Sentenza 27 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2001, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2001 |
Testo completo
AULA "A" CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 01 1 4 / 01 Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE LIRE 3000 per diritti 6000 CANCELLERIA 27 GEN. 2001 REPUBBLICA ITALIANA IL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CG575683 R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CG575684 6585/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Ettore Mercurio Presidente Cron2440 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 22 no- Dott. Guido Vidiri Consigliere vembre 2000 Dott. Pasquale Picone Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CH NC, elettivamente domiciliato in Roma, via del Vi- minale n. 43, presso l'avv. Fabio Lorenzoni, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente contro 4807 società Poste Italiane S.p.A. (già Ente Poste Italiane), elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190, Sede del Servizio Legale, presso l'avv. Concetta Marrari, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
1 n BADI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rilasciata copia legale UFFICIO COPIE al Sig. F Allasciato copia legale per dirittiar 16 2/ Doreesoun al Sig. controricorrente per diritti L. 15.EEB. 2001 IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 25/98, decisa il 3 febbraio 1998 e pubbli- IL CANCELLIERE cata il 3 aprile 1998, resa dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento n. 143/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 novembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per il ricorrente e Concetta Marrari per la società controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 15 novembre 1996 - 1 febbraio 1997, il Preto- re di Reggio Calabria respingeva la domanda proposta da CH NC e intesa ad ottenere il trattenimento in servizio dopo il raggiungimento del quarantesimo anno di anzianità contributiva, come previsto da apposita clausola approvata con la contrattazione collettiva. Interponeva appello il CH e in esito il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 25/98 emessa in data 3 febbraio aprile 1998, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Riteneva lecita la previsione di una ipotesi di risoluzione, con- cordata con le organizzazioni sindacali, al conseguimento della massima anzianità contributiva. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- 2 Λ ne CH NC con atto notificato in data 30 marzo 1999, con un solo motivo, variamente articolato. La Società Poste Italiane resiste con controricorso notificato in data 4 maggio 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di ricorso si denuncia, con implicito riferimen- to al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione dell'art. 6, commi 2 e 6 dl 1.12.1993 n. 487, convertito con legge n. 71/84, dell'art. 1 legge 230/62, della legge 604/66 e della legge 300/70. Si afferma che non vi è spazio per la contrattazione collettiva quanto all'individuazione di cause estintive del rapporto, che il rinvio alla contrattazione sindacale non può andare oltre i limiti della disciplina inderogabile, che in ogni caso i trattamenti vi- genti dovevano esser mantenuti ed era esclusa dall'ambito della contrattazione sindacale la materia del trattamento di quiescenza. Le censure prospettate attengono, sia pure sotto vari profili, al- la legittimità dell'accordo integrativo allegato al Contratto Col- lettivo 26 novembre 1994, col quale le parti hanno stabilito che "la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti dell'EPI, dal 31/1/95, si verifica anche al raggiungi- mento della massima anzianità contributiva, con effetto dal giorno successivo a quello del compimento di quaranta anni utili ai fini pensionistici e avviene automaticamente senza obbligo per 1'Ente di dare preavviso o di erogare la corrispondente indennità sosti- 3 へ tutiva". Trattasi di accordo integrativo stipulato lo stesso giorno del contratto collettivo e con esso le parti introdussero tale causa di risoluzione del rapporto di lavoro, operante in ag- giunta alle ipotesi previste dal contratto stesso. Il ricorso è fondato nei termini che di seguito si precisano. L'esame delle doglianze va unitariamente compiuto a causa della connessione logico-giuridica delle critiche alla decisione del nonché dell'esigenza di una trattazione sistematicaTribunale, delle questioni sottoposte allo scrutinio della Corte. L'evento della trasformazione dell'amministrazione postale (azien- da autonoma statale) in ente pubblico economico (denominato ente "Poste Italiane") - in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 del 487, convertito con modificazioni in d.l. 1° dicembre 1993, n. legge 29 gennaio 1994, n. 71 - a partire dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente (che sono stati ema- nati con d.P.R. 23.12.1993, pubblicati in Gazz. Uff. 31/12/93), ha comportato la successione del nuovo imprenditore pubblico in tutti i rapporti, diritti e beni del soggetto precedente (Stato) e, in particolare, nei rapporti di lavoro (salve alcune eccezioni), la cui natura è divenuta, per effetto del mutamento del soggetto da- tore di lavoro, necessariamente di diritto privato (come, del re- sto, esplicitamente sancisce il comma 2 dell'art. 6 del decreto legge). Ne discende che, sul piano dei rapporti di lavoro, nessun rilievo ha avuto l'ulteriore evento della trasformazione dell'ente in so- 4 cietà per azioni ai sensi dell'art. 1 d.
1. n. 487/1993, come mo- dificato dall'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Deliberazione CIPE 18 dicembre 199, n. 244/1997, pubblicata in Gazz. Uff., 25 agosto 1998, n. 197); tra l'altro, proprio la circostanza che si era già in presenza di rapporti di lavoro di "trasformazione" già intervenuta,diritto privato e, quindi di rende inapplicabile il disposto dell'art. 1 d.1. 6 maggio 1994, n. 432, come sostituito dalla legge di conversione 4 luglio 1994, n. 432, che, con riguardo agli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato, di- stingue una fase pubblicistica da una di diritto privato, con il prevedere la devoluzione al giudice ordinario delle sole con- troversie afferenti il periodo del rapporto di lavoro successivo : 18 dicembre 1998, n. alla trasformazione (cfr. Cass., sez. un., 12711). del decreto legge, poi, ha Il comma sesto dello stesso articolo previsto che ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti (cioè le condizioni sia economiche che normative) vi- genti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina fino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, in tal guisa provvedendo a dettare un assetto transitorio della normativa sostanziale, come tale non incompatibile con la natura privatistica dei rapporti determinata dalla natura del soggetto datore di lavoro. Infatti, così come è pacifico che la natura pubblica di un rap- 5 porto è perfettamente compatibile con una disciplina dettata dal codice civile o dai contratti collettivi, è altrettanto indiscus- SO che si possa avere un rapporto di diritto privato ancorché la disciplina dei diritti e degli obblighi sia dettata da una norma- tiva particolare. La ricognizione del dato normativo dimostra come la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente (e poi della società) non presenti alcun connotato di specialità, risultando perfetta- mente riconducibile alla previsione di cui all'art. 2093 c.c. Più specificamente, nessun tipo di deroga è riscontrabile al sistema generale delle fonti: dalla natura privata del rapporto discende la possibilità di stipulare contratti collettivi di diritto comu- ne, con la sola particolarità che la legge assume il fatto della loro effettiva stipulazione ad evento che determina (in forza del- la fonte primaria e non certo del contratto) l'inapplicabilità dell'intero corpus della disciplina speciale rimasta in vigore nel periodo transitorio. Nessuna indicazione si rinviene nella legge nel senso di abilitare il contratto collettivo del settore a fare qualcosa di più degli altri contratti collettivi di diritto comu- ne;
nessuna attribuzione di competenza esclusiva a regolare il rapporto о determinati aspetti di esso (cd. "delegificazione", termine adoperato naturalmente in senso in senso ampio e non tec- nico). La conclusione esce rafforzata dalla comparazione con le ben di- verse previsioni legislative in altri settori, nei quali la cd. 6 delegificazione è stata, in maniera più o meno ampia, realmente attuata a favore della fonte sociale. Per i ferrovieri statali, l'art. 21 della 1. 210/1985 ammette i contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione ad incide- re, sia pure con il limite della salvezza del trattamento prece- dente di maggior favore, sulle materie della costituzione e cessa- zione dei rapporti, della responsabilità civile e disciplinare dei dipendenti. Nel rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di tra- -sporto siano essi dipendenti da enti privati, da enti pubblici economici o da società a partecipazione pubblica l'art. 1, se- condo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (emanata a seguito delle sollecitazioni rivolte al legislatore dalla sentenza costi- tuzionale n. 500 del 1988) prevede che le disposizioni contenute nel regolamento all. A al R.D. 148/1931 (o modificative o integra- tive dello stesso) possano essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria, alla quale non possono derogare i regola- menti d'azienda. Tratti affatto peculiari caratterizzano, infine, lo statuto attua- le dei dipendenti (cd. 'contrattualizzati") delle amministrazioni " pubbliche, il cui rapporto di lavoro, in ragione della natura dei datori di lavoro (Stato e ad altri enti pubblici non economici), va ascritto ad un genus intermedio tra lavoro pubblico e lavoro privato (vedi Corte cost. n. 313/1996 e n. 309/1997). La specialità di questi rapporti, discendente dalla loro connes- 7 sione con l'esercizio di funzioni pubbliche, si manifesta con l'essere assoggettati non soltanto alle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rappor- ti di lavoro subordinato nell'impresa, ma, primariamente, al com- 29/93, con leplesso di regole specifiche dettate dal d.lgs. n. successive modifiche e integrazioni, tra le quali vanno segnalate proprio quelle che disegnano in modo peculiare i rapporti tra au- tonomia collettiva e legge: la contrattazione collettiva è speci- ficamente abilitata a regolamentare ex novo tutte le materie già disciplinate dalle norme generali e speciali del pubblico impiego, sostituendole con specifiche clausole contrattuali e determinando- ne così l'inapplicabilità (art. 72, comma 1); a regolare la mate- ria del trattamento di fine rapporto (art. 72, comma 4); a deroga- re tutti gli eventuali trattamenti speciali introdotti successiva- mente dalla legge in ambito normativo ed economico (art. 2, commi 2 e 3); a definire perfino la tipologia contrattuale (materia tra- dizionalmente riservata alla legge) ai fini dell'impiego "flessi- bile" del lavoro pubblico (art. 36). Del resto, che in questo set- tore la fonte collettiva non incontri altri limiti se non quelli posti dal d.lgs. 29/93, dalle norme costituzionali e dai principi generali, si spiega perché i contratti collettivi non rivestono la medesima natura delle fonti collettive comuni, ma sono contratti tipici con efficacia erga omnes, stipulati dai soggetti seleziona- ti dalla legge secondo precise procedure, legge che determina al- tresì la tipologia contrattuale e i rapporti tra contratti di di- 8 n verso livello. Pervenuti alla conclusione che i dipendenti del servizio postale lavorano sulla base di un rapporto di lavoro di diritto comune, senza deroghe al codice civile ed alle leggi che regolano il lavo- ro subordinato nell'impresa, il problema dell'ammissibilità della previsione collettiva di una fattispecie di estinzione automatica del rapporto di lavoro si pone secondo lo schema usuale della ge- rarchia tra le fonti, in virtù del quale il contratto collettivo non può validamente disporre in contrasto con norme imperative di legge. Non rilevano ai fini della soluzione della questione in esame le disposizioni legislative concernenti il trattamento previdenziale dei dipendenti del servizio postale: a differenza che per l'impiego pubblico statale (dove i due aspetti sono trattati da stessa disciplina), per il lavoro privato la regolamentazione una del rapporto di attività è completamente indipendente da quella che presuppone la cessazione del rapporto stesso, come comprova la considerazione dell'età pensionabile e dei requisiti per il conse- guimento della prestazione previdenziale esclusivamente in chiave di deroga all'applicabilità del regime di stabilità dei rapporti di lavoro (art. 4, co. 2, 1. n. 108 del 1990). Ne consegue che alla previsione dell'art. 6, comma 7, d.l. 487/1993, convertito nella 1. 71/1994, secondo cui per il tratta- mento di quiescenza dei dipendenti postali si applicano le stesse norme previste per il personale statale, si deve attribuire porta- 9 へ ta circoscritta, appunto, al trattamento dovuto alla cessazione del servizio, cessazione regolata dal nuovo regime privatistico e non più da quello proprio dell'impiego pubblico (che contempla, ad esempio, la cessazione automatica del rapporto al compimento di un età massima, peraltro con possibilità del dipendente di decidere altri di protrarre il servizio per ltri due anni). Come è noto, nella conclusione di un contratto di lavoro, l'autonomia privata si estrinseca essenzialmente nel consenso all'insorgenza del vincolo, mentre il contenuto è quasi esclusiva- mente determinato da fonti eteronome (la legge e le cd. fonti so- ciali), con salvezza soltanto della possibilità di pattuire condi- zioni di maggior favore per il prestatore d'opera. In particolare, gli effetti integrativi del contratto individuale di lavoro sono espressione della disciplina interventistica volta alla tutela del contraente più debole, ed a circoscrivere, di conseguenza, il po- tere normativo che di fatto può essere esercitato dal contraente più forte. Vi sono, peraltro, casi (divenuti più frequenti nella legislazione recente) in cui le esigenze di tutela si ritengono compiutamente assicurate dalla contrattazione collettiva, con abi- litazione di quest'ultima a derogare norme che restano imperative rispetto alla contrattazione individuale. Ma è necessaria, eviden- un'esplicita previsione della legge con specificazionetemente, dei settori e delle materie. Il sistema è sicuramente nel senso che l'attività lavorativa su- bordinata può essere prestata esclusivamente in conformità dei ti- 10 n pi contrattuali previsti dalla legge, tipi contrattuali identifi- cati non sulla base del mero nomen iuris adoperato dalle parti e delle relative pattuizioni, ma del reale atteggiarsi del rapporto (cd. valore dichiarativo dell'esecuzione). Perciò, si prescinde dall'eventuale termine di durata apposto al contratto e il con- tratto si considera concluso a tempo indeterminato se si versa fuori dalle ipotesi in cui la legge consente la conclusione di un contratto a tempo determinato. E nel contratto di lavoro a tempo indeterminato la volontà delle parti di realizzare l'interesse al- la cessazione dei suoi effetti può essere attuata soltanto median- te il negozio unilaterale di recesso (licenziamento e dimissioni), con la conseguenza che, sebbene si sia in presenza di un contrat- to a prestazioni corrispettive, non si applica la disciplina della rescissione, della risoluzione per inadempimento (ed è esclusa, quindi, la possibilità di pattuire una clausola risolutiva espres- sa, ai sensi dell'art. 1456), o per eccessiva onerosità. La conclusione è, dunque, che all'autonomia privata non è dato in- serire clausole di durata del rapporto (fuori dei casi previsti dalla legge) e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art. 1353 c.c. o condizioni risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 C. C.; di ciò non può fondatamente dubitarsi ove si consideri che alla parte socialmente in grado di predisporre il contenuto con- trattuale (il datore di lavoro) non può essere consentito, attra- verso la pattuizione di termini о di condizioni risolutive, di 11 Л sottrarsi alla disciplina limitativa dei licenziamenti (individua- li e collettivi) o anche soltanto all'obbligo del preavviso. Al quesito se ciò che non è consentito all'autonomia individuale possa ritenersi consentito a quella collettiva deve darsi sicura risposta negativa, sulla base del complesso delle considerazioni già svolte, in difetto di una specifica autorizzazione legislativa ad incidere sulla materia dell'estinzione del rapporto. In particolare, la giurisprudenza della Corte ha più volte preci- sato che, nel campo dei rapporti di lavoro di natura privata (e, quindi, anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici) non può operare l'auto- maticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come av- viene, invece, nell'ambito del pubblico impiego, ma Occorre sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso, ai sensi e per gli effetti degli art. 2118 e 2119 cc, ritenendo nulla, per contrasto con la suddetta normativa civilistica, di ca- rattere inderogabile, la clausola contrattuale collettiva re- cante l'esonero dal datore di lavoro dal preavviso in caso di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (cfr. Cass. 5977/95, 6901/94, 12558/93, con riguardo alla contrattazione col- lettiva dei dipendenti Enel). La giurisprudenza menzionata ha pure escluso che la validità di una clausola del genere potesse recupe- rarsi sotto il profilo della condizione di maggior favore pratica- ta ai dipendenti ai quali lo stesso contratto collettivo assicura- 12 va una stabilità superiore a quella garantita dalla legge, sulla considerazione che in nessun caso può ammettersi che l'estinzione del rapporto di lavoro per volontà delle parti non consegua al ne- gozio di recesso, la cui legittimità deve essere valutata alla stregua del regime di stabilità applicabile nel caso concreto. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per ritenere de- stituite di fondamento giuridico anche tutte le altre argomenta- zioni adoperate dall'azienda postale per sostenere l'ammissibilità dell'estinzione dei rapporti di lavoro al verificarsi dell'evento previsto dalla pattuizione collettiva: la conformità del risultato ad un indirizzo di politica aziendale, ancorché imposto da una fonte primaria, non vale a conferire validità ad uno strumento giuridico al quale la legge non consente di ricorrere;
in nessun caso è consentito contemplare pattiziamente l'estinzione automati- ca del rapporto di lavoro, ancorché l'intento perseguito sia, in ipotesi, quello di assicurare ai rapporti stabilità superiore a quella garantita dalla legge. Conclusivamente, al contratto collettivo di diritto comune non è consentito regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale, me- diante la previsione della sua cessazione automatica, senza biso- gno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva. L'incompatibilità tra tipo legale e apposizione di si- mili clausole risulta evidente ove si consideri che se l'effetto 13 estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del con- tratto, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rap- porto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nul- lità, ex art. 1418 c.c., dell'elemento accidentale. A conclusioni nella sostanza identiche, la giurisprudenza della Corte è già pervenuta nella definizione di controversie analoghe, concernenti specificamente la risoluzione del rapporto dei lavora- tori del servizio postale (Cass. 4 marzo 1999, n. 1758; 20 maggio 1999, n. 4861; 4 giugno 1999, n. 5501; 7 giugno 1999, n. 5584; 17 giugno 1999, n. 6051; 28 giugno 1999, n. 6701, 21 gennaio 2000, n. 610). Una volta escluso che il contratto di lavoro subordinato di dirit- to comune possa risolversi automaticamente in forza di previsione pattizia, perché non tollera, in nessun caso, l'apposizione di simili clausole, altra questione è se la cessazione delle presta- zioni lavorative alla data del raggiungimento della massima anzia- nità contributiva sia avvenuta a seguito dell'intimazione di re- cesso da parte dell'azienda postale. Al riguardo appare pertinente il richiamo dell'orientamento della giurisprudenza della Corte secondo il quale, nel caso di sca- lavoro a termine illegittimamen- denza di un contratto di te stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non sono applicabili - tenuto conto della specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 14 (sul contratto di lavoro a tempo determinato) rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e della qualificabilità del- l'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del ter- mine non come impugnazione del licenziamento, ma come azione (imprescrittibile) di nullità parziale del contratto né la norma dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall'impugnazione dell'illegittimo re- cesso, né la norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 rela- tiva alla reintegrazione nel posto di lavoro (ancorché la conver- sione del rapporto a termine nel rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno); é peraltro salva l'applicabilità di entrambe le norme citate qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare (con un at- to nel quale non é assolutamente ravvisabile un licenziamento) la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato un vero e proprio licenziamento nel presupposto dell'illegittimità del ter- mine e della durata indeterminata del rapporto (Cass. , sez. un. 6 luglio 1991, n. 7471, e le successive, conformi, decisioni). Facendo applicazione, entro i limiti di compatibilità, dei richia- mati principi alla fattispecie in esame, le situazioni giuridiche astrattamente configurabili sono due: nella prima, le parti si li- mitano ad adeguare i comportamenti alla, ritenuta, avvenuta estin- zione automatica del rapporto al verificarsi dell'evento conside- 15 A rato, ma nella realtà il rapporto continua inalterato a causa del- la nullità della clausola collettiva che tale estinzione contem- pla;
nella seconda evenienza, esprimono comunque la volontà di re- cedere dal rapporto. Ma nel giudizio di merito non è stato accertato se l'azienda po- stale si è limitata, nella comunicazione inviata al CH, a richiamare la clausola collettiva che sanciva la cessazione auto- matica del rapporto al compimento della prevista anzianità contri- butiva o se la comunicazione stessa contiene una manifestazione di volontà di recedere comunque dal rapporto per il caso che l'estin- zione per la data oggettivamente individuata non possa ritenersi automatica. Notevolmente divergenti sono le regole da applicare quando non vi è stato licenziamento, ma solo interruzione della fattualità del rapporto, che sul piano giuridico è continuato immutato con le re- ciproche obbligazioni. Se certamente dall'esistenza del rapporto deriva il diritto del lavoratore al ripristino della sua fattuali- tà, non si tratta però dell'ordine di reintegrazione;
se, non di- versamente da quanto prescrive l'art. 18, al lavoratore che non abbia eseguito la prestazione per colpa del datore di lavoro, spetta (non la retribuzione ma) il risarcimento del danno, secondo lo schema proprio dei rapporti sinallagmatici (schema derogato dalla legge solo per specifiche ipotesi: es., ferie, malattia, ecc.), la disciplina è però quella comune, dettata dal diritto 16 : delle obbligazioni in tema di responsabilità contrattuale (cfr. Cass., 20 gennaio 2000, n. 610; 21 marzo 2000, n. 3345). Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altro giudice in grado di appello, designato come in dispositi- il quale valuterà, sulla base degli atti acquisiti, se partevo, datoriale si è limitata, nella comunicazione inviata al CH, a richiamare la clausola collettiva che sanciva la cessazione au- tomatica del rapporto al compimento della prevista anzianità con- tributiva o se la comunicazione stessa conteneva una manifestazio- ne di volontà di recedere ugualmente dal rapporto per il caso che l'estinzione per la data oggettivamente individuata non potesse ritenersi automatica. Detto giudice deciderà quindi in ordine all'appello proposto da CH NC avverso la sentenza del Pretore di Catanzaro 15 novembre 1996 - 1 febbraio 1997, in esito a tale accertamento, sulla base dei principi di diritto sopra precisati;
si pronuncerà anche in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Reggio Calabria. IL PRESIDENTE En ucuz Roma, 22 novembre 2000 Jo IL CONSIGLIERE ESTENSORE + 17 Stalli IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 27 GEN. 2001 oggi, A I IL COLLABORATORE M D E , R DI CANCELLERIA P SA O L S L 0 A 1 O T . B , 3 T I 3 A R R D S 5 O 'A E C A . P L S ST N L I E N O 3 D P G -7 I IM O S -8 N A A E 1 D S D 1 E I , E E T A O R N G O T SE G T IS E IT E G L IR E R A D L L O E D