Sentenza 9 giugno 1995
Massime • 2
L'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto dell'art. 409 cod. proc. pen.; e tali limiti sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall'art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l'intervento in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al tribunale, ed il contraddittorio documentale per i procedimenti di competenza del Pretore. (Fattispecie relativa ad opposizione della persona offesa ad ordinanza di archiviazione del G.I.P. presso la Pretura circondariale, oggetto di ricorso per cassazione nel quale l'opponente lamentava che il giudice di merito aveva omesso di considerare alcune circostanze di fatto già acquisite e sufficienti per escludere la manifesta infondatezza della notizia di reato).
Qualora il pubblico ministero presso la Pretura circondariale abbia formulato richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari, quest'ultimo, in caso di opposizione a tale richiesta della persona offesa dal reato, non ha l'obbligo di fissare, come è previsto nel procedimento dinanzi al G.I.P. presso il Tribunale, l'udienza in camera di consiglio, ma può decidere con ordinanza "de plano", in base ad un contraddittorio meramente cartolare, in coerenza col principio di semplificazione del procedimento pretorile. (Vedi Corte Cost. 25 marzo 1993 n. 123 e 130).
Commentari • 4
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Il procedimento di recupero degli aiuti di Stato illegittimamente concessi: incertezze procedurali e conflitti tra principi (nota a Consiglio di Stato, sez. VI, 27 febbraio 2025, n. 2738) di Giacomo Biasutti Sommario: 1. La vicenda processuale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; 2. Le questioni di diritto affrontate dal Consiglio di Stato; 3. L'autotutela doverosa; 4. Segue. L'esaurimento -istantaneo- della discrezionalità; 5. Autonomia procedurale e revisione del provvedimento affetto da illegittimità secondo il diritto europeo; 6. Possibili conseguenze sulle aspettative di partecipazione al procedimento; 7. Riflessioni conclusive 1. La vicenda …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/06/1995, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 24
Dott. Gaetano LO COCO Presidente
1.Dott. Aldo VESSIA Componente
2. " GU UA " REGISTRO GENERALE
3. " ER AL " N. 36813/94
4. " AN AR "
5. " NZ EN "
6. " Nicola MARVULLI (Rel.) "
7. " FR EL "
8. " NO ST "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NC IR nel procedimento penale a carico di RI FR;
avverso l'ordinanza del G.I.P. presso la Pretura di Bergamo in data 11 ottobre 1994;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Marvulli;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 11 ottobre 1994 il G.I.P. presso la Pretura di Bergamo, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di RI TO indagato in relazione al reato previsto dal,lgart.646 c.p.. Il G.I.P. rilevava che la querelante, NC IR, aveva accusato RI TO di essersi appropriato di un'autovettura che gli era stata consegnata con l'incarico di venderla, ma nel corso delle preliminari indagini si era accertato che l'incarico, conferito con procura speciale, era stato puntualmente eseguito in quanto l'autovettura era stata realmente venduta e ad un prezzo corrispondente alle quotazioni di mercato.
Sulla base di tali rilievi il G.I.P. giudicava infondata l'opposizione che NC IR aveva presentato contro la richiesta di archiviazione del pubblico ministero ritenendo superflua l'acquisizione di ulteriori prove.
Avverso tale ordinanza NC IR ha proposto ricorso per cassazione. sostenendo che il G.I.P. aveva omesso di considerare alcune circostanze di fatto, già acquisite e sufficienti per escludere la manifesta infondatezza della notizia di reato e che in ogni caso non essendo stata ritenuta inammissibile la sua opposizione alla richiesta di archiviazione, risultava violato il principio del contraddittorio in quanto il provvedimento di archiviazione era stato adottato "de plano" non essendo state le parti convocate in camera di consiglio. Il ricorso assegnato alla seconda sezione della Corte con ordinanza del 9 febbraio 1995 veniva rimesso alle Sezioni Unite essendo stata avvertita la necessità di dirimere il contrasto giurisprudenziale che era rimerso sulla possibilità di estendere al procedimento pretorile la norma contenuta nell'art.409 comma 2 c.p.p. successivamente alla sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite il 29 maggio 1992 (ric. P.M. c/ Pirelli) e con la quale questa possibilità era stata esclusa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la soluzione del problema per il quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite era stata da queste già indicata nella decisione assunta il 29 maggio 1992.
Quella decisione era intervenuta successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 445 del 12 ottobre 1990,con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt.554, comma 20 c.p.p. e 157 delle norme di attuazione nella parte in cui non era stato previsto che di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero anche il G.I.P. presso la pretura potesse indicare al pubblico ministero con ordinanza quali ulteriori indagini potevano essere necessarie. Le Sezioni Unite avevano escluso che quella pronuncia "addtiva" della Corte Costituzionale avesse finito per determinare l'equiparazione del procedimento pretorile di archiviazione. previsto dall'art.156 delle norme di attuazione del codice di procedura penale al procedimento ordinario, disciplinato dagli artt.408 e segg. dello stesso codice.
Secondo la Corte eliminata dal sistema la causa di una evidente disarmonia ed estesa al procedimento pretorile la facoltà prevista dall'art.554 comma 20 c.p.p. per il G.I.P. presso il tribunale non sussistevano plausibili motivi per mettere in discussione la specificità della disciplina normativa del procedimento ai archiviazione dinanzi al pretore, in quanto tale specificità trovava la sua razionale giustificazione nella direttiva della "massima semplificazione" indicata nel'art.2 n.103 della legge- delega del 16 febbraio 1987 n.81. Inoltre in quella sentenza le Sezioni Unite non si erano sottratte all'onere di verificare se per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale fosse ancora possibile sostenere che l'adozione da parte del G.I.P, presso la pretura di una "ordinanza" come atto conclusivo del procedimento di archiviazione non avesse finito per implicare la necessità del rito camerale. Ma questa possibilità fu esclusa perché l'ordinanza, quale provvedimento conclusivo di un procedimento, non richiede come sua condizione imprescindibile la necessità della sua assunzione dopo l'esaurimento del rito camerale sicché l'equiparazione formale dei provvedimenti che può emettere il G.I.P. presso la pretura rispetto a quelli che può adottare il G.I.P. presso il tribunale sull'archiviazione del procedimento fu ritenuta nè sufficiente nè idonea a dimostrare l'identità dell'iter procedimentale. Orbene, le conclusioni alle quali erano pervenute le Sezioni Unite con la citata sentenza sono state successivamente condivise dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze nn. 123 e 130 del 25 marzo 1993) in quanto si è ritenuto che la diversità dei due procedimenti quello pretorile e quello ordinario voluta dal legislatore neppure si poneva in contrasto con gli artt.3 e 77 della Costituzione perché la mancata previsione della procedura camerale nel procedimento di competenza del pretore non si risolveva, inevitabilmente, in un irrimediabile pregiudizio per la persona offesa disponendo questa degli strumenti sufficienti per contrastare con l'opposizione: "la richiesta di archiviazione del pubblico ministero". Infine nella successiva sentenza del 24 novembre 1994 n. 413 la Corte Costituzionale ha ribadito come neppure fosse fondata la questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata dalla quinta sezione di questa Corte in relazione all'art.156,commi 10 e 20 delle norme di attuazione e con riferimento all'art.24 della Costituzione riaffermando che la diversità della disciplina normativa dei procedimento di archiviazione dinanzi al pretore comunque non esonerava il pubblico ministero dall'obbligo di informare la persona offesa dell'avvenuta presentazione di una richiesta di archiviazione con la conseguenza che se tale avviso fosse stato omesso il provvedimento assunto dal G.I.P. sarebbe stato ricorribile per cassazione come peraltro questa Suprema Corte aveva costantemente ritenuto (cfr. Cass. Sez. I, 13 aprile 1994 n. 1695, etc.).
Da tutti gli interventi della Corte Costituzionale precedenti e successivi alla sentenza delle Sezioni Unite del 29 maggio 1992 emerge che,, pur di fronte ad un indubbio riconoscimento di una maggiore espansione delle facoltà attribuite alla persona offesa nel procedimento pretorile è rimasta ferma, quanto al procedimento di archiviazione, una residuale diversità giustificata dall'esigenza di una certa semplificazione. e cioè proprio la mancanza del rito camerale nel caso in cui alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero sia seguita l'opposizione della persona offesa e questa opposizione non sia stata dichiarata inammissibile. Del resto sia nel corso dei lavori preparatori al progetto definitivo dell'art.156 delle norme di attuazione, che nelle "osservazioni" del Governo al testo definitivo della stessa norma, era stato precisato che si era ritenuto necessario attribuire alla persona offesa dal reato anche nel procedimento davanti al pretore il potere di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero ma che tale ravvisata necessità non implicava affatto che la decisione del giudice per le indagini preliminari dovesse essere assunta. in caso di avvenuta presentazione dell'opposizione non "de plano". bensì nelle forme previste dal 20 comma dell'art.409 c.p.p., e cioè come veniva stabilito per l'analogo procedimento dinanzi al Tribunale.
La diffusa adesione manifestata anche da questa Corte alle conclusioni alle quali erano pervenute già le Sezioni Unite il 29 maggio 1992. accettate nello loro conseguenti implicazioni dalla Corte Costituzionale risultano essere state disattese da due successivo pronunce della quarta e della quinta sezione, rispettivamente del 26 giugno 1992 e dell'11 novembre 1992. Sennonché la prima è addirittura anteriore alla pubblicazione della sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite il 29 maggio 1992, e la seconda pur risalente ad epoca successiva non ha preso in esame le motivazioni con le quali le Sezioni Unite avevano giustificato la diversità dei due procedimenti perché si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni contenute in alcune precedenti decisioni in conseguenza delle quali era sorto quel contrasto giurisprudenziale che aveva determinato l'intervento delle Sezioni Unite. Pertanto entrambe quelle decisioni, menzionate nell'ordinanza del 9 febbraio 1995 con la quale il ricorso di NC IR è stato rimesso a questo Collegio, non offrono occasione per un approfondimento critico del problema nè per una rimeditazione della soluzione già prospettata.
In questa sede va comunque ribadito, e con rinnovata convinzione, che la conclusione alla quale le Sezioni Unite erano pervenute nel 1992 e che faceva salva la specificità del procedimento di archiviazione dinanzi al pretore dev'essere confermata. Del resto se quella specificità non fosse stata giustificata dalla stessa previsione normativa non solo non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere la sentenza della Corte Costituzionale del 21 febbraio 1992 n. 94 con la quale come già si è detto venne respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.156 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. ma la stessa precedente sentenza del 1990 n. 445 giammai avrebbe potuto assumere il ruolo e la funzione di una sentenza additiva, perché una pronuncia coerente con l'ipotesi contraria sarebbe stata soltanto quella che avesse eliminato la norma dall'ordinamento processuale. Nè può fondatamente osservarsi che dopo quell'intervento della Corte Costituzionale in relazione al 20 comma dell'art. 554 c.p.p. si sarebbe finito per ridisegnare i meccanismi dell'archiviazione pretorile, rendendoli omogenei a quelli previsti per l'analogo procedimento dinanzi al tribunale, perché una siffatta conclusione sarebbe stata possibile soltanto se la mancanza del contraddittorio orale nel procedimento pretorile fosse stata giustificata anteriormente all'intervento della Corte Costituzionale dall'impossibilità per il GIP di dare impulso con le sue determinazioni ad un supplemento investigativo. Viceversa la mancata previsione della comparizione delle parti in camera di consiglio è stata determinata nella previsione normativa da un'avvertita esigenza di semplificazione del relativo procedimento nè siffatta esigenza ha subito deroghe o condizionamenti riduttivi per effetto dei successivi interventi della Corte Costituzionale.
Vero è invece che quanto al contenuto dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero è venuta meno quell'originaria differenza che esisteva tra l'art.410 c.p.p. e l'art.156 delle norme di attuazione.
Quella differenza era giustificata dal fatto che soltanto nel procedimento pretorile non era prevista per il G.I.P. la possibilità di indicare al pubblico ministero le ulteriori investigazioni da compiere, diversamente da quanto stabilito per il procedimento dinanzi al tribunale dal 4 comma dell'art.409 c.p.p.. Altrettanto indubitabile è che. per effetto degli interventi della Corte Costituzionale, si è determinata rispetto all'originaria disciplina normativa un'espansione delle facoltà concesse alla persona offesa giacché questa ora può con l'opposizione non solo indicare gli elementi di prova già acquisiti ed idonei a giustificare la reiezione della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, ma addirittura proporre l'oggetto di una possibile investigazione suppletiva, avvalendosi delle stesse possibilità che ha la persona offesa nel procedimento dinanzi al tribunale. Tale potenziamento di facoltà si armonizza con la razionale esigenza di tutelare in forma appropriata chi, come la persona offesa dal reato, è più di ogni altro soggetto destinato a subire gli effetti pregiudizievoli della rinuncia del pubblico ministero all'esercizio dell'azione penale, ma non può assurgere al ruolo di causa modificatrice dell'iter procedimentale.
Nè a diverse conclusioni può pervenirsi facendo riferimento al principio di l'espansione riconosciuto dall'art.549 c.p.p. in quanto le disposizioni che regolano il procedimento dinanzi al tribunale possono estendersi al procedimento pretorile soltanto a due precise condizioni e cioè che il sistema normativa non offra una diversa e specifica disciplina, e che la norma estensibile non contrasti con i principi generali ai quali il legislatore si è ispirato nel delineare i caratteri salienti del procedimento nel quale la lacuna normativa sia stata riscontrata.
Ma nessuna di tali condizioni è oggettivamente presente in relazione al problema in esame.
L'art. 156 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, per effetto del mancato richiamo all'art. 409 c.p.p., disciplina il procedimento di archiviazione dinanzi al pretore in maniera diversa rispetto all'analogo procedimento dinanzi al tribunale e la "ratio" di tale diversità, come già si è detto è nella doverosa osservanza di quel criterio di massima semplificazione, al quale si è ispirato il legislatore nella costruzione normativa del nuovo processo penale. Allorquando questo appartenga alla competenza del pretore :
ed è proprio l'osservanza di tale criterio a porre in risalto l'oggettiva incompatibilità del ricorso al rito camerale nel procedimento di archiviazione del pretore.
Pertanto così come sussiste un supporto normativo unitario per il procedimento davanti al tribunale. allorquando si obbliga il G.I.P., prima che possa assumere le sue determinazioni sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero e sulla conseguente opposizione della persona offesa a disporre la convocazione delle parti in camera di consiglio. altrettanto unitaria è la corrispondente disciplina del procedimento dinanzi al pretore. connotato dalla sufficienza del contraddittorio cartolare» in coerenza con tutta la costruzione di un sistema che ha voluto privilegiare la semplificazione del procedimento all'accentuazione dialettica del contraddittorio orale.
Non va neppure dimenticato che se è vero che in attuazione delle direttive 3 e 39 della legge-delega il ruolo attribuito alla persona offesa dal nuovo codice è stato rafforzato proprio con riferimento alla fase delle indagini preliminari, laddove le funzioni di impulso processuale e di controllo globale in ordine alle investigazioni ed all'esercizio stesso dell'azione penale sono assicurate è altrettanto certo che il contraddittorio cartolare instaurato dall'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, pur non essendo il mezzo più appropriato per esprimere la vivacità dialettica delle contrapposte posizioni è in ogni caso uno strumento potenzialmente sufficiente a rappresentare al giudice sia le ragioni che militano a favore dell'archiviazione della "notitia criminis" che quelle, ad esse contrapposte, che consiglierebbero la prosecuzione delle indagini o del procedimento.
Non è poi imponendo la comparizione delle parti in camera di consiglio che si possa raggiungere l'ambizioso e lodevole obbiettivo di circoscrivere i margini di discrezionalità del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale : alla negligente o volontaria inerzia del pubblico ministero l'ordinamento appresta ben altri mezzi quali i controlli e le iniziative del procuratore generale ma soprattutto è la convinta consapevolezza della centralità della giurisdizione ciò che conferisce dignità decisoria ai provvedimenti del giudice anche nella fase delle indagini preliminari. Dalle considerazioni su esposte discende che il G.I.P. presso la Pretura di Bergamo non doveva affatto disporre la comparizione delle parti in camera di consiglio prima di decidere sulla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero nei confronti di RI TO.
Ne consegue che non sussiste la violazione degli artt.127, 409 e 410 c.p.p. così come denunciato dalla ricorrente, Del tutto improponibili sono i rilievi con i quali la ricorrente ha censurato l'impugnata ordinanza sotto il profilo del mancato esame delle istanze proposte con tatto dì opposizione e della mancanza di motivazione.
Com'è noto l'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma 60 dell'art.409 c.p.p.:e tali limiti sussistono quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. Quella norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai "casi di nullità previsti dall'art.127 comma 50", legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge. e cioè l'intervento in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al tribunale. ed il contraddittorio documentale per i procedimenti di competenza del pretore.
Non ricorrendo, nel caso in esame, alcuna di tali ipotesi il ricorso di NC IR dev'essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire cinquecentomila ( 500.000) in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente, NC IR, al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire cinquecentomila ( 500.000) in favore della Cassa delle ammende.
Roma li 9 giugno 1995.