Sentenza 19 aprile 2006
Massime • 1
Il Tribunale della libertà, se accoglie l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari personali, motivato dalla carenza di esigenze cautelari ma con il riconoscimento della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve prendere in esame tutti gli elementi di cui all'art. 292 cod. proc. pen., e pertanto deve dare adeguata motivazione non solo in relazione alle esigenze cautelari ma anche in ordine alla già dichiarata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, della quale il soggetto sottoposto ad indagini non aveva alcun interesse a dolersi per essere stata rigettata la richiesta di misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2006, n. 27792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27792 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2006 |
Testo completo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FAZZIOLI EDOARDO
CONSIGLIERE 1. Dott. MOCALI PIERO
"2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO
3. Dott. CORRADINI GRAZIA 11
" 4.Dott. URBAN GIANCARLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA.
sul ricorso proposto da :
1) NI RO N.
2) AM EN NT N.
3) CI CH N.
4) TI LI N.
5) ID MA N.
6) UP EN SI N.
7) IG DI N.
8) TE AN N.
9) NZ AR N.
10) AL LE N.
11) AL FE N.
12) NG CA N.
7 7 92/06
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 19/04/2006
SENTENZA
N. 1440106
REGISTRO GENERALE
N. 003518/2006
IL 27/12/1974
IL 31/01/1977
IL 07/12/1984
IL 27/03/1987
IL 08/07/1978
IL 05/04/1983
IL 02/07/1987
IL 09/12/1983
IL 02/08/1981
IL 26/11/1978
IL 01/03/1984
IL 11/12/1983
B
N. IL 13/01/1985 14) NI CA
avverso ORDINANZA del 14/12/2005
TRIB. LIBERTA' di BRESCIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
Gr. Febbrow BARDOVAGNI PAOLO
Lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. انه مانند نعصام بنانا(nigello ✔
OS SE :
A diseguito disordini verificatisi in Bergamo nel
corso di una manifestazione di controprotesta il
sistema carcerario venivano tratti in arresto, per concorso in resistenza ufficiali,a pubblici lesioni
aggravate, uso ingiustificato di mezzi di travisamento,
detenzione di esplodenti a fine di attentare alla
pubblica incolumità e danneggiamento, NI VE,
AM NN, CI HI, TI SA, ID
MA, UP NA, IG IM, PETTENI
AN, NZ AR, AL AL e RI,
NG NL, NI CA e NI Luca. Il
16.11.2005 il G.I.P. del Tribunale di Bergamo
convalidava gli arresti e, ravvisata per tutti la
gravità indiziaria, applicava ai soli RONZANI e
AL SALOTTO l'obbligo di dimora in Padova,
respingendo le richieste del P.M. relative agli altri indagati per difetto di esigenze cautelari, in
considerazione dell'assenza di significativi precedenti, della giovane età e dell'effetto dissuasivo dell'avvenuto arresto.
Ha proposto appello il P.M., chiedendo l'applicazione di misure detentive o comunque più gravi.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brescia,
costituito ex art. 310 C.P.P., ha applicato al NZ
5 e ad AL AL domiciliari;
gli arresti a
' IG e NG l'obbligo di dimora nei NI
comuni di rispettiva residenza, agli altri l'obbligo quotidiano di presentazione alla P.G. "in orario da
concordarsi con le forze dell'ordine sulla scorta degli impegni lavorativi ° di studio". Ha preliminarmente condiviso il giudizio di gravità indiziaria, espresso
dal G.I.P. e quanto a NZ e AL AL
dall'ordinanza confermativa di riesame: infatti gli indagati, tutti provenienti da località diverse, erano
per loro ammissione convenuti in Bergamo al solo scopo di partecipare alla manifestazione; vennero
subito dopo glirintracciati nelle vie adiacenti
scontri avvenuti per iniziativa dei manifestanti dalle forze dell'ordine, che li avevano individuati ed inseguiti;
IG era armato di catena e manganello;
all'arresto di LEIDI e PETTENI era stata opposta resistenza, tanto che due agenti riportavano lesioni personali certificate;
la coordinata disamina di tali
tutti una qualificata elementi integrava per probabilità di colpevolezza. Quanto alle esigenze cautelari, andava riconosciuto un concreto pericolo di reiterazione in ragione delle modalità della condotta,
indubbiamente pianificata con concertata azione di
numerose persone e predisposti mezzi di travisamento,
B. armi improprie, artifici esplodenti, chiodi a quattro punte da spargere per ostacolare i movimenti della
Polizia, volantini che rivendicavano il carattere non
autorizzato del raduno e indicavano le vie di fuga dopo lo scontro e i legali da contattare in caso di fermo.
Il pericolo di recidiva da parte di RONZANI e
AL AL era particolarmente intenso, attesa la frequente e reiterata partecipazione a
manifestazioni non autorizzate ed atti di violenza e
spregio verso le istituzioni, risultante da numerose e
recenti denunce;
la misura nei loro confronti adottata dal G.I.P. era inadeguata a contenerne la pericolosità,
consentendo ampia ed incontrollata libertà di movimento nel comune di residenza (Padova), ove si erano verificati i precedenti comportamenti trasgressivi.
Doveva quindi essere adottata la più incisiva
limitazione degli arresti a domicilio. NI, MATZIGAS
e NG avevano precedenti giudiziari indicativi di propensione alla violenza (rispettivamente, rissa e
ubriachezza, invasione di edifici, porto ingiustificato di strumento offensivo e violazione della legge sugli stupefacenti), sicchè nei loro confronti appariva necessario e proporzionato l'obbligo di dimora nei
luoghi di residenza, di limitata estensione e
popolazione. Quanto agli altri indagati, la "
pericolosità emergente dalle modalità della condotta non era sostenuta da significativi precedenti, sicchè
appariva adeguato l'obbligo di presentazione quotidiano alla P.G..
Hanno proposto ricorsi per cassazione, personali e
distinti, NZ, AL e RI AL e
inoltre l'Avv. Tito Losito cumulativamente per NI,
AM, CI, TI, ID, UP, IG,
NG e NI e singolarmente per SIRONI e
TE. Un primo e comune motivo di doglianza concerne la mancata allegazione all'appello del P.M. di
riproduzioni fotografiche del materiale in sequestro e dei danni riportati dai mezzi della Polizia
documentazione sottoposta al G.I.P. e da lui valutata
ai fini della decisione
- nonché dei rilievi fotodattiloscopici;
tanto in violazione del contraddittorio e della specifica previsione dell'art. 310, CO. 2, C.P.P., onde si sarebbe verificata una
nullità della procedura ai sensi del precedente art. 178 lett. c). L'omissione avrebbe poi comportato una erronea ed incongrua decisione del Tribunale in punto di gravità indiziaria;
infatti, non essendo presenti gli indagati, non si è potuto verificare, nemmeno
mediante comparazione fotografica, se essi compaiono nelle videoriprese dei disordini. D'altra parte, nessun
B elemento concreto, fra quelli menzionati nell'ordinanza impugnata, vale a collegare, neppure a titolo di
concorso morale, gli incolpati а fatti da loro non personalmente realizzati, come risulta dagli stessi verbali di arresto е di perquisizione. Per quanto riguarda, in particolare, la TE, si evidenzia che
le assai modeste lesioni riportate da due agenti in occasione del suo arresto mentre fuggiva non risulta
siano state da lei cagionate.
Quanto alle esigenze cautelari, il pericolo di
reiterazione era stato illogicamente affermato a carico di soggetti incensurati (non essendo consentito tener conto di "precedenti di polizia"), sebbene lo stesso
Tribunale abbia riconosciuto l'effetto "deterrente"
dell'arresto subito.
Infine, non era consentito sottoporre la cittadina svizzera UP e il canadese AM, che non hanno alcuna neppur precaria dimora in Italia, ad un obbligo di presentazione alla P.G. nel luogo di residenza,
situato all'estero.
Con memorie di identico contenuto presentate da
AL e RI AL, da NZ e dal difensore degli altri ricorrenti ai sensi dell'art. 10, CO. 5, L. 20.2.2006 n. 46, ad integrazione del primo motivo di gravame, vengono prodotte e riportate
7 B dichiarazioni testimoniali degli agenti operanti, rese
all'udienza dibattimentale del 28.3.2006 nel giudizio di cognizione relativo ai fatti, dalle quali risulta che la sera dell'undici novembre 2005 erano stati effettuati servizi di osservazione, fotografie e videoriprese dell'ingresso del circolo ove solitamente si riunivano gli anarchici di Bergamo;
tale materiale non era stato trasmesso al Tribunale della libertà e neppure inserito nel fascicolo del P.M., sicchè non era stato possibile verificare l'assenza, nell'occasione,
degli imputati, che si trovavano altrove. Il primo e comune motivo di gravame infondato. A
norma dell'art. 310, CO. 2, C.P.P. l'autorità
procedente tenuta a trasmettere al Tribunale
"l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si
fonda"; non è quindi dovuta la trasmissione di atti non presentati al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e da questo non valutati ai fini della decisione, rispetto ai quali l'obbligo di "discovery" del P.M. sorge soltanto con il passaggio alla fase
dibattimentale. Tanto meno eventuali violazioni verificatesi nel dibattimento possono influire sulla validità del procedimento incidentale cautelare. In
ogni caso, sarebbe irrilevante l'assenza degli imputati ad un convegno tenutosi la sera dell'undici novembre, poiché i fatti loro addebitati si sono svolti nel
pomeriggio del giorno successivo. Va quindi presa in
considerazione soltanto la doglianza relativa alla
"documentazione fotografica mancata trasmissione della manifestanti", menzionata nella del corredo dei
- si assume esaminata dalrichiesta cautelare e
G.I.P.. Va al proposito rilevato che l'art. 310 C.P.P.,
del precedente art. 309, non prevede a differenza espressamente alcuna sanzione processuale per il
mancato inoltro degli atti posti a fondamento
dell'ordinanza impugnata (cfr. Cass., Sez. I,
23.6/23.7.1997, Dander); è stata però ravvisata una nullità di ordine generale, a regime intermedio, per violazione del contraddittorio nel caso in cui non siano stati trasmessi atti dei quali ebbe a tener conto il G.I.P. nel provvedimento impugnato (Cass., Sez. VI,
8.1/19.2.1996, Gerardi). Deve quindi trattarsi di atti effettivamente influenti sulla decisione (il che non sembra verificarsi nella fattispecie, ove è in
questione la riproduzione fotografica di materiale già
descritto nei verbali di sequestro e nelle relazioni di polizia); d'altra parte, trattandosi di elementi a
carico, non si vede quale interesse
- agli effetti dell'art. 182, CO. 1, C.P.P. abbia la difesa a
-
sollevare l'eccezione. Questa, inoltre, non risulta
B. 9 avanzata "in limine" all'udienza di appello (sebbene la circostanza fosse allora già nota alla difesa, in
possesso della richiesta cautelare e dell'ordinanza del
G.I.P.), onde si sarebbe comunque verificata la
sanatoria di cui all'art. 182, CO. 2, del codice di rito.
Quanto alle doglianze in punto di gravità indiziaria,
va riaffermato il principio per cui quando il G.I.P.
-
di emissione di abbia rigettato la richiesta
provvedimento coercitivo per carenza di esigenze cautelari pur ritenendo sussistenti, nel caso sottoposto al suo esame, gravi indizi di colpevolezza il Tribunale, investito dell'appello proposto dal P.M., deve, nel disporre una delle misure richieste in
accoglimento del gravame, prendere in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 292 C.P.P. e pertanto deve motivare adeguatamente non solo in
relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari
(oggetto dell'impugnazione del P.M.), ma anche in ordine alla già ritenuta configurabilità dei gravi indizi, della quale l'indagato non aveva alcun interesse a dolersi, essendo stata comunque disattesa, nei suoi confronti, la richiesta di applicazione della misura cautelare (Cass., Sez. V, 24.6/1.9.1999, P.M. in proc. Manocchio;
Sez. II 10/20.4.2000, Piras). Ne segue
10 B. che le doglianze avanzate sul punto dai ricorrenti sono ammissibili, ad eccezione di quelle sollevate da
AL AL e NZ, che furono già sottoposti dal G. I. P. a misure coercitive contro le quali hanno esperito il rimedio del riesame, onde la conseguente
preclusione "allo stato" ed i limiti devolutivi dell'appello ostano ad una rivalutazione in questa sede della gravità indiziaria, oltretutto in carenza della
prospettazione di elementi nuovi. Tanto premesso, va rilevato che nei confronti di
NI, IG e SANGIORGI la qualificata probabilità di partecipazione ai reati contestati stata logicamente affermata dal giudice "a quo" in forza di una ragionevole e congiunta disamina degli elementi emersi dalle indagini: azione coordinata e preordinata dei partecipanti alla manifestazione,
lesioni e danneggiamenti subiti dalle forze di polizia,
materiale trovato sul luogo nell'immediatezza dei fatti, identificazione e cattura sul posto e nel corso dei disordini о subito dopo. Inoltre, il IG
venne colto in possesso di un bastone in legno, due
petardi, una catena di metallo di circa un metro e volantini di rivendicazione della manifestazione. Le censure formulate sul punto con il gravame sono generiche rivolte a prospettare un alternativo apprezzamento delle risultanze indiziarie, estraneo al
giudizio di legittimità.
Nei confronti dei detti ricorrenti (NI, IG e
NG), di NZ e di AL SALOTTO le
esigenze cautelari sono state ragionevolmente ritenute sulla base della natura e gravità dei fatti e di recenti e specifiche informazioni, neppure contestate,
(e non già di imprecisati "precedenti di polizia") in ordine a comportamenti pregressi fortemente indicativi del pericolo di reiterazione degli illeciti. Le
doglianze formulate al proposito con i gravami sono
conseguentemente infondate, e i ricorsi formulati nel loro interesse vanno pertanto respinti.
Quanto agli altri ricorrenti, preliminare ed assorbente il rilievo che la misura loro applicata non corrisponde allo schema legale e si pone perciò in contrasto con il principio di tassatività vigente nella materia cautelare, incidente sulla libertà personale.
Infatti, "con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione... il giudice prescrive all'imputato di
presentarsi ad un determinato ufficio di polizia giudiziaria" e "fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione" (art. 282 C.P.P.). Nel caso di specie non sono stati affatto indicati gli uffici di polizia cui gli imputati dovrebbero presentarsi, e solo implicitamente può ricavarsi che debbano essere quelli dei rispettivi luoghi di residenza, che per la maggior parte (Faenza, Padova, Bergamo) sono però sicuramente un ufficio di P.G.; d'altra parte ildotati di più di provvedimento, anche così interpretato, risulta
inapplicabile ai soggetti (AM e automaticamente LUPPI) che non dispongono di nota e stabile dimora nel territorio dello Stato. Infine, gli orari della quotidiana presentazione non sono previamente stabiliti, ma rimessi alla discrezionalità dell'ufficio di polizia (la cui indicazione, come si è visto, oltretutto mancante o ambigua). La misura adottata si pone pertanto "extra juris ordinem" e va conseguentemente annullata senza rinvio.
P Q M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria;
rigetta i ricorsi di NZ AR, AL AL, NI
VE, IG IM e NG NL, che in solido al pagamento condanna delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2006. il conoigliere es teus are le Presidente SSAZIO NE A PovoloB mo wy": Бля ри
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