Sentenza 12 ottobre 1993
Massime • 1
L'art. 591 comma primo lett. c) cod. proc. pen. che commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen. - norma, questa, che postula, tra l'altro, l'indicazione del provvedimento impugnato - deve esser letto non isolatamente, bensì nel contesto normativo complessivo concernente le impugnazioni, che denota la scelta legislativa del "favor impugnationis". Ne discende che, poiché il nuovo codice non distingue più tra dichiarazione di impugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto, e poiché non si rende necessaria una formale dichiarazione contenente l'analitica indicazione degli elementi specificati dal richiamato art. 581, dovendosi dare prevalenza all'espressione di volontà della parte di impugnare ed alla possibilità di individuare, comunque, il provvedimento che si è inteso impugnare, non può essere ritenuto motivo di inammissibilità dell'impugnazione avverso un'ordinanza dibattimentale la circostanza che nell'atto unico di impugnazione proposto contro la sentenza manchi l'espressa dichiarazione di impugnazione anche dell'ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l'illegittimità di questa, con esposizione delle relative ragioni. (Fattispecie relativa ad ordinanza dichiarativa della contumacia).
Commentario • 1
- 1. L'impugnazione delle ordinanze emesse nel giudizio penaleAccesso limitatoIvan Borasi · https://www.altalex.com/ · 18 aprile 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/10/1993, n. 10296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10296 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott.Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente del 12.10.1993
1.Dott.Gaetano LO COCO Componente SENTENZA
2." AL SI " N. 14
3." UI UA " REG. GEN.
4." PI AL " N. 5633/93
5." RN LE "
6." VA LL "
7." RU TT RE "
8." Vincenzo LE (REL.) "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.G.
contro
BALESTRIERE Sebastiano, n. a Napoli il 13/4/1945;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, in data 7.12.1992;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Vincenzo LE;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Claudio APONTE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONSIDERAZIONI IN DIRITTO. Il Pretore di Ischia, all'udienza dibattimentale del processo penale, svolgentesi nei confronti di Balestriere Sebastiano - chiamato a rispondere di reati urbanistici - riteneva che una sindrome influenzale con temperatura di 39 gradi, attestata da certificato medico fatto pervenire alla stessa udienza, non fosse stata sufficiente ad integrare una situazione di impedimento assoluto dell'imputato a presenziare al dibattimento e disponeva procedersi in contumacia dello stesso, pronunciando, quindi, sentenza di condanna, che era impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Napoli.
Questa, con sentenza in data 7 dicembre 1992, ritenendo provato l'impedimento a comparire, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, disponendo la restituzione degli atti al primo giudice per nuovo giudizio.
Avverso detta decisione, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 586 c.p.p., sul rilievo che, sebbene il primo motivo di appello avesse riguardato la legittimità dell'ordinanza dibattimentale dichiarativa della contumacia, questo provvedimento non risultava espressamente impugnato, sicché doveva ritenersi che lo stesso fosse divenuto esecutivo e, quindi, non più suscettibile di modifica, da parte del giudice dell'impugnazione. Il ricorso era assegnato a queste Sezioni Unite su segnalazione della terza sezione di questa Suprema corte, che riteneva di non poter condividere i precedenti della giurisprudenza di legittimità, orientati nel senso prospettato dal ricorrente, di guisa che poteva crearsi un contrasto giurisprudenziale.
Il ricorso, perché infondato, va rigettato.
Come si è rilevato, le decisioni sin qui assunte da questa Corte hanno ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione delle ordinanze dibattimentali - e più specificamente di quelle dichiarative della contumacia dell'imputato - allorquando non risultavano fatte oggetto di specifica impugnazione, ritenendosi irrilevante la mancata ripetizione, nel testo dell'art. 586 c.p.p., della prima parte dell'art. 200 dell'abrogato codice di rito, secondo la quale "con la dichiarazione d'impugnazione deve essere impugnata tanto la sentenza, quanto l'ordinanza a pena di inammissibilità", sul rilievo che una siffatta disposizione, mentre trovava giustificazione nel vecchio sistema, nel quale il diritto di impugnazione veniva esercitato in due distinti momenti - dichiarazione e presentazione dei motivi -, non avrebbe avuto senso nel nuovo assetto processuale, prevedente la concentrazione del gravame in un unico atto. Si è, quindi, affermato che la rubrica dell'art. 586 c.p.p. intitolata "impugnazioni di ordinanze emesse nel dibattimento ed il principio generale, discendente dal combinato disposto degli art. 581 e 591, lett. c) c.p.p. -che impone di proporre, a pena di inammissibilità, l'impugnazione con atto scritto," nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo ed il giudice che lo ha emesso" - starebbero ad indicare il persistere, anche nel nuovo codice, della necessità dell'impugnazione specifica delle ordinanze in argomento.
Questa Corte non ritiene di poter condividere le argomentazioni di cui innanzi.
È indiscutibile che il legislatore del nuovo codice abbia inteso semplificare, al massimo, l'istituto delle impugnazioni, unificando l'atto di proposizione, stabilendo tempi più lunghi e differenziati e, soprattutto, dando rilevanza alla volontà di impugnazione dell'interessato, indipendentemente dalla qualificazione data all'atto (art. 568 ultimo comma, c.p.p.). Conseguentemente, l'art. 591 di detto codice, che commina (lett. c) la sanzione dell'inammissibilità per inosservanza dell'art. 581, che, come si è visto, postula che nell'atto di impugnazione siano indicati "il provvedimento impugnato, la data del medesimo ed il giudice che lo ha emesso" deve essere letto non isolatamente, bensì, proprio nel contesto normativo denotante la scelta legislativa del "favor impugnationis".
Ne discende che, poiché il nuovo codice non distingue più tra dichiarazione d'impugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto e, poiché non si rende necessaria una formale dichiarazione contenente l'analitica indicazione degli elementi specificati dal richiamato art. 581, dovendosi dare prevalenza all'espressione di volontà della parte di impugnare ed alla possibilità di individuare, comunque, il provvedimento che si è inteso impugnare, non può essere ritenuto motivo di inammissibilità la circostanza che, nell'atto unico di impugnazione, manchi l'espressa dichiarazione di impugnazione anche dell'ordinanza dibattimentale, quando - come nella fattispecie venga denunciata, nello stesso, l'illegittimità di tale ordinanza, con esposizione delle relative ragioni.
Tale interpretazione si pone perfettamente in linea con il pronunciato di queste Sezioni Unite (sent. 6 marzo 1992 n. 3, Glarey), che, in un caso sostanzialmente analogo - opposizione a decreto penale - hanno ritenuto il carattere puramente indicativo dei requisiti prescritti dall'art. 461, comma 2 c.p.p. e la prevalenza degli aspetti sostanziali della norma, su quelli meramente letterali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite rigetta il ricorso. Roma, 12 ottobre 1993.