Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2003, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE0 16 15 / 03- SEZIONE SECONDA CIVILE risoluzione contratic Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: di appalto Presidente - Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 24580/01 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere 30097/01 3712 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Cron. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 527 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 08/10/02 ha pronunciato la seguente S ENT EN Z A sul ricorso proposto da: LIRE 1500 AP NI UGO, elettivamente domiciliato in ROMA CANCELLERIA VIA VELLETRI 21, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCANTONIO РАРА, difeso dall'avvocato VINCENZO A109901 PETRALIA, giusta delega in atti;
- ricorrente A109831 contro т NO IU;
е в intimato и e sul 2° ricorso n° 30097/01 proposto da: Ч NO IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 G. RENI 2, presso lo studio dell'avvocato MARCO NICOLOSI, che lo difende unitamente all'avvocato 1299 -1- ANTONIO BONGIORNO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AP NI UGO;
- intimato avverso la sentenza n. 2/01 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositata il 10/01/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo assorbito gli altri. т е в и р п -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IC UG ZI, proprietario di un suolo edificabile in Caltanissetta, sul quale, in virtù contratto d'appalto concluso il 30 agosto 1976, PP UN avrebbe dovuto costruire un residenziale, con atto di citazione complesso notificato in data 22 settembre 1978 convenne il UN innanzi al Tribunale di Caltanissetta, chiedendo che il convenuto, responsabile di ritardo nell'esecuzione dei lavori appaltati, come accertato in esito ad accertamento tecnico preventivo, fosse, previa convalida del sequestro giudiziario disposto ante causam, condannato а restituirgli il fondo, ritirando da esso i propri materiali, ed a risarcirgli i danni. Il convenuto, costituendosi in giudizio, della domanda, adducendo contestò la fondatezza che il ritardo era da attribuirsi alle avverse ed opponendo che era condizioni metereologiche т и nel stato l'attore a rendersi inadempiente в corrispondere puntualmente gli importi и corrispondenti a ciascuno stato di avanzamento;
ч conseguentemente, in via riconvezionale, chiese che il contratto fosse dichiarato risolto per colpa del ZI e che quest'ultimo fosse condannato a 3 versargli il residuo corrispettivo dovutogli Monché a risarcirgli i danni. Nel corso del procedimento il UN eccepì la nullità della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal g.i. al fine di accertare e quantificare i danni che l'attore assumeva di aver subito a causa del ritardo nell'esecuzione delle spese, adducendo che le relative operazioni si erano svolte in periodo feriale, in violazione dell'art. 92 R.D. n. 12 del 1941. L'adito Tribunale rigettò le domande del ZI, ritenendolo inadempiente all'obbligo di saldare puntualmente tutti gli stati di avanzamento, e lo condannò a pagare al UN la somma di £.28.578.505, oltre alla rivalutazione ed acli interessi. Eulen. Sul gravame di £.28.578-505, oltre alla . й е rivalutazione ed agli interessi. Sul gravame principale del ZI e su quello del UN, la Corte d'Appello di incidentale nissetta, in parziale riforma della decisione impugnata, con sentenza resa in data 10 gennaio 2001 ha ridotto a £.14.950.000 la sorte capitale dovuta dal ZI al UN. Ha osservato il giudice d'appello che, come 4 esattamente ritenuto dal primo giudice, il contratto si era risolto per colpa del committente ZI, resosi inadempiente all'obbligo di corrispondere puntualmente tutti i compensi dovuti _1 reiazione agli stati d'avanzamento, non essendo risultato provato che, а fonte di un debito complessivo di £.103.950.000, il committente avesse versato la somma di £,109.832.250, che assumeva di aver versato;
al riguardo, non era sufficiente la prova costituita da matrici di assegni, estratti conto intestati al ZI ed una lettera a lui diretta dal geom. Fiandaca. Tuttavia, ha rimarcato la corte di merito, andava attribuito valore confessorio alla dichiarazione resa dall'appaltatore UN in sede di comparizione delle parti nella fase cautelare, secondo la quale il committente gli aveva versata la somma complessiva di £.89.000.000, sicchè, т е contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il д и saldo dovuto ammontava a £.14.950.000. Ч soluzione, ad avviso della Corte Tale consentiva di superare l'eccezione di d'Appello, nullità della consulenza tecnica d'ufficio sollevata dal UN. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto 5 ricorso il ZI, affidandosi a quatto motivi. Resiste con controricorso il UN, che, a sua volta, propone ricorso incidentale affidato a due motivi. V'è memoria difensiva per il ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE ai sensi dell'art. 335 Preliminarmente, i due ricorsi vanno riuniti, cod. proc. civ., essendo diretti verso una stessa sentenza. Col primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 1218, 1453 e 1455 cod.civ., 112 e 132, n.4°, cod. proc. civ. nonché omesso esame e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando che la corte di merito, nonostante avesse accertato che la somma ancora dovuta da esso ricorrente era di sole 0.14.950.000, corrispondente quasi alla metà di quella accertata dal primo giudice, ha ritenuto т е esistente sia dil'inadempimento apoditticamente в importanza"ricorrente sia la "non scarsa и esso Ч dello stesso. sostiene il ricorrente il Al contrario mutamento della situazione di fatto rilevante rispetto all'accertamento compiuto dal Tribunale esigeva di verificare, in primo luogo, se 6 -369 un inadempimento ed, in secondo luogo, l'inadempimento rivestisse il carattere di se gravità richiesto dalla legge. Tale accertamento, peraltro, andava compiuto alla stregua delle clausole 13 e 14 del contratto d'appalto, a mente delle quali su ciascuna somma dovuta in base agli stati di avanzamento andava effettuata una ritenuta del 10% а titolo cauzionale (art. 13) e ciascuno stato di avanzamento non poteva essere inferiore a £.10.000.000 (art. 14). La censura fondata, poiché la corte di merito, non solo ha omesso di verificare se, alla stregua delle pattuizioni contrattuali, in particolare degli artt. 13 e 14, che stabilivano, rispettivamente, l'ammontare della ritenuta а Citolo cauzionale da operare su ciascuno degli importi dovuti ed il limite minimo di ciascuno degli stati di avanzamento, il ZI potesse т и ritenersi inadempiente, ma ha anche trascurato di в и accertare l'importanza dell'eventuale inadempimento ч ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., secondo cui il contratto non può esser risolto se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa avuto riguardo all'interesse importanza, e dell'atra>>. 7 Quest'ultimo accertamento, attenendo ad un requisito di legge del presupposto principale della risoluzione del contratto (inadempimento di una delle parti), andava compiuto anche d'ufficio da parte della corte territoriale, che, invece, si è limitata a stabilire l'entità della residua somma dovuta, senza, peraltro, valutarla alla stregua delle citate clausole contrattuali. L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame degli altri tre motivi del ricorso principale, che sono logicamente subordinati al primo. incidentale va, invece, dichiarato Il ricorso in accoglimento dell'eccezione inammissibile, sollevata con la memoria difensiva dal ricorrente principale, poiché in esso è del tutto omessa, in violazione della prescrizione di cui all'art. 366, co.1°, n.3°, cod. proc. civ., l'esposizione almeno sommaria dei fatti della causa né la lacuna т и colmata dallo svolgimento dei motivi, che non д consentono, da soli, di cogliere il contenuto delle и domande e delle eccezioni proposte dalle parti né М le vicende processuali. Conclusivamente, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, del ricorso principale va accolto il primo motivo, con assorbimento degli 8 altri motivi. E, pertanto, nei limiti dell'accoglimento, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Catania, all'uopo designata, che giudicherà tenendo conto dei rilievi svolti da questa Corte.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo ricorso principale, dichiarando motivo del assorbiti gli altri motivi;
dichiara inammissibile 11 ricorso incidentale;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Catania. Così deciso in Roma, addì 8 ottobre 2002, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. цеPurgdepts M Relatore Napolimer IL CANCELLIERE 01 Ravi Talarico CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 24.0403 DEPOSITATO IN CANCELLERIA serie 4 al n. 16648 versate € 160,10 Roma 64 FEB. 2003. apposta in calce alla copia autentica IL CANCELLIERE C1 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Antonelia Fontane 9