Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2004, n. 14501
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Sentenza 3 marzo 2004

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In tema di prova dichiarativa, l'art. 26, comma secondo, della legge primo marzo 2001 n. 63 obbliga il pubblico ministero a rinnovare, secondo le forme previste dagli artt. 64 e 197 bis cod. proc. pen., l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni eteroaccusatorie ai fini della loro utilizzazione anche con riferimento alla materia delle misure cautelari personali (sempre che il procedimento penda ancora nella fase delle indagini preliminari), sicché, ai fini della valutazione della gravità del quadro indiziario, le dichiarazioni di quei soggetti conservano validità solo se la loro assunzione sia stata effettuata con l'osservanza delle formalità previste a pena di inammissibilità dalla normativa sopravvenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2004, n. 14501
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14501
    Data del deposito : 3 marzo 2004

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