Sentenza 15 marzo 2011
Massime • 1
La competenza per territorio per il reato di diffamazione, commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito della rete "Internet", va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell'imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen.
Commentari • 7
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Il delitto di diffamazione è reato di evento, che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi - almeno due - percepiscono la espressione ingiuriosa e, più precisamente, che si perfeziona al momento e nel luogo in cui un secondo soggetto - diverso, naturalmente, dal soggetto passivo del reato - ne apprenda i contenuti. Nel caso di reato commesso a mezzo stampa cartacea il locus commissi delicti corrisponde al luogo nel quale si verifica la prima divulgazione del giornale, che normalmente, corrisponde a quello di stampa ovvero al luogo in cui è situata la tipografia. Nel caso di reato commesso a mezzo stampa telematica, tramite immissione della notizia diffamatoria in uno spazio Web, …
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Con la sentenza in argomento, la Quinta sezione ha affermato che la competenza per territorio per il reato di diffamazione a mezzo social, commesso da più imputati con residenza in luoghi diversi e collocati in circondari diversi, appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato (art. 9 comma 3 c.p.p.). Di seguito, riportiamo la decisione della Suprema Corte. Per un approfondimento sul tema della diffamazione vai qui Cassazione penale sez. I, 25/01/2023, (ud. 25/01/2023, dep. 21/02/2023), n.7377 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Massa, con sentenza del 16 settembre 2021, ha dichiarato la propria incompetenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2011, n. 16307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16307 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 15/03/2011
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 964
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 44370/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE SASSARI - CONFLITTO N. IL;
1) TRIBUNALE AREZZO N. IL;
avverso l'ordinanza n. 515/2010 TRIBUNALE di SASSARI, del 24/05/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLA PIRACCINI;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Fraticelli chiedeva dichiararsi la competenza del Tribunale di SA;
Rilevato che il difensore Avv. De Luca, insisteva nell'istanza. FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di SA accoglieva la richiesta avanzata da UL EP, imputato per il delitto di cui all'art. 595 c.p., di sollevare conflitto positivo di competenza per territorio in quanto era emerso che davanti al tribunale di EZ pendeva analogo procedimento.
Nella denuncia di conflitto il UL osservava che l'accusa a lui rivolta in ambedue i procedimenti aveva ad oggetto la diffamazione commessa attraverso la pubblicazione di un articolo nella rubrica Eventi e Documenti presente nel sito internet di cui l'imputato era amministratore, oltre che per il reato di cui all'art. 684 c.p.. Aggiungeva che la genesi dei due procedimenti era dovuta al fatto che la P.G. che aveva ricevuto la querela della persona offesa aveva inviato gli atti sia al P.M. di SA, luogo di residenza dell'imputato, che a quello di Roma, il quale ultimo aveva trasmesso gli atti ad EZ, luogo dove ha sede il server tramite il quale si era giunti alla pubblicazione;
l'imputato riteneva che non fosse possibile stabile il luogo di consumazione del reato e quindi che dovesse ritenersi la competenza del luogo di residenza dell'imputato e cioè SA.
Presentava una memoria la persona offesa la quale ribadiva che si trattava del medesimo fatto che aveva dato origine a due distinti procedimenti e che la competenza doveva radicarsi dove era avvenuta una parte dell'azione e cioè l'immissione in rete della notizia tramite il server;
inoltre presso EZ erano state presentate due querele e quindi il relativo procedimento era più completo.
Il conflitto positivo di competenza sussiste, in quanto due giudici prendono cognizione del medesimo processo determinando una situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
La Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi di recente sulla medesima questione con la decisione Sez. 1 21 dicembre 2010 n. 2739, dep 26/1/2011, con la quale si è tra l'altro affermato:
"Occorre premettere che il reato di diffamazione è un reato di evento, inteso quest'ultimo come avvenimento esterno all'agente e causalmente collegato al comportamento di costui. Si tratta di evento non fisico, ma, per così dire, psicologico, consistente nella percezione da parte del terzo (rectius dei terzi) della espressione offensiva, che si consuma non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano terzi rispetto all'agente ed alla persona offesa.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 4, 17 novembre 2000 n. 4741), l'immissione di scritti lesivi dell'altrui reputazione nel sistema internet integra il reato di diffamazione aggravata (art. 595 c.p.p., comma 3). Esso si consuma anche se la comunicazione con più persone e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali (tra di loro), ben potendo i destinatarì trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri ovvero dell'agente. Ma, mentre, nel caso, di diffamazione commesso, ad esempio, a mezzo posta, telegramma o e-mail, è necessario che l'agente compili e spedisca una serie di messaggi a più destinatari, nel caso in cui egli crei a utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes, sia pure nel ristretto - ma non troppo - ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione, a connettersi (Sez. 5, 21 giugno 2006 n. 25875; Sez. 5, 17 novembre 2000 n. 4741). Occorre, in proposito, precisare che il provider mette a disposizione dell'utilizzatore (nel caso in esame la testata editoriale o giornalistica) uno spazio web allocato presso un server (che può trovarsi ovunque); peraltro, l'inserimento dei dati in questo spazio non comporta alcuna ulteriore attività da parte del fornitore di servizi internet ne' di altro soggetto. Una volta inserite le informazioni, noiosi verifica alcuna "diffusione" delle stesse;
infatti i dati inseriti non partono dal server verso alcuna destinazione, ma rimangono immagazzinati a disposizione dei singoli utenti che vi possono accedere, attingendo dal server e leggendoli al proprio terminale.
Ne consegue che, quand'anche esista un preciso luogo di partenza (il server) delle informazioni, lo stesso non coincide con quello di percezione delle espressioni offensive e, quindi, di verificazione dell'evento lesivo, da individuare nel luogo in cui il collegamento viene attivato.
Il sito web sul quale viene effettuata l'immissione è, per sua natura, destinato ad essere normalmente visitato da un numero indeterminato di soggetti;
pertanto nell'ipotesi (come nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte) in cui un giornale sia redatto informa telematica, deve necessariamente presumersi che all'immissione faccia seguito, in tempi assai ravvicinati, il collegamento da parte di lettori, non diversamente da quanto deve presumersi nel caso di un tradizionale giornale a stampa. Pertanto, quando una notizia risulti immessa sul sito web - da ricomprendere nella nozione di mezzo di comunicazione di massa al pari degli strumenti cartacei, radiofonici, televisivi, ecc. - la diffusione della stessa, secondo un criterio che la nozione stessa di pubblicazione impone, deve presumersi, fino a prova del contrario. Il principio non può soffrire eccezione per quanto riguarda i siti web, atteso che l'accesso ad essi è solitamente libero e, in genere, frequente (sia esso di elezione o meramente casuale), sicché l'immissione di notizie o immagini in rete integra la ipotesi di offerta delle stesse in incertam personam e, dunque, implica la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato (ma difficilmente accertatile) di utenti (cfr. in tal senso Sez. 5, 4 aprile 2008, n. 16262). Sulla base di tali premesse può, quindi, riaffermarsi che il locus commissi delicti della diffamazione telematica è da individuare in quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete e, dunque, nel luogo in cui il collegamento viene attivato e ciò anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero, purché l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovano in Italia. Sulla base di quanto sinora esposto, è possibile affermare, in armonia con i principi già espressi da questa Corte (Sez. Un. civ.13 ottobre 2009, n. 21661), che rispetto all'offesa della reputazione altrui realizzata via internet, ai fini dell'individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima, se non impossibile individuazione, criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore. Per entrambe le ragioni esposte non è neppure utilizzabile quello del luogo in cui è situato il server (che può trovarsi in qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia.
Ne consegue che non possono trovare applicazione ne' la regola stabilita dall'art. 9 cod. proc. pen. ne' quella fissata dall'art. 9 c.p.p., comma 1". Il collegio ritiene che non vi sia motivo per discostarsi dal suesposto orientamento, con la conseguenza che è necessario fare ricorso ai criteri suppletivi fissati dal predetto art. 9 cod. proc. pen., comma 2 ossia al luogo di domicilio dell'imputato che, nel caso di specie, è SA.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di SA cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011