Sentenza 5 luglio 2000
Massime • 1
Ai fini del computo del termine massimo di custodia cautelare nella fase del giudizio non può tenersi conto delle nuove contestazioni effettuate nel dibattimento dal pubblico ministero, dovendosi fare riferimento esclusivamente all'imputazione formulata nell'originario provvedimento coercitivo, a meno che non sia intervenuta un'ulteriore ordinanza cautelare comprensiva della contestazione suppletiva; ove peraltro il giudice nel corso del dibattimento si sia limitato a dare al medesimo fatto per cui si procede una diversa qualificazione giuridica, al titolo di reato così ritenuto deve aversi riguardo ai fini predetti. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale della libertà, adito in sede di appello, che non aveva tenuto conto, per il computo del termine massimo di custodia cautelare per la fase del giudizio, della contestazione suppletiva di un'aggravante ad effetto speciale).
Commentario • 1
- 1. Cassazione SU Penali: Sentenza esclusione applicazione congiunta misure coercitiveFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 15 settembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 05/07/2000, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3189/00
Dott. Aldo VESSIA Presidente
1.Dott. Franco MARRONE Componente
2. " Renato FULGENZI Componente
3. " Amedeo POSTIGLIONE Componente
4. " Torquato GEMELLI (rel.) Componente
5. " Carlo TI Componente
6. " Aldo GRASSI Componente
7. " GI DE RO Componente
8. " IG ON Componente
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.M. della Procura distrettuale della Repubblica di Catania nei confronti di :
1) NF IO AM n . 20-2-1969;
2) EN RE n. 02-2-1947;
3) AD RO n. 03-7-1973;
avverso l'ordinanza ex art. 310 c.p.p. del Tribunale di Catania in data 25-11-1999.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Torquato Gemelli;
Udite le conclusioni del P.M. in persona dell'Avv. Gen. Dott. U. Svolgimento del processo
Il 2 febbraio 1998 fu disposto il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Catania di AL GI NF, OR EN e RO AD, per rispondere di vari episodi di estorsione aggravata ed il NF anche di rapina aggravata.
Sulla base di elementi acquisiti nel corso del dibattimento, all'udienza del 18 novembre 1998 il P.M. contestò agli imputati, ai sensi dell'art. 517 c.p.p., la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 D.L. 13-5-1991 n. 152 conv. con L. 12-7-1991 n. 203; per l'effetto, con ordinanza del 19 giugno 1999 il Tribunale rigettò la richiesta della difesa di scarcerazione per decorrenza dei termini custodiali, facendo riferimento non alla contestazione cautelare ma al reato per il quale si procedeva, comprensivo della contestazione suppletiva, che comportava il termine di fase di un anno e sei mesi, non ancora decorso. Il Tribunale della libertà, adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., con ordinanza del 25 novembre 1999 accolse l'appello degli imputati e li scarcerò - imponendo loro l'obbligo di presentazione - , aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in mancanza di un ulteriore provvedimento cautelare comprensivo della contestazione suppletiva del P.M., per determinare la durata dei termini custodiali deve farsi riferimento al reato contestato nell'ordinanza impositiva, sicchè nel caso in esame dall'epoca del rinvio a giudizio era decorso il termine massimo di un anno.
Avverso l'ordinanza del Tribunale il P.M. propose ricorso censurando che, in violazione dell'art. 303 c.p.p., non era stato tenuto conto, ai fini del computo del termine massimo di custodia cautelare del giudizio, del "reato per cui si procede", comprensivo della circostanza aggravante ad effetto speciale, contestata ai sensi dell'art. 517 c.p.p. e rilevante a norma del disposto dell'art. 278 c.p.p. che regola la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari personali. Aderisce il ricorrente all'orientamento (di segeno opposto a quello seguito dal Tribunale della libertà) secondo il quale, contestata un'aggravante ad effetto speciale, per stabilire la durata dei termini di custodia cautelare in corso deve farsi riferimento alla nuova imputazione: ciò comporta, nella specie, il mancato superamento dei termini massimi interfase in base al disposto dell'art. 303 co. 1 lett. b) n. 3 c.p.p. Soluzione interpretativa questa che, secondo il ricorrente, non menoma il diritto di difesa, potendo l'imputato per un verso rendere dichiarazioni a sua discolpa e per altro verso impugnare ex art. 310 c.p.p. l'ordinanza del giudice del dibattimento che rigetti la richiesta di scarcerazione per decorrenza termini, ritenendo "reato per cui si procede" non quello che figura nell'ordinanza impositiva, bensì ormai l'imputazione comprensiva della contestazione suppletiva dibattimentale.
Il ricorso fu assegnato alla II Sezione penale della Corte Suprema che, con ordinanza del 4 aprile 2000, rilevato il contrasto di giurisprudenza sull'individuazione del "reato per cui si procede" al fine di stabilire la durata dei termini massimi di custodia cautelare, lo ha rimesso, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., alle Sezioni Unite per decidere se lo sviluppo dell'imputazione nel procedimento principale abbia o meno riflessi sulla vicenda cautelare: se, cioè, detti termini debbano calcolarsi tenendo conto esclusivamente della contestazione che figura nel provvedimento restrittivo o anche delle modifiche dell'imputazione operate dal pubblico ministero nel corso del dibattimento (artt. 516, 517 e 518 c.p.p.). Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni Unite dal Primo Presidente Aggiunto, che ha fissato l'odierna udienza camerale per la decisione.
Motivi della decisione
1. Il contrasto sulla questione oggetto della rimessione relativamente al criterio di calcolo dei termini custodiali della fase del giudizio, a seconda del riferimento alla sola imputazione contenuta nel provvedimento restrittivo ovvero a quella oggetto del giudizio di merito, comprensiva di un'aggravante ad effetto speciale contestata dal P.M. nel dibattimento, deriva da due orientamenti giurisprudenziali di segno opposto.
Una linea interpretativa della giurisprudenza di legittimità si basa sull'esigenza della prioritaria, incondizionata salvaguardia dell'"habeas corpus", con la conseguenza che l'ulteriore contestazione di un'aggravante ad effetto speciale non è produttiva di effetti ai fini del calcolo dei termini custodiali se non sia contenuta in un provvedimento cautelare, poiché l'atto che dà vita alla custodia, in linea generale, non è sostituibile con equipollenti, sicchè sussiste un imprescindibile, stretto collegamento fra "reato per cui si procede" e quello che costituisce oggetto dell'ordinanza cautelare (Cass. Sez. VI 21-7- 97 n. 1739 Lo Castro e 19-4-95 n. 1293 P.M./Casagrande, Sez. I 30- 4-94 n. 1032 Di Biase), potendo la libertà personale essere limitata solo nei casi tipici e con gli strumenti tassativamente previsti dalla legge (Cass. Sez. III 24-8-99 n. 2748 Vandi). Il contrario indirizzo interpretativo fa leva sulla necessità di eliminare un'"accusa bifronte", una volta che la stessa sia stata delibata dal G.U.P., sicchè, anche se l'aggravante sia stata esclusa in sede di riesame dell'ordinanza cautelare ma sia contenuta nel decreto che dispone il giudizio, ai fini della durata dei termini di custodia cautelare è a quest'ultimo provvedimento che occorre fare riferimento, dovendosi identificare il "reato per cui si procede" non in quello contenuto nell'originaria ordinanza impositiva ma in quello che è stato oggetto del rinvio a giudizio (Cass. Sez. II 14-3-97 n. 1947 Iirritano e Cass. Sez. IV 23-7-97 n. 2097 Massimino). Secondo tale orientamento i termini della contestazione e le relative vicende in tema di qualificazione giuridica e di aggravanti che intervengano nella procedura incidentale di libertà restano circoscritti nei loro effetti giuridici a detto procedimento e non si riverberano in alcun modo sul processo principale (Cass. Sez. Un. 22-10-96 n. 16 Di Francesco), non avendo carattere vincolante per il giudice di questo.
Si allinea a quest'ultimo indirizzo l'interpretazione che sostiene che per determinare la durata della custodia cautelare debba tenersi conto anche delle modifiche dell'imputazione intervenute nel corso del dibattimento, assumendo rilievo ai fini della libertà la contestazione quale risulta nel processo di cognizione (Cass. Sez. II 28-9-99 n. 1529 Talò).
2. La restrizione della libertà dell'individuo, costituzionalmente tutelata come diritto inviolabile, costituisce eccezione e può avvenire solo con tassativi provvedimenti dell'autorità giudiziaria per tempo rigorosamente delimitato (art. 13 della Costituzione). Il relativo controllo giurisdizionale di legittimità demandato alla Corte di Cassazione non ammette deroghe (art. 111 co. 7 della Costituzione) per assicurare che la custodia cautelare non contrasti con la fondamentale garanzia di libertà dell'imputato (o dell'indagato), che "non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva" (art. 27 co. 2 della Costituzione). Tali principi attengono a diritti primari della persona, cui fanno espresso riferimento la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delll'uomo e delle libertà fondamentali e le dettagliate direttive della legge delega n. 81/87 al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (art. 2 nn. 59- 64), attuate con la rigida disciplina contenuta negli artt. 273- 311 del codice di rito. Essi trovano espressione, altresì, nel principio di stretta legalità cautelare sancito dall'art. 272 c.p.p. e si realizzano con l'indicazione nell'ordinanza impositiva degli elementi di cui all'art. 292 c.p.p., la cui enunciazione è prevista a pena di nullità rilevabile anche di ufficio;
nonché con la previsione dei presidi di garanzia e di controllo, quali l'interrogatorio del sottoposto a misura cautelare (art. 294 c.p.p.) e la facoltà d'impugnare (artt. 309, 310 e 311 c.p.p.) i provvedimenti coercitivi originari, ovvero successivi in caso di reiterazione in riferimento allo stesso fatto diversamente circostanziato o qualificato.
3.I criteri direttivi per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari personali sono indicati nell'art. 278 c.p.p. che, per quanto interessa, prevede si tenga conto delle circostanze ad effetto speciale, qual è l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91, nella specie contestata nel corso del dibattimento. Detta norma processuale va correlata col disposto dell'art. 297 c.p.p. che contiene la disciplina degli effetti della custodia cautelare, i quali decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo (co.
1) e, in caso di più ordinanze applicative della stessa misura per lo stesso fatto diversamente circostanziato o qualificato ovvero a certe condizioni in talune ipotesi di connessione, dal giorno dell'esecuzione o della notifica della prima ordinanza (co. 3); e va a sua volta collegato con le norme (artt. 291 e segg.), inserite nello stesso capo, che regolano la forma e l'esecuzione dei provvedimento cautelari. La conclusione che se ne trae è che unica causa efficiente degli effetti suddetti è l'ordinanza cautelare emessa dal giudice che procede e, prima dell'esercizio dell'azione penale, dal giudice per le indagini preliminari (art. 279 c.p.p.):
non si rinviene nel sistema un modello equipollente idoneo ad incidere automaticamente sull'azione cautelare con effetti peggiorativi dello "status custodiae".
Dette regole, che hanno il loro referente nel ricordato principio di stretta legalità cautelare, si saldano con l'art. 303 c.p.p. che prevede le fasce e il tetto dei termini custodiali determinati in riferimento al "delitto per cui si procede".
4. Il rapporto tra contestazione cautelare e imputazione oggetto del processo di merito è disciplinato dal codice di rito nel rispetto dell'autonomia secondo giusti equilibri e i successivi interventi del legislatore (v. in particolare la legge 8-8-95 n. 332) sono stati rivolti ad aumentare le garanzie del destinatario di provvedimenti restrittivi, nell'apprezzamento del carattere eccezionale della privazione della libertà prima della condanna e nel rispetto dei presidi di cui si è fatto cenno.
Ferma in linea di massima l'applicazione delle regole dettate dall'art. 278 cit. anche dopo la sentenza di condanna non definitiva (Cass. Sez. Un. 16-11-91 Simioli), si riscontrano varie ipotesi in cui nel vigente codice di procedura penale il criterio del "reato ritenuto in sentenza" acquista vigore nell'apprezzamento di vicende (sostanziale -) processuali che sopravvengano nel giudizio di merito e siano favorevoli all'imputato in conseguenza di determinate pronunce giurisdizionali che comportino l'estinzione delle misure cautelari.
Ciò accade a seguito di una valutazione di merito che incida in senso positivo sullo stato detentivo, spezzando l'autonomia del provvedimento incidentale di libertà rispetto a quello che interviene nel giudizio principale di merito.
Tali decisioni l'ordinamento processuale individua nel decreto di archiviazione, nella sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, nella sentenza di condanna in qualsiasi grado se la pena irrogata sia condizionalmente sospesa o sia dichiarata estinta, nella sentenza di condanna ancorchè sottoposta ad impugnazione se la durata della custodia subita non sia inferiore alla pena inflitta (art. 300 co. 1, 3 e 4 c.p.p.). Può verificarsi, altresì, che con la sentenza di condanna non definitiva venga esclusa un'aggravante ad effetto speciale che figuri (anche) nella contestazione cautelare: se non vi sia impugnazione da parte del pubblico ministero, la situazione si cristallizza e il reato ritenuto meno grave in sentenza costituisce decisione favorevole che si riverbera, da quel momento, sulla contestazione cautelare e può comportare l'inserimento del reato per cui ormai si procede in una fascia di minor durata dei termini di custodia cautelare, con la conseguente (eventuale) scarcerazione per decorso degli stessi. Può, ancora, verificarsi che, procedutosi per più reati oggetto di un provvedimento restrittivo, l'assoluzione dal più grave comporti la stessa situazione;
o che il delitto così come ritenuto dal giudice non consenta la misura custodiale a norma dell'art. 280 co. 2 c.p.p. (Cass. Sez. VI 19-4-95 P.M./Casagrande). Quindi, nei casi suindicati il "reato ritenuto in sentenza" può avere riflessi sugli effetti cautelari per il rapporto d'interferenza tra processo principale e procedimento incidentale "de libertate", riverberandosi su quest'ultimo le situazioni sopravvenute nello sviluppo del primo che, migliorando la posizione dell'imputato, in applicazione del principio generale del "favor rei" impongono al giudice l'immediata liberazione del sottoposto alla misura in conseguenza della scadenza dei termini custodiali (artt. 303 e 306 c.p.p.) per un fatto sopravvenuto che ben può identificarsi in una delle decisioni suindicate.
5. Le incidenze favorevoli di provvedimenti diversi dall'ordinanza impositiva sull'azione cautelare costituiscono, dunque, l'eccezione. I provvedimenti cautelari sono tipici e tassativi, come tali non ammettono equipollenti nel decreto che dispone il giudizio o nella sentenza di condanna non definitiva (Sez. Un. 27.6.97 Mammoliti). Ancor meno è sostenibile che l'aggravamento unilaterale operato dal pubblico ministero nel corso del dibattimento con una contestazione suppletiva possa far conseguire all'imputato effetti cautelari peggiorativi, tanto più che la valutazione di tale aggravamento da parte del giudice è rinviata al momento della sentenza. Attraverso il complesso di norme che la regolano l'"azione cautelare" occupa uno spazio autonomo nell'ambito della teoria generale del processo, anche per rimuovere (eventualmente) nel più breve tempo il danno derivato dalla limitazione della libertà, che potrebbe aggravarsi a causa del tempo occorrente per lo svolgimento del giudizio di merito. Il provvedimento cautelare, per sua natura provvisorio, è emanato in base ad una cognizione sommaria allo stato degli atti e ad un giudizio solo probabilistico di colpevolezza. Non si rinviene nell'ordinamento la possibilità di un adeguamento peggiorativo automatico della contestazione cautelare in corrispondenza del- l'aggravamento dell'imputazione nel giudizio di merito: perché ciò si verifichi occorre un ulteriore provvedimento ai sensi degli artt. 292 e 297 co. 3 cit.. L'unica eccezione che fa scattare detto automatismo ricorre nell'ipotesi in cui il giudice del procedimento principale, fermo restando il fatto, ne modifichi la qualificazione giuridica per renderla corretta (Cass. Sez. Un. sentenza Di Francesco cit. ); in tal caso, la decisione non può non avere immediato riflesso sulla configurazione giuridica, che non può non essere unica in ogni caso, del medesimo fatto oggetto della contestazione cautelare e ciò può eventualmente determinare uno spostamento peggiorativo di fascia che comporti aumento della durata dei termini custodiali (arg. ex artt. 297 co. 3 e 303 cit.). Per contro, nessun riflesso automatico può conseguire dallo sviluppo peggiorativo dell'"azione penale" sulla vicenda cautelare che resti ancorata alla contestazione originaria dell'ordinanza impositiva, non sostituita (integrata ) da un successivo provvedimento che disponga la medesima misura per lo stesso fatto diversamente circostanziato. "Delitto per cui si procede" ai fini di cautela resta in tal caso quello oggetto dell'unica ordinanza applicativa, finché non sopraggiunga un ulteriore provvedimento, a richiesta del P.M. ed a seguito di delibazione positiva da parte del giudice che procede della consistenza indiziaria, adeguatezza (se non presunta), proporzionalità e gradualità della misura (in termini, sentenza Lo Castro cit.). È il solo mezzo previsto dal sistema per allineare la contestazione cautelare allo sviluppo dell'imputazione del processo di merito (arg. ex artt. 272, 279, 291, 292, 297 c.p.p.).
6. La tesi interpretativa che si critica, nel sostenere l'adeguamento automatico della contestazione cautelare a quella che risulti dall'evoluzione del processo, comporta, tra l'altro, l'elusione delle garanzie di cui si è fatto cenno. Viene ad essere sottovalutata l'importanza dell'interrogatorio del sottoposto a misura cautelare (art. 294 cit.), trascurandosi che a seguito dello stesso il giudice, anche di ufficio, può revocarla o sostituirla (art. 299 co. 3 c.p.p.). Si finisce, in sostanza, con l'attribuire alla contestazione suppletiva dibattimentale valenza di titolo coercitivo idoneo a spostare in avanti la durata dei termini custodiali, con aggravamento della limitazione della libertà personale dell'imputato ad iniziativa del P.M., comunque incontrollata fino alla decisione del giudice di primo grado. Per altro verso, l'imputato si trova "costretto" a sollecitare una pronuncia del giudice del dibattimento sulla scarcerazione per decorrenza termini e la richiesta non accolta può essere impugnata con l'appello previsto dall'art. 310 c.p.p., con minori garanzie rispetto al riesame, mezzo previsto, unitamente al ricorso diretto di cui all'art. 311 co. 2 c.p.p., in presenza di un autonomo titolo coercitivo.
7. La contestazione di una circostanza aggravante ad effetto speciale nel corso del dibattimento è "tamquam non esset" a fini di cautela se non è seguita da omologa contestazione ai sensi dell'art. 292 c.p.p. che conformi i contenuti dell'originaria ordinanza applicativa della misura allo sviluppo raggiunto dall'imputazione nel dibattimento (sentenza Vandi cit. ). Non ha pregio la tesi che, ritenendo ai fini cautelari reato per cui si procede il delitto oggetto del procedimento di merito, sostiene che gli sviluppi dell'accusa si ripercuotono automaticamente sulla rubrica cautelare, che risulta in tal modo continuamente aggiornata, sicché l'argomento meramente formale, costituito dall' obiezione che è necessario reiterare l'ordinanza cautelare, potrebbe facilmente superarsi con l'emissione di un nuovo provvedimento restrittivo contenente la contestazione attuale (Cass. Sez. IV 23.7.97 Massimino). Non si tratta di un'opzione formale ma, al contrario di un provvedimento obbligato, previsto dalla normativa che regola la materia, affinché si verifichi il trasferimento, con gli effetti connessi, dell'imputazione aggiornata dall'ambito del processo di merito al procedimento incidentale "de libertate", a salvaguardia delle garanzie dell'imputato e a tutela del diritto della libertà personale costituzionalmente presidiato, secondo il prioritario principio dell'"habeas corpus" (art. 13 della Costituzione). Inoltre, l'assunto del ricorrente circa la possibilità che l'imputato, a seguito di contestazione suppletiva dibattimentale, possa chiedere nuove prove ai sensi dell'art. 519 c.p.p. non è conferente ai fini di cui trattasi, ripercuotendosi la norma unicamente sul sistema probatorio che regola il giudizio di merito.
8. Conclusivamente, ritengono queste Sezioni Unite che, nell'ipotesi di contestazione di un'aggravante ad effetto speciale operata dal pubblico ministero nel corso del dibattimento, ai fini del computo del termine massimo di custodia cautelare per la fase del giudizio debba tenersi conto dell'imputazione contenuta nell'originario provvedimento restrittivo, se non intervenga da parte del giudice che procede un'ulteriore ordinanza cautelare comprensiva della contestazione suppletiva dibattimentale, con conseguente (eventuale) spostamento della scadenza di detto termine.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione a Sezioni Unite rigetta il ricorso. Roma 5 luglio 2000.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 11 OTTOBRE 2000.