Cass. pen., SS.UU., sentenza 05/07/2000, n. 24
CASS
Sentenza 5 luglio 2000

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Massime1

Ai fini del computo del termine massimo di custodia cautelare nella fase del giudizio non può tenersi conto delle nuove contestazioni effettuate nel dibattimento dal pubblico ministero, dovendosi fare riferimento esclusivamente all'imputazione formulata nell'originario provvedimento coercitivo, a meno che non sia intervenuta un'ulteriore ordinanza cautelare comprensiva della contestazione suppletiva; ove peraltro il giudice nel corso del dibattimento si sia limitato a dare al medesimo fatto per cui si procede una diversa qualificazione giuridica, al titolo di reato così ritenuto deve aversi riguardo ai fini predetti. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale della libertà, adito in sede di appello, che non aveva tenuto conto, per il computo del termine massimo di custodia cautelare per la fase del giudizio, della contestazione suppletiva di un'aggravante ad effetto speciale).

Commentario1

  • 1Cassazione SU Penali: Sentenza esclusione applicazione congiunta misure coercitive
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 15 settembre 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 05/07/2000, n. 24
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24
Data del deposito : 5 luglio 2000

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