Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/2001, n. 3428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3428 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
034 2 8 / 01 REPUE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Reliberno della SEZIONE SECONDA CIVILE P. H., che fissa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: mi all mosenta пес Dott. Mario SPADONE Presidente R.G. . 923/98 Cron.7051 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere Rep. 1130 Dott. Rafaele CORONA Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere- Ud. 18/04/00 - Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO - Ne Jule Ro ha pronunciato la seguente F 485 SE NTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE VENTURA COSTANTINO, in giudizio di persona, Richiesta copia_studio dal Sig. L-SOLE.24.ORE elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA per diritti L. il MAR. 2001. 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN L., giusta IL CANCELLIERE delega in atti;
CANCELLE ricorrente
contro
COM. BITRITTO, in persona del Sindaco ROMANO TOBIA 0239731 CARONE, quale leg. rappr. p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE DI LANDO 10, presso lo studio dell'avvocato TAMBURRELLI EUGENIO, che lo difende unitamente all'avvocato GAUDENZI CARLO, giusta 2000 758 delega in atti;
B -1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4301/97 del Tribunale di BARI, depositata il 17/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato Costantino VENTURA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato EugenioTAMBURRELLI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore A Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso e l'assorbimento del terzo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo del 9.8.1994 l'avv. Costantino Ventura esponeva che era creditore nei confronti del Comune di Bitritto della somma di L.11.616.401, comprensiva di ritenuta IRPEF, a seguito di un incarico professionale conferitogli con delibera del Commissario Straordinario del 21.10.1993 concernente una procedura arbitrale promossa contro il suddetto Comune dall'ing. Vincenzo Carbonara relativa alla liquidazione delle competenze a quest'ultimo spettanti per la progettazione 1 relativa alla Casa Comunale;
che, avendo espletato l'incarico fino alla pronuncia del lodo, aveva chiesto ed ottenuto dall'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari parere di congruità sulle sue spettanze in ragione di L.
8.000.000 per onorario oltre spese e diritti di procuratore, IVA contributo CNPAP, costo parere, contributo del 10% su diritti ed onorari;
che aveva pertanto trasmesso al Comune la sua parcella chiedendo il pagamento di L.
9.940.012 al netto dell'acconto già riscosso, oltre r.a. di L.1.676.389; che il Comune aveva obiettato che gli onorari dovevano essere determinati secondo i minimi tabellari giusta la 3 .. delibera di G.M. del 21.10.1993; che tale pretesa era illegittima in quanto esso ricorrente non aveva mai accettato tale clausola. Tutto ciò premesso, il Ventura chiedeva che il Presidente del Tribunale di Bari ingiungesse al Comune di Bitritto il pagamento in suo favore della somma di L.9.940.012, oltre interessi, rivalutazione monetaria e r.a. in ragione di L.
1.676.389. In data 12.1.1995 veniva emesso il decreto ingiuntivo. Avverso tale provvedimento proponeva + opposizione, con citazione notificata il 14.2.1995, il Comune ingiunto deducendo: a) che nella delibera commissariale di affidamento dell'incarico era stato precisato che le competenze al professionista sarebbero state corrisposte nei limiti dei minimi tariffari;
che con deliberazione di G.M. del 5.9.1994 aveva determinato le competenze dell'avv. Ventura in L.
5.167.706 al lordo dell'acconto già corrisposto di L.1.500.000, liquidando la somma residua di L.
3.667.706. Costituitosi il contraddittorio, il Ventura chiedeva il rigetto dell'opposizione, adducendo di non aver mai accettato la clausola di cui all'art. 4 - 2 3 della citata delibera commissariale. Con sentenza del 27.10-17.11.1997 il tribunale accoglieva l'opposizione e revocava di Bari ingiuntivo, compensando decreto l'opposto integralmente fra le parti le spese del giudizio. Avverso tale decisione l'avv. Ventura Costantino ricorre per cassazione con tre motivi di gravame. Resiste con controricorso il Comune di Bitritto. Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di legge (artt.1418 e segg., 1421 e segg., 1326 e segg.. 1362 e segg. all'art. 360 n.3 c.p.c); cod. civ., in relazione nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, per avere la sentenza ritenuto che il contratto di prestazione professionale intercorso fra le parti fosse stato nullo per difetto di forma in contrasto dello stesso comune dicon il comportamento Bitritto, il quale non aveva sollevato eccezioni al riguardo, e con la documentazione prodotta, e cioè 5 . con la proposta del comune del 27.10.1993, accettata dal ricorrente il 2.11.1993. Il motivo è infondato. La rilevabilità di ufficio della nullità non era preclusa dal comportamento del comune, che si era limitato a contestare solo il quantum delle richieste del ricorrente. La documentazione richiamata, poi, è stata presa in esame dal tribunale, il quale è pervenuto alle conclusioni che formano oggetto del successivo motivo di ricorso. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 R.D.
3.3.1934 n.383, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.); nonché violazione dei principi generali di legge in materia di onere delle prove e presunzioni, con riferimento all'art. 360 n.3 c.p.c.; omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
argomentazioni inidonee a palesare qualsiasi ratio decidendi e palesemente inconciliabili tra loro, per non avere la sentenza impugnata correttamente motivato in ordine alla rilevanza attribuita alla lettera del 27.10.1993 del commissario straordinario del Comune di Bitritto ed a quello del 2.11.1993 del ricorrente, basata essenzialmente sulla conoscenza della prima con la sua pubblicazione nell'albo pretorio, che determina invece solo una presunzione di tale conoscenza. Il motivo è inammissibile plite ממ i si censura una motivazione sussidiaria del provvedimento impugnato fatta ad abundantiam e non per sorreggere la decisione;
si lamenta inl'utilizzazione di presunzioni, denunciabile sede di legittimità per violazione dell'art. 2727 manche di questo che il ricorrente si C.C.; ma non duole. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (art.2233 cod. civ., art. 5 tariffe forensi approvate con D.M.
5.10.1994 n.585 e deliberazione C.N.F. 12.6.1993 e 29.9.1994, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.); nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la sentenza impugnata tenuto conto del fatto che il compenso era stato chiesto in misura adeguata all'importanza dell'opera svolta, e cioè al valore della controversia, alle questioni trattate, all'equiparazione del collegio arbitrale al tribunale, all'attività svolta, al risultato del 7 R giudizio, ai vantaggi anche non patrimoniali diconseguiti, all'urgenza per il compimento determinate attività. Il motivo è infondato, perché consequenziale - negata attraverso l'esame delle alla esistenza precedenti censure - di un contratto di prestazione professionale. Quindi non rileva stabilire se le somme richieste fossero adeguate all'attività svolta, dal momento che questa non poteva essere FT 250.000 prestata in conseguenza della nullità del hoooo contratto. TOT. 280000 Respinto il ricorso, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. чевенький Così deciso in Roma il 18.4.2000 se loungliere est. враляль Пе ENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data? O DIC. 2003 4. versate E... 149.77 CENTOQUARANTANOVE/77. (euro p. Diger Area Servizi 2 (Dott.ssa Maria Craia DI FILIPPO) IL CANCELLIERE C1 Responsable Ear Giudiziari Valexia Neri U L PLARICK CHINELLERA c 08 MAR. 2001 i T D A R IL CANSY T N E 800