Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
Il trasferimento di proprietà di un veicolo si realizza per effetto del consenso delle parti, e la trascrizione dell'atto nell'ufficio del PRA non costituisce un requisito di validità o di efficacia del trasferimento, ma soltanto un mezzo di pubblicità funzionale alla risoluzione di eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore, sì che le negative risultanze del pubblico registro automobilistico non rendono la vendita dell'autoveicolo senz'altro inopponibile al prefetto all'atto dell'irrogazione della sanzione, ma hanno un valore di mera presunzione semplice, superabile con ogni mezzo di prova. Non costituisce deroga a tale principio la previsione di cui all'art. 1 della legge 187/90 (che consente "alle parti interessate" di procedere, entro 60 giorni dalla sottoscrizione autenticata dell'atto traslativo, alle formalità' di trascrizione presso il PRA), trattandosi di disposizione - peraltro inserita in un testo normativo in materia di tasse automobilistiche e di automazione degli uffici del pubblico registro - che si limita a conferire legittimazione al compimento della formalità della trascrizione anche al venditore, senza incidere in alcun modo sui principi generali in tema di efficacia traslativa dei contratti consensuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/1999, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Cons. Relatore -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FE di RL , domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 , presso l'Avvocatura Generale dello Stato. , che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
US RT, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini 140, presso l'avv. Sotero Salis, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Carlo Bellini;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di RL n.15 del 9.11.95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.09.1998 dal Relatore Cons. Luigi Macioce;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice , che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale 9.11.92 redatto dalla Polizia Municipale di RL e notificato il 24.12.92, era contestata a US RT la sosta del suo veicolo in zona di rimozione forzata e la mancata esibizione del documento di circolazione. Trasmesso al FE il verbale ai sensi dell'art. 203 3 C.S., veniva da tale Autorità adottata ordinanza-ingiunzione 16.5.95 comminante al US il pagamento della sanzione amministrativa di lire 110.000, ordinanza che era notificata al trasgressore il 2.6.95.
Questi, con ricorso 15.6.95 proposto al Giudice di Pace di RL (giudice che, all'epoca della domanda, era competente a conoscerne "ratione valoris"), proponeva opposizione affermando: che l'auto di cui alla contestazione era stata venduta il 18.9.92 a EL LI, che contestualmente aveva rilasciato dichiarazione di responsabilità; che pertanto alla data del verbale essa era in proprietà del EL, al quale era stata consegnata copia del verbale;
che l'atto di vendita era stato redatto con scrittura autenticata dal notaio il 28.12.92 e trascritto al PRA il 3.2.93. Si costituiva il FE di RL contestando che la responsabilità solidale del proprietario con l'utilizzatore ex art. 6 L. 689/81 potesse ritenersi esclusa ed affermando che, comunque, era provato che l'effetto traslativo della proprietà si fosse prodotto solo in data 28.12.92. Il GdP adì to, all'esito di istruzione orale, con sentenza 9.11.95 annullava l'opposta o.i. affermando che, alla stregua della prodotta dichiarazione del EL e delle deposizioni assunte, il veicolo era stato dal US trasferito al EL sin dal 18.9.92 senza che assumesse alcun rilievo il fatto che il US non avesse inteso, onde accelerare la trascrizione, ricorrere alla onerosa quanto inutile iniziativa a sua cura e spese di cui alla legge 187/90. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il FE di RL, con atto notificato al US il 17.9.96, fondato su di un solo motivo. Si è costituito il US notificando controricorso il 22.10.96. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico mezzo di ricorso si denunzia la violazione degli artt. 3, 6 e 23 della L. 689/81 e della legge 187/90, per avere il GdP immotivatamente negletto - sulla questione sottopostagli dell'atto necessario per la produzione dell'effetto traslativo della vendita - di valutare come, indispensabile la scrittura di data certa e la correlata trascrizione, la legge 187/90 avesse consentito anche al venditore di procedere a sua cura alla volturazione della intestazione del veicolo. La censura è del tutto infondata, avendo il Giudice di Pace, nel quadro di una esatta individuazione delle regole di diritto applicabili, motivatamente ricostruito la vicenda sulla base delle prove acquisite ed esattamente applicato le prime alla seconda non senza aver correttamente escluso la rilevanza delle norme del 1990 pur richiamate.
A) È invero giurisprudenza costante di questa Corte quella per la quale il trasferimento di proprietà di un veicolo si verifica per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato e la trascrizione dell'atto nell'Ufficio del P.R.A. non costituisce un requisito di validità ed efficacia del trasferimento ma solo un mezzo di pubblicità e tutela, inteso a dirimere i conflitti tra aventi causa del medesimo venditore (Cass. 5954/96- 10851/94- 6486/92- 7070/86 - 1179/86- 3590/84), sì ché le risultanze del P.R.A. - sul quale, all'epoca della contestata infrazione. non sia sia stata ancora effettuata la trascrizione di una vendita anteriormente conclusa- non rendono la vendita stessa inopponibile al FE adottante la s.a. per la violazione, ma hanno un valore di presunzione semplice superabile con ogni mezzo di prova (cass. 4315/94 - 11060/93 - 4565/92).
B) Nè, alla testè indicata ricostruzione dei dati normativi (pienamente condivisa dal Collegio), costituisce deroga la previsione di cui all'art. 1 della legge 9.7.90 n. 187 là dove consente "alle parti interessate" di procedere, entro 60 giorni dalla sottoscrizione autenticata dell'atto traslativo, alle formalità di trascrizione presso il P.R.A.: si tratta, invero, di disposizione -inserita in un testo introduttivo di norme in materia di tasse automobilistiche e di automazione degli uffici del p.r.a.- che conferisce legittimazione alla ridetta formalità anche al venditore del veicolo ma che non per questo immuta al quadro normativo (sub. A) per il quale dalla formalità stessa discendono, per quanto rileva in questa sede, solo presunzioni semplici in favore del FE, certamente superabili con ogni mezzo di prova. C) La ricorrente Amministrazione, poi, lungi dal contestare, con la puntuale deduzione di vizi di motivazione, le precise valutazioni che il GdP ha formulato in ordine agli elementi documentali e testimoniali dai quali risulterebbe regolarmente stipulato sin dal 18.9.92 l'atto di vendita del veicolo tra il US ed il EL, ha genericamente insistito sulla pretesa ininfluenza di tali elementi ,pur omettendo di porre la questione della "data certa" della stipula ed anzi menzionando la scrittura autenticata di vendita del 28.12.92 non già per contestare l'idoneità della dichiarazione "di responsabilità" a superare la presunzione dalla iscrizione nel P.R.A. bensì al solo scopo di erroneamente dedurne la "tardività" della trascrizione "costitutiva". Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il FE ricorrente a corrispondere al controricorrente lire 115.000 per spese e lire 500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 30-09-1998.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA, L'11 GENNAIO 1999.