prova accusatoria il contenuto degli interrogatori del GA e del Fi
sanotti, sostanzialmente, avevano parificato gli im putati ai testimoni in violazione degli artt.24
| III° c.c. 348 bis c.p.p.
TUTTAVIA, anche siffatte doglianze e le altre che tendo 32
no ad inficiare la validità delle accuse dei cosid detti "pentiti" sono prive di fondamento.
Innanzitutto occorre anche qui ricordare la co stante giurisprudenza di questa Corte secondo cui pur non dovendosi confondere i ruoli del testimone e dell'imputato ancorché chiamante in correità, pu re le dichiarazioni di quest'ultimo, se legittima mente acquisite al processo -secondo il disposto di cui agli artt:348 bis e 450 bis cod.proc.pen.- esu lano dall'ambito della "notitia criminis" e dalla sfera dei meri indizi e costituiscono, dal punto di vista ontologico e strutturale, dei veri e propri elementi probatori che, al limite, potrebbero anche assurgere ad esclusive fonti di convincimento del giudice. Solo allorché la valutazione della atten'
dibilità intrinseca delle predette dichiarazioni accusatorie non si risolva in modo del tutto tran-
quillante; sorgerà la necessità di ricorrere ad elementi probatori estrinseci, di conferma e di ri scontro delle predette accuse (Cass.Sez.I^31.5.1985
in giust.pen. 1986 III° 617; Se VI^26.11.1986 ivi
1987 III 629/527; Sez I^16.X.1986 ivi III° 122/90;
Sez.I^12.VI. 1987 n.7370)
Orbene, nella specie, i giudici di merito hanno sottoposto le chiamate in correità del GA e del 33
TT a penetrante ed analitica operazione criti ca accertando;
innanzitutto, la immediatezza e spon taneità delle stesse: peraltro, salvo lievissime difformità (derivate dall'enorme congerie di fatti memorizzati e denunciati) di contenuto, sostanzial mente, identico, quanto alle accuse ai singoli im-
putati. E ciò, nonostante che i due dopo il loro arresto, non fossero stati in grado di comunicare tra loro (come già si è sottolineato in narrativa)
Il contenuto di tali dichiarazioni è stato valu
.
tato con la particolare cautela con cui è doveroso esaminare tutto ciò che proviene dalla parte impu-
tata, e non si è potuto fare a meno di-concludere che trattavasi di accuse non mosse da particolari mo tivi di astio nei confronti degli accusati ed ori-
ginate -se non propRI da un effettivo ravvedimento-
quantomeno dalla convinzione che, comunque, gli in quirenti sarebbero pervenuti, prima o poi, a SCO-
prire l'attività della associazione criminosa e di tutti coloro che con la stessa avevano collaborato. E' del tutto umano che i predetti "pentiti" speras sero, attraverso la loro collaborazione, di ottenere una attenuazione dei rigori della legge ma, tale speranza, non poteva assolutamente costituire in- teresse a creare accuse calunniose che, prima o poi - 34
osto
P
si sarebbero ritorte in loro danno, Alle chiamate sole. in correità, pertanto, nan per la predetta aspira-
Wou zione alla clemenza, poteva negarsi il carattere del
"disinteresse probatoRI" che sussiste, essenzial mente, allorché, dalle accuse, non possa ricavarsi un sicuro tornaconto personale di chi le profferisce:
quale l'alleggerimento delle prove a propRI carico o, semplicemente, una soddisfazione morale ritorsi-
va. Invece i predetti "pentiti" che, ripetesi, non erano ispirati da alcun motivo di vendetta , rivelan do la fitta trana criminosa che collegava gli impu tati tra di loro,finivano per ribadire ed aggravare le prove a carico di loro stessi quali principali artefici é organizzatori della attività criminosa di traffico di stupefacenti.
Oltre al menzionato, approfondito esame sul pia no logico e psicologico, delle chiamate in correità,
peraltro condotto dai giudici della Corte di Appel
lo con pregevoli argomenti, vanno posti in eviden-
za i numerosi riscontri probatori puntualmente ed analiticamente indicati dai giudici di primo grado e costituiti da confessioni, anche parziali di al-
tri imputati, dall'esito di perquisizioni, da coid cidenze di luoghi, di tempi e di incontri;
da ele menti personali e comportamentali;
e, comunque, da :
- 35
un coacervo di risultanze confermative di fatto
(che non possono essere in questa sede elencate).
Riscontri che nella sentenza di primo grado sono stati sottoposti ad attenta analisi critica (da pag. 132 a 136.) onde pervenire alla inevitabile e del tut to logica, conclusione che, siffatte chiamate in correità, potevano assurgere al rango di vera e propria prova accusatoria nei confronti dei coimpu tati.
B) Prima di passare all'esame dei singoli ri-
corsi proposti dev'essere preso atto della inter-
venuta inammissibilità, per mancata presentazione dei motivi: 1) del ricorso proposto dal Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Bologna nei
· confronti di CO RO, Di PA AN;
FI AL, LF EL, RO AR,;
FE SI, AC IS, AT VI
RI, PI SC e SU KO;
2) dei ricorsi proposti da: MA IU, Anto-
nacci ZO, TE GO, NU SC,
PE AR, DE IU, De SS Gabrie
le, FI AL, FI SC, TU
SC, LF OL, RR EF, MO
DE AD (alia DE), EL AR, HI
IU, HI NC e DI EO. 36 -
Devono essere dichiarati inammissibili per in-
tervenuta rinuncia i ricorsi di NZ SA
re e MU AT.
1) PROCURATORE GENERALE
Nel primo motivo, ha denunciato il P.G. 1'er-
ronea interpretazione dell'art.74 cpv. della L. n..
685 del 1975, da parte della Corte di Assise di Ap-1
pello di Bologna che avrebbe fissato in 500 grammi di eroina pura la quantità che poteva essere rite-
nuta "ingente" ai fini della predetta aggravante dovendosi, invece, ritenersi esatta la nozione, a tal proposito, enunciata dal giudice di primo grado che aveva ritenuto tale il quantitativo di 50 gram mi- di eroina pura , sia perché potevano ricavarse ne un numero ingente di dosi droganti (dalle 1.000
alle 2.000) e sia in quanto era necessaria una for te somma (circa 100 milioni) per il suo acquisto.
Con il secondo mezzo si è censurata la erronea interpretazione dell'art. 75 della legge n.685 del
1985 avendo i giudici di merito escluso la sussi-
stenza del reato associativo in relazione a quei
"gruppi" che avevano tenuto con l'associazione prin cipale, rapporti "continuativi e con carattere di
esclusività" diretti alla fornitura ed all'acqui-
sto dello stupefacente. - 37
-
Infatti, attraverso la conoscenza delle rispet-
tive funzioni e dello stabile apporto dei gruppi satelliti di fornitori e di acquirenti, la stessa organizzazione principale si sarebbe integrata e rafforzata.
Non ritiene questa Corte che possono seguirsi le pur pregevoli, argomentazioni del Procuratore Ge-
nerale presso la Corte di merito.
Invero, nella sentenza impugnata, con adeguata motivazione, si è ritenuto di confermare la sussi-
stenza della aggravante di cui al capoverso dell'art
74 della L. n.685 del 1975, soltanto nei confronti dei
partecipi della associazione criminosa (di cui al-
l'art. 75 della predetta legge) non potendosi revo- care in dubbio che, quantomeno, nel peRIdo di mag giore intensità del traffico, il movimento dell'eroi na, nell'ambito dell'associazione superasse il mez-
zo chilogrammo per volta: quantità che, anche alla luce della prevalente giurisprudenza, non poteva non rientrare nella nozione di "quantitativo ingente"
previsto per la sussistenza della aggravante ci cui trattasi
Diversamente doveva concludersi quanto ai singolsingoli estranei alla associazione in relazione ai quali tenuto conto dell'esito delle perquisizioni effet- 38
-
tuate, del grado dello stupefacente sequestrato
(eroina al 25%) del fatto che non vi erano dati cer ti sull'esatto quantitativo massimo di volta in vol ta trattato, non risultava raggiunta, nella speciel in esame, la prova evidente che i predetti singoli imputati smerciassero quantitativi "ingenti" di erot nae, siffatta valutazione, si sottrae a censura
di legittimità.
Parimenti infondata la doglianza della pubbli ca accusa in ordine alla estensione del delitto di
\cui all'art. 75 L.S. anche ai partecipi dei gruppi di fornitori o di acquirenti che gravitavano intorno all'associazione guidata dal GA
Invero, affinché gruppi satelliti di traffican ti possano farsi rientrare nella associazione cri-
minale organizzata ai sensi dell'art.75 L.S. occor re non solo che i partecipi conoscano l'esistenza dell'associazione aderendovi spontaneamente, e fon-
dendo le proprie lontà nella finalità del sodalizio,
ma anche che i gruppi siano articolati in modo tale da doversi servire, per funzionare, delle strutture della organizzazione principale che, a sua volta,
sia in grado di servirsi degli stessi per il rag-
giungimento del fine comune (Giurisprudenza costant
Cass. Sez.VI^27.11. 1985 e Sez. I^26 3.1984 in giust 39
pen. 1987 II° 46-11 e 1985 II° 88; Sez:1^7.8.1985 n
7462; Sez.VI^28.1.1986 in giust.pen.87 III 361/319
Sez.VI 6.5.1987 n.759).
Orbene i giudici di merito, con motivazione congrua ed osservante dei suesposti principi, hanno avuto modo di dimostrare che fuori del dato (ovvio in tale tipo di crimine) d'un preferenziale e fre-
quente rapporto di affari nell'ambito d'una generica
-comunanza di programma criminoso nel campo degli stupefacenti non era stato assolutamente provato un effettivo accordo criminoso diretto a legare, in modo stabile, esclusivo e continuativo, gli organi-
smi satelliti alla organizzazione principale, at- -
traverso la comune consapevolezza ("affectio socia-
tatis scelerum") che le attività proprie e quelle degli altri, si integravano a vicenda al fine di realizzare lo scopo della associazione costituito dall'introduzione e dallo spaccio della droga in una determinata area.
In mancanza di siffatta prova, risultava ispiral ta ai principi della logica e del diritto la deci-
sione dei giudici -sia di primo che di secondo grado-
di circoscrivere il reato associativo agli originari protagonisti per cui la prova era stata ampiamente raggiunta.
f - 40
2. GA ER
Risulta condannato alla pena di anni venti di reclusione e di lire centocinquanta milioni di mul ta per i delitti -unificati tutti dal vincolo della continuazione- di cui agli artt.75 1° III° IV° e yo c. della L.685 del 1975; 81 cpv. C.P. 71 e 74
della medesima legge;
575, 576 n.1, 577 n.4, 61
n. 2 ed 11 cod.pen. (omicidio dello ZaccaEL);
81 cpv. 110 C.P. 10-12 e 14 della L:497 del 1974;
81 cpv. 110? 582, 585; 61 n 2 cod pen;
81 cpv. 110
56; 629 C.P.; 110, 648 e 612 cod.pen._
1°) Sul primo motivo di ricorso riguardante.
le censure sul "rito sommaRI" già è stato argonen-
tato in precedenza (retro pag 22)==
II° - III°) Con il secondo ed il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per il vizio lo-
gico e la'erroneità della motivazione in ordine al la qualificazione giuridica dell'omicidio contesta to ed erroneamente ritenuto "volontaRI" mentre trattasi di delitto "preterintenzionale"
(secondo il ricorrente, Invere, a differenza di quanto affermato dai giudici di merito, l'imputato non aveva ammesso la
"volentarietà dello sparo" limitandosi ad affermars di avere avuto l'intenzione, non di "uccidere" ma,
semplicemente di "ferire". Inoltre era errata la - 41
-
ricostruzione dell'episodio ed il diniego che il col po fosse stato esploso verso il basso, in quanto i giudici di merito non avevano tenuto conto che,
al momento del fatto, il GA teneva la pistola nella mano sinistra "naturalmente abbandonata verso il basso" mentre, lo ZaccaEL si era già alzato e trovavasi in posizione frontalmente aggressiva.
IV°) nel quarto motivo si è dedotta l'erronea interpretazione delle norme sulla associazione cri minale contestata al GA poiché, quando costui si uni al TT, mancava il numero indispensabile alla permanenza associativa, essendosi già ritirati gli associati EL e FE. In ogni caso non poteva essere attribuita al GA la qualifical di organizzatore e, tantomeno, di "capo", non sus-
sistendo, peraltro, alcun gregaRI sul quale costui potesse comandare.
V VI° E VII°) negli ultimi tre motivi si è
dedotta, innanzitutto, l'erronea interpretazione del le norme concernenti l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 C.P. negata dalla Corte di merito, nonostan te l'intervento d'un risarcimento del danno- ancor ché simbolico- tuttavia, concordato tra le parti in teressate'e senza tener conto della disponibilitàate's dimostrata dal prevenuto per elidere o, quantomeno 42
attenuare le conseguenze delle attività criminose a lui addebitate.
Da ultimo, si è denunciata la contraddittorietà
della motivazione della sentenza impugnata laddove,
in accoglimento del gravame del P.M., si stabiliva un aggravio di pena invece di delibare e concedere
la diminuzione di pena richiesta dall'appellante imputato.
Ritiene la Corte che il ricorso non abbia fon damento.
MOTIV II°
- III°) I giudici di merito hanno ampia-
mente, e convincentemente, illustrato le ragioni per cui, nel comportamento del GA-che, in esito a dissapori causati da motivi concernenti i traf-
fici di droga, si era recato all'incontro con lo
ZaccaEL armato di pistola e 10 aveva ucciso -se
non poteva ravvisarsi il dolo "diretto"- purtutta-
via era da ritenersi dimostrato, quantomeno, il dolo
"eventuale": mentre rimaneva fuori di ogni confine logico e giuridico, l'assunto difensivo del dolo
"preterintenzionale". Invero la corte di merito ha esattamente posto in evidenza che lo stesso GA
ha ammesso di avere esploso il colpo "volontariamen te" ed ha escluso solo la volontà di uccidere. E da to che il colpo era partito allorché lo ZaccaEL
f 43 -
(che aveva già subito le percosse e le minacce del-
l'aggressore) stava reagendo slanciandosi contro il
GA, costui, nel premere il grilletto, non poteva non prefigurarsi ed accettare la eventuale ipotesi che il proiettile, uscito dalla sua pistola, colpis se a morte il suo avversaRI. E' vero che il GA
si è difeso assumendo che il colpo era diretto "ver so il basso". Purtuttavia, siffatto assunto, risulta smentito dalla perizia "necroscopica" il cui respon SO -con congrua e convincente motivazione- è stato legittimamente recepito dai giudici di merito.
IV°) Palesemente infondato il motivo concernen te il numero legale indispensabile alla sussisten-
za della "associazione" nonché il ruolo di capo del
GA. Poiché, quando costui si aggregò alla asso-
ciazione (costituita tra il TT, il LEt
ti, il FE ed lo ZaccaEL) progressivamen te assunse le mansioni del FE (che fu, poi,
il primo ad uscire _ _dalla associazione) e fini per rivestire il ruolo di "capo" indiscusso e temut
così come provato attraverso le dichiarazioni dei coimputati, le stesse sue ammissioni e, non ultimo,
(medesimo il significato dell'omicidio dello ZaccaEL (buni) :
to per avere tradito gli scopi della associazione criminosa). Pertanto, così come ampiamente dimostrato f - 44 dai giudici di merito, il GA, per un congruo pe
RIdo di tempo, diresse l'associazione di cui alld art.75 L.S.- formata da almeno tre persone.
MOTIVI VO VI°
- al VII ) Esattamente la Corte di me
-
rito ha negato al GA l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod.pen. Invero, la offerta-di valore, sostan zialmente, simbolico-devoluta dal GA, in accordo con i parenti della vittima, ad un ente benefico,
giammai poteva costituire l'ipotesi di risarci-
mento effettivo del danno previsto dall'art.62 n.6
I p. C.P. (né a tal fine giovava l'eventuale ri-
nuncia tacita degli aventi diritto). Parimenti non rivestiva l'ipotesi di cui alla II^parte del mede-
simo n.6 di tale norma la circostanza che il GA avesse collaborato con gli inquirenti. Invero, i rea ti da lui commessi, avevano già esaurito i princi-
pali loro effetti dannosi ed il suo comportamento fu utile, piuttosto, ad impedire che venissero por tati a termine ulteRIri fatti di droga. D'altra parte, come esattamente sottolineato dalla Corte
di merito, di siffatto comportamento è stato ampia mente tenuto conto (nonostante i suoi gravissimi pre cedenti penali) nella concessione delle attenuanti generiche e, quindi, l'imputato non poteva avvaler sene pure sotto il profilo dell'art.62 n.6 C.P. - 45
-
Anche l'aggravio di pena è stato ampiamente mo tivato dalla Corte di appello con argomentazioni che, ovviamente, assorbivano la contraria deduzio-
difensira ne d'una pretesa eccessività della pena inflitta dai giudici di primo grado: onde le dedotte carenze di motivazione sono assolutamente insussistenti.
3. AN IU.
Condannato alla complessiva pena di anni dodici di reclusione e di lire settantacinquemilioni di multa perché ritenuto responsabile dei reati - tutti
unificati dal vincolo della continuazione- di cui agli artt. 75 I°-III°-IV° e V° c.L.S.; 81 cpv. C.P. 71 e 74 L.S.; 110, 628 I° e III° c. 61 n.2 C.P.; 110
624, 625 n.2, 61 n.2 C.P., 81 cpv. C.P. 110, 629:
56, 629; 81 cpv. C.P. 10-12-14 della L.497/1974;
81 cpv. 110, 648 C.P.
Nell'unico motivo ha censurato la sentenza im pugnata per omessa motivazione in ordine, sia allo inasprimento della pena irrogata nonostante il con-1
tributo determinante fornito dall'imputato all'ac-
cusa che in relazione alla mancata concessione del la attenuante di cui all'art.62 n.6 C.P. Il motivo è sostanzialmente generico e, perál
tro, palesemente infondato,
Invero i giudici di merito, analogamente a quan f - 46
to è avvenuto per l'analoga posizione del GA, han no fornito più che congrua motivazione, in ordine all'aggravio di pena ed anche in relazione alla ·
mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n.6 C.P. (per lo stesso motivo già esposto a pro posito del predetto GA).
4. CA VA
Condannato alla pena di anni sette di reclu-
sione e di lire quindici milioni di multa perché
ritenuto responsabile dei reati,unificati dal vin colo della continuazione, di cui agli artt.75 II°¯
IV° e V° C. L.S.; 81 cpv. C.P., 71 e 74 L.S.; 110;
629 C.P.; 10,12 e 14 della L.497/1974; 110, 628 Iò
e III° c. 61 n.2 C.P.; 624, 625 n.2, 61. n.2 C.P.
I° Con il primo motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e carenza di mo-
tivazione in relazione alla effettiva partecipazione
-dal punto di vista, sia obiettivo che subiettivo,
di esso ricorrente al sodalizio criminoso, non es-
sendo stata acquisita la prova che egli "agisse continuativamente sotto l'impulso di una affectio societatis scelerum" e risultando, invece, dimostra to che le attività da lui svolte erano rimaste nel personale ed esclusi- l'ambito di un suo rapporto vo con il TT. - 47
-
II°
- nel secondo motivo viene denunciata la carenza di motivazione in ordine alla aggravante di cui all'art.74 L.S. ritenuta sussistente, nonostan te il breve peRIdo di partecipazione del ricorren te ad una associazione che, peraltro, trovavasi sol tanto nella fase iniziale.
Il ricorso è totalmente infondato. Invero, come posto in luce dai giudici di merito il FE – ampiamente "confesso". in ordine ai
suoi stretti rapporti con il TT (propRI al-
lorché costui si attivava quale "promotore" della associazione criminosa) e, più specificamente, in relazione alla sua partecipazione ad una "operazione di recupero" di una partita di eroina per incarico dello stesso TT-quanto agli ulteRIri adde-
biti viene raggiunto dalle convergenti, puntuali e concordanti accuse del TT e del GA, com fortate dai riscontri offerti dalle dichiarazioni provenienti dal EL, dall'LI, dal TI
e da esso stesso FE. Da tali risultanze i giudici di merito hanno tratto la motivata convin zione che il ricorrente, unitamente al defunto Zac
caEL ed al TT ebbe a partecipare allá
associazione criminosa sin dal suo inizio, concor-
rendo anche alla fase dell'autofinanziamento (si ve - 48
In
da la rapina al portavalori di S.Remo richiamata in narrativa) attraverso cui l'associazione fu poste grado di iniziare i pagamenti delle partite di eroina.
Che i quantitativi trattati dalla associazio– ne fossero ingenti è stato indirettamente ammesso 1
dallo stesso FE nei suoi interrogatori con riferimento, sia alle partite di eroina e sia alle forti somme che passavano per le sue mani quale
"cassiere" e che si riferivano alla droga ("mi ac corsi che i traffici erano più grandi di ciò che pen savo" .).
Pertanto, sotto ogni aspetto, le censure del
FE sono prive di pregio.
5.- 6.- 7.- IE LE: ON
IO e MO IO
Sono stati ritenuti colpevoli, tutti, del de- litt di cui agli artt.110, 628 I° e III° c., 61
n.2 C.P. ed il EL, anche dei reati di cui agli artt. 81 cpv. C.P., 75 II° IV e V° C. L.
-
685/1975; 81 cpv. C.P. 71 e 74 della stessa legge:
81 cpv. C.P. 10, 12, 14 della L.497 del 1974; 110.
624, 625 n.2 e 61 n.2 C.P.-reati unificati tutti sotto il vincolo della continuazione-e, per lo ef-
fetto, sono stati condannati, il EL, alla pena di anni quattro di reclusione e di lire quat
F - 49 -
tro milioni e cinquecentomila lire di multa e gli altri due imputati, alla pena di anni due di reclu sione e di lire ottocentomila di multa per ciascuno.
Nel motivo comune i ricorrenti hanno dedotto il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di rapina aggravata, reato che andava ri tenuto come "simulato"attraverſil concorso della pre-
sunta parte offesa (portavalori di S.Remo) onde si imponeva la derubricazione di esso nel minore de-
litto di appropriazione indebita. Il NI, da par te sua, ha censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto attendibile la chiamata in correità del
TT che, sul punto della effettività della rapina, si poneva in contrasto con le dichiarazioni del GA e degli altri coimputati.
In ogni caso, sarebbe stato obliterato il ruolo estremamente marginale rivestito nella vicenda dal
NI stesso cui poteva addebitarsi, tuttalpiù, il
"favoreggiamento reale" o la "ricettazione". ||Subor
dinatamente, esso NI, avrebbe avuto, quantomeno,
diritto alla applicazione del "condono" della pena inflitta.
I ricorsi non hanno alcun fondamento. 1
Si richiama, innanzitutto, quanto è stato detto,
nella parte propedeutica, a proposito della atten- 50
#
dibilità delle chiamate in correità del TT.
In particolare, sul punto della rapina contestata, la sua accusa non può essere sminuita dalle dichia razioni del GA in quanto costui, allora appena entrato nella associazione, non aveva partecipato,
come il TT, al progetto di "autofinanziamen to" (in cui si collocava la rapina al portavalori)
e, quindi, non parlava per conoscenza "diretta".a
In ogni caso, le motivazioni delle sentenze di pri Во e di secondo grado -che sul punto si integrano,
perfettamente, a vicenda- forniscono ampia e convir cente gustificazione-sulla scorta diun più che suffie ciente materiale probatoRI-del fatto che la rapina fu "effettiva" e che l'assunto della simulazione era stato escogitato da una "tardiva linea difensi va" che prendeva le mosse da alcune imprecise di-
chiarazioni del GA che, ripetesi, non era pie-
namente al corrente dei fatti.
Parimenti infondati gli ulteRIri assunti del
NI e del ON in ordine ad una loro par tecipazione priva di significativo rilievo alla vicenda Poiché, fu propRI il NI a porre a con
tatto con il TT l'amico ON, il qua le,come dimostrato ĉai giudici di appello, a sua volta, fu colui che forni ai soci l'idea di potere - 51
facilmente "rapinare" un portavalori in rientro dal la Francia ed in possesso di una notevole quantità
di danaro che sarebbe stata utile a dare l'avvio al l'attività della associazione nel traffico della droga.
Palesemente infondato anche il motivo subordina to secondo cui doveva applicarsi il "condono" al de litto di rapina aggravata (art.628 III°c. cod.pen.)
sussistendo la chiara norma preclusiva di cui al n.
36 dell'art.8 del D.P.R. n.865 del 16.12.1986.n.56
8. - TT EL
9. NE TO
-
10.
- TI LE
ID TO 11.
12.
- PP TO
13. DI UR
Sono stati dichiarati colpevoli, tutti, dei de-
litti di cui agli artt.81 cpv. C.P. 71 L.S. loro ascritti ed il AR, pure del delitto di cui all'art.321 C.P. (anch'esso unificato sotto il vinco lo della continuazione) e, per lo effetto, condanna ti il OL, alla pena di anni 6 di reclusione e di lire ottomilioni di multa;
il CE, alla pena di anni 5 di reclusione e di lire sette milioni di - 52
1
为 multa ; il OT alla pena di anni 3 e mesi 6
di reclusione e di lire 5 milioni di multa;
il Giuf
frida alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione e lire 5 milioni di multa;
il LL alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e di lire seimilioni e 500 mila lire di multa;
il AR alla pena di anni 6 di reclusione e di lire 8 milioni di multaš
I difensori del OL e degli altri ricor
·renti (avvocati Testa e Brancaleoni) hanno solleva-
to, in via preliminare, le censure in ordine al rito sommaRI adottato nonché alla omissione delle for malità di cui all'art.304 quater c.p.p. che sono state già esaurientemente trattate nella parte generale (retro pagg. 22 € 25)
Con il secondo motivo ^ ( comune ai ricorrenti
CE, OT, ID e OL) e con il terzo motivo formulato dal solo OL (difesa
Testa) si propongono, innanzitutto, le questioni della legittimità della assunzione, a rango di pro va, delle ben note chiamate in correità (argomento già trattato nella menzionata sede) ed inoltre, si deducono, ulteRIri doglianze in ordine agli accer tamenti dei fatti cui era chiamato a rispondere il
OL, nonché alla valutazione del relativo mate-
riale probatoRI: doglianze inammissibili, come ta f 53 li in questa sede di legittimità.
11,5
Negli ultimi due motivi (formulati dalla dife-
sa Brancaleoni) si è dedotta la illogicità e caren za di motivazione in ordine al diniego delle atte-
nuanti generiche agli imputati CE e AR, non ché alla misura dell'aumento di pena per la conti-
nuazione contestata al secondo imputato.
Anche siffatte censure non hanno fondamento poiché, i giudici di appello hanno ampiamente moti vato, sia il diniego delle attenuanti generiche che la dosimetria dell'aumento. per la continuazione (pag.
348 e 523) sulla scorta, non solo della gravità
dei fatti, ma anche -quanto al CE- dei suoi pes simi precedenti penali e del suo cattivo comporta-
mento processuale e, quanto al AR per i suoi gravi precedenti e perché, con il suo costante at-
teggiamento, "non aveva fornito alcun elemento ido neo a consentire una valutazione benevola". Parimen
ti motivato in modo ineccepibile,l'entità dell'au-
mento di pena per la "continuazione"
14. - IN CO
15. - UR IO
16. - AN EL
Sono stati condannati, i primi due, alla pena di anni quattro di reclusione e di lire 5 milioni a
f 54
multa per ciascuno per il delitto di cui agli artt.
110, 81 cpv. C.P., 71 della L. n.685 del 1975 ed il NZ alla pena di anni quattro e nesi sei di reclusione e di lire 6.500.000 di multa per il mе-
desimo delitto.
Con il primo motivo i ricorrenti hanno eccepi to la nullità dell'intero giudizio per l'incompe-
tenza per materia del giudice di merito;
nel secondo motivo (riservato al Plastino) è stata dedotta la nullità del rinvio a giudizio per violazione del disposto di cui all'art.304 bis, c.p.; e, nell'ul timo motivo è stata censurata la ritenuta attendi-
bilità da parte dei giudici di merito delle chiama te in correità del TT e del GA.
Pertanto, per siffatte questioni, converrà qui richiamare la più volte menzionata trattazione gene rale.
Le ulteRIri doglianze dei ricorrenti, Concer
nenti tutte la valutazione delle risultanze proba-
torie e la ricostruzione dei fatti operata dai giu-
dici di merito risultano palesemente improponibili in questa sede di legittimità onde, sotto ogni pos.
sibile profilo, i ricorsi di cui sopra devono venir rigettati.
17. CH IS - 55 -
18. TO TO
Sono stati prosciolti, entrambi, con formula dubitativa, la prima, dal delitto di cui all'art. 75 L.S. ed il secondo, dal reato previsto dagli artt.
81 cpv. C.P. 71 della predetta legge.
Quanto al primo ■otivo della ricorrente AC,
(nullità del rito sommaRI) si richiama qui quanto argomentato in precedenza.
Con il secondo e terzo motivo si censura la sen tenza impugnata per avere fatto assurgere a prova accusatoria la presenza, meramente passiva della in putata "convivente" del GA e per avere, contrad dittoriamente, confiscato la somma a lei illegitti mamente sequestrata (in primo grado) nonostante la dichiaratacsua estraneità alla associazione crimi-
nosa contestata.
Anche il AT, nell'unico motivo di ricor so ha denunciato la "contraddittorietà" della sen-
tenza impugnata che -dopo avere riconosciuto una carenza probatoria assoluta a suo carico- non aveva conseguentemente pronunziato il suo proscioglimento!
con la più ampia formula.
Ritiene la Corte che entrambi i ricorsi siand infondati.
Non indifferente era il coacervo delle risultan 56
ze accusatorie evidenziate dai giudici di merito e che facevano "ictu oculi" escludere una parteci-
pazione passiva della AC ai fatti del propRI
convivente GA. Infatti, trattavasi di intesta-
zioni al suo nominativo di quote di società (la
"International car " finalizzata al reinvestimento!
dei profitti dell'attività del GA) nonché di and autovettura e del recapito telefonico e di altri significativi elementi accusatori che dimostrano la AC non può certo, dolersi della formula-
bitativa concessale:
Infondata appare anche la censura relativa alla confisca. Così come risulta, infatti, dal verbale di sequestro del 17.9.1985 (fasc.l aff.35) imme-
diatamente dopo l'arresto del GA, venne autoriz-
zata la perquisizione del domicilio della sua con-
vivente AC IS ove l'imputato aveva abitato
In tale residenza vennero quindi sequestrate, tra le altre cose, anche somme ritenute, dagli inqui-
renti, provento della attività criminosa (peraltro ampiamente confessata dallo stesso imputato). Né
risulta che la AC, presente in quella occasione si opponesse al sequestro né che, successivamente,
fornisse dimostrazione che siffatte somme erano
(in tutto od in parte) di sua spettanza. - 57
-
Era, pertanto, del tutto legittina la confisca di tale denaro in conseguenza della condanna de
GA e con preciso riferimento, nel dispositiva della sentenza di primo grado, al predetto verbale di sequestro 17.9.1985 che era stato, come si è der to, eseguito nel domicilio ed alla presenza della
AC. Di qui l'impropRI richiamo, a proposito della confisca stessa, al nominativo della predetta imputata nonostante il di lei proscioglimento con formula dubitativa dalle imputazioni a lei ascritte
Ciò premesso, dev'essere comunque sottolineato che, neppure nel giudizio di secondo grado, la Mac
chi ebbe a fornire una qualche prova che, le predet e non al suo convives te somme, appartenessero a lei te: onde, sul punto, la statuizione sulla confisca non poteva non essere confermata dal giudice di ap pello. II° Quanto al AT, come esattamente sottolineato dai giudici di merito, sussistevazo,
sempre a suo carico l'accusa circostanziata dei GA,
nonché il fatto obiettivo e confernativo degli in contri con costui nell'agosto-settembre 1985 .. Bez tanto, diversamente da quanto ritiene il ricorrente,
la tardiva ritrattazione dibattimentale cello stes so GA, nnon poteva del tutto vanificare tali ele- 58
menti accusatori.
19. RI IO
Risulta condannato, ccon le attenuanti generiche,
ad anni due, mesi otto di reclusione e lire quattro milioni di multa per il delitto di cui agli artt.
81 cpv. 71 L.685/1985.
Nell'unico motivo il ricorrente ha denunciato la violazione di legge e l'omessa motivazione in ·
ordine alla mancata applicazione del nesso della continuazione tra i reati a lui addebitati nel -
presente giudizio e quelli di cui alla sentenza
11.7.1984 della Corte di Appello di Bologna. Si è
altresì, doluto della mancata applicazione della ·
causa di giustificazione di cui all'art.80 L.S.
Il ricorso è totalmente infondato.
Invero, la sentenza resa 1'11.7.1984 dalla
Corte di appello di Bologna a carico del ZO ri-
sulta divenuta irrevocabile l'11.4.1987 e, pertanto,
in epoca successiva alla pronunzia della impugnata sentenza: onde in sede di appello, non poteva essere applicata la eventuale continuazione.
Quanto alla presenza della causa di giustifi-
cazione di cui all'art.80 della L.685 -a parte ogni altra considerazione- la stessa risulta esclusa dal quantitativo (50 grammi) non modico di eroina come - 59
-
esattamente argomentato dai giudici di merito.
20. - AT IO E' stato condannato alla pena di anni quattro mesi uno di reclusione e lire 6.500.000 di multa per il delitto di cui agli artt.110; 81 cpv. 71 I° C. della L. n.685 del 1975, disponendosi, altresì,
la restituzione all'imputato di un ici milioni ed il mantenimento del sequestro sulla residua somma di dieci milioni a garanzia dei crediti di giustizia.
.Il ricorrente, nei primi due motivi di ricorso formula le stesse deduzioni ed eccezioni riguardanti il rito sommaRI nonché l'attendibilità delle ac-
cuse del GA e del TT: argomenti già trat-
tati, esaurientemente, nella parte generale.
Qui corre l'obbligo soltanto di precisare che le successive indagini patrimoniali disposte a suo carico (le quali, a detta del ricorrente, avrebbero-
sortito esito positivo) non avrebbero potuto, in alcun modo, influire sul risultato della prova ac-
cusatoria acquisita nel presente processo e fondata non solo sulle predette accuse dei coimputati, ben sì anche su ulteRIri risultanze, valutate poi glo-
balmente dai giudici di merito: così come, con inec cepibile motivazione risulta dimostrato nella senten za impugnata. 60
Quanto alle doglianze in ordine al "sequestro"
le stesse appaiono generiche e non documentate in merito ad una pretesa invalidità dello stesso nel presente giudizio.
Appare, al contraRI, perfettamente legittimo il provvedimento impugnato poiché la Corte di meri to, in parziale accoglimento di apposita richiesta dell'appellante, ritenuto che il deposito bancaRI
di cui era intestataRI il GA contenesse an-
che somme di provenienza legittima (percepite a ti tolo di risarcimento del danno per il sinistro su-
bito 1'11 agosto 1984) aveva disposto la restitu-
zione di parte dell'importo stesso (pari a lire
11 milioni) mantenendo il sequestro per la residua somma che, con giudizio di merito insindacabile in questa sede di legittimità, riteneva costituita
(l'imputato dai proventi della attività illecita per cuivera stato condannato.
21. AN AO
stato condannato alla pena di anni quattro,
mesi sei di reclusione e di lire sei milioni di mul ta (di cui condonati mesi sei di reclusione e lire due milioni e cinquecentozila di multalper il de-
litto di cui agli artt 110, 81 cpv. 71 L.S.
Il ricorrente, nei motivi primo e quarto, ha - 61
-
elevato censure sulle questioni della competenza per materia e della attendibilità dei cosiddetti "penti ti" argomenti di cui si è trattato all'inizio. Inol
tre ha, impropriamente dedotto, come "travisamento di fatto", la valutazione e selezione delle risultan ze probatorie operata dai giudici di merito e, se-
gnatamente la ricezione delle accuse del NA che peraltro, convergono con quelle del TT e del
GA.
Siffatte censure sono tutte prive di pregio in quanto i giudici di merito hanno proceduto ad una.
analisi accurata di tali risultanze dimostrando, in particolare, il disinteresse del NA (che, accu sando, peraltro;
confermava anche la propria colpe-
volezza) ed indicando ulteRIri argomenti indiziari
(telefonate ed altro) che, in una valutazione glo-
bale, inchiodavano il NA alle sue responsa-
bilità.
Nei motivi secondo e terzo il ricorrente ha dedotto la nullità di entrambi i giudizi di merito poiché, in primo grado, si era proceduto in sua as-
i senza sull'erroneo presupposto che egli fosse "rinun
(ciante", mentre, invece, era legittimamente impedi-
to perché ammalato e ristretto in carcere;
ed in secondo grado era stata, illegittimamente, dichia- 62
rata la sua contumacia disattendendosi una certi-
ficazione di ricovero presso un istituto dermopatico di Roma.
Nell'ultimo motivo si è dedotta la violazione del decreto di clemenza del 1986 essendo stato ap-
plicato alla pena inflitta soltanto il condono:"ri dotto".
Anche tali motivi sono infondati on
Risulta, invero, per "tabulas" che l'imputato et era comparso come "rinunciante", in primo grado sulle base di corrispondente attestazione documentale del la direzione carceraria: atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.
Parimenti legittima fu-la declaratoria di con-
tumacia pronunziata dai giudici di secondo grado poiché, la certificazione medica pervenuta, non di mostrava un impedimento assoluto a comparire (in quanto si assumeva soltanto la presenza di "tossi dermia febbrile")
Esattamente, da ultimo, è stato applicato all'im putato il condono ridotto di cui all'art.6 III° C.U.
p. D.P.R. 865/1986 a causa sia dei precedenti pe-
nali (avendo riportato, nel decennio, condanne a pene detentive supeRIri a tre anni per delitti si) e sia del già avvenuto godimento di precedenti 63
-
condoni .
22. -_ ZA AN
E' stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione e di lire cinque milioni di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. C.P., 71 della
L. n.685 del 1975, nonché assolto con formula dubita tiva dal delitto previsto dall'art.75 della mede-
sina legge↓
Nei primi due motivi di ricorso il difensore del ricorrente ha elevato censure alla valutazione delle prove operata dai giudici di merito ed in par ticolare, alla ricezione delle accuse provenienti dal TT e.dal NA cón argomenti che, preval lentemente, risultano inammissibili in questa sede di legittimità e, comunque in via di principio, tro.
vano confutazione in quanto si è detto nella parte generale in ordine alla attendibilità delle chia-
mate di correo. Quanto al preteso "travisamento" Co
stituito, secondo il ricorrente, dalla errata indic zione del peRIdo d'inizio di fornitura di eroina ai la associazione, siffatta censura non presenta alcun rilievo perché i giudici di appello hanno esattamen te osservato che, nell'enorme congerie di avvent-
i menti narrati dai "pentiti", non era "possibile pre tendere precisione assoluta" "dell'epoca in cui av-
f 64 -
vennero fatti risalenti ad un anno prima". La circo stanza essenziale, invero era che le predette for niture furono, in realtà, effettuate: così come risul tava dimostrato attraverso le accuse, non solo del Fisanotti,. bensì anche, e soprattutto, del NA, Ac
cuse che, peraltro, trovavano riscontro in diverse ammissioni le talora, significative contraddizioni)
dello RR medesimo come, con convincente mo
tivazione; è stato posto in luce dalla Corte di me rito.
Palesemente infondate anche le censure in or dine al proscioglimento con formula dubitativa dalla imputazione di cui all'art: 75 L.S.: Invero anche se fosse disostrato l'assunto difensivo dell'assen
-za di rapporti diretti tra lo RR ed il GA,
purtuttavia nulla impediva che, attraverso la sua opera di collaborazione con il TT, lo Zap-
paterra medesimo offrisse il suo apporto costrut-
tivo (fornitura di droga) alla organizzazione cri-
minosa. Anche se, poi, nella specie, i giudici di appello hanno, con estremo scrupolo, affermato la insufficienza delle prove sul "colo";ritenendo,
cioè la incertezza che "l'imputato sapesse esiste re altre persone" "alle spalle cel TT" "le gate a lui da vincolo di çolidarietà associativa" 65
(pag. 589 sent. imp.)
Priva di fondamento, da ultimo, anche la doglian za in ordine alla cosimetria della pena inflitta, in collaborativo del pre- relazione al comportamento venuto, poiché la Corte ha tenuto conto delle am-
pie ammissioni provenienti dallo stesso (ammissioni,
peraltro, contraddittoriamente negate dalla difesa ricorrente nei motivi di ricorso concernenti la sua responsabilità) concedendogli le attenuanti gene riche e contenendo la pena in una misura adeguata.
ai fatti ed alla sua personalità: così come dimo-
strato con congrua motivazione.
23 - SA DO
24. - NN IN
25. - IS IE
Dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt.81 cpv: 71 della legge n.685 del 1975 (ed il
AC anche del reato previsto dagli artt.10, 12.
e 14 della L. n.497. del 1974, erano condannati alle dresis sei di reclu- pene, il primo, di anni cinque e di lire sette milioni di multa, il secondo, p.2
Ampover sione
حمة di anni tre e mesi di reclusione e di lire otto mi cinque lioni di multaf-ed il Terzo di anni cinque e mesipei idi reclusione e diling otto milioni di multa
Tutti i ricorrenti hanno concentrato le prin cipali censure sulla attendibilità delle chiamate - 66
in correità del TT e del GA: questione am piamente trattata all'inizio anche sotto il parti-(anche colare profilo che il naturale scopo di ottenere cle menza -a differenza di quanto si afferma nei ricorsi-
poteva muovere i "pentiti" a confessare accusando ma non a calunniare simulando reati, anche a propRI
carico Sono state, poi, avanzate dai ricorrenti varie censure di merito-inammissibili in questa se-
de di legittimità e sottolineate, altresì, alcune –
lievi discordanze ed imprecisioni nelle accuse dei
"pentiti" tutte, peraltro, giustificabili, come si
è già detto in precedenza, nell'ambito d'una fati-
cosa ricostruzione della enorme e non sempre recen-
te, congerie degli avvenimenti da essi narrati.
E' appena il caso, comunque, di sottolineare che i giudici di merito -con analitica e convincen te motivazione- hanno indicato, per ciascuno dei pre detti imputati, le risultanze accusatorie in base alle quali era stata affermata la loro responsabi-
lità. Così per fare qualche esempio: per il AC
oltre alle concordanti accuse dei "pentiti" sono state sottolineate le significative contraddizioni provenienti dallo stesso imputato che, da ultimo, приче ha finito per ammettere i suoi rapporti con GA e
TT. 67 Per il AN, a conferma delle chiamate in correità, sono stati posti in evidenza i non nega-
ti, profondi rapporti di costui con il GA.
Quanto al DI, in aggiunta alle accuse dei pentiti, è stata indicata una numerosa serie di ri scontri tra i quali il significativo, palese men-
dacio dello stesso imputato, nonché il possesso, da parte del TT;
di notizie assolutamente riser-
vate (tra le quali una perquisizione subita dal Di
sma) che solo il predetto imputato poteva avergli confidato (confermando, così, gli strettissimi rappor ti tra i due)...
Il AC ha anche censurato il diniego delle attenuanti generiche nonostante che, nel corso del giudizio di secondo grado, attraverso le sue ammis sione e precisazioni, egli avesse, sostanzialmente collaborato all'accertamento della verità.
Senonché, la Corte di merito, ha ampiamente motivato, anche su tale punto, lumeggiando-oltre ai precedenti penali del AC- la sua personalità
di spicco nell'ambiente malavitoso(ed in particolare nell'ambito del clan del boss mafioso Epaminonda)
虚che rese necessaria la sua sottoposizione alla sor veglianza speciale di P.S. e concludendo che, neppu re attraverso il suo peraltro tardivo- comportamen 68 ->
to processuale, potevano essere posti in evidenza elementi giustificativi delle chieste attenuanti.
Il DI ha, altresi, censurato l'operato della
Corte di Assise di Appello perché, dopo avere di-
sposto la rinnovazione del dibattimento per acquisi re una lettera prodotta dalla difesa, non aveva, poi,
accolto l'ulteRIre richiesta difensiva di chiama-
re a testimoniare il sottoscrittore del documento medesimo.
Anche siffatta censura è palesemente infondata.
Nessun obbligo aveva la Corte di merito di mo-
tivare l'accoglimento, soltanto parziale, delle ri chieste della difesa;
tanto più che appariva suffi-
ciente, ai fini difensivi, l'acquisizione del do-
cumento prodotto ed ultronea la chiamata dell'auto re del medesimo, non essendone assolutamente con-
testata la provenienza.
Quanto all'ultima doglianza sul diniego delle attenuanti generiche va sottolineato che, tale di-
niego, risulta motivato con riferimento ai gravis-
simi, innumerevoli, precedenti pezali del DI
(per associazione a delinquere, furti, violazioni della legge sulle armi e via di seguito) nonché al suo pessimo comportamento processuale che lo aveva spinto a negare fin l'evidenza degli avvenimenti, - 69
-
incontestatamente, verificatisi dinanzi ai suoi occhi.
26. IU CO
-
27. AR TO
-
28. TO IU
-
ZA NN 29.
-
30. ZA LL
-
Tutti dichiarati responsabili dei delitti di cui all'art.71 della legge sugli stupefacenti ri-
spettivamente loro ascritti, venivano condannati al le pene seguenti:
il primo: anni quattro di reclusione e lire sei ■i-
lioni di multa:
il secondo: anni cinque di reclusione e lire sette milioni di multa;
il terzo: anni tre e mesi otto di reclusione e lire cinque milioni di multa;
la quarta: anni tre e mesi due di reclusione e lire cinque milioni di multa;
il quinto: anni sei di reclusione e lire sei milio-
ni di multa,
Tutti i ricorrenti hanno elevato analoghe cen-
sure in ordine alla credibilità delle chiamate in correità nonché in relazione alla valutazione delle j risultanze accusatorie da parte dei giudici di me-
rito: questioni che sono state già ampiamente trat.
f 70
-
tate in sede preliminare ove si è concluso che,
l'operato della Corte di appello, appare immune da censura sotto il menzionato profilo.
Ugualments infondata la doglianza di VA
NA secondo cui sussisterebbe un "travisamento di fatto" peraltro, inteso nella accezione non condivi-
sa dalla prevalente giurisprudenza di cui si è fattor cenno nella predetta parte generale,
Invero, la dedotta inattendibilità delle prove accusatorie in ordine all'acquisto di un chilogram
-mo dizeroïna da parte della VA, esula dall'am bito del cosiddetto "travisamento" per rientrare in in quello della critica al corretto esercizio del -
potere discrezionale del giudice di merito in ordi ne alla valutazione delle prove: esercizio, com'è no to, che, se congruamente motivato, come nella specie
(si veda da pag.339 a pag.341 della sentenza impu-
gnata) si sottrae al giudizio di legittimità.
Parimenti attinente al potere discrezionale del giudice di appello la decisione -censurata dal la ricorrente di non procedere alla rinnovazione del dibattimento in quanto si erano ritenute sufficien ti le risultanze acquisite ed ininfluenti le richie come! ste probatorie provenienti dalla difesa. Così come,
nella specie, è avvenuto in ordine alla richiesta 71 -
di provare le dedotte, disagiate condizioni econo-
miche della VA, Condizioni che avevano già tro vato smentita attraverso attendibili prove da cui si ricavava che la donna aveva pagata l'eroina "in contanti" (con banconote che -secondo il TT-
sarebbero state di presumibile provenienza da altre attività criminose)
Lo UZ ed il RO -premesso che l'of ferta di stupefacenti di cui erano stati accusati non avrebbe potuto essere qualificata come offertal
"concreta e seria" - hanno censurato l'interpreta-
zione giuridica fornita dalla Corte di Assise di Ap.
pello in ordine a quale tipo di offerta dovevasi ri tenere penalmente rilevante ai fini della declara-
Itoria di responsabilità ai sensi degli artt. 71 e 72
della L. n.685/1975.
Invero, seguendo il ragionamento della Corte,
secondo cui risulterebbe punibile anche l'offerta di colui che non trovasi ancora nella disponibilità
della merce, si finirebbe -secondo i ricorrenti- per affermare la punibilità di una condotta, indipenden temente dalla sua capacità attuale o virtuale di ledere il bene giuridico protetto dalla norma
Invece, la stessa genesi storica della normati
(( di cui agli artt. 71 e 72 della L.S.) mutuata dall 72 1
art. 30 della convenzione 30.3.1961 sugli stupefa-
centi, dimostrerebbe che la "offerta punibile" non può prescindere dalla "detenzione" della droga.
Ritiene questo collegio che le sia pur prege-
voli argomentazioni dei ricorrenti, non valgano ad infirmare il contraRI assunto dalla Corte di meri-
to che, peraltro, mostra di avere recepito il do-
minante orientamento di questa Suprema Corte.
E' stato, infatti, più volte ribadito che-poi̟-
ché la vigente normativa sugli stupefacenti (artt.-
71 e 72) non richiede quale presupposto essenziales un rapporto materiale (neppure indiretto) di deten zione anteRIre ai fatti di cessione della droga-
risulta punibile qualsiasi atto che, univocamente,
si ponga quale antecedente correlato, alla cessione stessa: come potrebbe essere una concreta offerta di vendita ovvero una attività di mera intermedia-
zione tra offerente ed aspirante acquirente (Cass.
Sez. I^27.1.1982 n.868; Sez.VI ^6.12.1986 n.13904)
Appare del tutto ovvio che, in ossequio alla
"ratio" ispiratrice della legge sugli stupefacenti,
>> a concretare la punibilità di tale offerta sia ne-
cessaRI che la predetta rivesta i caratteri della
"serietà", della "concretezza" e della "potenzial tà" di ledere il bene giuridico protetto dalla nor 73
Sche ma e pertanto, provenga da persone effettivamente in grado di mantenere siffatta promessa e, conse-
guentemente, di procacciare lo stupefacente offerto in vendita.
Tali erano le caratteristiche dell'offerta at-
tribuita al RO che come dimostrato ineccepibil mente dai giudici di appello, non solo aveva promes so la droga, bensi era giunto a consegnare "campioni"
della stessa e talora, si era, concretamente, interes sato delle effettiva consegna del prodotto, garanten done anche il prezzo. Di guisa che, non poteva cer-
to revocarsi in dubbio che le offerte di droga alla
"associazione" provenissero da persona che apparte-
neva al "giro" degli stupefacenti ed era, comunque,
in grado di procurarli.
Anche per lo LI la soluzione non poteva essere diversa: avendo i giudici di merito dimostra to. con ineccepibile motivazione (fondata sulle di chiarazioni del TT e, soprattutto, del Danie
letti che rinvenivano un qualche riscontro nelle in dirette, ma significative ammissioni dello stesso
(imputato) che esso LI aveva, ripetutamente,
offerto in vendita la droga alla associazione, pre-
i
(cisandone anche il tipo ed il prezzo unitaRI (1)
30.000 il grammo per eroina finita di buona qualità) 74 -
e dimostrando, univocamente, di essere in grado di procurarsela senza limiti di quantitativo: condotta come tale punibile, per la normativa sugli stupefa centi, anche a prescindere dall'esito positivo, o meno, delle trattative intercorse.
La difesa dello LI ha, da ultimo, chie sto la correzione dell'errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza impugnata (pag.
412) laddove si dichiarava che il prevenuto era sta to assolto, in primo grado, dal reato associativo:
(capo N) con formula dubitativa mentre in realtà
risultava prosciolto per insussistenza del fatto.
Occorre prendere atto della esattezza del ri—”
lievo ed in tal senso deve intendersi rettificata la motivazione della sentenza impugnata.
Tuttavia rimane ferma la parte dispositiva che è, poi, quella determinante ai fini della "ese-
cuzione" della pronuncia: posto che la stessa è in mune da siffatto errore materiale poiché ivi si con ferma, integralmente, il proscioglimento pronunziato,
in primo grado, per il capo N) con la formula "per ché il fatto non sussiste"
Manifestamente infondata deve ritenersi, da ultimo, la doglianza del VA LE secondo cui
(motivate
-diversamente da quanto invece, risulta dalla senten - 75
za- non sarebbe adeguata la motivazione in ordine alla misura di riduzione di pena per le concesse attenuanti generiche.
31..
- TI MA E' stato condannato alla pena di anni due, mes undici di reclusione e di lire 4.800.000 di multa per il delitto di cui agli artt.81 cpv, C.P. e 71 L.S.
1. Palesemente infondato e, comunque, in con-
trasto con la consolidata giurisprudenza di questa
Corte, l'assunto del ricorrente content primo mo-
tivo di ricorso secondo il quale, una volta dedotta la scriminante di cui alla II^parte dell'art.80 L.S
trattandosi di causa di giustificazione, incomberebbe alla accusa l'onere di dimostrare il contraRI. Invero, l'applicabilità dell'esimente di cui
+all'art.80 L.S. in quanto esclude la punibilità di un reato di cui si sono perfezionati tutti gli ele menti costitutivi, deve essere dimostrata, nei suoi presupposti, dall'imputato che ha l'onere, quindi,
di fornire la prova rigorosa, anche del propRI uso personale (Cass.Sez.I^7.11.1985 n.n.1036; Id. 28.3.86
n.2561: Sez,VI^19.1.1987 n.463).
Parimenti infondata l'ulteRIre opinione del ricorrente secondo cui, trattandosi di detenzione pregressa, non avrebbe presentato rilievo il requi- - 76 -
sito della "modicità" del prodotto detenuto. Svaria
te pronuncie di questa Corte (Cass. Sez.I^17.8.1982
n.7761; Sez.VI^15.X.1986 n.10954 ed altre) hanno ribadito, infatti il principio che, anche nella ipo tesi della pregressa detenzione per uso personale sia necessaria la prova che la quantità detenuta sia stata "modica".
Pertanto, nella specie -trattandosi di 50 gram mi circa di eroina, di volta in volta, trattati tali quantitativi non potevano in alcun modo rien-
trare nell'ambito della "modicità"
2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denun ciato la carenza di motivazione in ordine alla rie chiesta di sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 18 c.p.p. ed 81 cpv. c.p. ai fini del ricono-
scimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio ed altri reati per i quali era intervenuta sentenza appellata dall'impų
tato.
Ciò posto, anche a volere dare per dimostrato che il mero nesso della continuazione possa rientra re nella nozione della "pregiudizialità" ritiene,
tuttavia, la Corte di non doversi, comunque, disco stare da un propRI orientamento giurisprudenziale secondo cui il diniego della sospensione del giu- - 77
dizio sulla base della presenza di una pregiudizia le prevista dall'art.18 c.p.p.- non è censurabile перового in Cassazione,
posto che presuppone un apprezzamento essen zialmente discrezionale e di fatto riservato al gin dice di merito, in ordine alla opportunità della so-
spensione (così come sarà meglio precisato, più avan ti, in occasione della trattazione del ricorso n.
38 ON).
32. FE LE
33.
- LD UR
34.
- AN IA Erano stati dichiarati responsabili, il primo,
quale agente di custodia, per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. 61 n.n.g. 319 I° co. 320 C.P. e 71 della
L.685 del 1975; il secondo, per il delitto di cui agli artt.81 cpv., 110, 321, 61 n.9 C.P. e 71 della stessa legge e la terza per il solo delitto di cuilegge agli artt.61 n.9 C.P. 71 della predetta legge (fatti tutti riguardanti l'episodio di introduzione della eroina in carcere) e, per lo effetto, condannati:
iḥ FE, alla pena di anni tre mesi tre di reclu-
sione e di lire quattro milioni e ottocentomila 'di
.
multa; il DI alla pena di anni tre e mesi trẻ
di reclusione e di lire 5 Milioni di multa;
e la 78 -
SP, alla pena di anni due mesi otto di re-
clusione e di lire 3.800.000 di multa.
Palesemente infondate risultano, innanzitutto, le censure, comuni a tutti i ricorrenti, tendenti ad inficiare le ben note chiamate in correità, attra-
verso cui soltanto era stato possibile far piena.
luce sul gravissimo episodio di introduzione di eroi na nel carcere di Bologna. Inoltre i ricorrenti si dolgono con argomenti privi della minima attendit bilità- che i giudici di merito non avessero dato-
credito alle affermazioni giustificative degli impu tati -secondo cui si era trattato di "zucchero" e non di "eroina"- nonché di compensi per la corru-
zione del FE dell'ordine di 100-200 mila lire e non di un milione come affermato dal GA,
Non giova neppur soffermarsi, invero, su sif-
fatte deduzioni che trovano smentita nella stessa.
loro intrinseca illogicità ed inverosimiglianza.
Basterà solo ricordare che i giudici di merito hanno econgruamente dimostrato come, gli stessi DI
AR, in epoca non sospetta, averso confidato al GA (con tutti i rischi che ciò allora,comporta va) di avere introdotto in carcere un etto di droga!
ricompendando il FE, che ne aveva reso possibi le l'introduzione, con la somma di un milione;
ee come - 79
-
(predetto agente di custodia avesse, a sua volta, so-
stanzialmente confermato la veridicità dell'episo-
dio criminoso,nella propria iniziale confessione.
II° Parimenti infondato l'assunto del difenso re del FE (secondo motivo di ricorso) secondo cui l'aggravante di cui all'art.61 n.9 c.p. doveva ritenersi assorbita nel delitto di cui all'art.319
C.P.. Infatti, è vero che la violazione dei doveri del propRI ufficio è elemento costitutivo del de- litto di "corruzione"; tuttavia, in relazione al distinto delitto di concorso nello spaccio di stu-
pefacenti,tale elemento obiettivo funge da circo-
stanza aggravante. Né può ritenersi che si verta ne l'ipotesi di concorso formale di reati: essendo, ben diverse, le condotte materiali punibili previste,
rispettivamente, per siffatte figure criminose, dall le norme di riferimento.
35. AR CE
36.-AN AO
37.-EN IN
38.- RO GI
Tutti i ricorrenti sono stati dichiarati colpe-
voli dei delitti di cui agli artt.81 cpv., C.P. 71!
della L.N.685/1975 e, per lo effetto, condannati,
il primo, alla pena di anni tre, mesi quattro di 80
reclusione e di lire cinque milioni di multa;
il secondo, alla pena di anni quattro di reclusione e di lire sei milioni di multa;
il terzo alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e di lire sei milioni e cinquecentomila di multa ed il quarto alla pena di anni tre di reclusione e di lire cinque mi lioni di multa.
I predetti hanno tutti elevato-in via principa le- la ormai ben nota censura, sulle chiamate in A
correità del GA e del TT e, su tale que stione, non giova soffermarsi.
Lo DO ha anche denunciato il "travisa-
mento dei fatti" che, tuttavia, esula dal paradigma giurisprudenziale (di cui si è detto nella parte generale) per ricondursi, anch'esso, ad una critica
Hella ricezione delle dichiarazioni dei "pentiti"
nell'ambito probatoRI in quanto, secono il ricor-
rente, le accuse del TT -a differenza di quelle del GA- non avrebbero tratto origine da conoscenza diretta e, quindi, sarebbero prive di credibilità.
IL LO, da parte sua, ha aggiunto che i giudici di merito avevano omesso di considerare la impossibilità, per l'imputato, di trattare affari di droga nel breve peRIdo di contatti avuti con il; - 81
GA il quale era mosso da motivi di rancore nei
suoi confronti essendo rimasto creditore della som ma di trenta milioni.
Ritiene la Corte che neppure alcune delle pre-
dette, più specifiche, censure, presenti un qual-
che fondamento.
Giova, preliminarmente ricordare che nella sen tenza impugnata si è dimostrato come -a confutazio
ne dell'assunto difensivo secondo cui le accuse del
GA sarebbero derivate da un progetto calunnioso da lui escogitato dopo l'omicidio dello ZaccaEL-
-vi erano anche la dichiarazione del TT il quale affermava di avere, in epoca antecedente (e non sospetta), già appreso dalla stessa bocca del
GA le medesime accuse a carico dello DO.
UlteRIri riscontri erano stati rinvenuti anche nelle ammission dello stesso DO che, confer mando, sia pure parzialmente, le accuse dei pentiti finiva per confessare di avere ricevuto dal GA,
quantomeno, quattro o cinque grammi di eroina di buona qualità con cui aveva confezionato circa mez-
zo etto di droga finita.
Anche a proposito del LO, del tutto congrua
è stata la motivazione dei giudici di appello che,
peraltro, hanno circoscritto la responsabilità del- 82
l'imputato al mese di ottobre del 1985 e, cioè, ad epoca antecedente il suo arresto (cfr. pag.438 sent.
imp.) sulla scorta delle univoche e concordanti di chiarazioni del GA e del TT
Palesemente infondata risulta, poi, la censura del DI perché, proprie la incontestata sussisten za del debito, di costui nei confronti del GA e del suo socio TT per l'importo di trenta mi lioni è uno dei più significativi elementi di ri-
scontro e di conferma che il DI era coinvolto nel traffico di droga di cui lo accusavano i "penti n
Lo DO ha anche censurato la sentenza im--
pugnata per avere omesso di motivare in ordine al diniego della concessione, e della scriminante di cui all'art.80 L.S. (o, quantomeno, della derubrica zione nella meno grave fattispecie di cui all'art. 72 L.S.) e della attenuante della minima parteci-
pazione al fatto (art.114 c.p.).
Anche siffatte censure sono infondate.
La Corte di Appello ha ampiamente motivato i predetti dinieghi nei confronti dello DO di-
mostrando, non solo attraverso le dichiarazioni dei
"pentiti", ma anche in virtù delle stesse ammissioni dell'imputato, che risultava provato, in modo in-
confutabile, che i quantitativi, di volta in volta,
f - 83
trattati dallo DO non potevano, assolutamente rientrare nell'ambito della "modicità" (ai fini sia dell'art.80 L.S. che dell'art.72 L.S.) e che la con sistenza dei suoi interventi faceva escludere la sussistenza della attenuante di cui all'art.114 C.
39.
- AR VI
E' stato condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione e di lire settemilioni e cin!
quecentomila di multa per il delitto di cui agli artt.81 cpv. C.P. 71 L.S. I° Con la prima censura si è dedotta la erro-
Lorm a (in ordine одного neità della motivazione solla responsabilità del
ON fondata sulla sola chiamata in correità del
TT, peraltro, inficiata anche da generici-
tà senza ulteRIri riscontri © conferme di sorta. II° - Si è denunciato, nel secondo motivo, il difetto di motivazione e la violazione dell'art.81
cpv. cod.pen., non avendo la Corte di Assise di Appel
Ilo motivato la reiezione del documentato motivo di
Cappello in cui si chiedeva la "sospensione" del giu dizio di gravame in attesa della fissazione in cas-
isazione di altro processo a carico del ON per di droga che potevano essere riuniti sotto i vincolo della continuazione
Il ricorso non è fondato. - 84 -
Alle più volte ribadite considerazioni in or-
dine alla attendibilità della chiamata in correità del Fisanotti va aggiunto che, a proposito delle accuse al ON, la sentenza impugnata indica,
analiticamente, i numerosi elementi logici ed obiet ids tivi di riscontro ✓ conferma delle accuse stesse
(pag.330 segg.)
Ampiamente motivato dalla Corte di merito ri-1
sulta anche la reiezione della richiesta di "stral cio" della posizione del ON e di contestuale sospensione del giudizio di appello nei suoi con- fronti ai sensi dell'art. 18 c.p.p. in attesa che divenisse irrevocabile la antecedente sua condanna per fatti di droga (peraltro meno gravi di quelli di cui al presente processo) che dovevano ritener-
si uniti, vicendevolmente, da un identico disegno cri minoso (si vedano le ragioni di "intima connessione probatoria"-puntualmente indicate a pag.333 della sentenza impugnata-che impedivano la separazione della posizione del ON da quelle dei coimpu-
tati del presente procedimento) -
Su tale questione,che nei suoi aspetti fonda-
mentali, risulta come si è visto, in comune con i
ricorrenti TI e ZO giova ribadire l'orien tamento di questa Corte secondo cui, innanzitutto,
F :
85 - 1
non è corretto fare richiamo al regine di pregiu-
dizialità (di cui all'art.18 c.p.p.) allorché si verte nella ipotesi di più fatti dedotti in conti nuazione, ed oggetto di separati giudizi (Cass.Sez.
V* 11.11.1976). Ed in ogni caso che l'operato del giudice di merito il quale,in siffatta ipotesi, neghi la sospensione di uno dei predetti giudizi, non è cen surabile in cassazione presupponendo un apprezza-
mento discrezionale e di fatto -in ordine alla oppor tunità della sua concessione- riservato, in via esciu siva, al predetto giudice (Cass.Sez.II^1.X. e 3.7.
1981; Sez.IVˆ4.7.1986 Fusaro in Giust.pen. 1987
III° 559, 444).
E' appena il caso, da ultimo, di richiamare an che la ormai ben nota e consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, rientra nei poteri ri-
servati al giudice di merito pure l'accertamento dei presupposti di fatto per la declaratoria del resso della continuazione. Onde, nonostante sia stata pro dotta in questa sede (in data 25.2.25.2.1988). documen a-
zione della sopravvenuta irrevocabilità della sen-
8.X.1 6 (intenza 8.X.1986 in cui erano stati giudicati i fatti
E in ordine ai quali era stat richiesta la unificat zione ex art.81 cpx.cejeesuia, dal presente giu-
dizio di legittimità, ogni possibilità di procedere 86
all eventuale unificazione dei resti relativi.
- IN IU 40. E' stato condannato alla pena di anni due,
mesi otto di reclusione e di lire quattro milioni di multa per il delitto di cui agli artt.110, 81 ˜y cpv. C.P.; 71 L.S. Commesso, in concorso con FI Francesco, nell'ottobre-novembre del 1984. Veniva,
invece, prosciolto, con formula dubitativa, da ana logo reato commesso nell'estate del 1984 in concor-
so con FI AL.
Nel primo motivo si è dedotta la erronea mo.
tivazione della sentenza impugnata fondata sul
"travisamento dei fatti". Invero gli stessi, docu-
mentati dati obiettivi che dimostravano l'impossi-
bilità del FI SC di commettere il fattor contestato-tanto che veniva assolto con formula du-1
bitativa, avrebbero dovuto giustificare anche il proscioglimento del NO, In realtà risultava processualmente dimostrato che il predetto non ave-f va avuto alcun rapporto, né con il GA, né con il
TT in relazione al reato a lui contestato.
Con il secondo motivo ci si duole per la omessa motivazione del rigetto della richiesta pre-
sentata in appello per la unificazione, sotto il vincolo della continuazione, tra il reato di cui all
F - 87
-
presente processo, e quelli già giudicati con le due sentenze prodotte nel giudizio di secondo grado.
Ritiene la Corte che il ricorso non abbia al-
cun pregio.
Del tutto fuor di luogo, innanzitutto, la de-
nuncia di "travisamento dei fatti" che viene qui elevata a copertura (come si è detto anche per al-
tri ricorsi: si veda retro a pag.30. ) d'una sostan ziale (ed inammissibile) critica alla valutazione delle risultanze probatorie effettuata dai giudici di merito.
Neppure sotto il profilo della motivazione pote vano valere tali censure, essendo stata particolar- fornite too mente attenta e minuziosa la dimostrazione dai giu-
dici di appello Culla congruità degli elementi di accusa a carico del NO, la cui posizione risul-
tava ben diversa da quella del coimputato FI
SC (a differenza di quanto si legge nel ri-
(corso).
Invero, oltre che dalle puntuali, concordanti accuse costituite dalle ormai ben note chiamate in correità, il NO era stato raggiunto anche dal-
le dichiarazioni accusatorie dell'agente di custo-
\dia FE che, peraltro, nessun interesse poteva avere a calunniare il coimputato. 88
$
1 E' appena il caso, poi, di sottolineare che, a
(dal ricorrente, differenza di quanto affermato il particolare scru polo mostrato dai giudici di appello nella valutazio ne critica del materiale probatoRI, ha condotto al proscioglimento anche del NO, con formula du-
bitativa, allorché la prova non appariva u tran-
quillante (si veda il proscioglimento del NO e del coimputato FI AL, con formula dubitati va, dalla imputazione di cui al capo I - 18 riguar dante il traffico di eroina risalente all'estate sbi del 1984).
Adeguatamente motivato dai giudici di appello il diniego della unificazione per la continuazione”
tra i fatti addebitati nel presente processo e quel li giudicati con le sentenze 2.X.85 e 15.3.85 della medesima Corte bolognese. E cioè, in ordine alla poiché prima sentenza non appariva dimostrato l'identico¨¨
disegno criminoso, riguariando la pronuncia fatti risalenti ad oltre quattro anni addietro (1979).
Quanto alla seconda, poiché non era ancora passata in giudicato tale sentenza —
41- - AN UI
E' stato condannato alla complessiva pena di anni sei di reclusione e di lire sette milioni di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. C.P
f 89
71 L.S. (acquisto, dalla associazione criminosa, di un etto e mezzo di eroina pura -in concorso con Bo
nura RA e AR- nel peRIdo gennaio-febbraio
1985) teato unificato, sotto il vincolo della conti nuazione, ad analogo delitto giudicato con la senten za 28.5.1986 della corte di Appello di Bologna Ve-
niva, poi, applicato, in suo favore, il condono di un anno della pena detentiva e di 5 Milioni della pena pecuniaria.
Nell'unico motivo si censura la sentenza impu gnata perché, in luogo di applicare la continuazio ne, avrebbe dovuto dichiarare la sussistenza della ipotesi di cui all'art.90 c.p.p. poiché, nella ssen tenza 28.5.1986 della corte di appello di Bologna,
l'imputato era stato condannato per avere spacciato eroina fino a tutto il febbraio del 1985 e;
cioè,
sino alla data dell'arresto: peRIdo che copriva,
quindi, pure i fatti di cui al presente procedimen to. Pertanto sarebbe frutto di "travisamento di fatto", l'affermazione contenuta nella sentenza im pugnata che trattavasi di fatti diversi
La censura non ha fondamento in quanto appare,
di tutta evidenza, la diversità dei fatti predetti- Invero, così come precisato all'inizio, nel presente processo la condotta punita è costituita 90
-
dall'acquisto "continuato di droga -commesso dall'im putato in concorso con i NU- dalla associazione criminosa "de quo". Nel precedente processo era
stata, invece, addebitata allo AN una atti-
vità continuata di "spaccio" (peraltro riguardante solo un minore peRIdo afferente al febbraio dell'85)
In ogni caso va sottolineato che la valutazione del giudice di merito, in ordine alla sussistenza”?
della identità tra i fatti addebitati, se, come nel
(risulti la specie convincentemente motivata, si sottrae.
-com'è ben noto- al giudizio di legittimità.
42. - AN FR
43. - RT EL
44. - FI LF
45. NO IO
46. - CO FA
Sono stati dichiarati tutti colpevoli di analo ghi fatti di cui agli artt.81 cpv. C.P., 71 L.685
del 1975 ed il Mantuano anche del delitto di cui agli artt.81 cpv. C.P. 10, 12 e 14 della L. n.497
del 1974 (detenzione e porto abusivo di armi uni-
ficato al precedente reato sotto il vincolo della continuazione) e, per lo effetto, condannati, il primo, alla pena di anni cinque e mesi sei di reclu sione e di lire sette milioni di multa;
il secondo - 91
alla pena di anni tre e дesi otto di reclusione e
di lire cinquemilioni di multa;
il terzo ad identi ca pena detentiva oltre a lire sei milioni di multa il quarto alla pena di anni tre, mesi sei di reclu sione e lire cinque milioni di multa ed il quinto,
alla pena di anni tre di reclusione e di lire quat tro milioni di multa (di cui condonati anni 1 di re clusione e l'intera multa).
Tutti e quattro i ricorrenti, nel motivo prin-
cipale hanno censurato la sentenza impugnata per omes T
e contraddittoria motivazione in relazione alla sa responsabilità degli imputati fondata sulle. chia-
mate in correità GA/TT, ed hanno ripetuto doglianze analoghe a quelle degli altri ricorrenti
-e di cui si è prevalentemente trattato nella parte generale- aggiungendo soltanto valutazioni riguar-
danti i fatti specifici cui erano interessati con argomenti di merito, sostanzialmente inammissibili in questa sede di legittimità, una volta che le rispettive loro responsabilità ernao state, congrua mente, giustificate dai giudici di merito.
Il Soccodato, oltre ad associarsi alla eccezione sulla adozione del rito sommaRI (già trattata pre-1 i liminarmente) ha anche dedotto la violazione di leg.
ge per l'applicazione dell'indulto in misura ri- 92
dotta. Senonché, dall'analitico esame del certifica to penale risulta che il predetto è portatore di precedenti penali ostativi al beneficio in misura piena
Infondate pure le ulteRIri doglianze del MA
in ordine ad una pretesa omessa motivazione sulla T
dosimetria della pena, nonché quelle del Sartinische
si associa a tutte le eccezioni di nullità proposte dagli altri ricorrenti e già rigettate nella più
volte citata parte generale.
47. - PI LO
48. - ON CO
49. - NO IM
.
1
50. FA IU
-
Sono stati dichiarati responsabili, i prisi tre,
dei delitti di cui agli artt.81 cpv. C.P. 71 L.685/
1975 rispettivamente loro ascritti ed il quarto del delitto di cui agli artt.110: 81 C.P. 10,12 e
14 della L.497 del 1974 e, per l'effetto, condannați,
il ON alla pena di anni cinque di reclusione e di lire sette milioni e cinquecentomila di multa;
il ON, alla pena di anni uno e mesi sei di re clusione e lire quattrocentomila di multa;
il Pi-
sano alla pena di anni quattro di reclusione e di lire sei milioni di multa;
il FA alla pena di - 93
anni uno e mesi sei di reclusione e di lire cento mila di multa.
Tutti i ricorsi sono incentrati sulla censura
Hella motivazione della sentenza impugnata nella par te in cui fonderebbe, la responsabilità degli imputa ti, su di una sola chiamata in correità, peraltro,
priva di riscontri esterni.
Sul punto è stato detto a sufficienza nella par te propedeutica laddove si è fatto richiamo ad una notevole giurisprudenza di questa Corte secondo cui la chiamata in correità -se dotata degli indispensa bili attributi della obiettività, precisione e congrui tà- travalica la funzione di mero "indizio" divenen do una "prova diretta", come tale, non subordinata a riscontri esterni di sorta. Da ciò consegue che al limite, l'accusa potrebbe fondarsi anche sulla sola chiamata di correo.
Comunque, anche i presupposti da cui partono i predetti ricorrenti non corrispondono alla realtà
poiché, ad esempio, a carico del SO e del PI
oltre alle accuse del GA vi sono anche quelle
(concordanti e convergenti) del TT. Nei confron ti del FA e del ON vi sono alcuni riscontr logici (indicati a pagg.370 e 373 della sentenza im pugnata) mentre ulteRIri riscontri obiettivi, in 94
-
1
relazione a tali imputati, vengono anche indicati nella sentenza di primo grado.
Del tutto prive di rilievo le argomentazioni su di una pretesa "identità" tra la posizione del Pisa no e quella del ES il quale soltanto sarebbe stato, tuttavia, prosciolto con formula dubitativa.
Infatti nei confornti di IM PI le accuse de
TT (di acquisto di eroina) sono circostanzia te e dirette, mentre l'ipotesi che "alle sue spalle"
vi fosse anche il ES viene soltanto adombrata
(di qui l'insufficienza delle prove).
Parimenti infondate le doglianze del FA su di un preteso "travisamento di testimonianze" che non
è altro se non la critica alla interpretazione del le prove accusatorie effettuate, nel loro potere -
discrezionale, dai giudici di merito che, peraltro,
ne hanno fornito convincente giustificazione.
Neppure può seguirsi l'assunto dello stesso FA
di dovere rispondere solo della detenzione, e non
Cofficina di del porto delle armi custodite nella propria carroz zeria. Invero -tenuto conto della peculiare funzio ne che avevano siffatte armi per il TT ed i suoi soci- in siffatta custodia non poteva non esse re implicito anche il consenso del FA al ritiro ed al porto delle armi stesse in occasione delle 95
varie imprese criminose. E' appena il caso di sottolineare la inammissi-
bilità delle censure di mero fatto ulteRIrmente
contenute nei ricorsi e la palese infondatezza della doglianza di onessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche al SO giustificato,
invece, sulla scorta dei suoi precedenti penali e del suo comportamento processuale.
51.
- PE IU
stato condannato alla pena di anni uno e mesl E'
quattro di reclusione e di lire 500.000 di nulta per il delitto di cui agli artt.110 81 cpv. C.P. 72 della L. n.685 del 1975 (per avere acquistato dalla associazione complessivi 20 grammi di cocaina tra il novembre del 1984 ed il gennaio del 1985)
Censura il ricorrente la sentenza impugnata per carenza di motivazione avendo acriticamente fatto proprie le argomentazioni dei giudici di primo grado.
In particolare è stata ritenuta sufficiente alla affermazione della responsabilità del NA, la chiamata in correità del GA che oltre ad essere-
solitaria e priva di riscontri- era stata, parzial-
mente, ritrattata dal predetto in dibattimento alior ché aveva adombrato l'ipotesi che il NA aves se acquistato, in più riprese, la cocaina soltanto - 96
per mero uso personale. Il ricorso non ha pregio alcuno.
Va, innanzitutto precisato che - come posto in evidenza dai giudici di merito- il NA di con tro alle puntuali accuse del GA -il quale assume va di avergli venduto eroina che costui, in parte,
spacciava per potersi mantenere il vizio- non ha ne gato di avere ricevuto la droga, assumendo soltanto che la destinava al suo uso personale. Ed è del tut to umano che il GA abbia cercato, poi, in dibatti
Cadeguandole alle dichiarazioni del TA mento, di ridimensionare le proprie accuse (nel sen so di dichiarare di essere propenso a credere che il giovane fosse, piuttosto, un nero consumatore).
Tuttavia le accuse iniziali -così come congrua mente motivato nella sentenza impugnata (pag.498)=
non potevano non permanere nel processo nella forza probante della loro originaria, puntuale ed esau-
riente formulazione.
Giuridicamente corretto anche l'argomento dei giudici di appello secondo cui, comunque, non poteva essere riconosciuta la esimente di cui all'art.80 L.S.
poiché il NA, non aveva in alcun modo dimo-
strata la destinazione della droga al suo uso per-
sonale esclusivo.
52.
- NI AU 97
53. - NO IO RE
Sono stati dichiarati colpevoli del delitto di cai agli artt. 110 C.P., 71 della L.685/1975 per avere, in
concorso tra loro, acquistato da HI IU
quantità non modiche di eroina nel corso dell'estat del 1984 (tra Bologna e Verona) e l'LI anche di avere -in continuazione con il precedente reato-
acquistato dalla associazione tra i 50 ed i 100 gram mi di eroina la settimana nel peRIdo successivo e fino al maggio del 1985.
Per lo effetto erano stati condannati, il NI,
alla pena di anni due, mesi otto di reclusione e di
(lire quattro milioni di multa;
e l'LI, alla pena di anni tre di reclusione e di lire cinque milioni di multa.
I ° Il primo ricorrente, nell'unico motivo, si
è doluto che fosse stata qualificata "non modica" la sostanza stupefacente da lui acquistata partendo dalla errata considerazione che egli avesse promesso di vendere la propria casa, propRI per pagare ingen ti debiti per acquisti di droga, e disattendendo la sua precisazione che il debito complessivo per sif-
fatto commercio ammontava a circa 2-3 milioni soltanto.
II°
- Anche l'LI, nel motivo contestuale alla dichiarazione di ricorso, ha censurato la sentenza 98
1
impugnata per la mancata derubricazione del reato con testato in quello di cui all'art.72 L.S. in quanto,
dalla quantità complessivamente detenuta dal preve-
nuto (che era tossicodipendente) avrebbe dovuto de-
trarsi ciò che serviva allo stesso per alimentare il propRI vizio.
Entrambi i ricorsi sono infondati. I° Invero, quanto al ON, i giudici di meri to hanno tratto la convinzione della non modicità
dei quantitativi di eroina trattata dall'imputato,
principalmente, dalle stesse, leali ammissioni del predetto (segnatamente in ordine ai quantitativi ac quistati dal HI) Comunque, a conferma della en-
tità del traffico, sussiste la ineliminabile, menzio nata circostanza di fatto dimostrata dai giudici di merito con ineccepibile motivazione, che egli dichia ro al HI di essere disposto a cedere un immobile per far fronte al debito da fornitura di eroina che ormai era divenuto insostenibile.
- In contrasto con una, ornai, consolidata II°
giurisprudenza di questa Corte Suprema l'assunto del secondo ricorrente. Infatti, ai fini della de-
lineazione del concetto di "modica quantità" nella ipotesi di detenzione dello stupefacente, in parte per uso personale ed in parte per lo "spaccio"- oc 99
corre, pur sempre, avere riguardo alla quantità com plessiva oggetto della detenzione senza possibilità
di prededuzione della quota personale di consuno.
Infatti "la ratio" della legge è quella di evitare,
comunque, consistenti accumuli di droga (Cass.Sez.
VI n. 437 del 13.3.1987 Volta%; id. n.4275 del 7.4.87
Cambareri)
54. - GU NO
55. LL TO
56.
- LL EO
Sono stati condannati alle pene, rispettivamente il primo di due anni, mesi otto di reclusione e di lire quattro milioni di multa;
il secondo di anni tre, mesi quattro di reclusione e di lire cinque mi lioni e cinquecentomila di multa ed il terzo di anni sei, mesi sei di reclusione e lire 6 milioni e.sei
(contantomila di multa con il condono di anni uno či
reclusione e lire 5 milioni di multa in favore di quest'u per i delitti di cui all'art. 71. L.585/'ultimo pe
1975 rispettivamente ascritti ed il LL an-
che per il reato di cui agli artt. 110 C.P., 10,12,
14 della L. 497/1974 unito con il vincolo della con-
tinuazione al precedente reato a lui ascritto.
Nell'unico motivo, da ciascuno, presentato i ricor renti hanno tutti censurato la motivazione della 100
하..
sentenza impugnata in relazione alle chiamate in cor reità degli imputati, formulando critiche, soprattut to. in ordine a pretese carenze di riscontri, del tutto analoghe a quelle dei precedenti ricorrenti.
Appare palese la infondatezza di tali censure poiché
i giudici di merito hanno, nella specie, puntualment te indicato gli elementi di riscontro, alle peraltro concordanti, accuse del TT e del GA tra i quali fanno spicco le significative ammissioni che tutti e tre gli imputati, in varie occasioni, risul tano avere reso.
Palesemente infondata anche l'ulteRIre censura del NT in ordine alla misura ridotta del con dono concesso in quanto, siffatta, riduzione, risul ta giustificata dalla entità dei precedenti penali e dall'avere l'imputato usufruito di un precedente indulto (art. 6 cpv. D.P.R. 16.12.1986 n.865).
57. LI ER
58. SALA LIBERO
Sono stati condannati;
1) lo AG, alla com-
plessiva pena di anni 6 di reclusione e di lire nove milioni di multa per il delitto di cui agli artt.81
cpv. C.P. 71 L.S. (acquisto dall'associazione di
1/2 Kg. di eroina;
vendita di 2 Kg eroina;
acquisto di circa 100 grammi di cocaina:reate unificaté ex 81
f - 101- (tra loro e con cpv. C.P. адanaloghi delitti per cui, con sentenza CROSCARLIA 9.2.84 della C.d'App. di Brescia aveva già riportato condanna alla pena di anni quattro di reclusione e di lire sette milioni di Bulte):(2) il Sala, alla pena di anni quattro di reclusione e di lire un mi lione di multa per il delitto di cui agli artt.81
C.P. 10,12, 14 della L.497/1974 e 3 e 23 della L 19755 (detenzione e porto abusivi di arni comuni da sparo, di armi da guerra e di armi clandestine)
Con un unico motivo i ricorrenti hanno dedotto,
tutti, il difetto di motivazione della sentenza im pugnata: lo AG, in ordine alla mancata conces-
sione delle attenuanti generiche e della minima par tecipazione al fatto (artt.62 bis, 114 C.P.)ed il
Sala in relazione all'aumento per la continuazione.
Entrambi i ricorsi sono palesemente infondati poi ché i giudici di merito harno offerto, nel corpo del la motivazione, tutti gli elementi necessari a suffra gare i dinieghi delle attenuanti ed a giustificare
1(per il Sala) l'aumento della continuazione (essenda del tutto privo di rilievo giuridico l'assunto difen sivo secondo cui "vertendosi nella stessa materia (ar mi)" doveva applicarsi un rinore aumento.
59. AL MA
60. NI IM - 102
-
61. RR LU
Sono stati condannati, il primo, alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione e di lire 5 Milioni di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. C.P.
10,12,14 L.497/1974 e 71 L.685/1975; il secondo,
alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione e li re 6 milioni di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. C.P. 71 L.685/75; e, la terza, alla pe na di anni quattro di reclusione e di lire sei mi-
lioni di multa per il delitto di cui all'art.71 L.685,
Nel motivo di ciascuno dei ricorrenti presenta to veniva censurata la sentenza impugnata per la :
omessa motivazione in ordine alla misura della pena ed in particolare alla entità della diminuzione ope rata per le attenuanti generiche concesse nonché
per il DI anche alla misura dell'aumento per la continuazione.
Ritiene la Corte che anche i ricorsi di cui so pra siano palesemente infondati sussistendo, per ognuno degli imputati, adeguata motivazione in or-
dine alla dosimetria della pena con riguardo, sia alle circostanze attenuanti che all'aumento per la continuazione.
62- GE FI
63. - LB LO 103 -
-
64. ND CA
65. ZZ GI
66. IS EN
$
Il primo imputato è stato dichiarato responsabi le del delitto di cui all'art. 72 della legge sugli stupefacenti e gli altri imputati dei delitti previ sti dall'art.71 della stessa legge (il PU di più
reati in continuazione) rispettivamente loro ascritti. Per lo effetto, sono stati condannati alle pene:
l'LG, di mesi otto di reclusione e lire 800.000
di multa;
l'LB, di anni quattro e mesi sei di reclu- sione e di lire sei milioni e cinquecentomila di multa;
- il IN, di anni tre, mesi due di reclusione e di lire quattro milioni e cinquecentomila di multa;
- il ZZ, di anni quattro e mesi sei di re clusione e di lire quattromilioni e cinquecentomi-
la di multa;
il PU, di anni tre, mesi due di reclusione e di lire cinque milioni di multa.
Ciascuno degli imputati ha presentato un unico motivo contestuale in cui rispettivamente si sono doluti coloro cui era stato addebitato il delitto di cui all'art.71 della legge sugli stupefacenti per la mancata derubricazione nell'art.72 L.S.; quelli 104
cui non erano state concesse le attenuanti generiche per la omessa motivazione a riguardo;
ed il PU per non meglio precisati vizi di "travisamento dei fatti"
e di "contraddittorietà della motivazione"
Salvo quello del IN, i ricorsi di cui so-
pra sono affetti da genericità e, comunque, appaiono palesemente infondati quanto al denunciato vizio di omessa motivazione che, in realtà, è assolutamente insussistente.
2425
Il IN, invece, ha riproposto la questione già trattata a proposito del ricorso dell'LI
(n.53) della detraibilità -ai fini della ipotesi di cui all'art. 72 L.S.- delle dosi destinate al propRI
consumo dallo stupefacente complessivamente detenuto:
quesito risolto in senso negativo dalla costante giu risprudenza di questa Corte che è stata richiamata in precedenza.
EI CA 67.
-
DI TE GIANFR 68.
-
AR ON 69.
ZE AN 70.
-
Sono stati prosciolti,con formula dubitativa,i primi trẻ, dai delitti previsti dall'art.71 della
L.685/1975, rispettivamente loro ascritti;
e lo Zer
bini, dal delitto di cui all'art. 75 della medesima - 105
-
legge, (venendo, invece, condannato per il delitto di cui agli artt.81 cpv. C.P. 71 L.S. in relazione al quale non v'è motivo di ricorso). I° - Censura la sentenza impugnata il RO, in quanto non si sarebbe tenuto conto del contrasto tra le accuse del TT e quelle del GA aven dolo, il primo, indicato quale "debitore" di una partita di eroina ed il secondo quale "garante" del la vendita della stessa. Inoltre non si erano appreż
zate le deduzioni e produzioni difensive che dimo-
stravano la sua estraneità ai fatti di droga commer ciando egli in autovetture.
II°
- Di PA ha dedotto l'erroneità della for mula adottata poiché, avendo trovato smentita l'accu sa del GA, in alcune dichiarazioni del coimputato
AT, esso ricorrente andava assolto con la più ampia formula. III° Secondo il AN, il semplice fatto obiettivo di avere partecipato agli incontri tra il
GA e lo HI, non suffragava l'accusa del GAi
che anche esso AN fosse coinvolto negli af fari di droga esistenti tra i due: onde egli merita va di essere assolto con la più ampia formula. IV - Lo ER deduce che i suoi rapporti di
: traffico di droga con uno dei membri della associa- - 106
-
p.e zione criminosa, e, cioè, con il FE, potevano costituire, tutt'al più, meri elementi di "sospetto"
sulla sua partecipazione al sodalizio ma non giusti ficavano il proscioglimento con formula soltanto du bitativa.
I ricorsi non hanno fondamento alcuno.
Non può farsi a meno di notare che i suesposti motivi hanno in comune. I promessa di non negare la sussistenza di elementi di accusa, bensì di sottoli neare i contrasti e le insufficienze probatorie che
(propRI peraltro, costituiscono i naturali presupposti che
(legittimamente giustificano il proscioglimento adottato, con for-
mula soltanto dubitativa,dai giudici di merito.
Comunque, nella sentenza impugnata, è stato dedi cato un ben ampio spazio alla dimostrazione della impossibilità di concedere, ai predetti imputati, la chiesta, più ampia formula assolutoria.
1° - E' appena il caso di segnalare, in parti-
colare, a proposito del RO, come la sentenza impugnata ponga in luce (p.400) gli elementi ostati vi al più ampio proscioglimento dell'imputato: quali le dettagliate indicazioni del TT in ordine alla presenza del RO in atteggiamento che fa-
ceva presumere la sua veste di intermediaRI o, quai tomeno, di garante all'episodio della cessione di - 107 -
1 Kg. di eroina intervenuta tra LI RA e
NU SC.
E' stato anche sufficientemente motivato dai giu dici di merito come la dedotta attività di commer- come,
cio di autovetture non valesse, comunque, ad esclu dere il rilievo accusatoRI -ancorché insufficiente costituito dalla partecipazione fisica del RO
al menzionato incontro riguardante il traffico di droga.
II° Anche per il Di PA sono stati anali-
ticamente enumerati i non lievi elementi accusatori che precludevano la formula ampia: primi fra tutti le accuse del GA (che, peraltro, teneva annotatoį
nella propia agenda, il numero telefonico del DI
PA). III° Pure per il AN, i giudici di appel lo hanno, puntualmente, indicato gli elementi di ac cusa costituiti, principalmente, dall'avere egli accompagnato il propRI cognato HI OL a diver to si incontri -relativi al traffico di droga- interve nuti con il GA. Esprimendo, Tuttavia, prudentemente, la. (il dubbio Corte di merito Che si fosse trattato d'una effetti va partecipazione del AN a tale attività cri minosa, in quanto non _poteva escludersi l'ipotesi della "mera connivenza" (pag.445) - 108
IV - Quanto allo ER, in realtà, la Corte
di merito non fonda -come si assume nel ricorso il di lui proscioglimento, con formula dubitativa dal reato associativo, sul mero fatto (peraltro con fessato) dell'acquisto della droga dal FE.
In effetti i giudici di merito hanno indicato ol tre alla sua attività di "abituale cliente" della-
associazione, anche quella-circoscritta ai primi ne si di vita della società criminosa di collaborazion ne alle necessarie operazioni di "confezionamento"
della droga destinata dalla associazione medesima,
alla vendita al minuto.
Elementi tutti che, pur se insufficienti, preclu devano comunque, il proscioglimento con la più am-
pia formula
P. Q. M.
Visti gli artt. 537, 209, 549 c.p.p.i dichiara inammissibili, il ricorso proposto dal
Procuratore Generale nei confornti di CO,
Di PA, FI AL, LF EL.
RO, FE, AC, AT, PI Fran!
cesco e SU;
nonché quelli proposti da MA, An
tonacci, TE, NU SC, PE, Dea
trini, De SS, FI AL, FI France-
sco, TU, LF OL, RR, Mohaned - 109
-
DE DE, EL, HI IU, HI Lan
franco, DI, NZ e GO.
Rigetta, nel resto, il ricorso del Procuratore
Generale.
Rigetta i ricorsi di tutti gli altri ricorrenti e condanna tutti gli imputati ricorrenti, in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno di essi, al versamento di lire 500,000 a favore del la Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 1988
IL PRESIDENTE
Ecc.Dott. GI GI Battaglini
KuupBattylis IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. GI D'Asaro hump verew C
IL CANCELLIERE Disse NAl Ambrosio
Depositato in Cancelleria.
Oggi 19 MAG 1989 IL CANCELLCANCEL AFRI