Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/1999, n. 157
CASS
Sentenza 11 gennaio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il trasferimento di proprietà di un veicolo si realizza per effetto del consenso delle parti, e la trascrizione dell'atto nell'ufficio del PRA non costituisce un requisito di validità o di efficacia del trasferimento, ma soltanto un mezzo di pubblicità funzionale alla risoluzione di eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore, sì che le negative risultanze del pubblico registro automobilistico non rendono la vendita dell'autoveicolo senz'altro inopponibile al prefetto all'atto dell'irrogazione della sanzione, ma hanno un valore di mera presunzione semplice, superabile con ogni mezzo di prova. Non costituisce deroga a tale principio la previsione di cui all'art. 1 della legge 187/90 (che consente "alle parti interessate" di procedere, entro 60 giorni dalla sottoscrizione autenticata dell'atto traslativo, alle formalità' di trascrizione presso il PRA), trattandosi di disposizione - peraltro inserita in un testo normativo in materia di tasse automobilistiche e di automazione degli uffici del pubblico registro - che si limita a conferire legittimazione al compimento della formalità della trascrizione anche al venditore, senza incidere in alcun modo sui principi generali in tema di efficacia traslativa dei contratti consensuali.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/1999, n. 157
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 157
    Data del deposito : 11 gennaio 1999

    Testo completo