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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 4474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4474 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6759/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA EX ART. 127 TER C.P.C.
CON SENTENZA CONTESTUALE
Oggi 23 ottobre 2025 il Giudice, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., preso atto di quanto depositato dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che deposita in Cancelleria affinchè sia comunicata alle parti.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 6759/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6759/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Parte_1 C.F._1
Zinnarello
-ATTORE- contro
(C.F. - P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona dell'institore, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Botticini
-CONVENUTA- nonché contro
C.F. - P. IVA ), in persona dei legali Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Botticini
-CONVENUTA- con la chiamata in causa di
C.F. ), in persona del presidente del consiglio di Controparte_3 P.IVA_5 amministrazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Ferrarese e Giovanni Ferrarese
-TERZA CHIAMATA- nonché con la chiamata in causa di
2 Controparte_4
(P. IVA ), in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco P.IVA_6
Locati
-TERZA CHIAMATA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio e al fine di ottenere Parte_1 CP_5 Controparte_2 il risarcimento dei danni non patrimoniali ex artt. 2043, 2051 c.c.
A tal fine, ha allegato che in data 16.12.2018, alle ore 12:20 circa, mentre percorreva una scalinata presente all'interno della stazione ferroviaria di Rovato era caduto a causa della
3 presenza di terriccio, riportando importanti lesioni fisiche (trauma facciale, problematiche agli arti inferiori e intervento chirurgico per K prostata), con danni quantificati in complessivi € 47.000,00 circa.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 contestando le richieste di controparte sia in merito all'an che al quantum debeatur. Inoltre, la compagnia assicuratrice ha eccepito la carenza di azione diretta nei suoi confronti in capo all'attore. In ogni caso, ha chiesto di chiamare in giudizio ed quale CP_5 CP_3 CP_3 mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese che aveva in appalto il servizio di pulizia dei luoghi di causa.
Autorizzata tale chiamata con decreto ex art. 171 bis c.p.c., la terza chiamata si è costituita in giudizio, contestando anch'essa la domanda attorea nonché quella della chiamante. A sua volta, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio società facente parte CP_6 del raggruppamento temporaneo di imprese e colei che si era occupata delle pulizie della stazione di Rovato, nonché Controparte_4
, con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa.
[...]
Autorizzata solo quest'ultima chiamata con ulteriore decreto ex art. 171 bis c.p.c., la compagnia assicuratrice si è costituita in giudizio, contestando sia la fondatezza della domanda attorea che la responsabilità della propria assicurata, eccependo inoltre il tardivo pagamento del premio in relazione all'annualità in questione.
La causa, dopo un rinvio al fine di consentire alle parti di verificare una possibile soluzione conciliativa della controversia e il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
Come noto, sia la fattispecie di responsabilità ex art. 2043 c.c. che quella ex art. 2051 c.c. impongono a colui che agisce in giudizio la prova del fatto storico e della derivazione causale del danno dal fatto illecito o dalla cosa in custodia.
Ciò premesso, si ritiene non solo che l'attore non abbia fornito tale prova ma che, anzi, in atti vi sia quella contraria.
A tal fine, occorre richiamare il verbale di Pronto Soccorso, presso cui era stato Pt_1 trasportato dopo la caduta. Alla voce 'Anamnesi' è riportata la seguente annotazione delle ore 14:20 (vale a dire circa un'ora dopo l'arrivo): “[…] Riferito episodio sincopale con caduta a terra e trauma facciale ed mano dx e sx […] ricorda accaduto […]”. Alle ore 18:24 vi è poi un'ulteriore annotazione: “Evento accaduto accidentalmente riferito da paziente al sottopassaggio
4 ferrovie di Rovato”. Quindi, a distanza di circa due ore dai fatti, l'attore ha attribuito l'evento oggetto del presente giudizio a una sincope, e non alla presenza di terriccio sulle scale della stazione.
Quanto al valore probatorio di tali dichiarazioni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito quanto segue: “La Corte d'Appello, con una motivazione che esce immune dalle censure rivoltele, ha dato rilievo alla dinamica del sinistro, in particolare, ai fini che qui interessano, quanto alla presenza di un'auto che avrebbe provocato l'incidente e che poi si sarebbe dileguata, senza possibilità di essere rintracciata, contenuta nel certificato redatto dai medici del pronto soccorso e ricostruita sulla scorta delle dichiarazioni che -omissis- aveva reso loro nell'immediatezza del fatto, allorché ometteva di menzionare la presenza di un'auto sconosciuta e riferiva di essere sbandato in curva mentre guidava il motorino. Ora, le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente erano entrate a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta, in sintonia con una giurisprudenza da cui non vi è ragione di discostarsi, natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice. Tale statuizione non è affatto scalfita dagli argomenti utilizzati dall'odierno ricorrente che, per un verso, si adattano ad una scrittura privata ove l'imputazione della dichiarazione scritta al dichiarante esige la sottoscrizione di quest'ultimo; per altro, sono volti a superare l'asserito valore confessorio attribuito alle dichiarazioni contenute nel certificato medico, senza confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata che è così sintetizzabile: il certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia, ai fini che qui interessano, delle dichiarazioni al medesimo rese;
non ha proposto querela di falso in danno Parte_2 del medico certificatore, quindi, non può non tenersi conto del fatto che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate da -omissis- e che il loro contenuto sia quello verbalizzato” (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16030 del 2020).
Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva che il verbale di Pronto Soccorso dà atto delle dichiarazioni rese da in merito alla causa Pt_1 della caduta, e avverso di esso non è stata proposta querela di falso.
L'attore ha invece sostenuto che la sincope sarebbe stata la conseguenza della caduta e non la sua causa.
Tuttavia, tale spiegazione non tiene conto del fatto che, secondo la scienza medica, la sincope
è una perdita improvvisa e temporanea di coscienza che non ha natura traumatica, potendo anzi essere causa di eventi traumatici, come una caduta.
Una conferma indiretta di quanto osservato la si rinviene nella relazione di servizio redatta dalla Polizia Locale di Rovato, intervenuta dopo l'accaduto. In essa si legge: “Il Per_1
5 riferiva all'agente he, nel scendere le scale del sottopasso ferroviario, proveniente dal Tes_1 marciapiede del binario 2, cadeva procurandosi lesioni. In particolare riferiva che mentre scendeva percorrendo le scale, improvvisamente rovinava a terra. Riferiva di non ricordare il momento della caduta, ma solo del momento in cui si è trovato a terra”. In altri termini, l'attore, subito dopo l'accaduto, ha fatto riferimento, seppur implicitamente, proprio a un episodio sincopale, caratterizzato da una perdita improvvisa (“improvvisamente rovinava a terra”) e temporanea
(“Riferiva di non ricordare il momento della caduta”) di coscienza.
Viceversa, né in tale occasione né in sede di accesso al Pronto Soccorso, allorquando aveva già ripreso coscienza, ha fatto riferimento alla presenza di terriccio. È significativo, Pt_1 inoltre, che di esso non vi sia alcun tipo di riscontro (ad es. fotografico).
Neppure può ritenersi che parte attrice si sia validamente offerta di provare tale circostanza.
Infatti, eventuali testimoni ammessi non avrebbero potuto riferire in merito allo stato di salute di e, anche se avessero confermato la presenza di terriccio sulle scale della Pt_1 stazione, ciò non sarebbe stato sufficiente per escludere quale causa della caduta l'episodio sincopale, così come riferito dallo stesso attore poche ore dopo. Fermo restando che l'affermazione dell'esistenza di un nesso causale tra due fenomeni costituisce sempre il frutto di un'attività di giudizio e valutazione, e non già di semplice percezione di un fatto concreto;
ne consegue che la prova testimoniale non può mai avere ad oggetto l'affermazione o la negazione dell'esistenza del nesso di causalità tra una condotta ed un fatto illecito, ma può solo limitarsi a descrivere i fatti obiettivi, restando poi riservato al giudice stabilire se quei fatti possano essere stati la causa del danno (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 13693 del 31/07/2012, Rv. 623587 - 01).
Alla luce di tali considerazioni, la domanda risarcitoria formulata dall'attore non può trovare accoglimento.
Con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori questioni e domande sottoposte dalle parti all'attenzione del Tribunale.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste ad integrale carico dell'attore.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, a favore dei convenuti e Controparte_1
, in via di solidarietà attiva, secondo i valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 Controparte_2 per le cause rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del disputatum
(cfr. Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 28417 del 7/11/2018, Rv. 651045 - 02). Senza l'aumento per la pluralità di parti, come invece indicato nella nota spese, stante la natura sostanzialmente unitaria delle difese svolte.
6 L'attore, inoltre, deve essere condannato a rimborsare le spese di lite sostenute dalle terze chiamate Pulitori ed e CP_3 Controparte_4
In linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979 - 02).
Nel caso in esame, la chiamata in causa da parte di in virtù del Controparte_7 contratto di appalto e quella di quest'ultima nei confronti della sua compagnia assicuratrice si sono rese necessarie in relazione alla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore che, tuttavia,
è risultata infondata. Né le stesse possono ritenersi prima facie infondate o arbitrarie (quanto alla questione relativa alla tardiva regolazione del premio sollevata da , l'assicurata CP_4 ha prodotto la quietanza di premio relativa al periodo 30.3.2018 - 30.3.2019, al cui interno è avvenuto il fatto oggetto di causa, ed avendo a oggetto le ulteriori eccezioni eventualmente solo il quantum della garanzia).
Anche in questo caso esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i medesimi criteri prima indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a Controparte_1
e a in via di solidarietà attiva, le spese di lite che liquida in Controparte_2 complessivi € 3.809,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a ed le spese CP_3 CP_3 di lite che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a
[...]
le spese di lite che liquida in complessivi € Controparte_4
7 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 23 ottobre 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
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VERBALE D'UDIENZA EX ART. 127 TER C.P.C.
CON SENTENZA CONTESTUALE
Oggi 23 ottobre 2025 il Giudice, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., preso atto di quanto depositato dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che deposita in Cancelleria affinchè sia comunicata alle parti.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 6759/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6759/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Parte_1 C.F._1
Zinnarello
-ATTORE- contro
(C.F. - P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona dell'institore, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Botticini
-CONVENUTA- nonché contro
C.F. - P. IVA ), in persona dei legali Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Botticini
-CONVENUTA- con la chiamata in causa di
C.F. ), in persona del presidente del consiglio di Controparte_3 P.IVA_5 amministrazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Ferrarese e Giovanni Ferrarese
-TERZA CHIAMATA- nonché con la chiamata in causa di
2 Controparte_4
(P. IVA ), in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco P.IVA_6
Locati
-TERZA CHIAMATA-
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
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§ 1. ha convenuto in giudizio e al fine di ottenere Parte_1 CP_5 Controparte_2 il risarcimento dei danni non patrimoniali ex artt. 2043, 2051 c.c.
A tal fine, ha allegato che in data 16.12.2018, alle ore 12:20 circa, mentre percorreva una scalinata presente all'interno della stazione ferroviaria di Rovato era caduto a causa della
3 presenza di terriccio, riportando importanti lesioni fisiche (trauma facciale, problematiche agli arti inferiori e intervento chirurgico per K prostata), con danni quantificati in complessivi € 47.000,00 circa.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 contestando le richieste di controparte sia in merito all'an che al quantum debeatur. Inoltre, la compagnia assicuratrice ha eccepito la carenza di azione diretta nei suoi confronti in capo all'attore. In ogni caso, ha chiesto di chiamare in giudizio ed quale CP_5 CP_3 CP_3 mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese che aveva in appalto il servizio di pulizia dei luoghi di causa.
Autorizzata tale chiamata con decreto ex art. 171 bis c.p.c., la terza chiamata si è costituita in giudizio, contestando anch'essa la domanda attorea nonché quella della chiamante. A sua volta, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio società facente parte CP_6 del raggruppamento temporaneo di imprese e colei che si era occupata delle pulizie della stazione di Rovato, nonché Controparte_4
, con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa.
[...]
Autorizzata solo quest'ultima chiamata con ulteriore decreto ex art. 171 bis c.p.c., la compagnia assicuratrice si è costituita in giudizio, contestando sia la fondatezza della domanda attorea che la responsabilità della propria assicurata, eccependo inoltre il tardivo pagamento del premio in relazione all'annualità in questione.
La causa, dopo un rinvio al fine di consentire alle parti di verificare una possibile soluzione conciliativa della controversia e il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
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§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
Come noto, sia la fattispecie di responsabilità ex art. 2043 c.c. che quella ex art. 2051 c.c. impongono a colui che agisce in giudizio la prova del fatto storico e della derivazione causale del danno dal fatto illecito o dalla cosa in custodia.
Ciò premesso, si ritiene non solo che l'attore non abbia fornito tale prova ma che, anzi, in atti vi sia quella contraria.
A tal fine, occorre richiamare il verbale di Pronto Soccorso, presso cui era stato Pt_1 trasportato dopo la caduta. Alla voce 'Anamnesi' è riportata la seguente annotazione delle ore 14:20 (vale a dire circa un'ora dopo l'arrivo): “[…] Riferito episodio sincopale con caduta a terra e trauma facciale ed mano dx e sx […] ricorda accaduto […]”. Alle ore 18:24 vi è poi un'ulteriore annotazione: “Evento accaduto accidentalmente riferito da paziente al sottopassaggio
4 ferrovie di Rovato”. Quindi, a distanza di circa due ore dai fatti, l'attore ha attribuito l'evento oggetto del presente giudizio a una sincope, e non alla presenza di terriccio sulle scale della stazione.
Quanto al valore probatorio di tali dichiarazioni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito quanto segue: “La Corte d'Appello, con una motivazione che esce immune dalle censure rivoltele, ha dato rilievo alla dinamica del sinistro, in particolare, ai fini che qui interessano, quanto alla presenza di un'auto che avrebbe provocato l'incidente e che poi si sarebbe dileguata, senza possibilità di essere rintracciata, contenuta nel certificato redatto dai medici del pronto soccorso e ricostruita sulla scorta delle dichiarazioni che -omissis- aveva reso loro nell'immediatezza del fatto, allorché ometteva di menzionare la presenza di un'auto sconosciuta e riferiva di essere sbandato in curva mentre guidava il motorino. Ora, le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente erano entrate a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta, in sintonia con una giurisprudenza da cui non vi è ragione di discostarsi, natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice. Tale statuizione non è affatto scalfita dagli argomenti utilizzati dall'odierno ricorrente che, per un verso, si adattano ad una scrittura privata ove l'imputazione della dichiarazione scritta al dichiarante esige la sottoscrizione di quest'ultimo; per altro, sono volti a superare l'asserito valore confessorio attribuito alle dichiarazioni contenute nel certificato medico, senza confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata che è così sintetizzabile: il certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia, ai fini che qui interessano, delle dichiarazioni al medesimo rese;
non ha proposto querela di falso in danno Parte_2 del medico certificatore, quindi, non può non tenersi conto del fatto che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate da -omissis- e che il loro contenuto sia quello verbalizzato” (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16030 del 2020).
Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva che il verbale di Pronto Soccorso dà atto delle dichiarazioni rese da in merito alla causa Pt_1 della caduta, e avverso di esso non è stata proposta querela di falso.
L'attore ha invece sostenuto che la sincope sarebbe stata la conseguenza della caduta e non la sua causa.
Tuttavia, tale spiegazione non tiene conto del fatto che, secondo la scienza medica, la sincope
è una perdita improvvisa e temporanea di coscienza che non ha natura traumatica, potendo anzi essere causa di eventi traumatici, come una caduta.
Una conferma indiretta di quanto osservato la si rinviene nella relazione di servizio redatta dalla Polizia Locale di Rovato, intervenuta dopo l'accaduto. In essa si legge: “Il Per_1
5 riferiva all'agente he, nel scendere le scale del sottopasso ferroviario, proveniente dal Tes_1 marciapiede del binario 2, cadeva procurandosi lesioni. In particolare riferiva che mentre scendeva percorrendo le scale, improvvisamente rovinava a terra. Riferiva di non ricordare il momento della caduta, ma solo del momento in cui si è trovato a terra”. In altri termini, l'attore, subito dopo l'accaduto, ha fatto riferimento, seppur implicitamente, proprio a un episodio sincopale, caratterizzato da una perdita improvvisa (“improvvisamente rovinava a terra”) e temporanea
(“Riferiva di non ricordare il momento della caduta”) di coscienza.
Viceversa, né in tale occasione né in sede di accesso al Pronto Soccorso, allorquando aveva già ripreso coscienza, ha fatto riferimento alla presenza di terriccio. È significativo, Pt_1 inoltre, che di esso non vi sia alcun tipo di riscontro (ad es. fotografico).
Neppure può ritenersi che parte attrice si sia validamente offerta di provare tale circostanza.
Infatti, eventuali testimoni ammessi non avrebbero potuto riferire in merito allo stato di salute di e, anche se avessero confermato la presenza di terriccio sulle scale della Pt_1 stazione, ciò non sarebbe stato sufficiente per escludere quale causa della caduta l'episodio sincopale, così come riferito dallo stesso attore poche ore dopo. Fermo restando che l'affermazione dell'esistenza di un nesso causale tra due fenomeni costituisce sempre il frutto di un'attività di giudizio e valutazione, e non già di semplice percezione di un fatto concreto;
ne consegue che la prova testimoniale non può mai avere ad oggetto l'affermazione o la negazione dell'esistenza del nesso di causalità tra una condotta ed un fatto illecito, ma può solo limitarsi a descrivere i fatti obiettivi, restando poi riservato al giudice stabilire se quei fatti possano essere stati la causa del danno (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 13693 del 31/07/2012, Rv. 623587 - 01).
Alla luce di tali considerazioni, la domanda risarcitoria formulata dall'attore non può trovare accoglimento.
Con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori questioni e domande sottoposte dalle parti all'attenzione del Tribunale.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste ad integrale carico dell'attore.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, a favore dei convenuti e Controparte_1
, in via di solidarietà attiva, secondo i valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 Controparte_2 per le cause rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del disputatum
(cfr. Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 28417 del 7/11/2018, Rv. 651045 - 02). Senza l'aumento per la pluralità di parti, come invece indicato nella nota spese, stante la natura sostanzialmente unitaria delle difese svolte.
6 L'attore, inoltre, deve essere condannato a rimborsare le spese di lite sostenute dalle terze chiamate Pulitori ed e CP_3 Controparte_4
In linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979 - 02).
Nel caso in esame, la chiamata in causa da parte di in virtù del Controparte_7 contratto di appalto e quella di quest'ultima nei confronti della sua compagnia assicuratrice si sono rese necessarie in relazione alla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore che, tuttavia,
è risultata infondata. Né le stesse possono ritenersi prima facie infondate o arbitrarie (quanto alla questione relativa alla tardiva regolazione del premio sollevata da , l'assicurata CP_4 ha prodotto la quietanza di premio relativa al periodo 30.3.2018 - 30.3.2019, al cui interno è avvenuto il fatto oggetto di causa, ed avendo a oggetto le ulteriori eccezioni eventualmente solo il quantum della garanzia).
Anche in questo caso esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i medesimi criteri prima indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a Controparte_1
e a in via di solidarietà attiva, le spese di lite che liquida in Controparte_2 complessivi € 3.809,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a ed le spese CP_3 CP_3 di lite che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a
[...]
le spese di lite che liquida in complessivi € Controparte_4
7 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 23 ottobre 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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