Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2024, n. 35038
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Sentenza 10 luglio 2024

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In tema di intercettazioni eseguite dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro, senza necessità di assistenza tecnica, su indirizzo di comunicazione utilizzato in Italia, la notifica dell'avvio delle operazioni allo Stato italiano, prescritta dall'art. 31 Direttiva 2014/41/UE, recepito dall'art. 24 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, è funzionale alla verifica che la intercettazione sia disposta in riferimento a reato per il quale essa è consentita secondo l'ordinamento interno, sicché la sua omissione non comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle captazioni, ove detto presupposto risulti verificato. (In motivazione la Corte ha precisato che la verifica di ammissibilità, da operare in rapporto ai parametri di cui all'art. 266 cod. proc. pen., può avvenire anche nel giudizio di legittimità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2024, n. 35038
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35038
    Data del deposito : 10 luglio 2024

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