Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/1988, n. 7544
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Sentenza 21 marzo 1988

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Poiché la normativa sugli stupefacenti non richiede un rapporto materiale di detenzione anteriore ai fatti di cessione della droga, risulta punibile qualsiasi atto che, univocamente, si ponga quale antecedente correlato alla cessione stessa, come una offerta di vendita o una attività di intermediazione tra offerenti e potenziale acquirente. ( V mass n 149460; ( Conf mass n 151839).*

Le Invalidità afferenti al deposito degli Atti di cui all'art. 304 quater cod. proc. pen. intanto possono incidere sulla richiesta di rinvio a giudizio in quanto il contenuto di tali Atti sia determinante ai fini del rinvio a giudizio medesimo, e non nella ipotesi in cui l'atto trovi il proprio supporto in altre risultanze probatorie. ( Conf mass n 175181; ( Conf mass n 176657).*

In tema di stupefacenti, l'applicabilità della esimente relativa al consumo personale deve essere dimostrata dall'imputato il quale deve fornire la prova rigorosa di tale uso, anche nella ipotesi di pregressa detenzione, poiché anche in tal caso è necessaria la prova che la quantità detenuta fosse modica. ( Conf mass n 154934; ( Conf mass n 170966).*

In tema di prova penale le dichiarazioni del coimputato chiamante in correità costituiscono elementi probatori utilizzabili come esclusive fonti di convincimento per il giudice, ove siano intrinsecamente attendibili. ( V mass n 176161; ( Conf mass n 176163).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/1988, n. 7544
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7544
    Data del deposito : 21 marzo 1988

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