Sentenza 22 maggio 2008
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi, ove non sia possibile individuare il luogo in cui è stato commesso il reato più grave, si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave tra quelli residui, non essendo consentito fare ricorso alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa al concorso del delitto di resistenza a pubblico ufficiale con quello più grave di ricettazione, per il quale risultava ignoto il "locus commissi delicti").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2008, n. 22763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22763 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/05/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1556
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 006144/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TR FROSINONE SEZ DIST ANAGNI - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TR TIVOLI SEZ DIST PALESTRINA;
ORDINANZA del 24/01/2008 TRIB. SEZ. DIST. di ANAGNI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GALATI Giovanni, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Tivoli.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che il Tribunale di Frosinone-Sezione distaccata di Anagni ha rilevato conflitto negativo di competenza nel procedimento penale a carico di LL CO, imputato di resistenza a pubblico ufficiale e di ricettazione, osservando che, con sentenza del 28.11.2006, il Tribunale di Tivoli aveva erroneamente declinato la propria competenza, mentre per il reato più grave, previsto dall'art. 648 c.p., doveva applicarsi il criterio residuale di cui all'art. 9 c.p.p., comma 2, che individua il luogo della dimora del domicilio o della residenza dell'imputato, con attrazione del reato di resistenza connesso al primo perché commesso per occultare quello di ricettazione;
che il conflitto, ammissibile in rito, deve essere definito affermando la competenza del Tribunale di Frosinone-Sezione distaccata di Anagni;
che nella giurisprudenza di questa Corte è stato ripetutamele stabilito che, ai fin. della determinazione della competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi, ove non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 c.p.p., ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave tra quelli residui (Cass., Sez. 1^, 8 giugno 2004, De Simoni, rv. 228142; Sez. 4^, 16 aprile 2004, Montato, rv. 228183, Sez. 1^, 2 maggio 2001, Cisse, rv. 218684);
che, in applicazione di tale principio di diritto, essendo ignoto il locus commisti delicti relativo al delitto di ricettazione, il giudice competente deve essere individuato nel Tribunale di Frosinone - Sezione distaccata di Anagni.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza del Tribunale di Frosinone - Sezione distaccata di Anagni, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2008