Sentenza 3 marzo 2004
Massime • 1
In tema di prova dichiarativa, l'art. 26, comma secondo, della legge primo marzo 2001 n. 63 obbliga il pubblico ministero a rinnovare, secondo le forme previste dagli artt. 64 e 197 bis cod. proc. pen., l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni eteroaccusatorie ai fini della loro utilizzazione anche con riferimento alla materia delle misure cautelari personali (sempre che il procedimento penda ancora nella fase delle indagini preliminari), sicché, ai fini della valutazione della gravità del quadro indiziario, le dichiarazioni di quei soggetti conservano validità solo se la loro assunzione sia stata effettuata con l'osservanza delle formalità previste a pena di inammissibilità dalla normativa sopravvenuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2004, n. 14501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14501 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 03/03/2004
Dott. CHIEFFI Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1172
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 039288/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LB LI N. IL 08/05/1966;
avverso ORDINANZA del 15/07/2003 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Galasso UR, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 15 luglio 2003, il tribunale di Catania, adito in sede di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 14 giugno 2003 dal gip dello stesso tribunale nei confronti di LB UR, indagato per concorso nel tentato omicidio di NI AO (capo F) e nei connessi reati in materia di armi (capo F1), confermava la misura custodiale applicata, condannando il richiedente al pagamento delle spese del procedimento incidentale. Prima di passare all'esame del merito, il tribunale disattendeva una serie di eccezioni preliminari, che possono così sintetizzarsi:
- non sussisteva la nullità del giudizio di riesame per omesso avviso dell'udienza camerale al codifensore dell'indagato, perché non risultava che questi avesse nominato altro difensore oltre a quello presente in udienza;
- non era fondata la segnalata perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva per mancata trasmissione dei verbali integrali degli interrogatori resi dal collaboratore AN EP, sia perché erano stati trasmessi al gip solo gli stralci delle sue dichiarazioni, sia perché tale omissione non rivestiva alcuna importanza ai fini della funzione che il tribunale era chiamato ad assolvere;
- dovevano considerarsi utilizzabili le dichiarazioni rese da EC NI nonostante l'omessa rinnovazione delle stesse ai sensi dell'art. 26 l. n. 63 del 2001, perché la fase delle indagini preliminari non si era ancora conclusa e la rinnovazione dell'esame del collaborante non doveva necessariamente precedere l'adozione di una misura cautelare;
- allo stesso modo nessuna concreta rilevanza assumeva ai fini della utilizzabilità delle sue dichiarazioni la mancata redazione del verbale illustrativo della collaborazione del EC prevista dall'art. 25 l. n. 45 del 2001, dal momento che il EC era già collaboratore di giustizia al momento dell'entrata in vigore della legge citata, sicché la redazione di questo verbale non era necessaria;
- pienamente utilizzabili inoltre dovevano considerarsi le dichiarazioni accusatone rese dal coindagato RI AT depositate dal PM all'udienza camerale, stante il disposto dell'art. 309 comma 9 c.p.p. che consente al PM di produrre direttamente in udienza elementi e documenti a carico dell'indagato acquisiti precedentemente alla richiesta di misura cautelare e non presentati con la stessa e, quindi, a fortiori, elementi successivamente acquisiti contro di lui.
Nel merito, il tribunale era dell'avviso che le propalazioni dei collaboranti relative al coinvolgimento del AL nei delitti contestatigli raggiungeva la soglia di gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 c.p.p. Le dichiarazioni dei collaboratori AN e EC, non solo apparivano dotate di intrinseca credibilità ed erano suffragate da elementi di riscontro, ma si riscontravano sostanzialmente in ordine al movente del tentato omicidio del NI (il quale si era appropriato di una partita di cocaina di pertinenza dei fratelli AL ed era considerato un confidente della polizia, per cui andava punito), ai suoi autori materiali (MO ES AE e ON TO), alle modalità esecutive dell'azione criminosa commessa all'interno della pizzeria gestita dalla vittima, alle parti del corpo della vittima attinte dai colpi di arma da fuoco e al ruolo ricoperto da altri soggetti coinvolti a vario titolo nel fatto (Di AO EP e i fratelli UR e Sebastiano AL). Dalle dichiarazioni dei collaboranti era emerso - secondo il tribunale - come la morte del NI fosse stata decisa dall'intero clan mafioso "Cappello", del quale - come era emerso anche dalle dichiarazioni di un altro collaboratore di giustizia, Lo FA EP - facevano parte i AL quali esponenti di una squadra inserita in esso ed espressamente indicati come mandanti del delitto. Le stesse dichiarazioni erano state poi riscontrate da una serie di accertamenti esperiti dalle indagini di polizia giudiziaria.
2. Ricorre per Cassazione il AL, il quale lamenta, sotto vari profili di inosservanza della legge processuale e di vizio della motivazione:
1) che il tribunale aveva considerato legittima l'adozione di una misura coercitiva basata su semplici stralci di dichiarazioni del AN, senza operare alcun giudizio sull'attendibilità intrinseca soggettiva del dichiarante;
2) che il tribunale aveva ritenute erroneamente utilizzabili le dichiarazioni del EC benché non rinnovate, avendo la giurisprudenza affermato che la loro assunzione senza l'osservanza del disposto dell'art. 64 comma 3 lett. c) c.p.p. le rendeva inutilizzabili anche ai fini dell'applicazione di misure cautelari;
3) che il tribunale aveva erroneamente ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del EC benché non precedute dal verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'art. 25 l. 13 febbraio 2001, n. 45, il quale non ha una mera valenza amministrativa ma ha una valenza processuale di enorme portata, perché delimita l'ambito della testimonianza del collaborante;
4) che non vi era prova che le dichiarazioni del AN fossero state rinnovate ai sensi dell'art. 26 della legge n. 63/01 e fossero state precedute dal verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;
5) che, nel merito, le dichiarazioni dei collaboratori AN EC erano piene di contraddizioni tutt'altro che di poco momento come aveva ritenuto il tribunale ed erano in ogni caso sfornite di riscontri individualizzanti;
6) che nell'ordinanza non veniva speso un rigo di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991;
7) che la motivazione dell'ordinanza impugnata circa la ricorrenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie si fondava su vuote formule di stile disancorate dalla realtà processuale e dalla sua personalità.
3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Sul tema dell'utilizzabilità delle dichiarazioni accusatone rese da collaboratori di giustizia su fatti che concernono la responsabilità di terzi la giurisprudenza di questa Corte Suprema segue due opposti indirizzi: il primo è quello fatto proprio dal tribunale del riesame, secondo cui la rinnovazione da parte del PM, a norma dell'art. 26 comma 2 della legge 1^ marzo 2001, n. 63, dell'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197-bis c.p.p., è possibile fino a che il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari e la sua effettuazione non deve necessariamente precedere l'adozione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare basata sulle dichiarazione degli anzidetti soggetti (Cass., Sez. 2^, 13 marzo 2002, n. 13192, Magri, RV. 221552; Id., Sez. 2^, 20 novembre 2001, n. 13011, Andolfi, in Cass. pen. mass. ann., 2003, n. 671, p. 2362); il secondo, prevalente, è quello per il quale, in tema di prova dichiarativa, la norma di cui all'art. 26 comma 2 l. 1^ marzo 2001, n. 63, obblighi il PM a rinnovare, secondo le forme previste dagli artt. 64 e 197-bis c.p.p., l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni eteroaccusatorie ai fini della loro utilizzazione anche con riferimento alla materia delle misure cautelari personali, sicché, ai fini della valutazione della gravità del quadro indiziario, le dichiarazioni di quei soggetti conservano validità solo se la loro assunzione sia stata effettuata con l'osservanza delle formalità previste a pena di inammissibilità della normativa sopravvenuta (Cass., Sez. 1^, 8 marzo 2002, n. 12575, Pranno;
Id., Sez. 1^, 24 maggio 2001, n. 28435, Caforio;
Id., Sez. 3^, 7 novembre 2001, n. 42553, Gullace, secondo cui in tema di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l'emissione di misura cautelare, le dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di terzi rese da persone sottoposte a indagine e assunte senza il rispetto delle garanzie fissate nell'art. 64 comma 3 lett. c) c.p.p., sono inutilizzabili ai fini dell'applicazione della misura qualora, pur essendo state assunte prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63 sul "giusto processo", il PM, pendendo ancora a tale data le indagini preliminari, non abbia tempestivamente provveduto a rinnovare l'esame nelle forme dovute, come previsto dall'art. 26, comma 2 della legge n. 63/01). Il Collegio ritiene di dover aderire a questo secondo orientamento che appare indubbiamente più aderente alla ratio della normativa sul giusto processo, specie ove si abbia riguardo alla materia della libertà personale e ai delicati interessi che la sottendono. Ne deriva che non possono considerarsi utilizzabili le dichiarazioni rese da EC NI stante l'omessa rinnovazione delle stesse ai sensi dell'art. 26 l. n. 63 del 2001, a nulla rilevando che la fase delle indagini preliminari non si fosse ancora conclusa, atteso che la rinnovazione dell'esame di un collaborante deve necessariamente precedere l'adozione della misura cautelare. Non sono fondate invece le altre doglianze di carattere processuale. Come quella relativa alla mancata trasmissione dei verbali integrali di interrogatorio del AN, avendo il tribunale chiarito che le dichiarazioni stralciate sono le stesse contenute negli atti trasmessi ed utilizzati dal gip.
In tema di misure cautelari, infatti, l'espressione usata dall'art. 291, richiamato dall'art. 309 comma 5 c.p.p., esclude che debbano porsi a disposizione, prima del giudice per le indagini preliminari e poi del tribunale del riesame, tutti gli atti di indagine compiuti e che gli atti trasmessi debbano essere integrali: il termine "elementi" (su cui la richiesta si fonda) comprende non solo gli atti integrali, ma anche stralci di essi, giustificabili col segreto che permane in questa fase processuale (Cass., Sez. 1^, 3 novembre 1993, n. 4612, Bertato). Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata da atto che le dichiarazioni del collaborante che si riferiscono alla posizione dell'indagato sono le "stesse" inviate al gip ed inoltre sono state "riportate ed utilizzate dal gip a fondamento delle argomentazioni sviluppate in seno all'ordinanza coercitiva" (p. 2). Una possibile lesione del diritto della difesa sarebbe ipotizzabile ove fosse stato dimostrato che tra le "parti di interesse" trasmesse non figurano elementi forniti dalla difesa o comunque favorevoli all'indagato (arg. ex art. 292 comma 2 lett. c-bis) c.p.p.), ma non certo quando, come nel caso di specie, l'esame delle dichiarazioni trasmesse non abbia impedito il contraddittorio relativo all'entità e alla rilevanza degli indizi di colpevolezza posti a base del provvedimento coercitivo (Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2000, Comis). Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla mancata redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione del EC, dal momento che, in tema di collaboratori di giustizia, la nuova disciplina prevista dall'art. 16-qruater del d.l. 15 gennaio 2001, n. 8 (convertito nella l. 15 marzo 1991, n. 82), come modificato dall'art. 14 della l. 13 febbraio 2001, n. 45, che stabilisce, a pena di inutilizzabilità, precisi limiti temporali per la raccolta delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dalle persone che hanno manifestato la volontà di collaborare, è applicabile, giusta la norma transitoria di cui all'art. 25 della stessa legge, alle sole collaborazioni prestate dopo la sua entrata in vigore (Cass., Sez. 1^, 8 marzo 2002, n. 12575, Pranno, in Cass. pen. mass. ann., 2003, n. 674, p. 2364).
Restano assorbite tutte le altre censure.
L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata e gli atti rinviati al tribunale di Catania per nuovo esame della richiesta di riesame avanzata dal AL.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p.. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Catania.
Dispone che, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento venga comunicata al direttore dell'istituto penitenziario ove il AL è ristretto, ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 94-ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2004