Sentenza 23 luglio 2004
Massime • 1
La disciplina transitoria dettata dall'art.26 della legge 1 marzo 2001 n. 63, nella parte in cui impone al P.M. l'obbligo di rinnovazione degli atti assunti senza l'osservanza delle formalità previste dal novellato art. 64 cod. proc. pen., è espressamente riferita al caso che, alla data di entrata in vigore della citata legge, il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari; essa, pertanto, non può trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui sia già stato emesso, ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen., l'avviso dell'avvenuta conclusione di dette indagini e debba darsi luogo alla fissazione del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 23/07/2004, n. 35570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35570 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROSSI Bruno - Presidente - del 23/07/2004
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 8
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 21725/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NI RG ON, n. a Trieste il 12.1.1978;
avverso la sentenza emessa in data 20.4.2004 dalla Corte di appello di Trieste;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MURA Antonello che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.
FATTO
1. AR NI RG ON ha proposto ricorso per Cassazione - datato 20.5.2004 e depositato il 24.5.2004 - avverso la sentenza emessa in data 20.4.2004 dalla Corte di appello di Trieste di conferma della sentenza emessa nei suoi confronti in primo grado che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 c.p. e lo ha condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro
300 di multa.
Il ricorrente ha poi presentato un secondo ricorso - datato 1.6.2004 e pervenuto a questa Corte il 6.7.2004 - qualificandolo come atto "che sostituisce il precedente depositato il 24.5.2004". Data la sostanziale analogia tra i due ricorsi il loro contenuto costituisce oggetto di una esposizione unitaria che tiene conto delle specificazioni presenti nel secondo atto.
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p.. Premesso che la scelta del rito abbreviato non preclude di eccepire l'inutilizzabilità degli atti che sia rilevabile di ufficio, il ricorrente sostiene che le dichiarazioni accusatorie dei coindagati sono state rese senza il rispetto del dettato di cui all'art. 64 c.p.p. (nuovo testo) e non sono state rinnovate seguendo la nuova procedura, così che esse sono da ritenere inutilizzabili ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.p.. Dopo aver sottolineato che l'art. 26 della legge n. 63 del 2001 non dice nulla sui processi che, al momento della entrata in vigore della stessa legge, si trovano nella fase ricompresa tra l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. ed il dibattimento, il ricorrente esclude che in questa ipotesi trovi applicazione l'art. 26, comma 3, della citata legge n. 63.
2.1. Inoltre, sempre secondo il ricorrente, le spontanee dichiarazioni del 7.6.1997 di OS e IS sono dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto e come tali sono sanzionate ai sensi dell'art. 350, comma 5, c.p.p. da totale inutilizzabilità. Del pari inutilizzabili sono, ad avviso del ricorrente, le dichiarazioni rese da SC ZZ e EX CO mentre le dichiarazioni del OL riguardano fatti estranei al processo.
2. Nel secondo motivo di ricorso si sostiene il difetto di procedibilità dell'azione penale sul rilievo che - non essendovi prova che le autoradio trafugate fossero esposte alla fede pubblica - il flirto di cui è causa può essere al massimo qualificato come furto semplice;
così che la mancanza di querela di parte determina il difetto di procedibilità dell'azione.
Sotto altro profilo si afferma che è maturata la prescrizione quinquennale del reato perché nella sentenza di primo grado è stato accertato il reato di furto commesso nel gennaio 1997 mentre la decisione è stata emessa il 26.11.2002. 3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce la mancanza e comunque la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) in ragione della ambiguità e contraddittorietà delle chiamate di correo e del fatto che mancano sia la prova del furto delle autoradio da parte del AR sia le denunce di furto;
con la conseguenza che è apodittico il ragionamento della Corte sulla responsabilità del AR per furto aggravato.
DIRITTO
1. L'imputato ha fatto prevenire alla Corte un certificato medico attestante il suo personale impedimento a presenziare all'udienza del 23.7.2004.
Poiché nel procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione le parti sono a tutti gli effetti rappresentate dai loro difensori (art. 613, comma primo, c.p.p.) l'attestato impedimento dell'imputato è privo di rilievo giuridico e la certificazione presentata non può essere valutata ai fini di un rinvio dell'udienza.
2. Passando all'esame dei motivi di ricorso è da ritenere infondato il primo motivo con il quale si lamenta che le dichiarazioni accusatorie dai coindagati nei confronti del ricorrente siano state rese senza il rispetto del dettato di cui all'art. 64 c.p.p. (nuovo testo) e non siano state rinnovate seguendo la nuova procedura;
con la conseguenza della loro inutilizzabilità ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.p.. Premesso che alla fattispecie in esame si applica la disciplina transitoria della legge 1.3.2001 n. 63, il collegio ricorda che l'art. 26, comma terzo, di tale legge stabilisce che - nei processi penali in corso alla data dell'entrata in vigore della disciplina attuativa dell'art. 111 della Costituzione in essa contenuta - le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo del dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente art. 500 del codice di procedura penale. L'obbligo di rinnovazione dell'esame da parte del pubblico ministero è stato invece circoscritto, dal terzo comma del citato art. 26, solo ai procedimenti "ancora nella fase delle indagini preliminari" al momento della entrata in vigore della nuova disciplina. Il ricorrente impernia la sua censura sul "silenzio" dell'art. 26 della legge n. 63 del 2001 in ordine ai processi che, al momento della entrata in vigore della stessa legge, si trovano nella fase ricompresa tra l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. ed il dibattimento, sostenendo che anche in questa ipotesi avrebbe dovuto trovare applicazione il regime di "rinnovazione" a pena di inutilizzabilità previsto dalla legge n. 63 del 2001. L'affermazione non può essere condivisa se solo si considera che l'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p. ha lo scopo di informare l'indagato ed il suo difensore "della conclusione delle indagini preliminari" e che, conseguentemente, il procedimento per il quale è stato inviato l'avviso non può in alcun modo essere assimilato al procedimento "ancora nella fase delle indagini preliminari" cui fa riferimento l'art. 26, comma terzo, della legge n. 63. Se si ha presente poi che il giudizio di primo grado si è svolto secondo il rito abbreviato, assumendo come base per il giudizio gli atti delle indagini, deve trovare piena conferma l'assunto della Corte territoriale che ha escluso nel caso in esame la necessità di rinnovare l'esame dei coindagati ed ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni accusatorie da essi rese nei confronti dell'imputato.
2.1. Del pari infondata è la seconda censura svolta nell'ambito del primo motivo di ricorso con la quale si sostiene che le spontanee dichiarazioni di alcuni coindagati (segnatamente quelle del 7.6.1997 di OS e IS) sono state rese nell'immediatezza del fatto e come tali sono sanzionate ai sensi dell'art. 350, comma 5, c.p.p. da totale inutilizzabilità.
In primo luogo occorre rilevare che alle spontanee dichiarazioni di OS e IS hanno fatto seguito gli interrogatori di tali coindagati (interrogatori di cui si è sin qui discusso giungendo alla conclusione della loro utilizzabilità nei confronti dell'odierno imputato) e che al contenuto di tali interrogatori hanno fatto esplicito riferimento i giudici del merito per giungere al loro convincimento e motivarlo.
Inoltre, a questa sorta di prova di resistenza va aggiunto il dato decisivo che le dichiarazioni in questione sono state correttamente qualificate dalla Corte di appello come dichiarazioni spontanee provenienti da soggetti avvertiti della loro qualità di indagati e perciò rientranti nella disciplina dettata dall'art. 350, comma settimo, c.p.p.. Con la conseguenza che - secondo il consolidato orientamento di questa Corte - esse potevano essere prese in considerazione nel giudizio abbreviato attesa la peculiare natura dello stesso, caratterizzato dallo svolgimento alo stato degli atti, senza incorrere nei limiti di utilizzazione sanciti dall'art. 305, comma settimo, c.p.p. che si riferiscono esclusivamente al dibattimento (cfr. ex plurimis,, Cass., 6^, sent. n. 9942 del 21.9.1993; Cass., 4^, sent. n. 1554 del 31.1.1997).
3. Più sintetiche considerazioni merita il secondo motivo di ricorso nel quale viene prospettato il difetto di procedibilità dell'azione penale sul rilievo che - non essendovi prova che le autoradio trafugate fossero esposte alla fede pubblica - il furto di cui è causa può essere al massimo qualificato come furto semplice;
così che la mancanza di querela di parte determina il difetto di procedibilità dell'azione.
Per ritenere l'infondatezza del motivo basterà ricordare che in numerose pronunce questa Corte ha affermato che il furto di un'autoradio, sia pure estraibile, posta all'interno di una vettura lasciata sulla pubblica via deve considerarsi aggravato dalla esposizione alla pubblica fede poiché l'autoradio costituisce di per sè un vero e proprio accessorio della vettura (Cass., 2^, sent. n. 6686 dell'11.2.1985 e succ. conf).
4. In ordine alla questione della prescrizione il collegio osserva che:
a) poiché nelle sentenze dei giudici di merito la data del commesso reato è indicata solo con l'anno ed il mese (gennaio 1997) e se ne ignora il giorno, ai fini del computo dei termini per l'applicazione della prescrizione il mese deve intendersi compiuto con il compiersi del primo giorno di esso e quindi, nella fattispecie, il primo gennaio, in conformità all'orientamento di garanzia dell'imputato assunto da questa Corte (cfr. Cass., 6^, sent. n. 4268 del 19.12.1986);
b) una volta fissata al primo gennaio 1997 la data in cui inizia a decorrere il termine prescrizionale per il reato di furto oggetto delle pronunce di condanna, deve ritenersi non verificata la prescrizione interna quinquennale invocata dal ricorrente perché il 15.12.2001 è stato emesso il decreto di citazione per il giudizio di primo grado;
c) non è neppure maturato il termine massimo di prescrizione, cui ha fatto riferimento il Procuratore generale nelle sue conclusioni, perché dall'esame degli atti del fascicolo risulta che, nel corso del giudizio di primo grado, il procedimento ha subito un rinvio (dall'udienza del 17.9.2002 a quella del 10.10.2002) per effetto della adesione del difensore ad una astensione dalle udienze proclamata dagli organi di categoria;
cosicché il corso della prescrizione del reato è da considerare sospeso per il suddetto periodo (Cass. SSUU, sent. n. 47289 del 24.9.2003).
5. Con riguardo al terzo motivo di ricorso - con il quale si deduce la mancanza e comunque la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata - il collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr. al riguardo, tra le sole pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996). In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine, esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale.
Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminata in quest'ottica la decisione impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché i giudici del merito - con motivazione esente da vizi logici ed interne contraddizioni - hanno indicato le ragioni che li hanno indotto a ritenere la responsabilità del ricorrente per i fatti a lui contestati mentre il ricorrente non ha indicato punti o passaggi della motivazione viziati da "evidenti" illogicità ma si è limitato a denunciare, peraltro in termini generici, pretese carenze probatorie e ad addurre circostanze meramente ipotetiche (ad es. la possibilità di procurarsi autoradio sul libero mercato) al fine di offrire una versione alternativa dei fatti di causa.
Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il proponente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2004