Sentenza 6 ottobre 2011
Massime • 1
In applicazione del principio "tempus regit actum", deve escludersi l'inutilizzabilità dell'esame dibattimentale di imputato di reato connesso, effettuato ai sensi dell'art. 210 cod.proc.pen. senza l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma terzo, lett. c), cod.proc.pen., ove si tratti di atto compiuto prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n. 63, che ha introdotto l'obbligo di detto avvertimento.
Commentario • 1
- 1. Lesioni personali: sul concorso con la rapina impropriaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 settembre 2023
La massima In tema di rapina impropria, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, cagioni lesioni personali o sia volta a determinare la morte della persona offesa, i corrispondenti reati di lesioni e di tentato omicidio concorrono con quello di rapina e si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61, primo comma, n. 2, c.p. , che non è assorbita nella rapina laddove la violenza esercitata dall'agente sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare detto reato (Cassazione penale , sez. II , 05/03/2019 , n. 21458). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2011, n. 39289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39289 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2011 |
Testo completo
Sentenza sezione VI n.: 1487 392 8 9 / 1 1
Registro Generale n.: 12359/11
Udienza pubblica 6 ottobre 2011
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale composta da:
Adolfo Di Virginio Presidente
Francesco Serpico Consigliere
Nicola Milo Consigliere
Francesco Ippolito Consigliere
Luigi Lanza Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da SA OV, nato il
12 luglio 1947, UO SE nato il [...], avverso la sentenza 6 ottobre 2010 della Corte di appello di
Roma, la quale in parziale riforma della sentenza 12 aprile
2006 del Tribunale di Latina, sezione di Terracina, ha ridotto la pena per il SA ad anni 8 di reclusione ed €. 50 mila di multa, mentre ha confermato la condanna del UO alla pena di anni 6 di reclusione ed €. 30 mila di multa per il delitto ex art. 73 d.p.r. 309/90.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Antonio Mura che ha concluso per il
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
SA OV e UO SE ricorrono, a mezzo dei loro difensori, avverso la sentenza 6 ottobre 2010 della
Corte di appello di Roma (la quale in parziale riforma della sentenza 12 aprile 2006 del Tribunale di Latina sezione di
Terracina ha ridotto la pena per il SA ad anni 8 di reclusione ed €. 50 mila di multa, mentre ha confermato la condanna del UO alla pena di anni 6 di reclusione ed €. 30 mila di multa per il delitto ex art. 73 d.p.r. 309/90), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.
1) le conformi decisioni dei giudici di merito in punto di responsabilità.
Dagli atti risulta la seguente scansione della vicenda:
a) con sentenza del Tribunale di Latina - Sez. di Terracina in data 12.4.2006, SA OV e UO SE sono stati condannati, rispettivamente, alla pena di anni dodici di reclusione ed euro 150.000 di multa e alla pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa, in quanto ritenuti responsabili: *del reato di cui agli artt. 110, 81 c.p. e 73 d.P.R.
309/90 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ripetutamente acquistavano quantità non modiche di eroina, che il UO acquistava materialmente per conto del SA, e che il SA provvedeva a smerciare e per ultimo per aver acquistato e detenuto a fine di spaccio, in concorso anche con EA
CE mg. 21664 di eroina;
in Terracina, il 6.1.1998>;
b) su appello degli imputati la Corte distrettuale ha ribadito la colpevolezza degli accusati confermando la piena utilizzabilità
2 delle dichiarazioni accusatorie rese dalla EA davanti alla polizia giudiziaria;
c) in particolare la gravata sentenza ha ritenuto rispettate le disposizioni contenute negli artt. 512, 64 e 526 c.p.p., in quanto la donna, extracomunitaria, si trovava in Italia da moltissimo tempo, e risultava regolarmente residente a Castel Volturno presso l'abitazione di UO SE, con il quale conviveva da circa dieci anni ed al momento dell'interrogatorio aveva eletto domicilio in Terracina, via Firenze n. 28;
d) l'interrogatorio è stato reso il 6 gennaio 1998, quando l'art. 64 c.p. non era stato ancora modificato dalla legge sul giusto processo e non erano quindi richiesti gli avvertimenti previsti dalle lettere b) e c) del comma 3, nè era prevista la sanzione della inutilizzabilità di cui al comma 3 bis;
e) i giudici di merito hanno conclusivamente ritenuto, argomentando sul punto, che non fosse emerso alcun elemento che potesse far ragionevolmente pensare che la EA si fosse volontariamente resa irreperibile per sottrarsi all'esame dibattimentale.
2.) i motivi di impugnazione di SA e di UO.
2.1) il ricorso di SA e le ragioni della decisione di questa Corte.
Con un primo motivo di impugnazione la difesa di
SA deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della violazione degli artt. 64 comma 3 bis e 526 comma 1 cod. proc.
pen..
L'assunto difensivo, che riprende la medesima doglianza respinta dalla Corte di appello, sostiene che si è illegittimamente acquisito e si è data illegittima lettura delle dichiarazioni rese dalla coindagata EA, la quale ha reso
3 dichiarazioni auto ed etero accusatorie senza essere stata avvertita a sensi dell'art. 64 comma 3 lettera c) cod. proc. pen.
Si contesta quindi sul punto l'affermazione della gravata sentenza secondo la quale l'interrogatorio è stato reso il 6 gennaio 1998, quando l'art. 64 c.p. non era stato ancora modificato dalla legge sul giusto processo e non erano quindi richiesti gli avvertimenti previsti dalle lettere b) e c) del comma
3, nè era prevista la sanzione della inutilizzabilità di cui al comma 3 bis.
Obietta il ricorrente che la circostanza che il verbale di sommarie informazioni, datato 6 gennaio 1998, fosse stato acquisito al fascicolo del dibattimento il 30 novembre 2005 (e cioè in tempo successivo al 25 febbraio 2000, data di entrata in vigore della legge 63/2001), imponeva l'applicazione delle nuove norme.
La doglianza non ha fondamento.
Innanzitutto va rilevato che la disciplina transitoria dettata dall'art. 26 della legge 1 marzo 2001 n. 63, nella parte in cui impone al P.M. l'obbligo di rinnovare l'esame del soggetto autore di dichiarazioni eteroaccusatorie, non può trovare applicazione dopo la chiusura delle indagini preliminari, segnata dall'avviso di conclusione delle stesse previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., il quale introduce una fase ontologicamente e cronologicamente diversa (Cass. pen. sez. 6, 12186/2005 Rv.
231584. Massime precedenti conformi: N. 14501 del 2004 Rv.
228945, N. 35570 del 2004 Rv. 229543).
In secondo luogo, ed in applicazione del principio "tempus regit actum", deve escludersi l'inutilizzabilità dell'esame dibattimentale di imputato di reato connesso, effettuato ai sensi dell'art. 210 cod.proc.pen., senza l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma terzo, lett. c), cod.proc.pen., quando trattasi -come nella vicenda di atto compiuto prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n. 63, che ha introdotto l'obbligo di detto avvertimento;
ne' potendosi in contrario invocare il disposto di cui all'art. 26, comma secondo, della citata legge n. 63/2001, giacché l'obbligo ivi previsto di rinnovazione degli atti nelle forme prescritte dalle nuove disposizioni vale soltanto se il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari (Cass. pen. sez. 5,
11805/2004 Rv. 228054).
Per concludere, in materia di valutazione della prova, le dichiarazioni accusatorie su fatti che concernono la responsabilità di altri, rese anteriormente all'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63 sul "giusto processo", nel corso delle indagini, non possono considerarsi intrinsecamente inutilizzabili perchè non precedute dall'avvertimento di cui al comma 3 lett. c) del nuovo art. 64 cod. proc. pen., considerato che tale disposizione e la conseguente previsione di inutilizzabilità di cui al comma 3-bis del medesimo articolo, in forza del principio "tempus regit actum stabilito dall'art. 26 comma 1 legge n. 63 del 2001, non sono applicabili alle dichiarazioni rese anteriormente dall'indagato.
Il motivo va quindi rigettato.
Con un secondo motivo si lamenta che in ogni caso era in allora probabile e prevedibile l'irreperibilità della Acheampong, cittadina ghanese tossicodipendente e priva di permesso di soggiorno.
Anche questa doglianza non ha fondamento.
E' noto che, in linea con i principi sanciti dall'art. 6, comma 3, lett. d), CEDU, la lettura, ai sensi dell'art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari è consentita soltanto nei casi in cui risulti oggettivamente
5 impossibile ottenere la presenza del dichiarante, e detta situazione ricorre unicamente quando il giudice abbia fatto tutto quanto in suo potere per reperire il dichiarante stesso
(Cass. pen. sez. 2, 22358/2010)
Inoltre tale acquisizione -in dibattimento- dei verbali di dichiarazioni per sopravvenuta impossibilità di ripetizione in tanto è corretta se ed in quanto essa consegua al rigoroso accertamento sia dell'irreperibilità della persona, previo espletamento di accurate ricerche, sia dell'imprevedibilità dell'irripetibilità dibattimentale durante la fase delle indagini preliminari, sulla base del criterio della prognosi postuma, sia infine dell'estraneità dell'irreperibilità ad una volontaria e libera scelta del testimone di sottrarsi all'esame in contraddittorio
(Cass. pen. sez. Sez. 2, 43331/2007 Rv. 238198).
Orbene, nella specie, tali connotazione di rigore risultano presenti nella verifica fatta dai giudici di merito, avuto riguardo a molteplici circostanze che rendevano improbabile pur a fronte della qualità di persona extracomunitaria una ragionevole previsione di irreperibilità.
La donna infatti vantava una consolidata e decennale convivenza con il UO, nella cui abitazione in Volturno ella si trovava e che aveva pure indicato nella elezione di domicilio.
Inoltre sottolinea la Corte di appello non sono emersi elementi neppure congetturali per far ritenere una sua intenzionale sottrazione all'esame dibattimentale.
Trattasi di una motivazione che, per come condotta, si sottrae a censure in questa sede, con conseguente rigetto anche del secondo motivo di gravame del SA.
2.2) il ricorso di UO e le ragioni della decisione della Corte di legittimità.
1 06 La difesa del UO con i primi tre motivi lamenta violazione degli artt.526 comma 1 bis, 512 e 64 cod. pen., nonché errata acquisizione della prova.
I primi tre motivi del UO, che riprendono sostanzialmente le censure del correo SA, ne seguono la sorte di rigetto, nei termini dianzi prospettati ed argomentati
Con un quarto motivo si evidenzia, in modo inoppugnabilmente generico l'insufficienza della prova della colpevolezza del ricorrente.
Il motivo difetta di specificità e va dichiarato inammissibile.
Con un quinto motivo il UO sostiene, con altrettanta aspecificità di argomentazioni a sostegno, l'erroneo mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90.
Il motivo è palesemente inammissibile posto che non dà contezza delle ragioni che la difesa propone avverso le motivate decisioni sul punto dei giudici di merito.
L'impugnazione del UO, quindi, ammissibili i primi tre motivi, va rigettata con aggravio di spese.
I ricorsi pertanto, nella verificata tenuta logica e coerenza strutturale del provvedimento impugnato, risultano infondati e le parti proponenti vanno condannate ex art.616 C.P.P. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
7 Così deciso in Roma il giorno 6 ottobre 2011
✓ consigliere estensore
Luigi Lanza
Il Presidente
Adolfo Di Virginio
Wupino Depositato in Cancelleria
Oggi, 3.1 OTT. 2011
F iziario
Lidia Scalia
Serie
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