Sentenza 21 maggio 2008
Massime • 1
In materia di impugnazioni, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della pronuncia del giudice d'appello che abbia dichiarato inammissibile il gravame avverso una sentenza inappellabile di condanna alla sola pena dell'ammenda, con contestuale riqualificazione dell'impugnazione in sede di legittimità come ricorso per cassazione, da dichiararsi inammissibile ove risulti che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge.
Commentario • 1
- 1. Il reato di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è confiAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 13 agosto 2023
Il reato di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell'agente o della natura dell'attività medesima. Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13/04/2023) 31-07-2023, n. 33410 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAMACCI Luca - Presidente - Dott. GALTIERO Donatella - Consigliere - Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere - Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere - Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2008, n. 23651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23651 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2008 |
Testo completo
Registro Generale n. 42067/2007 2 36 5 1 /08 21.05.2008 Udienza Pubblica Sentenza n.1274 REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale
composta dagli Ill.mi Signori:
dott. Aldo Grassi Presidente
1. dott. Pierluigi Onorato Consigliere
2. dott. Ciro Petti Consigliere
3. dott. Alfredo Teresi Consigliere rel.
4. dott. Giulio Sarno Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DO EN, nata a [...] il [...], avverso la sentenza della Chi Corte d'Appello, in data 16.04.2007 che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in data 22.03.2006 che l'aveva condannata alla pena di €. 300 d'ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 5 lettera b) legge n. 283/1962;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dr. Francesco Salzano, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione;
osserva
Con sentenza 22.03.2006 il Tribunale di Palermo condannava EN DO alla pena dell'ammenda per avere, quale titolare di un esercizio di ristorazione, detenuto e impiegato per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.
Avverso la sentenza l'imputata proponeva appello che la Corte territoriale dichiarava inammissibile perché l'art. 593 c.p.p. esclude l'appellabilità delle sentenze di condanna concernente reati per i quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputata denunciando violazione di legge in ordine alla declaratoria d'inammissibilità dell'appello giacché lo stesso avrebbe dovuto essere qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. senza alcuna valutazione sulla sua ammissibilità.
La Corte territoriale ha correttamente ritenuto l'inappellabilità della sentenza errando però nel farne derivare la declaratoria d'inammissibilità del gravame.
Infatti, una volta che sia stato proposto appello avverso una sentenza inappellabile, la corte di merito deve astenersi dal decidere e limitarsi a qualificare come ricorso l'impugnazione stessa, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
Qualora, invece, la corte di appello abbia - com'è avvenuto nella specie - pronunciato la sentenza d'inammissibilità, avverso la quale sia proposto ricorso per cassazione, la corte di legittimità deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata e ritenere il giudizio, qualificando l'originario gravame come ricorso per cassazione [cfr. Cassazione Sezione V, n. 4016/2000, Contena, RV.217738].
Pertanto, riqualificato l'appello della DO avverso la sentenza 22.03.2006 del Tribunale di Palermo come ricorso per cassazione, deve dichiararsene l'inammissibilità, non solo perché
l'impugnazione è articolata su questioni di fatto precluse nella presente sede processuale, ma per l'ancora più assorbente ragione che - secondo il principio affermato dalle sezioni unite di questa corte nella sentenza Nexhi del 26 novembre 1997 qualora la parte impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo d'impugnazione non consentito dalla legge [come nella fattispecie, in cui intenzione indiscutibile dell'imputata è stata proprio quella di proporre appello e non ricorso per cassazione] il gravame deve essere sanzionato con la inammissibilità.
PQM
La Corte annulla senza rinvio la sentenza emessa il 16.04.2007 dalla Corte d'appello di Palermo e, qualificato come ricorso per cassazione l'atto di impugnazione proposto dall'imputata avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 22.03.2006, lo dichiara inammissibile, condannando la
DO predetta al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di
€.
1.000 alla cassa delle ammende.
Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 21.05.2008.
il presidente
علمان il consigliere estensore ered
DEPOSITATA IN CANCELLERNA
A
M il 1 1 GIU. 2008
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA dett. FI Oprett
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