Sentenza 14 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2010, n. 5751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5751 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. Presidente del 14/12/2010
Dott. CORTESE Arturo Consigliere SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria rel. Consigliere N. 2132
Dott. PETRUZZELLIS Anna Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio Consigliere N. 31187/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.R. ;
avverso la sentenza dell'8 maggio 2009 della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Fazio Anna Maria;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Mazzucca Giovan Battista, in sostituzione dell'avv.to Milazzo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 maggio 2009, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di R..P. per il delitto di cui all'art. 570 c.p., comma 2 in danno dei figli minori, pronunciata con sentenza del 24 ottobre 2007 dal Tribunale di Marsala, che aveva anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile L.G. .
2. Ricorre il P. e deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla individuazione dei presupposti per la configurabilità del delitto, in quanto i minori erano mantenuti dalla madre, che svolgeva attività lavorativa, mentre egli era disoccupato e in condizioni economiche disagiate, tanto da essere economicamente a carico dei suoi anziani genitori;
con un secondo motivo, il ricorrente oppone che la corte, a causa di una errata interpretazione dei principi in tema di valutazione della prova, aveva disatteso le testimonianze dei testi a difesa e privilegiato le dichiarazioni della parte offesa, trascurando del tutto la documentazione prodotta, attestante l'impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento;
con un terzo motivo, il P. denuncia la immotivata eccessività del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Preliminarmente è da escludere che il delitto in esame si sia estinto per prescrizione, come eccepito all'odierna udienza dal difensore;
infatti al termine complessivo di anni sette e mesi sono da aggiungere gli ulteriori periodi sospensione della prescrizione a sensi dell'art. 159 c.p.p., che conducono ad uno spostamento in avanti dal 19.11.2010 al 19 giugno 2011.
3. In relazione al primo motivo di ricorso, con cui si denuncia inadeguata motivazione in ordine all'effettivo stato di bisogno dei familiari dell'imputato, è da rammentare che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziali (cfr. al riguardo, tra le sole pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996). In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
4. Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa).
Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
5. Esaminata in quest'ottica la decisione impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse, perché il giudice del merito - con motivazione esente da vizi logici ed interne contraddizioni - ha rappresentato le ragioni che l'hanno indotto a ritenere la responsabilità del ricorrente per il fatto a lui contestato ed ha in particolare illustrato, sia pure in termini sintetici, la sussistenza dello stato di bisogno dei familiari del ricorrente;
ha ricordato che il P. non aveva mai adempiuto ai suoi doveri e che nessuna somma di danaro era stata mai inviata, non risultando in atti alcun riscontro agli asseriti invii di vaglia postali, ne' apparendo verosimile che la parte offesa, come dichiarato dai prossimi congiunti del P. , avesse rifiutato le somme di denaro da costoro per conto dell'imputato. Ha sottolineato al riguardo che non era affatto logico che la donna tenesse un tale atteggiamento, stante la precarietà delle sue condizioni di vita, e conseguentemente ha privilegiato le dichiarazioni della parte offesa, ritenuta attendibile ed intrinsecamente logica.
6. Non ha al riguardo alcun pregio la censura relativa alla sufficienza dei mezzi predisposti dalla madre, sia perché in fatto la Corte ha messo in evidenza la pochezza delle sue capacità di reddito, sia perché, in diritto, è appena il caso di ricordare che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, lo stato di bisogno dei figli minori ricorre anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda la madre, specialmente quando questa non abbia risorse ordinarie e per tale motivo non possa compiutamente provvedervi (Cass. 6^, sent. n. 1882 del 18.10.1989; Cass., 6, sent. 10216 del 23.4.1998 e succ. conformi).
7. Non ha nemmeno fondamento la censura relativa alla insufficienza della capacità economica dell'imputato: la Corte ha sottolineato come il P. non avesse neanche dedotto la sua inabilità lavorativa al fine di provare la oggettiva impossibilità di adempiere ed anzi ha rilevato che dalla sentenza di prime cure risultava che egli sia pure saltuariamente aveva svolto un lavoro. Il giudice di appello si è perciò correttamente uniformato all'orientamento di questa Corte secondo cui la generica indicazione della condizione di disoccupato non esime da responsabilità per il reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza in quanto ai fini della scriminante dello stato di bisogno incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi indicativi della impossibilità di adempiere (Cass. 6, sent. n. 9283 del 4.3.1988).
8. Ne consegue che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - sono stati rappresentati gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di cui si discute (omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai familiari).
9. Altrettanto inammissibile è la censura relativa alla dosimetria della pena, che il ricorrente non ha contestato se non genericamente, invocando la applicazione dei principi in tema di applicazione dell'art. 133 c.p. e non confrontandosi con il percorso argomentativo del giudice di appello, che sul punto si è espresso adeguatamente, considerando in particolare le gravi modalità della condotta ed il sostanziale abbandono anche morale ed affettivo dei minori. 10. In conseguenza della ritenuta inammissibilità, il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma, che si reputa equo determinare in Euro mille, a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011