Sentenza 13 febbraio 2009
Massime • 1
In sede di opposizione alla richiesta di archiviazione, il difensore della persona offesa non può invocare il diritto di replica alle dichiarazioni rese dalla parte avversaria, non potendosi ritenere applicabile nelle procedure camerali la disciplina prevista per lo svolgimento della discussione in dibattimento.
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- 1. Note sul giudizio di appello penale d’emergenza (l’art. 23 del dl 149 del 2020). Spunti problematici del primo giudizio di appello penale cartolareCarlo Citterio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Note sul giudizio di appello penale d'emergenza (l'art. 23 del dl 149 del 2020). Spunti problematici del primo giudizio di appello penale cartolare di Carlo Citterio Il ‘legislatore provvisorio' si è accorto finalmente del giudizio penale di appello, dopo averlo del tutto ignorato nelle varie edizioni della disciplina emergenziale. Basti pensare che la previsione che esclude il remoto per le discussioni, dettata per il primo grado, tagliava automaticamente fuori tutto l'appello, che ordinariamente è ‘solo' discussione e decisione, pervenendo ad una apparentemente non consapevole esclusione proprio per un rito che tutt'altro che infrequentemente vede difensori assenti o richiedenti con …
Leggi di più… - 2. Note sul giudizio di appello penale d’emergenza (l’art. 23 del dl 149 del 2020). Spunti problematici del primo giudizio di appello penale cartolareCarlo Citterio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 21 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2009, n. 19810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19810 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2009 |
Testo completo
19 8 10 /09 Sentenza n.365
Registro generale n. 24011 del 2008
Camera di consiglio del 13 febbraio 2009 (n. 7 del ruolo)
REP UB BLICA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori :
Dott. Adolfo Di Virginio Presidente
1. Dott. Francesco P. Gramendola Consigliere
2. Dott. Giorgio Colla Consigliere
3. Dott. Giovanni Conti Consigliere
4. Dott. Giacomo Paoloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di AN RI, nato a
Potenza il 16.10.1970, quale persona offesa nel procedimento a carico di D'AL IO, POLITI VI, AM LF.
avverso la ordinanza in data 23 maggio 2008 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni
Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
Fatto e diritto
Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, su richiesta del pubblico ministero, nel procedimento nei confronti di IO D'LO, VI
IT e LF MA, iscritti nel registro delle notizie di reato per i reati di cui agli artt. 323, 479 c.p. e 47, n. 2 e 227
c.p.m.p. a seguito di denunzia di AN RI, decidendo a seguito di procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'art.
410 c. p. p., disponeva l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato.
Ricorre AN RI a mezzo del difensore avvocato Santi
Distefano, che chiede l'annullamento della ordinanza, denunziando:
1. la violazione del diritto della persona offesa
-
intervenuta in camera di consiglio di replicare alle dichiarazioni rese dalla parte avversaria, quale fattispecie della violazione del diritto al contraddittorio assicurato alla persona offesa ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, 124, 127 commi 1, 3 e 5, in relazione all'art. 409 comma 6 c.p.p.», ampiamente illustrando le reiterate richieste avanzate dalla persona offesa nel corso del procedimento camerale di essere ammesso a replicare, personalmente, alle affermazioni del difensore degli indagati e i dinieghi ricevuti;
-2. la totalmente e conseguentemente valutazione omessa totalmente omessa motivazione sulla infondatezza della notitia
-
criminis così come prospettata dal ricorrente, in violazione del combinato disposto degli artt. 50 e 51 della legge-delega n. 81 del
1987, degli artt. 90, 121, 124, 125 comma 3, 328, 408 e 410 c.p.p.. dell'art. 125 disp. att. c.p.p. nonché dell'articolo 65 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12», in relazione ai principi affermati da Sez. un., 20 dicembre 2007, n. 47473 e dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sindacabilità del decreto e quindi anche
- dell'ordinanza non motivi specificamente
- di archiviazione che sull'inammissibilità della opposizione e sulla infondatezza della notitia criminis (si cita diffusamente Sez. IV, 22 febbraio 2000,
Ventura); dolendosi tra l'altro e in particolare: della contraddittoria (dopo che erano state fissate due udienze e richieste notizie al Tar Catania) valutazione di irrilevanza e aspecificità delle indagini suppletive chieste dalla persona offesa;
- della omessa considerazione, oltre che della opposizione (si cita Sez. V, 7 aprile 2005, Furnaro;
Sez. VI, 19 giugno 2003, Foti altre indicate come conformi), delle memorie difensive (due), e delle dichiarazioni (due) rese nel corso della procedura camerale, delle deduzioni esposte nell'intervento orale all'udienza del 16 maggio 2008;
- del totale "appiattimento" del Giudice sulle argomentazioni del Pubblico ministero, pedissequamente ripetute senza considerare le prove addotte dalla persona offesa (come trapelava da ammissioni dello stesso Giudice delle indagini preliminari); dei travisamenti e degli errori di valutazione del Giudice delle indagini preliminari;
delle3. la omessa valutazione» degli argomenti esposti e prove portate dal denunziante a sostegno della falsità ideologica r "
della dichiarazione del maresciallo MA (sulla pregressa conoscenza del ricorrente);
4. 1' «omesso esame> delle argomentazioni del ricorrente a sostegno della denunziata diffamazione militare;
5. la «omessa valutazione» delle legittimità dei provvedimenti disciplinari e della verità dei dati di fatto e delle voci analitiche denunziate ovvero degli argomenti esposti dal ricorrente a sostegno della sua tesi, diffusamente esposta. Con memoria depositata il 20 gennaio 2009 il ricorrente, contrastando la richiesta di declaratoria d'inammissibilità del
Procuratore generale, insiste sulla fondatezza del ricorso.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.
Si deve ribadire, in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, che non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi di merito contro un'ordinanza di archiviazione, non suscettibile di impugnazione se non per violazione delle regole sulla instaurazione del contraddittorio (per tutte, Cass., sez. un., sent. n. 24, u.p. 21 aprile 1995).
Quanto alla censura relativa alla mancata ammissione del
M difensore della persona offesa a replicare dopo la difesa svolta dagli indagati, essa è manifestamente infondata, posto che un simile diritto di replica non è contemplato dal nostro ordinamento processuale se non in casi peculiari, e cioè in quelli relativi alla discussione delle parti nell'ambito del dibattimento di merito (art. 523 comma 4 c.p.p.), tanto che esso è espressamente escluso sinanche nel giudizio di cassazione (art. 614 comma 4
c.p.p.); sicché deve ritenersi non riconosciuto nelle procedure camerali (v. Cass., sez. VI, 28 aprile 1995, La Vigna), senza che ciò possa derivare alcuna apprezzabile lesione del da contraddittorio (nella specie, relativamente alle argomentazioni della persona denunciante), che essere assicurato deve compatibilmente con il ragionevole rispetto delle esigenze di funzionalità del procedimento penale.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene di equo determinare in euro 1.000 (mille).
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso addì 13 febbraio 2009.
Il Consigliere estensore Presidente
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 9 MAG 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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